lunedì 13 dicembre 2010

Polizze mutui : tutte le novità

Nuove regole per le polizze mutui

Da dicembre 2010 ci sono nuove regole in fatto di mutui e assicurazioni, innanzitutto una maggiore trasparenza nelle polizze danni, soprattutto in quelle abbinate ai mutui, che rappresentavano fino ad oggi una delle aree più ambigue. Per tutti i prodotti sarà obbligatorio fornire il fascicolo informativo, redatto secondo un schema standardizzato che faciliterà i confronti.
Il Regolamento Isvap sugli obblighi d’informazione e la pubblicità dei prodotti assicurativi, parla delle nuove disposizioni da applicare sui nuovi contratti stipulati dopo il primo dicembre 2010, data in cui è entrato in vigore il provvedimento.
Fra le novità più rilevanti del Regolamento, ci sono quelle che riguardano le polizze a protezione del credito, vale a dire le coperture vita, incendio o contro la perdita d’impiego, in particolare quelle abbinate ai mutui. Con il nuovo regolamento, per le polizze in cui è stato pagato un premio unico, nel caso di trasferimento o estinzione anticipata del mutuo o finanziamento, le compagnie dovranno restituire all’assicurato la parte del premio relativa al periodo residuo. 
Tra le altre novità di rilievo, si segnala che nelle polizze malattia la compagnia non potrà annullare il contratto in caso di sinistro, lasciando in pratica l’assicurato scoperto proprio nel momento di maggior bisogno. Con il provvedimento, inoltre, le imprese dovranno pubblicare sui propri siti Internet l’elenco dei centri e i relativi recapiti, con l’indicazione dell’area di competenza e dei giorni e orari di apertura.

Le novità che assicurano maggiore trasparenza riguardano anche la solidità patrimoniale. Nel Regolamento si legge, infatti, che nelle polizze vita e danni le imprese dovranno indicare qual è la propria solvibilità, cioè la capacità di far fronte agli impegni assunti, in modo tale che gli utenti, oltre alle caratteristiche del prodotto proposto, potranno valutare anche questo parametro.
Le compagnie dovranno rispondere per iscritto, entro venti giorni dalla ricezione, ad ogni richiesta di informazioni inoltrata dal contraente, inoltre, la documentazione precontrattuale e contrattuale dovrà illustrare, con particolare evidenza, le clausole che prevedono oneri a carico del contraente o eventuali limitazioni e sospensioni.

Fonte: BusinessOnLine



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