giovedì 9 dicembre 2010

Finanziaria 2011 in pillole: DDL stabilità approvato definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2010.

Per il settore immobiliare

Bonus energetico per la riqualificazione edifici (articolo 1, comma 47-bis)

Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs 192/2005, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative a interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla legge 296/2006. Spetta, inoltre, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Vale anche per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Leasing immobiliare (articolo 1, commi 15-16)

Regime fiscale (imposte di registro, ipotecarie e catastali) dei contratti di locazione finanziaria di beni immobili. Intanto, si prevede che l’utilizzatore del bene (che cioè paga il canone alla società di leasing) sia responsabile in solido per il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore (vale a dire la società di leasing). L’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso e in misura fissa. A partire dal 1° gennaio 2011 poi le imposte ipotecarie e catastali dovute sui contratti di leasing immobiliare sono sostituite da un’imposta unica sostitutiva, determinata dalla differenza tra imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfettario corrispondente al 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2011, con modalità decise dal Fisco entro il 15 gennaio 2011.

Regime Iva per le cessioni di immobili (articolo 1, comma 85).

Regime IVA per le cessioni di fabbricati: viene disposta l’estensione dell’ambito di applicazione dell’imposta. In particolare viene stabilito che non sono esenti da IVA le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (in luogo di quattro anni attualmente previsto) dal termine della costruzione.

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