venerdì 14 marzo 2014

Affitti in nero: cancellate le super-sanzioni contro i proprietari con effetto retroattivo

Cancellate con un tratto di penna le super-sanzioni contro i proprietari che affittano abitazioni in nero. La possibilità per l'inquilino di denunciare il padrone di casa, ottenendo un canone scontato, non esiste più. Anzi, è come se non fosse mai esistita.

La pronuncia 
La Corte costituzionale, con la sentenza 50/2014, dichiara illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011. Ovvero le norme che permettevano all'inquilino di registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale (importo che in genere è del 70-80% inferiore ai valori di mercato), con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro.
Secondo le disposizioni bocciate dalla Corte costituzionale, la registrazione poteva essere effettuata a cura dell'inquilino  (ma anche da parte dei funzionari del Fisco o della Guardia di Finanza) in tutti i casi in cui il contratto d'affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge (30 giorni dalla firma). E lo stesso succedeva quando il contratto era stato registrato indicando un importo inferiore a quello reale oppure quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito.

Gli effetti 
Le pronunce della Corte costituzionale hanno effetto anche per il passato. Quindi finiranno nel nulla anche i contratti che sono stati registrati dagli inquilini e dai funzionari del Fisco a partire dal 6 giugno 2011. Le super-sanzioni, infatti, sono scattate 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, che era il 7 aprile 2011. In pratica, i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l'abitazione, perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva. Ma bisognerà anche regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l'alloggio: se è vero che il canone di legge non esiste più, il proprietario ha diritto a un'indennità per l'arricchimento senza causa, e alla fine potrebbe essere il giudice a risolvere la questione. Restano ferme, comunque, le regole fiscali: chi ha affittato una casa in nero dovrà pagare le imposte non versate, le sanzioni e gli interessi.

Le motivazioni 
Sette diversi tribunali (da Salerno a Firenze, da Genova a Palermo) avevano sollevato la questione di legittimità sulle norme poi bocciate dalla Corte. In particolare, diversi magistrati avevano lamentato la lesione della libertà contrattuale delle parti, che si vedevano imposti per legge la il contraente, la durata e il canone del contratto. I giudici costituzionali, però, hanno bocciato le super-sanzioni per difetto di delega: detto diversamente, la legge in base alla quale è stato emanato il decreto legislativo 23/2011 si occupava di federalismo fiscale, e le norme contro l'evasione degli affitti in nero sono andate oltre gli obiettivi che aveva fissato il Parlamento. Senza dimenticare lo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3) secondo cui la violazione di norme tributarie non può causare la nullità del contratto.

Fonte: Il Sole 24 Ore

giovedì 13 marzo 2014

Acquisto mobili

La spesa per l'acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione, su cui sono previste detrazioni Irpef potrà essere superiore a quella per la ristrutturazione stessa. Il tetto massimo per la spesa complessiva resta a 10.000 euro. (Decreto legge sull'emergenza abitativa).

Emergenza abitativa : alloggi ex Iacp proposti agli inquilini

E' previsto un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex Iacp) che beneficerà dello stanziamento di 400 milioni di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi. 
E' previsto un ulteriore finanziamento di 67,9 milioni di euro per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione.

E' prevista inoltre la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per favorire l'acquisto degli alloggi ex Iacp da parte degli inquilini e destinare il ricavato al recupero alla realizzazione di nuovi alloggi. 

Per favorire l'acquisto degli alloggi da parte degli inquilini è prevista la costituzione di un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi ex Iacp, che avrà una dotazione massima per ciascun anno dal 2015 al 2020 di 18,9 milioni di euro per un totale di 113,4 milioni. 

Vantaggi per chi abita in alloggi di edilizia popolare

Per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: 900 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non supera i 30.987,41 euro.

Vantaggi per chi mette in affitto alloggi sociali nuovi o ristrutturati

I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini Irpef/Ires e Irap nella misura del 40 per cento per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Novità sul riscatto dell'alloggio popolare: trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l'inquilino ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare.
Chi acquista ha 2 vantaggi: 1) l'Iva dovuta dall'acquirente (che è incassata da chi vende per riversarla allo Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all'inizio; 2) il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l'acquisto è rimandato al momento dell'atto di acquisto. Chi vende rimanda la tassazione Ires e Irap sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto. 

Più rigore infine nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile che non potrà chiedere né la residenza, né l'allacciamento ai pubblici servizi.

La norma mira al ripristino di situazioni di legalità che l'attuale quadro normativo non riesce a garantire. (Decreto legge sull'emergenza abitativa).

Fonte : Il Sole 24 Ore

Cedolare secca al 10 % e misure varie per le locazioni : ricetta Renzi

Vengono incrementati rispettivamente con 100 milioni il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e 226 milioni il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. 

Con l'obiettivo di favorire l'immissione sul mercato degli alloggi sfitti si riduce dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. 

Per attenuare le tensioni sul mercato delle locazioni (2,5 milioni di famiglie in affitto pagano un canone superiore al 40% del loro reddito) la norma prevede che le risorse del Fondo Affitto sono destinate anche alla creazione di strumenti a livello comunale (ad es. Agenzie locali) che svolgano una funzione di garanzia terza fra proprietario e affittuario: per i mancati pagamenti del canone; per eventuali danni all'alloggio. 

La norma prevede inoltre che le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni di cui al presente comma, anche per quelle per finita locazione. (decreto legge sull'emergenza abitativa).

Fonte : Il Sole 24 Ore