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giovedì 8 agosto 2013

L' ACE - Attestato di Certificazione Energetica si trasforma in APE - Attestato di Prestazione Energetica

Dopo soli 18 mesi dal suo ingresso sulla scena immobiliare la certificazione energetica degli edifici (ACE) va in pensione ed al suo posto arriva l'APE, Attestato di Prestazione Energetica, istituito dal Decreto Legge 63/2013 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno. L'APE è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione, per quelli ristrutturati in modo sostanziale e per tutti gli immobili in vendita o in affitto

L'italia recepisce così pienamente la Direttiva Europea 2010/31/UE, dopo che con la precedente legge si era prodotto un quadro normativo parziale, oggetto già di sanzioni da parte delle autorità europee. attualmente si va infatti da un estremo all'altro, con regioni come la lombardia che applicano delle multe a chi non dichiara l'ACE, che contiene la classe, e l'IPE (indice di prestazione energetica, corrisponde al consumo espresso in kw/h) negli annunci, e altre che non hanno legiferato affatto.

Cosa cambia:

1. Nuove costruzioni e ristrutturazioni

Per tutti gli immobili nuovi e per quelli che sono stati ristrutturati scatta l'obbligo dell'ape. Nel caso di questi ultimi si mantiene come soglia limite quei lavori che abbiano insistito su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio. E' il caso dei rifacimenti di pareti esterne, intonaci esterni, tetti o impermeabilizzazioni delle coperture. rientrano sia i lavori di ristrutturazione straordinaria e ordinaria.

2. Annunci immobiliari

Tutti gli annunci di immobili in  vendita e in affitto devono riportare l'indice di prestazione energetica (IPE) e la classe energetica corrispondente, nella consueta scala che va da g (la peggiore) ad a+. In fase di contrattazione l'APE dovrà essere resa nota, mentre andrà poi allegata ai contratti di locazione o agli atti di compravendita.

3. Quanto vale l'APE

La durata è di 10 anni, sempre che non siano intervenuti nel frattempo lavori di ristrutturazioni che richiedano il rifacimento dell'attestato.

4. Sanzioni

Le multe per mancata redazione dell'APE nei casi prima indicati (vendita, locazione, ristrutturazione) possono arrivare anche a 18.000 euro, da un minimo di 300 euro. Ecco le sanzioni possibili:

- per il costruttore o il proprietario di un nuovo edificio, o di un edificio sottoposto a lavori di ristrutturazione, la  multa va da 3.000 a 18.000 euro;

- per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari in vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro;

- nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro;

- in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro;

- il professionista che redige l'attestato in modo incorretto, senza cioè rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pagherà una multa tra i 700 e i 4200 euro;

5. Decadimento forzoso

Gli edifici o le unità immobiliari che non rispettino il calendario dei controlli obbligatori dell'efficienza energetica degli impianti termici vedranno decadere l'attestato il 31 dicembre dell'anno successivo rispetto alla scadenza non rispettata.

6. Cosa faccio se ho già l'ACE

Il vecchio attestato sarà valido fino al suo decadimento naturale, a meno che non si facciano dei lavori di ristrutturazione.

7. Quando entra in vigore

Fino a che il governo non emanerà il decreto attuativo tutto resta sospeso e nella fase transitoria valgono le norme sull'ACE, sebbene i nuovi certificati avranno già il nuovo nome. La data massima a disposizione del governo non può superare i 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (6 giugno). 


Da Roma si vorrebbe imporre un'unica normativa, ma esiste la possibilità per le regioni di intervenire in materia e, qualora lo facciano, la loro normativa supera quella ministeriale. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico tutti dovranno ad ogni modo adeguarsi alle nuove norme di calcolo.

Mentre il vecchio ACE tiene conto solo delle prestazioni per la produzione di riscaldamento e acqua calda sanitaria, l'APE dovrà occuparsi anche di climatizzazione estiva, ventilazione e – per il terziario – di illuminazione.

