martedì 31 maggio 2011

Mercato immobiliare italiano e americano a confronto


Caratteristiche e differenze più rilevanti
Una delle caratteristiche più evidenti del mercato immobiliare italiano è il bisogno di proprietari e inquilini di personalizzare la propria casa, ma rispetto ad altri mercati ce ne sono molte altre. 
E volendo fare un confronto col mercato americano quali sono le differenze e cosa comportano?
Naturalmente sono tantissime ma vediamo quali sono quelle che fanno realmente la differenza e che, tra l'altro, hanno permesso al mercato immobiliare italiano di non arrivare alla crisi vissuta dal mercato immobiliare statunitense.
Innanzi tutto, rispetto agli Usa, l'Italia è un Paese piccolo sia per estensione del territorio che per popolazione e questo comporta che in Italia, da nord a sud e da est a ovest, la casa viene considerata e vissuta pressapoco nello stesso modo. Gli Stati Uniti, invece, sono talmente estesi che basta prendere due città su due coste diverse, New York e Los Angeles, per rendersi conto di quante sfumature dell’abitare ci siano in mezzo.
Inoltre le case in Italia sono mediamente di qualità superiore. Basta guardare quei filmati americani dove si vedono  gli effetti degli uragani negli stati del sud. Le case si scoperchiano come se i tetti fossero ombrelloni su una spiaggia ventosa  e non c’è da meravigliarsene, visto che sono costruite in legno e con pannelli prefabbricati di cartongesso.
E anche prendendo in considerazione le case della grande mela la situazione non cambia. Basta infatti chiedere a chi ha vissuto a New York quali sono i problemi per sentirsi rispondere che, se in una casa italiana si avrà al massimo il problema di una colonia di formiche, in una casa newyorchese con molte probabilità ci sarà almeno un topo a farci compagnia. 
La differenza qualitativa si può spiegare principalmente con una notevole differenza in tema di legislazione. Ma poiché la struttura federale degli USA rende impossibile un confronto tra 50 diverse legislazioni e la legislazione italiana, consideriamo due casi estremi: il terremoto in Abruzzo del 2009 e gli uragani che hanno attraversato gli stati del Sud degli USA nel solo 2011. In entrambi i casi le vittime sono state circa 300. Per l’esattezza 308 per il terremoto italiano e 305 per gli uragani del solo 2011. Però, il terremoto è un evento straordinario e imprevedibile, mentre invece, gli uragani negli stati del sud ci sono ogni anno (l'evento quindi è quasi ordinario) e sono prevedibili. È evidente quindi come la legislazione USA sotto il profilo costruttivo sia quanto meno carente.
Sarebbe impossibile, in Italia costruire, ad esempio, in 4 giorni una casa come pubblicizza negli USA una impresa di costruzioni; e il risultato finale è anche molto gradevole ma c’è da augure agli inquilini di non trovarsi in una zona battuta da uragani o con un incendio nelle vicinanze.
La differenza di qualità ha oltretutto giocato un ruolo essenziale nella diversa reazione del mercato alla crisi dei mutui. Le casa media italiana ha infatti un valore intrinseco decisamente superiore alla casa media americana, per materiali e per tecnica costruttiva. Quindi, una casa italiana, quando viene valutata da una banca per un finanziamento, può sempre contare su una base di partenza solida data dal valore intrinseco, al quale poi vanno aggiunte le considerazioni in termini di valore di mercato. Nel caso di un’abitazione americana invece, il valore è dato soprattutto dal mercato con la conseguenza che se l’economia è in fase recessiva, anche il valore delle case scenderà facendo venire meno le garanzie alla base di un eventuale finanziamento.
Infine, la differenza forse più importante consiste nel fatto che il mercato italiano è un mercato di sostituzione perché gli italiani sono un popolo di proprietari e questo fatto ha contribuito nel tempo a preservare il valore delle abitazioni.
Fonte: Immobiliare.com

lunedì 30 maggio 2011

Cedolare secca : in arrivo Circolare Agenzia delle Entrate

La nuova Circolare dovrebbe chiarire gli ultimi punti ancora in discussione
Arriveranno a breve le istruzioni definitive dell'Agenzia delle Entrate, per affrontare i dubbi lasciati aperti dal provvedimento del 7 aprile scorso.
Il tema più interessante, per la maggioranza dei contribuenti, riguarda le modalità per la riduzione dell'acconto Irpef di quest'anno, visto che la cedolare esclude il reddito da locazione dal montante dell'imposta. Il problema interessa i titolari di contratti già in corso il 7 aprile, che dovranno comunicare l'opzione per la cedolare nelle dichiarazioni del prossimo anno ma pagano la cedolare già da ora.
Di impatto più limitato sono invece gli altri punti al centro dell'approfondimento, che puntano a definire con maggiore precisione i confini dell'applicazione della tassa piatta. 

