martedì 22 maggio 2012

Controlli dei vigili in Lombardia su ACE annunci immobiliari

Iniziati i controlli in Lombardia con relative multe: alcune testimonianze riportate dal Sole 24 Ore

"Sono entrati nell'agenzia dall'altro lato della strada e hanno ritirato sette annunci", racconta un agente immobiliare di Milano che chiede l'anonimato. Senza fare i nomi, per doverosi motivi di privacy, sono in tanti a confermare che i controlli in Lombardia sono partiti, con alcuni agenti immobiliari inadempienti incorsi in sanzioni pecuniarie.

"Mi risulta siano entrati in alcune agenzie, racconta Marco Grumetti, segretario di Fiaip Milano, e hanno dato multe pari a un terzo della sanzione massima, cioè circa 1.666 euro. Tra i nostri associati non abbiamo segnalazioni, ma conosciamo qualche caso in cui la norma è stata applicata".

È accaduto ad esempio nel comune di Concorezzo, provincia di Monza e Brianza, dove la polizia municipale conferma di aver effettuato alcuni accertamenti, conclusi con la notifica di tre verbali per riscontrate violazioni della normativa. In questi casi, come previsto per gli illeciti amministrativi previsti dalla legge 689/91 e dalla Legge regionale 90/83, nel verbale di accertamento è stata applicata la sazione più favorevole tra quella pari a un terzo del massimo importo previsto per legge (5mila euro) oppure il doppio del minimo (mille euro): ecco come è stato ricavato l'importo di 1.666 euro.


Gli accertamenti, partiti sul territorio lombardo per mano dei vigili urbani, controllano prima di tutto i cartelli esposti sui cancelli o sulle vetrine: mentre da un lato è più difficile risalire la catena delle responsabilità per gli annunci pubblicati su carta o web (vedi articolo a sinistra), dall'altro va detto che i controlli sulle affissioni stradali ci sono sempre stati, al fine di accertare il pagamento della prevista imposta di bollo. Risulta quindi più naturale, se non automatico, controllare il rispetto di entrambe le normative nel corso degli accertamenti.

Risalire la catena delle responsabilità, per multare il titolare di un annuncio immobiliare senza Ipe, è infatti più difficile se l'inserzione è pubblicata su carta stampata o portali web specializzati. In Lombardia, dove la delibera di giunta ha introdotto regole più stringenti e sanzioni pecuniarie, a essere multato è il proponente dell'annuncio, colui che pubblica l'inserzione, acquistando uno spazio sul giornale oppure l'inserzione online.

"La multa arriva direttamente al contatto pubblicato sull'annuncio, che può essere quello dell'agenzia immobiliare incaricata oppure direttamente del proprietario", spiega Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it. "Noi raccomandiamo l'inserimento dei parametri in fase di compilazione, aggiunge, e in molti autodichiarano la classe G, anche se non si potrebbe". In realtà, a tutela di migliaia di annunci immobiliari in circolazione su diversi canali, è stata introdotta una specie di moratoria nell'applicazione della norma: l'obbligo decade se l'abbonamento o il contratto di pubblicazione dell'annuncio in questione è stato stipulato con l'editore o il portale web prima del 1° gennaio 2012. "Certi clienti hanno stipulato con noi contratti annuali, per la pubblicazione di cento o più annunci, afferma Giordano di Immobiliare.it, e non possono essere sanzionati fino allo scadere dell'abbonamento".


Basta dimostrare che la pubblicazione dell'annuncio in questione è stata concordata prima di gennaio, come precisa il documento rilasciato dalla Giunta Regionale per chiarire l'applicazione della norma sulla certificazione energetica. È sufficiente conservare il contratto o l'abbonamento originario, anche se a volte, soprattutto sul web, certi annunci vengono replicati, copiati e rinnovati automaticamente senza il consenso del titolare: "In questo caso siamo responsabili noi, afferma l'a.d. del portale di annunci immobiliari: il cliente multato può fare rivalsa su di me se per sbaglio abbiamo replicato l'annuncio o non lo abbiamo aggiornato. Il nostro sistema è molto attento a rispettare gli accordi in tempi rapidissimi, resta comunque difficile dimostrare la catena delle responsabilità".