Questo è il quadro delle normative regionali attualmente in vigore, che potrebbero entrare in conflitto con quella nazionale:

ACE Emilia-Romagna

L'ACE è richiesto in caso di:

- nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integrale di edifici oltre i 1.000 mq
- compravendita e locazione di edifici o unità
-incentivi o agevolazioni

sistema di calcolo: uni/ts11300

sanzioni

-30% della parcella per il certificatore in caso di ace rilasciato senza rispettare i criteri, 80% per ace non attendibile o veritiero
-50% della parcella per direttore lavori in vista della mancata allegazione ace alla pratica di fine lavori
-fino a 5.000 euro per ace falsificato

ACE Provincia di Bolzano

- l’ACE è richiesto in caso di certificato Casaclima reso obbligatorio per nuova costruzione o ristrutturazione integrale

- ACE per singolo alloggio rilasciato da Casaclima

sistema di calcolo: Casaclima, in tal caso il sistema differisce da quello nazionale basandosi oltre che sull’efficienza dell’involucro dell’intero edificio sull’apparato impiantistico

sanzioni:

-inagibilità dell’edificio qualora sia omessa la certificazione Casaclima per le nuove costruzioni e ristrutturazioni.

ACE Liguria:

L’ACE è richiesto in caso di:
-nuova costruzione o ristrutturazione per edifici oltre i 1.000 mq;
-compravendita e locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
-sgravi fiscali o incentivi;
-piano casa.

sistema di calcolo: uni/ts11300 con integrazioni regionali.

sanzioni:
-da 1.000 a 3.000 euro per direttori lavori (con metà al committente per ace sbagliato);
-da 1.000 a 3.000 euro per i tecnici abilitati, ace falsificato prevede anche la comunicazione a ordine o collegio e sospensione dell’elenco certific. da 3 a 2 mesi.

ACE Lombardia

L’ACE è richiesto in caso di:

-nuova costruzione o ampliamento  oltre il 20%, volume riscaldato, opera di ristrutturazione oltre il 25% della superficie dell’involucro

-compravendita o locazione di un edificio o di una singola unità con allegazione a rogito o contratto

-sgravi fiscali o incentivi, contratti servizio energia e gestione impianti cin committ. pubblico, piano casa, edifici pubblici superiori a 1.000 mq

sistema di calcolo: cened+.eph regionale (esclusivo riscaldamento) ma parametri più duri per la determinazione delle classi

sanzioni:

-da 5.000 a 20.000 euro per committente che cede a titolo oneroso senza ace
-da 2.500 a 10.000 euro al locatore senza ace
-da 500 a 2.000 euro per aggiudicatario di contratti servizio energia senza ace

ACE Piemonte

l’ACE è richiesto in caso di:

-nuova costruzione o ristrutturazione
-compravendita e locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari con obbligatoria allegazione agli atti
-sgravi fiscali o incentivi e piano casa

sistema di calcolo: uni/ts11300

sanzioni:
-da 150 a 1.500 euro in caso in cui il certificatore non ottempera ai criteri regionali e fino al doppio costo ace per classi non veritiere
-cancellazione dall’elenco regionale per quegli ace non veritieri in un anno
-da 1.000 a 10.000 euro qualora sia assente nelle cessioni e da 500 a 5.000 euro se nella locazione

ACE Provincia di Trento

l’ACE è richiesto in caso di:

-nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento volumi oltre il 20% dell’esistente;
-opera di ristrutturazione integrale se la superficie utile va oltre i 500 mq
-compravendita, locazione
sistema di calcolo: protocollo trentino (specifica tecnica uni/ts11300 ma parametri minimi più severi)

sanzioni:

-30% della parcella per il certificatore per ace rilasciato senza osservare la correlata metodologia;
-80% se l’ace non è veritiero e segnalazione a collegio o ordine
-50% della parcella per direttore lavori per la mancata allegazione ace alla pratica fine lavori;
-fino a 5.000 euro per falso attestato

ACE Valle d’Aosta

L’ACE è richiesto in caso di:

-nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia
-compravendita e locazione di un immobile o di singole unità senza obbligo di allegazione
-contributi e incentivi, edifici di proprietà pubblica

sistema di calcolo: Beauclimat (ivi inclusa la climatizzazione estiva e per illuminazione non residenziale)

sanzioni:
-nei confronti del certificatore, a seguito di tre certificati errati, subentrano la sospensione e la sanzione di 6.000 euro
-300 euro al proprietario che non deposita l’ACE in comune