La norma di riferimento (articolo 3 del Dlgs 23/2011) apre le porte della cedolare al "proprietario o titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo", con l'eccezione delle locazioni "effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni". Anche le società semplici (o le proprietà collettive come per le portinerie dei condomini, in cui ogni condomino paga la propria quota in dichiarazione) sono però contribuenti Irpef, e potrebbero anche in questo campo essere equiparate alle persone fisiche.

Calcolare l'acconto della tassa piatta non è un problema: basta applicare il 21% (19% nel canone concordato) ai canoni previsti dal contratto, e su questa somma calcolare l'85% che va versato quest'anno con l'F24. 

La questione si complica per l'incrocio con l'acconto Irpef. 
Ad oggi, la cosa più sicura per il contribuente è replicare la somma dell'anno scorso, quando la cedolare non c'era e non sottraeva reddito dalla base di calcolo Irpef, e attendere il 2012 per vedersi restituire il versamento in eccesso oppure utilizzarlo in compensazione. 

Oppure, si può evitare questa sorta di "prestito" all'Erario abbandonando il metodo «storico» di calcolo per l'acconto e passando al «previsionale», tagliando dall'Irpef il canone di locazione e versando il 99% dell'imposta sulla somma che rimane. Ma bisogna fare attenzione. Oggi questa scelta può esporre al rischio di sanzioni se il contribuente riceve nel 2011 redditi extra oppure se ha meno voci da scontare rispetto al 2010; l'intervento dell'Agenzia potrebbe però superare il problema, considerando alla pari dello «storico» l'acconto calcolato con questa modalità, che permetterebbe al contribuente in buona fede di evitare il raddoppio abbondante della prima rata di cedolare.

In via indiretta inoltre, anche gli inquilini sono interessati dai temi su cui si stanno definendo gli ultimi dettagli. Un capitolo della circolare riguarderà infatti l'adeguamento Istat del canone effettuato dai proprietari che poi hanno scelto la cedolare secca. La sostitutiva esclude infatti la possibilità di aggiustare ogni anno il canone in funzione del carovita, ed una cosa ancora da chiarire è se gli adeguamenti già effettuati vanno intesi come acquisiti o dovranno essere restituiti all'inquilino.

Fonte : Il Sole 24 Ore

lunedì 23 maggio 2011

Cedolare secca : Fac-simile della raccomandata all'inquilino



FAC-simile

Titolare dell'immobile

Egr.sig.

Raccomandata A.R.



Oggetto: esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazione di cui all’art. 3 D.Lgs 23 del 14.3.2011.



In riferimento al contratto di locazione stipulato in data ______________dell’immobile sito nel comune di________________ via __________________________, da Lei utilizzato per finalità abitative unitamente alle pertinenze individuate nel contratto, La informo l’intenzione di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui canoni di locazione.

Ai sensi e per gli effetti del comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 7 marzo 2011, Le comunico di rinunciare, per il restante periodo del contratto, alla facoltà di chiedere qualsiasi aggiornamento del canone, inclusa la variazione ISTAT, che pertanto resterà invariato nella misura di €. _________ sino alla scadenza del ______________, salvo eventuale revoca dell’opzione, che Le sarà eventualmente comunicata.

Le comunico, inoltre, che per tutta la durata residua del contratto non saranno più dovute le imposte per la registrazione annuale del contratto.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo cordiali saluti.



