venerdì 6 maggio 2011

Edilizia privata : permesso di costruire (ex licenza edilizia)

Silenzio-assenso entro un massimo di 90 giorni ma con eccezioni
Nelle città con più di 100mila abitanti o per progetti particolarmente complessi i giorni diventano però 150. Il silenzio-assenso scatta anche per gli interventi edilizi privati più pesanti dopo che la liberalizzazione negli ultimi anni aveva coinvolto tutta l'edilizia minore con l'estensione della Dia (denuncia inizio attività) e della Scia (segnalazione certificata di inizio attività).
Entro i termini previsti dal decreto legge per lo sviluppo il cittadino dovrà avere una risposta chiara alla propria domanda: un sì, un no oppure comunque scatterà il silenzio-assenso.
Qualora siano necessarie le seguenti «interruzioni» : qualora il responsabile del procedimento richieda «modifiche di modesta entità» alla richiesta originaria (l'interessato avrà 15 giorni di tempo per rispondere e integrare la documentazione) oppure qualora fossero necessarie integrazioni alla documentazione (in questo caso il termine per il silenzio-assenso riparte dalla data in cui la documentazione viene presentata), il termine ordinario per il silenzio assenso si potrà allungare. Ci potrà essere una sola interruzione del termine, quindi, non si andrà comunque molto oltre i 90 giorni per i piccoli centri e i 150 per le città maggiori.
Opere interessate e procedura
Vediamo per quali opere è ancora obbligatorio il permesso di costruire. In base al Testo Unico per l'edilizia (Dpr 380/2001) le tipologie per cui il permesso è ancora obbligatorio sono solo tre: nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche (si tratta di operazioni di trasformazione di intere porzioni di città come demolizioni e ricostruzioni o riqualificazione di aree dismesse), ristrutturazioni edilizie. L'ultima tipologia si articola però in sei varianti: frazionamento immobiliare (aumento di unità immobiliari), aumento del volume, modifica della sagoma, variazione dei prospetti o modifica delle superfici, cambiamento di destinazione d'uso per i soli centri storici. Molte regioni inoltre hanno spinto la liberalizzazione edilizia anche oltre gli standard nazionali e alcune di queste tipologie sono realizzabili con la cosiddetta Super-Dia.
La domanda dovrà essere presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia del comune allegando  l'attestazione del titolo di legittimazione a presentare la domanda (per esempio il titolo di proprietà dell'immobile), gli elaborati progettuali e altri documenti eventualmente previsti dal regolamento edilizio, e la dichiarazione di un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati o adottati, ai regolamenti edilizi, alle norme di settore e in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio igienico-sanitarie, di efficienza energetica.
Dopo dieci giorni lo sportello unico nomina un responsabile del procedimento che, entro sessanta giorni, dovrà notificare una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Il termine si allunga a 120 giorni nei comuni con oltre 100mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi (così definiti dal responsabile del procedimento). Nei trenta giorni successivi alla presentazione della proposta di provvedimento, il responsabile dovrà presentare il provvedimento definitivo. Qualora l'esito sia negativo ci sono altri dieci giorni di tempo per motivarlo.
Casi di esclusione
Il silenzio-assenso non si applica in due casi.
Nel caso in cui sull'immobile siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici e culturali e si segue una procedura diversa. Se il vincolo compete all'amministrazione comunale, il termine per il silenzio-assenso decorre a partire dal rilascio dell'atto di assenso. Ove tale atto «non sia favorevole», decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del responsabile del procedimento, si intende formato il silenzio-rifiuto. 
Oppure nel caso in cui la titolarità della salvaguardia del vincolo spetti a un'amministrazione diversa da quella comunale, per esempio alla Soprintendenza. In questo caso il responsabile del procedimento dovrà convocare una conferenza di servizi e acquisire lì il parere. Anche in questo caso l'esito «non favorevole» fa scattare il silenzio-rifiuto, mentre la mancata pronuncia (o mancata partecipazione alla conferenza di servizi) non viene esplicitamente prevista.
Fonte : Il sole 24 Ore


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