Un decreto inserito all’ultimo momento al decreto sugli Ecobonus rende obbligatori a partire dal 5 agosto gli APE, ossia gli attestati di prestazione energetica. Senza APE, tutti gli atti legati agli immobili sono nulli, dalla vendita all’affitto, passando per le donazioni. Ma non basta: sono previste multe salate (fino a 18.000 euro) per il proprietario che vende casa senza l’attestato energetico. Cosa è successo? L’APE è un documento già previsto in un decreto legge entrato in vigore il 6 giugno, un atto che recepiva la Direttiva Europea sull’efficienza energetica. L’obbligatorietà dell’attestato era prevista in Italia. Ora, con un emendamento presentato dal M5S, l’obbligo di presentare l’APE entra in vigore da subito. O meglio, è già entrato in vigore dal 5 agosto. Ma, soprattutto, adesso è prevista la nullità degli atti che riguardano immobili sprovvisti di APE: atti nulli, quindi, non annullabili. Le conseguenze legali sono ben diverse.

L’APE è, in sintesi, la carta d’identità dell’immobile. Chi compra o affitta casa può sapere quanto quella casa consuma, le sue prestazioni energetiche, per l’appunto. Si tenga conto che non è un’informazione da poco: con le nuove tecniche edilizie, una casa classificata in classe A+ consuma un decimo di una in classe F o G. In soldoni, si passa da bollette di 200 euro all’anno per gas ed elettricità a bollette di 2.000 euro.

C’è stata un’insurrezione di Confedilizia contro il provvedimento, tanto che fonti governative annunciano che cercheranno di renderlo inefficace. Di contro l’Ance, l’associazione dei costruttori edili, è favorevole all’accelerazione perché “introduce un cambiamento culturale molto importante: la casa non sarà più solo valutata per la sua location (se è in centro vale di più) ma anche per le caratteristiche legate alle prestazioni di risparmio energetico”.

Conversione in legge

Il dl 63/2013 diventato legge 90/2013 ha riscritto parte del D.lgs. 192/2005 (il decreto sul rendimento energetico nell'edilizia) introducendo, tra le altre cose, una nuova certificazione energetica degli edifici, ovvero l'APE (attestazione di prestazione energetica) in sostituzione dell'ACE (attestato di certificazione energetica).

Il decreto detta anche nuove norme sull'efficienza energetica degli edifici (nuovi od oggetto di ristrutturazione), adeguando la normativa italiana a quella europea e piu' precisamente recependo la Direttiva 2010/31/UE cosi' da evitare di aggravare la procedura di infrazione avviata dalla commissione europea nei nostri confronti nel settembre 2012. 

A tal proposito e' stata fissata al 30/6/2014 la data entro la quale deve essere definito un "piano d'azione" destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia "quasi zero" (con fabbisogno energetico molto basso coperto da energia da fonte rinnovabile prodotta in loco). 

Gli obbiettivi sono: a partire dal 31/12/2018 tutti i nuovi edifici pubblici, scuole comprese, dovranno essere ad energia "quasi zero"; dal 1/1/2021 dovranno esserlo TUTTI gli edifici di nuova costruzione. 

Altra importante modifica, anche questa introdotta per porre rimedio ad una procedura europea di infrazione avviata nel 2006 nei nostri confronti per la quale siamo stati recentemente sanzionati dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 13/6/2013), e' la reintroduzione -o meglio la definitiva e completa introduzione- dell'obbligo di allegare le attestazioni di efficienza energetica ai contratti di trasferimento della proprieta' dell'immobile (o di altro diritto reale di godimento) e ai nuovi contratti di affitto. 

La nuova attestazione APE e' entrata in vigore subito (dal 6/6/2013). In attesa dei decreti ministeriali che dovranno definire i criteri di calcolo della prestazione energetica -per i quali il termine ultimo e' Gennaio 2014- e' previsto infatti che essa possa essere redatta riferendosi alle norme tecniche relative alle "vecchie" certificazioni energetiche, nello specifico al Dpr 59/2009 o alle normative regionali eventualmente emesse. Si vedano in proposito gli art.9/18 del Dl 63/2013 e la Circolare del Ministero dello Sviluppo economico del 25/6/2013.