Sanzioni più facili da erogare nel caso dei cartelli affissi su strada o nelle vetrine delle agenzie: in questo caso bisognava inviare al Comune un'autodichiarazione entro il 31 dicembre 2011 con indicati numero e luogo esatto dei cartelli affissi, su tutti gli altri l'Ipe e la classe energetica sono obbligatori.


L'obbligo, infine, riguarda gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale lombardo: pertanto, non incorrono in alcuna violazione gli annunci relativi ad edifici ubicati al di fuori del territorio di competenza. Viceversa, la violazione relativa ad annunci pubblicati in comuni diversi da quello in cui è situato l'immobile oggetto di annuncio (ad esempio a Milano per pubblicizzare un immobile sito nel Pavese) è perseguibile solo da quest'ultimo comune.


Riportiamo in sintesi quello che prevede la legge


La normativa nazionale

In particolare l'art 13, comma 2-quater dice: "Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica". Innanzitutto il riferimento esplicito agli "annunci di vendita", collegato ai «trasferimenti a titolo oneroso», coinvolge a pieno titolo nell'applicazione dell'obbligo anche eventuali proposte di permuta o le compravendite di quote in multiproprietà.

Sebbene sia più conosciuto il parametro della classe energetica, l'obbligo riguarda invece l'indice che «esprime direttamente il fabbisogno (e quindi i consumi) energetici dell'immobile: l'Ipe riporta il consumo di energia primaria (quindi per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria, esclusa la climatizzazione estiva e l'illuminazione) "per unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in KWh/mq anno o KWh/mc anno".

Sulla base del valore dell'Ipe, il legislatore ha definito la classificazione di merito degli edifici: la classe A consuma meno di 29 KWh/mq all'anno; la B dai 58 ai 29 KWh/mq; e così via fino alla classe G che consuma più di 175 KWh/mq.

Non vale l'autodichiarazione
L'Ace, che contiene l'Ipe, deve essere redatto da un professionista abilitato iscritto al proprio Ordine, (architetto, ingegnere, geometra e perito sono le quattro figure professionali che hanno competenze riconosciute nella progettazione termotecnica). Nonostante ai fini della compravendita per la classe G si possa fare un'autodichiarazione, facendo riferimento alla "qualità scadente dell'edificio", il proprietario non se ne può mai avvalere nella pubblicazione dell'annuncio perché la normativa prevede l'obbligo di indicare l'Ipe, che va comunque calcolato.


Eccezioni e sanzioni
Sono esclusi dall'applicazione dell'obbligo i casi già esenti dalla redazione dell'Ace (come disposto dal Dlgs 192/05 e suoi decreti attuativi): i fabbricati industriali, artigianali e agricoli quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Non sono quindi esclusi gli edifici e i singoli appartamenti privi di impianto di riscaldamento, come le case vacanza per le quali occorrerà comunque indicare l'Ipe.

Il Dlgs 28/11 non prevede sanzioni per la mancata applicazione dell'obbligo. Solo la Regione Lombardia, che è intervenuta con una delibera ad hoc, ha esplicitamente previsto una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5mila euro a carico dei titolari degli annunci incompleti, cioè di chi ha inserito l'annuncio, responsabile di quanto pubblicato, anche se non è il proprietario dell'immobile. Il ruolo di controllo, irrogazione e introito della sanzione compete al Comune in cui è situato l'edificio, per mano della polizia municipale.

Sul territorio
Infatti, in virtù dell'autonomia riconosciuta dalla legge Bassanini, dieci Regioni hanno legiferato sul processo di certificazione energetica definendo un quadro normativo differenziato: Lombardia, Emilia Romagna, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Piemonte, Sicilia. Tra queste solo alcune, però, hanno legiferato nello specifico sull'obbligo di inserire l'Ipe negli annunci immobiliari.