Luogo e data__________

Il Proprietario dell'immobile


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giovedì 19 maggio 2011

Cedolare secca: ancora dubbi


Dubbi sul periodo di applicazione
Come si applica la cedolare secca? Si considera il periodo d'imposta o l'annualità di locazione? Questo è il primo dubbio che si presenta sull'applicazione. Dubbio che dovrebbe chiarire la circolare dell'Agenzia delle Entrate, in preparazione in questi giorni. Dal testo del provvedimento delle Entrate del 7 aprile sembra desumibile che l'opzione per la cedolare abbia effetto per le annualità del contratto di locazione che normalmente non coincidono con gli anni solari.  Ma è opportuno che questo aspetto venga definito con chiarezza.
La nuova imposta proporzionale sostituisce tra le altre l'imposta di registro e l'Irpef e questo determina talvolta il dubbio in ordine alla disciplina applicabile, se quella del primo o del secondo tributo. L'articolo 3 del Dlgs 23/2011 richiama le regole dell'Irpef ma solo per quanto attiene alla disciplina procedurale (rimborsi, controlli, riscossione, eccetera). In particolare, mentre l'imposta di registro si paga con riferimento alle annualità del contratto, l'Irpef al contrario, è riferita all'anno solare.
Il provvedimento dello scorso 7 aprile prevede che l'esercizio dell'opzione abbia effetto «per l'intero periodo di durata del contratto» (articolo 2). Inoltre la mancata manifestazione della scelta «nella prima annualità del contratto non preclude l'opzione per le annualità successive del contratto stesso» (articolo 1.4). Un altro elemento che lega il regime sostitutivo al contratto è la rinuncia agli aumenti del canone che maturano nel periodo di validità della scelta. D'altra parte una simile conseguenza non è strana. Il medesimo immobile può infatti nel 2011 essere concesso in locazione più volte, con contratti diversi. 
In questo caso nulla impedirebbe al proprietario di scegliere la cedolare solo per alcuni contratti. Si avrebbe così che nel modello Unico 2012 la medesima unità immobiliare risulterà soggetta per parte dell'anno a Irpef e per altra parte a cedolare. Se ciò è corretto, l'opzione che si effettua per i contratti in corso al 7 aprile 2011 nel modello Unico 2012 copre l'annualità corrente a quest'ultima data.
Ipotizziamo, per esempio, una locazione con periodo da luglio 2010 a giugno 2011. L'opzione effettuata nell'Unico 2012 comporterà che il periodo da gennaio a giugno 2011 rientri nella cedolare e, per estensione automatica dell'opzione, anche la seconda parte dell'anno sarà assoggettata al medesimo regime. Supponga poi che a luglio 2012 il contribuente ci ripensi e versi l'imposta di registro per l'annualità luglio 2012 - giugno 2013. Come risultato avremo che, nell'Unico 2013, l'affitto risulterà per la prima metà dell'anno 2012 soggetto a cedolare, mentre per la seconda metà ricadrà nell'ordinario regime Irpef. Gli effetti dell'opzione si bloccano alla prima scadenza della locazione. Se questa viene prorogata o rinnovata, occorrerà infatti  effettuare di nuovo la scelta in occasione della registrazione della proroga o del rinnovo.
Fonte: Il Sole 24 Ore

venerdì 13 maggio 2011

Contro l'Abusivismo professionale un nuovo disegno di legge

Importante anche per il settore immobiliare


Presentato al Senato un disegno di legge che prevede la modifica dell'Art 348 del codice penale.

"Il presente disegno di legge - si legge nella presentazione  del Senatore Franco Cardiello, primo firmatario - modifica l’articolo 348 del codice penale nella parte sanzionatoria. In particolare, si prevede un inasprimento della pena della reclusione, alla quale viene aggiunta la multa della quale vengono aumentati gli importi. Inoltre, è previsto che, nel caso in cui colui che esercita abusivamente una professione venga condannato per il reato ascrittogli, sia disposta la confisca dell’immobile adibito all’esercizio abusivo e dei beni pertinenti all’immobile stesso".

Il senatore Cardiello, preoccupato per l’esercizio abusivo di qualsiasi professione, in particolare ha in mente con tutta evidenza l’ambito sanitario.

"È necessario sottolineare - ha detto - che il fenomeno dell’abusivismo professionale ha assunto dimensioni preoccupanti, in particolare per quello che riguarda l’esercizio delle professioni mediche ed odontoiatriche, poiché incide direttamente sulla salute dei cittadini. Capita frequentemente che odontotecnici si improvvisino dentisti; ottici che fanno gli oculisti; venditori di protesi acustiche che fanno gli otoiatri; massaggiatori che fanno gli ortopedici; erboristi che fanno diagnosi e prescrivono terapie. Costoro possiedono studi dove visitano, reclamizzano astutamente la loro attività, si fanno pagare parcelle di poco inferiori a quelle professionali, acquistano gli strumenti più sofisticati e somministrano addirittura farmaci".

 Il disegno di legge presentato amplia comunque l'applicabilità a tutti i settori della vita economica e sociale in cui è previsto per l’esercizio dell’attività professionale un esame di Stato o una speciale abilitazione professionale. In pratica è colpevole sia chi non ha il titolo di studio per poter svolgere la professione sia chi c'è l'ha ma non è iscritto in alcun albo o ruolo.