E' bene sapere comunque che il Dl 63/2013 si applica in tutte le regioni e province autonome che non si sono ancora adeguate alla direttiva 2010/31/UE. Le normative regionali, quindi, "superano" quella nazionale solo se emesse in conformita' a tale direttiva. 

Quando serve

L'attestazione APE deve essere rilasciata per gli edifici nuovi e nei casi di ristrutturazione importante prima del rilascio del certificato di agibilita'. Si intendono per lavori di "ristrutturazione importante" gli interventi edilizi di qualsivoglia tipo (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, risanamento conservativo) che riguardano almeno il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio comprensivo di tutte le unita' immobiliari che lo compongono (esempi: rifacimento pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture).

Deve inoltre essere prodotta in tutti i casi in cui l'immobile venga ceduto a terzi per affitto, vendita o altro trasferimento di diritto reale su di esso (usufrutto, uso, abitazione, etc.), anche a titolo gratuito. Cio' per contratti posti in essere dal 6/6/2013, entrata in vigore del Dl 63/2013, pena la nullita' degli stessi.

Per gli edifici aperti al pubblico con superficie superiore a 500 mq dotati di APE, lo stesso va affisso all'ingresso dell'edificio o comunque in un luogo ove sia ben visibile al pubblico. Per gli edifici della pubblica amministrazione che non si siano ancora muniti della certificazione c'e' tempo fino al 3/12/2013 (180 giorni dal 6/6).

Si puo' evitare di munirsi di APE se si e' in possesso di un attestato energetico ACE (attestato di certificazione energetica) in corso di validita' rilasciato in conformita' alla direttiva 2002/91/CE.

Rimane in vita con le proprie funzioni l'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE) che, se posseduto, potra' agevolare il rilascio del nuovo APE.

Come ottenerla

Nel caso di nuovo edificio l'attestazione APE e' rilasciata dal costruttore, sia esso committente o impresa costruttrice che opera direttamente. 
Per gli edifici gia' esistenti deve invece essere prodotta dal proprietario dell'immobile che la ottiene rivolgendosi ad un tecnico abilitato (i cosiddetti certificatori energetici le cui funzioni sono dettate dal Dpr 75/2013).
Si puo' trattare di liberi professionisti o di tecnici dipendenti da enti pubblici o privati che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia.

ADEMPIMENTI IN CASO DI LOCAZIONE O VENDITA DELL'IMMOBILE

Quando si cede l'immobile in affitto o lo si vende (o si cede anche a titolo gratuito in usufrutto, uso od abitazione), e' obbligatorio munirsi della certificazione energetica e consegnarla all'inquilino o acquirente (o usufruttuario che sia).

Piu' precisamente il proprietario dell'immobile deve rendere disponibile la certificazione al potenziale acquirente o inquilino fin dalla fase di trattativa.
Gli stessi annunci di vendita o locazione che vengono pubblicati sui mezzi di comunicazione devono riportare gli indici di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la corrispondente classe energetica.

Se la vendita o la locazione avvengono prima della costruzione dell'edificio, il venditore o locatario deve comunque fornire informazioni sulla futura prestazione energetica e produrre l'APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilita'.

Nel contratto di cessione deve essere riportata un'apposita clausola con la quale l'acquirente, l'inquilino o comunque la parte a cui l'immobile viene ceduto dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa all'attestazione della prestazione energetica dell'edificio, comprensiva dell'attestato APE.

La mancata allegazione dell'attestazione APE determina la nullita' dei contratti.




Fonti: Idealista.it, Ubisol, ADUC

martedì 22 maggio 2012

Controlli dei vigili in Lombardia su ACE annunci immobiliari

Iniziati i controlli in Lombardia con relative multe: alcune testimonianze riportate dal Sole 24 Ore

"Sono entrati nell'agenzia dall'altro lato della strada e hanno ritirato sette annunci", racconta un agente immobiliare di Milano che chiede l'anonimato. Senza fare i nomi, per doverosi motivi di privacy, sono in tanti a confermare che i controlli in Lombardia sono partiti, con alcuni agenti immobiliari inadempienti incorsi in sanzioni pecuniarie.