Il caso lombardo
Con deliberazione n. IX/2555, in data 24 novembre 2011 la Regione Lombardia ha emanato le modalità da rispettare negli annunci commerciali per vendita o locazione di immobili siti sul proprio territorio e i criteri di indirizzo per effettuare gli accertamenti. Rispetto alla normativa nazionale, la Lombardia ha esteso l'obbligo di indicare l'Ipe anche ai contratti di locazione (oltre i 30 giorni di durata). Oltre all'Ipe, inoltre, in Lombardia (come in Emilia Romagna e Umbria) va indicata anche la classe energetica: qui però entrambe devono essere riferiti al solo uso energetico del riscaldamento, non ai consumi globali. Oltre alle esenzioni nazionali, sono escluse le unità prive di impianti termici, "o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale", che devono comunque riportare la dicitura "immobile non soggetto all'obbligo di certificazione energetica".

Laddove sono in corso dei lavori di ristrutturazione sull'immobile indicato nell'annuncio, va dichiarato il "valore di progetto" dell'Ipe per il riscaldamento tratto dalla relazione del progetto termotecnico e non dall'Ace, esplicitando la provenienza del dato nell'annuncio.

Fonte: Il Sole 24 Ore

lunedì 21 maggio 2012

Imu: le regole definitive per calcolare e pagare l'imposta

La circolare del Ministero delle Finanze del 18 Giugno u.s. ha chiarito definitivamente le regole per il calcolo e pagamento dell'imposta. La cui prima rata va versata entro il 18 giugno con l'F24 e, diversamente dall'Ici, anzichè dai Comuni, l'importo dovuto sarà calcolato da ogni contribuente, proprietario di case, negozi o altri immobili.

Regole generali per il calcolo dell'Imu sull'abitazione principale


Si parte dalla rendita catastale, che si trova nel rogito, e che va aggiornata del 5% prima di applicare il moltiplicatore previsto dal decreto di Natale scorso. 

Esempio: prendiamo un bilocale con una rendita di 600 euro. Con la rivalutazione del 5% (600*5/100 = 30) diventa 630. A questo punto può essere moltiplicata per 160, come prevede il decreto, per ottenere il valore catastale ai fini Imu: 630*160 = 100.800. 
Ora, si può passare alle aliquote, che per l'acconto di giugno sono quelle standard fissate dal decreto: per la prima casa, si tratta del 4 per mille: 100.800*4/1000 = 403 euro (sarebbe 403,2, ma la somma va arrotondata all'euro). Su questo valore vanno poi applicate le detrazioni: nel caso di famiglia senza figli, ad esempio, si tratta di 200 euro: 403-200 = 203 (chi ha figli conviventi fino a 26 anni di età, deve aggiungere 50 euro di detrazione per ciascuno).

Acconto sull'abitazione principale

Per l'abitazione principale, l'acconto può essere versato in unica soluzione a giugno o in due rate, a giugno e settembre (entro il 17). Nel primo caso, va pagato il 50% dell'imposta: 403/2 = 202 (sempre con l'arrotondamento). Se invece si sceglie la doppia rata, ognuna sarà pari al 33% dell'imposta: 403/3 = 134.

Chi non paga l'IMU sull' abitazione principale

Chi possiede un immobile con valore catastale ai fini Imu pari o inferiore a 50.000 euro, e quindi con una rendita catastale non rivalutata fino a 297 euro, non deve preoccuparsi dell'acconto, perché la sua imposta netta è pari a zero, e di conseguenza l'Imu non va pagata. Un'eccezione alla regola generale, che per l'acconto impone di applicare l'aliquota standard nazionale, è offerta dalla circolare ai proprietari di immobili situati nei Comuni che decidono di abbassare l'aliquota o alzare la detrazione destinata all'abitazione principale. In questo caso, bisogna verificare se le scelte del Comune azzerano l'imposta: se così è, anche l'acconto viene azzerato.