E' bastato questo alla FIAIP, la Federazione italiana degli Agenti immobiliari professionali, categoria nella quale l’abusivismo miete molte vittime, per dirsi totalmente in sintonia con il disegno di legge. Se fosse approvato potrebbe, una volta per tutte, porre fine al fenomeno considerato una vera e propria piaga, tanto perniciosa per gli addetti ai lavori, certo, ma anche per i semplici cittadini, acquirenti o venditori di immobili.

Da qui la proposta di un emendamento al disegno di legge Cardiello, perché venga estesa "l’applicazione diretta delle sanzioni previste dall’art. 348 del Codice Penale a chi esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo".

ll disegno di legge Cardiello prevede un unico articolo ed è formulato in questo modo: 

1. L’articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:«Art. 348. – (Abusivo esercizio di una professione). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di condanna, è altresì disposta l’immediata confisca dell’immobile adibito all’abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».

Fonte : QuotidianoCasa.it


venerdì 6 maggio 2011

L'Euribor cresce? E io rinegozio il mutuo

Decreto per lo Sviluppo : provvedimenti per i mutui


Dalle prossime settimane chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile ha una possibilità in più per rinegoziare il proprio finanziamento e passare al fisso, bloccando cioè a un valore certo l'esborso mensile fino alla fine del piano di ammortamento. 
Finora infatti, la rinegoziazione, a meno che fosse prevista per contratto, era per le banche una facoltà nel senso che il mutuatario la poteva richiedere ma la banca poteva non concederla oppure assegnare condizioni poco vantaggiose.
I limiti 
In base alle norme contenute nel decreto Sviluppo, la facoltà diventa invece diritto
- di richiedere la rinegoziazione alla banca; 
- di ottenere un tasso prefissato ed eventualmente 
- di concordare l'allungamento del piano di rimborso del mutuo in modo da ridurre il peso della rata. 
L'agevolazione però non saràper tutti, ma soltanto dei meno abbienti. Il mutuo infatti non deve essere stato in origine superiore ai 150mila euro e la richiesta deve arrivare da famiglie che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 30mila euro e che, inoltre, non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate.


In pratica le disposizioni si applicano a finanziamenti ottenuti per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni che abbiano tasso variabile e rata variabile per tutta la durata del contratto (sono quindi esclusi i prestiti a rata costante o a tasso misto), compresi quelli accesi per le seconde case e quelli che nel frattempo sono stati cartolarizzati dalla banca. Il Decreto stabilisce comunque una scadenza temporale infatti le richieste dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2012. Contiene inoltre una serie di aggiustamenti in materia di surroga.
Le condizioni 
Il meccanismo di funzionamento della rinegoziazione è in sé semplice. Chi chiederà la rinegoziazione  potrà ottenere il passaggio a un mutuo che abbia una rata fissa calcolata sulla base del tasso Irs di durata pari alla durata residua del mutuo o, in mancanza alla scadenza successiva. A questo dovrà poi essere aggiunto uno spread (il ricarico abitualmente praticato dalle banche per la remunerazione del rischio) pari a quello del mutuo originale. Ad esempio se mancano ancora 20 anni al termine del rimborso, il mutuatario con un tasso Euribor aumentato dell'1% otterrà un tasso Irs a 20 anni aumentato dell'1%. L'allungamento della durata potrà invece essere richiesto per un periodo massimo di cinque anni e a patto che il mutuo residuo all'atto della rinegoziazione non superi i 25 anni.

La convenienza 
Valutare se conviene o meno usufruire dell'agevolazione non sarà però semplice per i risparmiatori. Passare adesso da un variabile a un fisso significa infatti aumentare subito la rata. Questo perché al momento, nonostante i rialzi dell'ultimo anno, i tassi Euribor (1,41% ieri la scadenza 3 mesi) sono ancora sensibilmente inferiori agli Irs (3,94% quello a 20 anni). Cambiare in corsa significa quindi passare da tassi compresi fra il 2-3% a valori nell'ordine del 4-5% e quindi rinunciare a un risparmio nei prossimi 2-3 anni per avere una rata certa ed eventualmente più leggera in seguito. La scelta sarà quindi di natura soggettiva e sicuramente legata ad una valutazione accurata delle condizioni di reddito della famiglia attuali e future.