"Mi risulta siano entrati in alcune agenzie, racconta Marco Grumetti, segretario di Fiaip Milano, e hanno dato multe pari a un terzo della sanzione massima, cioè circa 1.666 euro. Tra i nostri associati non abbiamo segnalazioni, ma conosciamo qualche caso in cui la norma è stata applicata".

È accaduto ad esempio nel comune di Concorezzo, provincia di Monza e Brianza, dove la polizia municipale conferma di aver effettuato alcuni accertamenti, conclusi con la notifica di tre verbali per riscontrate violazioni della normativa. In questi casi, come previsto per gli illeciti amministrativi previsti dalla legge 689/91 e dalla Legge regionale 90/83, nel verbale di accertamento è stata applicata la sazione più favorevole tra quella pari a un terzo del massimo importo previsto per legge (5mila euro) oppure il doppio del minimo (mille euro): ecco come è stato ricavato l'importo di 1.666 euro.


Gli accertamenti, partiti sul territorio lombardo per mano dei vigili urbani, controllano prima di tutto i cartelli esposti sui cancelli o sulle vetrine: mentre da un lato è più difficile risalire la catena delle responsabilità per gli annunci pubblicati su carta o web (vedi articolo a sinistra), dall'altro va detto che i controlli sulle affissioni stradali ci sono sempre stati, al fine di accertare il pagamento della prevista imposta di bollo. Risulta quindi più naturale, se non automatico, controllare il rispetto di entrambe le normative nel corso degli accertamenti.

Risalire la catena delle responsabilità, per multare il titolare di un annuncio immobiliare senza Ipe, è infatti più difficile se l'inserzione è pubblicata su carta stampata o portali web specializzati. In Lombardia, dove la delibera di giunta ha introdotto regole più stringenti e sanzioni pecuniarie, a essere multato è il proponente dell'annuncio, colui che pubblica l'inserzione, acquistando uno spazio sul giornale oppure l'inserzione online.

"La multa arriva direttamente al contatto pubblicato sull'annuncio, che può essere quello dell'agenzia immobiliare incaricata oppure direttamente del proprietario", spiega Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it. "Noi raccomandiamo l'inserimento dei parametri in fase di compilazione, aggiunge, e in molti autodichiarano la classe G, anche se non si potrebbe". In realtà, a tutela di migliaia di annunci immobiliari in circolazione su diversi canali, è stata introdotta una specie di moratoria nell'applicazione della norma: l'obbligo decade se l'abbonamento o il contratto di pubblicazione dell'annuncio in questione è stato stipulato con l'editore o il portale web prima del 1° gennaio 2012. "Certi clienti hanno stipulato con noi contratti annuali, per la pubblicazione di cento o più annunci, afferma Giordano di Immobiliare.it, e non possono essere sanzionati fino allo scadere dell'abbonamento".


Basta dimostrare che la pubblicazione dell'annuncio in questione è stata concordata prima di gennaio, come precisa il documento rilasciato dalla Giunta Regionale per chiarire l'applicazione della norma sulla certificazione energetica. È sufficiente conservare il contratto o l'abbonamento originario, anche se a volte, soprattutto sul web, certi annunci vengono replicati, copiati e rinnovati automaticamente senza il consenso del titolare: "In questo caso siamo responsabili noi, afferma l'a.d. del portale di annunci immobiliari: il cliente multato può fare rivalsa su di me se per sbaglio abbiamo replicato l'annuncio o non lo abbiamo aggiornato. Il nostro sistema è molto attento a rispettare gli accordi in tempi rapidissimi, resta comunque difficile dimostrare la catena delle responsabilità".


Sanzioni più facili da erogare nel caso dei cartelli affissi su strada o nelle vetrine delle agenzie: in questo caso bisognava inviare al Comune un'autodichiarazione entro il 31 dicembre 2011 con indicati numero e luogo esatto dei cartelli affissi, su tutti gli altri l'Ipe e la classe energetica sono obbligatori.