Le pertinenze
dell'abitazione principale

Rispetto all'Ici, la nuova imposta cambia anche la disciplina delle pertinenze, prevedendo che ogni immobile si possa "collegare" al massimo a tre unità, una per ognuna delle categorie catastali C/2 (magazzini e depositi), C/6 (autorimesse e box) e C/7 (tettoie aperte o chiuse). Di conseguenza, chi con l'Ici considerava pertinenziali all'abitazione principale due box o due cantine, dovrà scegliere quale continuare a "collegare" alla casa e quale invece trattare come "altro immobile" tenendo conto però che se una cantina, una soffitta o entrambe sono unite catastalmente all'abitazione, la scelta delle altre due pertinenze (o una) dovrà essere effettuata tra quelle accatastate separatamente.

La circolare non chiarisce comunque come comportarsi nel caso in cui le pertinenze accatastate insieme all'abitazione principale siano più di tre.
 

I versamenti dell'Imu per l'abitazione principale

Terminate queste operazioni, si può passare al versamento. L'acconto d'imposta sull'abitazione principale va sommato a quello per l'abitazione, e la somma va indicata in F24 accompagnata dal codice tributo 3912, dedicato ai versamenti per l'abitazione principale.

Abitazioni principali "multiple"

La disciplina dell'Imu impedisce di considerare come abitazioni principali due case dello stesso nucleo famigliare situate nello stesso Comune. La circolare di venerdì scorso, però, contiene due importanti aperture nei confronti dei contribuenti. 

- La prima riguarda i coniugi non separati che siano residenti in due Comuni diversi: in questo caso, con una previsione nata soprattutto per tutelare chi trascorre la settimana in una città diversa dal coniuge per ragioni di lavoro, entrambi gli immobili possono essere considerati abitazione principale, e quindi sfruttare aliquote più leggere e detrazioni, purché naturalmente i due coniugi dimorino effettivamente nei due immobili. 
- Se il secondo immobile è invece occupato dal figlio, l'agevolazione doppia può scattare anche quando entrambe le case siano nello stesso Comune.

Regole generali per la seconda casa

Per le abitazioni diverse da quella principale, le regole sono più semplici nel calcolo e più complesse per i versamenti. Per individuare la somma, occorre effettuare un procedimento identico a quello previsto per l'abitazione principale, ma non ci sono detrazioni e l'acconto è obbligatoriamente versato in unica soluzione a giugno. 

Quindi: sul valore catastale da 100.800 euro considerato nell'esempio precedente va applicata l'aliquota standard del 7,6 per mille (100.800*7.6/1000 = 766 euro), e la somma così individuata va divisa per due, perché l'acconto è sempre del 50%: 766/2 = 383 euro.

 Il versamento
per la seconda casa

A differenza di quanto accade nell'abitazione principale, il cui gettito va interamente all'ente locale, l'acconto per gli immobili diversi va diviso al 50% fra Stato e Comune. Di conseguenza, in F24 occorre indicare 192 euro (visto l'arrotondamento) con il codice tributo 3198 (altri fabbricati - quota comunale), e altrettanti nella riga sottostante con il codice tributo 3919 (altri fabbricati - quota erariale).

Altri immobili

Per negozi, uffici, capannoni e così via, le regole per il calcolo e per il versamento dell'acconto sono identiche a quelle applicate alla seconda casa. L'unica differenza è data dai moltiplicatori da applicare alla rendita catastale aggiornata, che cambiano a seconda della tipologia di immobile: per gli uffici il moltiplicatore è 80, per gli immobili d'impresa è 60 e per i negozi è 55.


Fonti: Il Sole 24 Ore, Circolare del Ministero delle Finanze 

venerdì 18 maggio 2012

Crisi economica : boom di vendita case in nuda proprietà

E' boom della vendita di case in nuda proprietà. 

Scelta sopratutto tra gli over 65, questo tipo di opzione, nei primi mesi 2012 , ha registrato un aumento del 10% rispetto all'anno precedente.