Se pagare di più nell'immediato non agevola quanti già fanno fatica a pagare le rate attuali, che sono quelli ai quali è diretta l'iniziativa, potrebbe risultare utile l'allungamento del piano di ammortamento che, pur rendendo complessivamente più oneroso il prestito, diluisce i pagamenti più a lungo alleggerendo quindi le rate. 
Sarà poi l' Associazione bancaria italiana (Abi), che è stata consultata dal Governo sul tema per valutazioni tecniche, a trasmettere le disposizioni alle singole banche ed eventualmente predisporre moduli per facilitare il compito di mutuatari e impiegati allo sportello.
Fonte: Il Sole 24 Ore





Edilizia privata : permesso di costruire (ex licenza edilizia)

Silenzio-assenso entro un massimo di 90 giorni ma con eccezioni
Nelle città con più di 100mila abitanti o per progetti particolarmente complessi i giorni diventano però 150. Il silenzio-assenso scatta anche per gli interventi edilizi privati più pesanti dopo che la liberalizzazione negli ultimi anni aveva coinvolto tutta l'edilizia minore con l'estensione della Dia (denuncia inizio attività) e della Scia (segnalazione certificata di inizio attività).
Entro i termini previsti dal decreto legge per lo sviluppo il cittadino dovrà avere una risposta chiara alla propria domanda: un sì, un no oppure comunque scatterà il silenzio-assenso.
Qualora siano necessarie le seguenti «interruzioni» : qualora il responsabile del procedimento richieda «modifiche di modesta entità» alla richiesta originaria (l'interessato avrà 15 giorni di tempo per rispondere e integrare la documentazione) oppure qualora fossero necessarie integrazioni alla documentazione (in questo caso il termine per il silenzio-assenso riparte dalla data in cui la documentazione viene presentata), il termine ordinario per il silenzio assenso si potrà allungare. Ci potrà essere una sola interruzione del termine, quindi, non si andrà comunque molto oltre i 90 giorni per i piccoli centri e i 150 per le città maggiori.
Opere interessate e procedura
Vediamo per quali opere è ancora obbligatorio il permesso di costruire. In base al Testo Unico per l'edilizia (Dpr 380/2001) le tipologie per cui il permesso è ancora obbligatorio sono solo tre: nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche (si tratta di operazioni di trasformazione di intere porzioni di città come demolizioni e ricostruzioni o riqualificazione di aree dismesse), ristrutturazioni edilizie. L'ultima tipologia si articola però in sei varianti: frazionamento immobiliare (aumento di unità immobiliari), aumento del volume, modifica della sagoma, variazione dei prospetti o modifica delle superfici, cambiamento di destinazione d'uso per i soli centri storici. Molte regioni inoltre hanno spinto la liberalizzazione edilizia anche oltre gli standard nazionali e alcune di queste tipologie sono realizzabili con la cosiddetta Super-Dia.
La domanda dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia del comune allegando  l'attestazione del titolo di legittimazione a presentare la domanda (per esempio il titolo di proprietà dell'immobile), gli elaborati progettuali e altri documenti eventualmente previsti dal regolamento edilizio, e la dichiarazione di un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati o adottati, ai regolamenti edilizi, alle norme di settore e in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio igienico-sanitarie, di efficienza energetica.
Dopo dieci giorni lo sportello unico nomina un responsabile del procedimento che, entro sessanta giorni, dovrà notificare una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Il termine si allunga a 120 giorni nei comuni con oltre 100mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi (così definiti dal responsabile del procedimento). Nei trenta giorni successivi alla presentazione della proposta di provvedimento, il responsabile dovrà presentare il provvedimento definitivo. Qualora l'esito sia negativo ci sono altri dieci giorni di tempo per motivarlo.
Casi di esclusione
Il silenzio-assenso non si applica in due casi.
Nel caso in cui sull'immobile siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici e culturali e si segue una procedura diversa. Se il vincolo compete all'amministrazione comunale, il termine per il silenzio-assenso decorre a partire dal rilascio dell'atto di assenso. Ove tale atto «non sia favorevole», decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del responsabile del procedimento, si intende formato il silenzio-rifiuto. 
Oppure nel caso in cui la titolarità della salvaguardia del vincolo spetti a un'amministrazione diversa da quella comunale, per esempio alla Soprintendenza. In questo caso il responsabile del procedimento dovrà convocare una conferenza di servizi e acquisire lì il parere. Anche in questo caso l'esito «non favorevole» fa scattare il silenzio-rifiuto, mentre la mancata pronuncia (o mancata partecipazione alla conferenza di servizi) non viene esplicitamente prevista.
Fonte : Il sole 24 Ore


giovedì 5 maggio 2011

Acquisti immobiliari in Italia: più conveniente al Sud


Per chi vuole investire nel mattone dove conviene comprare in Italia?