L'obbligo, infine, riguarda gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale lombardo: pertanto, non incorrono in alcuna violazione gli annunci relativi ad edifici ubicati al di fuori del territorio di competenza. Viceversa, la violazione relativa ad annunci pubblicati in comuni diversi da quello in cui è situato l'immobile oggetto di annuncio (ad esempio a Milano per pubblicizzare un immobile sito nel Pavese) è perseguibile solo da quest'ultimo comune.


Riportiamo in sintesi quello che prevede la legge


La normativa nazionale

In particolare l'art 13, comma 2-quater dice: "Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica". Innanzitutto il riferimento esplicito agli "annunci di vendita", collegato ai «trasferimenti a titolo oneroso», coinvolge a pieno titolo nell'applicazione dell'obbligo anche eventuali proposte di permuta o le compravendite di quote in multiproprietà.

Sebbene sia più conosciuto il parametro della classe energetica, l'obbligo riguarda invece l'indice che «esprime direttamente il fabbisogno (e quindi i consumi) energetici dell'immobile: l'Ipe riporta il consumo di energia primaria (quindi per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria, esclusa la climatizzazione estiva e l'illuminazione) "per unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in KWh/mq anno o KWh/mc anno".

Sulla base del valore dell'Ipe, il legislatore ha definito la classificazione di merito degli edifici: la classe A consuma meno di 29 KWh/mq all'anno; la B dai 58 ai 29 KWh/mq; e così via fino alla classe G che consuma più di 175 KWh/mq.

Non vale l'autodichiarazione
L'Ace, che contiene l'Ipe, deve essere redatto da un professionista abilitato iscritto al proprio Ordine, (architetto, ingegnere, geometra e perito sono le quattro figure professionali che hanno competenze riconosciute nella progettazione termotecnica). Nonostante ai fini della compravendita per la classe G si possa fare un'autodichiarazione, facendo riferimento alla "qualità scadente dell'edificio", il proprietario non se ne può mai avvalere nella pubblicazione dell'annuncio perché la normativa prevede l'obbligo di indicare l'Ipe, che va comunque calcolato.


Eccezioni e sanzioni
Sono esclusi dall'applicazione dell'obbligo i casi già esenti dalla redazione dell'Ace (come disposto dal Dlgs 192/05 e suoi decreti attuativi): i fabbricati industriali, artigianali e agricoli quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Non sono quindi esclusi gli edifici e i singoli appartamenti privi di impianto di riscaldamento, come le case vacanza per le quali occorrerà comunque indicare l'Ipe.

Il Dlgs 28/11 non prevede sanzioni per la mancata applicazione dell'obbligo. Solo la Regione Lombardia, che è intervenuta con una delibera ad hoc, ha esplicitamente previsto una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5mila euro a carico dei titolari degli annunci incompleti, cioè di chi ha inserito l'annuncio, responsabile di quanto pubblicato, anche se non è il proprietario dell'immobile. Il ruolo di controllo, irrogazione e introito della sanzione compete al Comune in cui è situato l'edificio, per mano della polizia municipale.

Sul territorio
Infatti, in virtù dell'autonomia riconosciuta dalla legge Bassanini, dieci Regioni hanno legiferato sul processo di certificazione energetica definendo un quadro normativo differenziato: Lombardia, Emilia Romagna, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Piemonte, Sicilia. Tra queste solo alcune, però, hanno legiferato nello specifico sull'obbligo di inserire l'Ipe negli annunci immobiliari.

Il caso lombardo
Con deliberazione n. IX/2555, in data 24 novembre 2011 la Regione Lombardia ha emanato le modalità da rispettare negli annunci commerciali per vendita o locazione di immobili siti sul proprio territorio e i criteri di indirizzo per effettuare gli accertamenti. Rispetto alla normativa nazionale, la Lombardia ha esteso l'obbligo di indicare l'Ipe anche ai contratti di locazione (oltre i 30 giorni di durata). Oltre all'Ipe, inoltre, in Lombardia (come in Emilia Romagna e Umbria) va indicata anche la classe energetica: qui però entrambe devono essere riferiti al solo uso energetico del riscaldamento, non ai consumi globali. Oltre alle esenzioni nazionali, sono escluse le unità prive di impianti termici, "o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale", che devono comunque riportare la dicitura "immobile non soggetto all'obbligo di certificazione energetica".