E' quanto emerge da un'analisi realizzata dallo Spi-Cgil sull'andamento del mercato immobiliare che stima come siano ben 80mila gli anziani che hanno scelto questa particolare formula, soprattutto nelle grandi città.  
 
Il primato del ricorso degli anziani alla vendita in nuda proprietà, infatti, spetta al Lazio, con oltre il 40%dove, a fare la parte del leone è Roma che da sola totalizza il 36% delle 'offerte': se nel 2008 gli annunci di vendita di questo tipo erano appena 2.300, nel 2011 sono arrivati a sfiorare i 9 mila. Seguono la Lombardia con il 14%, la Toscana con il 12%, la Liguria con l'11%, il Piemonte con il 9% e l'Emilia-Romagna con il 5%. 

"Il fenomeno della nuda proprietà rappresenta il segno tangibile di una crisi che avanza sempre di più" denuncia lo Spi, il sindacato pensionati della Cgil "e che porta gli over 65enni a dover 'sacrificare' la propria casa pur di avere una liquidità che gli possa garantire il proprio mantenimento a fronte di un potere d'acquisto delle pensioni drasticamente in calo e del costante aumento del costo della vita, dei servizi, dei prezzi e delle tariffe. Altrettanto determinante nella decisione dell'anziano di vendere il proprio immobile in nuda proprietà è la possibilità di avere le risorse con le quali aiutare figli e nipoti alle prese con la crisi occupazionale o con le difficoltà ad accedere al mercato del lavoro", conclude.

Fonte : Adkronos

martedì 15 maggio 2012

ANCE : nel primo trimestre 2012 altre 750 imprese edili fallite

Nuovi dati nedativi presentati dall'ANCE

Secondo i dati di Cerved Group, le imprese di costruzioni entrate in procedura fallimentare sono passate da 2.216 nel 2009 a 2.776 nel 2011, con un aumento del 25,3% il che costituisce un esplicito indicatore di difficoltà del settore che dura ormai da cinque anni.  
Complessivamente in tre anni i fallimenti nel settore delle costruzioni sono stati 7.552 su un totale di circa 33 mila nell’insieme di tutti i settori economici. 
Pertanto circa il 23% dei fallimenti avvenuti in Italia riguardano le imprese di costruzioni.

La tendenza si conferma anche nel primo trimestre del 2012 con un ulteriore aumento delle procedure fallimentari nel settore delle costruzioni dell’8,4% nel confronto con il primo trimestre 2011 (+4,2% l’aumento dei fallimenti nel complesso dell’economia).

Dal punto di vista territoriale, la crescita dei fallimenti osservata nel periodo 2009-2011 ha interessato tutte le aree geografiche sebbene con livelli di intensità differenti.


Il Sud ed Isole è l’area più colpita con un aumento, tra il 2009 ed il 2011, del numero di imprese di costruzioni entrate in procedura fallimentare del 40%; segue l’area del Centro con un aumento del 27,3%, il Nord-Est con +20,8% ed infine il Nord-Ovest con +16,4%.

Nell’analisi delle singole regioni, tra il 2009 ed il 2011, si registrano aumenti dei fallimenti superiori al 40%, in Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna.

Nei primi tre mesi del 2012 le imprese con procedure di defoult continuano ad aumentare in tutta la penisola ad eccezione del Nord Est, in cui si registra una diminuzione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2011 per effetto del calo osservato in Emilia Romagna (-4,5%) e della stazionarietà del Veneto.

L'aumento delle imprese entrate in procedura fallimentare è, invece, particolarmente significativo nel Centro Italia (+24,5%), ampiamente superiore rispetto alla media nazionale (+8,4%) e nel Nord Ovest (+13,1%). Nel Mezzogiorno e nelle Isole, dopo i forti incrementi del biennio precedente, nel primo trimestre 2012 si registra un lieve aumento pari allo 0,5%.

L’insolvency ratio, che misura la frequenza di fallimenti su 10 mila imprese operative, mostra come le costruzioni risultino uno dei settori più colpiti dalla crisi preceduto solo dall’industria. Tale indicatore è passato da 25 imprese fallite ogni 10 mila imprese operative del 2009 a 31 imprese fallite ogni 10 mila imprese operative del 2011.