Ebbene, innanzitutto c’è da dire che, rispetto allequotazioni del biennio 2006-2007, nel nostro Paese le quotazioni hanno subito, in media, un ridimensionamento dei prezzi legato sia alla crisi finanziaria ed economica, sia alla conseguente caduta dei redditi e degli investimenti. I prezzi delle case sono così decisamente più appetibili rispetto al passato, con le quotazioni che, tra l’altro, nelle aree del centro di molte città italiane hanno invertito la rotta e, quindi, stanno di nuovo salendo. E allora, tendendo conto, sul territorio, del reddito delle famiglie, dei prezzi degli immobili, ma anche delle tasse, dove il bene casa in Italia è più accessibile?
Secondo quanto pubblicato dal “Sole 24 Ore“, nell’ inserto “Casa e Case”, l’acquisto della casa è più accessibile nel Meridione, rispetto al Settentrione ed ancor di più rispetto al Centro Italia. A fotografare questo scenario, in particolare, è stata l’ABI, Associazione Bancaria Italiana, in base ad un Rapporto messo a punto in collaborazione con l’Agenzia del Territorio e con il Ministero del Lavoro.
Nel Rapporto, in particolare, è stato misurato il cosiddetto “indice di affordability“, ovverosia di accessibilità al bene casa, che nello scorso mese di febbraio 2011 è cresciuto del 2% proprio nel Meridione e nell’Italia insulare. Al Nord l’indice è nella media, mentre nel Centro Italia ci sono maggiori difficoltà nell’accesso al bene casa.
Questo, in parte, si spiega anche con il fatto che nel Centro Italia i prezzi delle  case sono alti non solo quando si compra, ma anche quando si affitta. Il tutto fermo restando che poi da città a città i prezzi variano, ed anche di molto, a seconda che ci troviamo nel centro storico, in zone residenziali di nuova costruzione, o in zone ad elevata vocazione turistica.

Fonte: Il Sole 24 Ore



martedì 3 maggio 2011

Aumento dell'Euribor all'1,4 %


Aumento delle rate dei mutui a tasso variabile
Nuovo scatto dell'Euribor, l'indicatore che interessa da vicino chi sta rimborsando o ha intenzione di stipulare un mutuo a tasso variabile (non agganciato al tasso Bce). Secondo l' European Banking Federation, nelle rilevazioni fissate questa mattina (come tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11)  l'Euribor a 3 mesi è balzato all'1,402 % (dall'1,395 % di ieri) segnando il livello più alto dal 23 aprile 2009.
L'Euribor, che tecnicamente è la media dei tassi di interesse a cui le banche si prestano capitali, si sta avvicinando all'1,5%, il che lascia ipotizza un nuovo futuro ritocco dei tassi al rialzo da parte della Banca Centrale Europea dopo l'aumento dello scorso aprile quando, per la prima volta da maggio 2009, ha ritoccato il costo del denaro portando i tassi di riferimento dall'1 all'1,25 per cento.
Chi ha un mutuo agganciato al tasso Euribor, ovvero oltre il 98% dei mutui a tasso variabile stipulati in Italia (è agganciato al tasso Bce meno del 2% dei prestiti indicizzati) vedrà quindi, già nelle prossime rate un aumento della quota interessi, anche se la Bce non rialzerà il costo del denaro.
Come si muoverà l'Euribor nei prossimi 3 anni 
Una decisione questa scontata dai mercati. Le previsioni sull'andamento dell'Euribor a 3 mesi nei prossimi anni,  proiettano l' indice dei mutui variabili al 2% a dicembre 2011, al 2,775 % a dicembre 2012, al 3% (tasso medio negli ultimi 10 anni), a settembre 2013, e al 3,43 % a settembre 2014.

I numeri sembrerebbero indicare che, pur in costante risalita, i mutui a tasso variabile nei prossimi 3 anni resterebbero, probabilmente, al di sotto di quelli a tasso fisso stipulabili oggi, considerando che gli Irs - i parametri a cui sono agganciati in partenza i mutui a tasso fisso - vanno già adesso dal 3% (Irs a 5 anni) al 3,93% (Irs a 20 anni). 
Fonte : European Banking Federation