Laddove sono in corso dei lavori di ristrutturazione sull'immobile indicato nell'annuncio, va dichiarato il "valore di progetto" dell'Ipe per il riscaldamento tratto dalla relazione del progetto termotecnico e non dall'Ace, esplicitando la provenienza del dato nell'annuncio.

Fonte: Il Sole 24 Ore

mercoledì 5 ottobre 2011

Classe energetica obbligatoria negli annunci pubblicitari

IN EMILIA ROMAGNA OBBLIGO DI INSERIMENTO DELLA CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI PUBBLICITARI IMMOBILIARI
Con la Delibera n.1366 del 26 settembre 2011, la Giunta reginale della Regione Emilia Romagna ha modificato alcuni allegati della DAL 156/08.

Con questo provvedimento, l'Emilia-Romagna è la prima Regione a recepire le disposizioni del D.Lgs. 28/2011 in materia di integrazione di impianti ad energia rinnovabile negli edifici: si tratta di un passo importante, che consente a tutti gli operatori del settore di avere un unico riferimento normativo per quanto riguarda la progettazione energetica degli edifici.

Nella Regione, infatti, la DAL 156/08 continuerà ad essere l'unico provvedimento normativo da rispettare in materia.

Rispetto all' attuale disciplina, le principali modifiche riguardano ovviamente la dotazione di impianti a fonte rinnovabile per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione rilevante. Da questo punto di vista, in realtà, le modifiche apportate avranno effetto a partire dal 31 maggio 2012: fino a quella data, infatti, sono previsti i medesimi standard prestazionali oggi vigenti, ovvero:

- la copertura mediante FER del 50% del fabbisogno di energia per la produzione di ACS

- installazione di impianti d produzione di energia elettrica da FER per una potenza pari a 1kW per alloggio e 0,5 kW ogni 100 mq di superficie per edifici non residenziali.

Dal 31 maggio 2012, e con una applicazione progressiva, sono invece previsti nuovi standard, a copertura di quota parte (fino ad arrivare al 50%) dell'intero consumo di energia termica dell'edificio (per la climatizzazione e per la produzione di ACS), e di produzione di energia elettrica.

Sempre in materia di fonti rinnovabili di energia, la nuova disciplina introduce specifici criteri per la determinazione della quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore, qualificabile come rinnovabile.

Rispetto al D.Lgs. 28, la disciplina regionale appena approvata prevede una applicazione più ravvicinata nel tempo delle prescrizioni in materia di energia da FER, mantenendo inoltre le specificità già presenti, quali la possibilità di fare ricorso ad unità di mini e micro-cogenerazione (per le quali vengono introdotti requisiti minimi di rendimento e di controllo delle emissioni), o di soddisfare gli obblighi mediante impianti collettivi.

Un'altra significativa modifica riguarda l'attestato di certificazione energetica degli edifici: a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina regionale, infatti, l'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell'attestato devono essere riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.

Vengono inoltre introdotte altre modifiche, per lo più funzionali ad una più corretta applicazione della norma. Fra queste, ricordiamo:

- la introduzione di nuove definizioni, come quella di “edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante”, “interventi edilizi”, “impianto termico o di climatizzazione individuale”, o l'aggiornamento di definizioni già esistenti, come quella di “impianto termico”, di “caldaia” o di “pompa di calore”.

- viene prevista la possibilità di derogare all'obbligo di installazione di impianti centralizzati nel caso di installazione di impianti termici in edifici esistenti, per un massimo pari al 30% delle unità immobiliari presenti nell'edificio, con l'obbligo di riconvertire gli impianti realizzati qualora si superi questa soglia: la norma è destinata a coprire quei casi – frequenti ad esempio nelle seconde case in riviera – di edifici a suo tempo realizzati senza impianto termico.

Da segnalare, infine, la possibilità di ottenere un bonus volumetrico del 5%, per edifici di nuova costruzione o ristrutturazioni rilevanti, se si aumenta del 30% la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili.

Le nuove disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici entreranno in vigore il giorno 6 ottobre 2011 con la pubblicazione della delibera 1366/2011 sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 151.

Fonte: Sito Regione Emilia Romagna