Nel primo trimestre 2012 il settore delle costruzioni registra un ulteriore peggioramento: l’insolvency ratio per il settore si attesta a 8,3 imprese fallite ogni 10 mila imprese operative (contro il 5,5 osservato nel complesso dell’economia), a fronte del 7,8 del primo trimestre 2011 e del 7,4 del primo trimestre 2010. Ciò significa che se la dinamica osservata nei primi tre mesi dell’anno in corso (8,3 imprese fallite ogni 10 mila imprese operative) venisse confermata per l’intero anno si raggiungerebbe un risultato peggiore rispetto agli anni precedenti e superiore a 33 punti.

L’industria continua ad essere il macro-settore con la maggiore frequenza dei fallimenti, tuttavia, è stato l’unico comparto che nel 2011 ha mostrato un’inversione di tendenza, passando da circa 43 imprese fallite ogni 10 mila imprese operative del 2010 a circa 40 del 2011; una tendenza che si conferma anche nel primo trimestre 2012 (9,8 punti contro i 10,5 del primo trimestre 2011 ed i 10,7 punti del primo trimestre 2010).
Il problema sempre più diffuso dei ritardati pagamenti dei lavori da parte della Pubblica Amministrazione e l’ulteriore razionamento del credito da parte delle banche al settore delle costruzioni sono alcuni dei fattori che stanno contribuendo ad ampliare il fenomeno dei fallimenti.

Nel secondo semestre 2011, i tempi medi di pagamento dei lavori pubblici hanno raggiunto gli 8 mesi, con punte di ritardo superiori ai 24 mesi.

I dati della Banca d’Italia, descrivono un progressivo disimpegno del sistema creditizio nei confronti delle costruzioni: nel quadriennio 2008-2011, i mutui erogati per investimenti in edilizia residenziale sono diminuiti del 38,2%, mentre quelli per l’edilizia non residenziale sono sostanzialmente dimezzati.




Fonte: ANCE

lunedì 14 maggio 2012

IMU e agevolazione per abitazione principale

Come applicare l'agevolazione

Le agevolazioni Imu per l'abitazione principale sono ammissibili per una sola casa, nella quale la famiglia risiede e dimora. Ma se i due coniugi risiedono e dimorano effettivamente in due diverse case che siano in due diversi Comuni
cosa succede?

In precedenza il regime delle agevolazioni era diverso. La vecchia Ici infatti, come confermato anche da alcune sentenze della Cassazione, consentiva la possibilità di due residenze formalmente diverse per moglie e marito, una delle quali che di fatto era una seconda casa ma in cui il coniuge aveva la residenza con conseguente pagamento agevolato. Nell'Ici non si parlava nè di dimora abituale nè di residenza nello stesso comune (quindi neppure nella casa stessa). In realtà moglie e marito potevano vivere tranquillamente insieme ma riuscire a pagare l'Ici agevolata su entrambe le abitazioni. C'era poi la possibilità di concedere la casa in comodato gratuito a coniuge, figli o fratelli equiparandola alla seconda casa il che allargava la possibilità anche a più di due case.

L'Imu provvisoria, invece, affermando la necessità del doppio requisito (residenza più dimora) cancella completamente i comodati, specificando inoltre che spetta una sola agevolazione per famiglia, sulla casa in cui dimora e risiede il proprietario. Ma quali regole vanno applicate se davvero un coniuge ha dovuto cambiare Comune per lavorare e lì si è comprato un'altra casa, dove in effetti vive, riunendosi al resto della famiglia solo la fine settimana o nelle vacanze?

Lo stesso Dl 201/2012, anche nella sua attuale formulazione, sembra consentire il beneficio su ambedue le residenze/dimore, perché in effetti sono abitazioni principali, che si trovano in due comuni diversi. E questa interpretazione è accolta anche dalla bozza della circolare delle Entrate dedicata all'Imu, che in sostanza afferma che il legislatore non ha stabilito le medesime restrizioni quando gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, perché in questo caso il rischio di elusione è controbilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza angrafica a dimora abituale in un altro Comune, per esempio, appunto, per esigenze lavorative.

Quali solo quindi, le situazioni in cui due coniugi, pur restando sposati, possono beneficiare ciascuno dell'intere agevolazione per l'abitazione principale, cioè i 200 euro di detrazione più 50 per ogni figlio convivente sino ai 26 anni?

La prima è quella classica: uno dei due coniugi è proprietario della casa in cui risiede e dimora la famiglia e l'altro si sposta di Comune per ragioni di lavoro, acquistando un'altra casa a lui intestata.

La seconda riguarda l'ipotesi di due coniugi, uno dei quali pensionato, che decide di comprarsi una casa in una località di villeggiatura e viverci effettivamente. Non potendo esibire un contratto di lavoro, in caso di controlli, dovrà dimostrare di vivere realmente nell'abitazione quindi, oltre alla residenza e alle utenze dalle quali emerga un consumo di gas, luce o telefono "medio" e non occasionale, dovrà aprire un conto alla banca locale sul quale far affluire la pensione, effettuando prelievi bancomat e acquisti con carta di credito possibilmente nella zona.

Più complesso il discorso in caso di comproprietà: se l'abitazione principale nella quale risieda la famiglia è posseduta per metà dai due coniugi, è chiaro che quello che si trasferisce perderà la sua quota di detrazione per la la casa iniziale, aquistandola invece per quella nuova che comprerà. Se però anche questa nuova sarà in comproprietà, a predere la sua quota di detrazione sarà il primo coniuge, per il quale questa nuova sarà evidentemente una seconda casa. 


Fonte: Il Sole 24 Ore

giovedì 10 maggio 2012

Dal 14 maggio nuovo patentino per gli agenti immobiliari


Sarà operativo dal 14 maggio il nuovo regime per esercitare l'attività di agente immobiliare. Ogni titolare di agenzia, o ditta individuale già attiva, dovrà presentare entro un anno la richiesta di iscrizione al registro delle imprese (Rea) presso la Camera di commercio di riferimento. Compilando online il modello informatico della Scia, verranno trasferiti automaticamente gli iscritti al vecchio Ruolo, soppresso con il Dlgs 59/2010. 


"Si avrà così una prima importante scrematura – afferma Paolo Righi, presidente di Fiaip –. Il travaso nel primo anno sarà importante per individuare chi veramente esercita la professione. Su circa 240mila agenti iscritti, quelli attivi sono solo un 30-40 per cento. Senza contare che molti prima operavano senza abilitazione, in nero". E chi non si iscriverà nel Rea entro l'anno non potrà più esercitare.

Gli iscritti al vecchio Ruolo, non attivi, ma che vogliono comunque manterenere l'abilitazione potranno iscriversi in una sezione speciale del Rea, dichiarando esplicitamente di non operare più. Per entrare a far parte della sezione dei cosiddetti "dormienti" c'è tempo: fino a quattro anni al massimo, oltre i quali verrà resa nulla l'abilitazione.
 

Tutti coloro che, invece, presenteranno la Scia per continuare ad operare dovranno "denunciare" il numero di agenti immobiliari che lavorano per conto dell'agenzia, i loro nominativi e la loro mansione: così la Camera di commercio saprà in qualsiasi momento quanti e quali sono i professionisti attivi e rilascerà loro un patentino (tesserino con foto, dati anagrafici e numero di iscrizione al Rea) per svolgere liberamente l'attività. 

"L'invio della Scia informatica rende immediatamente operativa l'agenzia – aggiunge Righi – e i patentini dovrebbero essere rilasciati entro i tempi tecnici di stampa, non superiori ai 10 giorni. Comunque la Camera di commercio ha tempo 60 giorni per controllare i requisiti e la validità dei documenti presentati. E dichiarando il falso, in questo caso, si rischia una condanna penale, con una pena dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione".

Accesso alla professione facilitato, dunque, ma allo stesso tempo un forte contrasto all'abusivismo e requisiti più restrittivi per una maggiore tutela del consumatore. Sono questi gli obiettivi del nuovo regime, introdotto e reso operativo con il decreto del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 13 gennaio, sulle "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel Rea dei soggetti esercitanti l'attività di mediatori", in recepimento della direttiva europea Bolkestein (formalmente 2006/123/CE).


Il patentino potrà essere richiesto dal consumatore in ogni momento. Il comune cittadino potrà anche controllare l'iscrizione sul sito della Camera di commercio e visionare l'organigramma dell'agenzia con le mansioni dei singoli agenti abilitati, che dovrà essere esposto in ogni ufficio. Ma le Camere di commercio sono pronte? 


"La presentazione della Scia da parte degli agenti immobiliari – conclude il presidente Fiaip – aiuterà gli uffici a strutturarsi. Infocamere ha già diffuso il sistema informatico, pronto a disposizione delle Camere di commercio. Nel giro di quattro mesi al massimo dovranno adeguarsi tutte".

Fonte : FIAIP

mercoledì 9 maggio 2012

Situazione economica: più di 3.000 fallimenti nel primo trimestre 2012

Sempre più critica la situazione economica in Italia

Non si ferma la corsa dei fallimenti: nel primo trimestre dell'anno in Italia sono state aperte oltre 3.000 procedure, il 4,2% in più rispetto allo stesso periodo 2011. Lo affermano i dati Cerved . E la crescita dei default non si arresta da 4 anni: a partire dell'aprile 2008 le procedure sono in aumento. Un primo segnale positivo viene solo dai dati destagionalizzati: tra gli ultimi 3 mesi del 2011 e i primi 3 del 2012 il numero di fallimenti corretto per fenomeni di stagionalità e di calendario è in calo dell'1,1%, mantenendosi comunque a livelli molto più elevati rispetto a quelli pre-crisi.

Procedure di fallimento in aumento - Il gruppo Cerved, leader in Italia nell'analisi delle imprese e nello sviluppo dei modelli di valutazione del rischio di credito, segnala che dal punto di vista settoriale il primo trimestre del 2012 ha confermato le tendenze del 2011: continua a ritmi intensi l'aumento dei fallimenti nell'edilizia (+8,4% rispetto ai primi tre mesi del 2011) e nel terziario (+4,1%) che risente degli incrementi osservati nella filiera informazione, della comunicazione e dell'intrattenimento, nella logistica-trasporti e tra le società immobiliari.
Pur rimanendo il comparto caratterizzato dalla maggiore diffusione dei fallimenti (l"insolvency ratio', cioè il numero di fallimenti ogni 10mila imprese, si è attestato a 9,8 punti contro il 5,5 osservato nel complesso dell'economia) continuano i segnali che fanno sperare a un'inversione di tendenza nell'industria: le richieste default sono in calo del 7,2% rispetto al primo trimestre del 2011.

I dati, da Nord a Sud - Anche a livello territoriale dei primi tre mesi del 2012 si confermano le dinamiche osservate nel corso degli ultimi periodi: i default continuano a crescere in tutta la penisola ad eccezione del Nord Est, in cui si registra una diminuzione dell'8,8% rispetto allo stesso periodo del 2011 grazie ai forti cali osservati in Veneto (-12,3%) e in Emilia Romagna (-12,2%).
L'aumento dei fallimenti è invece particolarmente intenso nel Centro Italia (+12,7%), fortemente maggiore rispetto alla media nazionale, nel Mezzogiorno e nelle Isole (+6,5%), così come nelle Regioni del Nord Ovest (+4,9%).
Pochi segnali positivi anche dai concordati preventivi, che nel primo trimestre 2012 risultano in aumento del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: l'incremento segna un'inversione di tendenza rispetto alle dinamiche positive osservate nel corso del 2011. 



Fonte: TG24Sky.it