lunedì 21 maggio 2012

Imu: le regole definitive per calcolare e pagare l'imposta

La circolare del Ministero delle Finanze del 18 Giugno u.s. ha chiarito definitivamente le regole per il calcolo e pagamento dell'imposta. La cui prima rata va versata entro il 18 giugno con l'F24 e, diversamente dall'Ici, anzichè dai Comuni, l'importo dovuto sarà calcolato da ogni contribuente, proprietario di case, negozi o altri immobili.

Regole generali per il calcolo dell'Imu sull'abitazione principale


Si parte dalla rendita catastale, che si trova nel rogito, e che va aggiornata del 5% prima di applicare il moltiplicatore previsto dal decreto di Natale scorso. 

Esempio: prendiamo un bilocale con una rendita di 600 euro. Con la rivalutazione del 5% (600*5/100 = 30) diventa 630. A questo punto può essere moltiplicata per 160, come prevede il decreto, per ottenere il valore catastale ai fini Imu: 630*160 = 100.800. 
Ora, si può passare alle aliquote, che per l'acconto di giugno sono quelle standard fissate dal decreto: per la prima casa, si tratta del 4 per mille: 100.800*4/1000 = 403 euro (sarebbe 403,2, ma la somma va arrotondata all'euro). Su questo valore vanno poi applicate le detrazioni: nel caso di famiglia senza figli, ad esempio, si tratta di 200 euro: 403-200 = 203 (chi ha figli conviventi fino a 26 anni di età, deve aggiungere 50 euro di detrazione per ciascuno).

Acconto sull'abitazione principale

Per l'abitazione principale, l'acconto può essere versato in unica soluzione a giugno o in due rate, a giugno e settembre (entro il 17). Nel primo caso, va pagato il 50% dell'imposta: 403/2 = 202 (sempre con l'arrotondamento). Se invece si sceglie la doppia rata, ognuna sarà pari al 33% dell'imposta: 403/3 = 134.

Chi non paga l'IMU sull' abitazione principale

Chi possiede un immobile con valore catastale ai fini Imu pari o inferiore a 50.000 euro, e quindi con una rendita catastale non rivalutata fino a 297 euro, non deve preoccuparsi dell'acconto, perché la sua imposta netta è pari a zero, e di conseguenza l'Imu non va pagata. Un'eccezione alla regola generale, che per l'acconto impone di applicare l'aliquota standard nazionale, è offerta dalla circolare ai proprietari di immobili situati nei Comuni che decidono di abbassare l'aliquota o alzare la detrazione destinata all'abitazione principale. In questo caso, bisogna verificare se le scelte del Comune azzerano l'imposta: se così è, anche l'acconto viene azzerato.

Le pertinenze
dell'abitazione principale

Rispetto all'Ici, la nuova imposta cambia anche la disciplina delle pertinenze, prevedendo che ogni immobile si possa "collegare" al massimo a tre unità, una per ognuna delle categorie catastali C/2 (magazzini e depositi), C/6 (autorimesse e box) e C/7 (tettoie aperte o chiuse). Di conseguenza, chi con l'Ici considerava pertinenziali all'abitazione principale due box o due cantine, dovrà scegliere quale continuare a "collegare" alla casa e quale invece trattare come "altro immobile" tenendo conto però che se una cantina, una soffitta o entrambe sono unite catastalmente all'abitazione, la scelta delle altre due pertinenze (o una) dovrà essere effettuata tra quelle accatastate separatamente.

La circolare non chiarisce comunque come comportarsi nel caso in cui le pertinenze accatastate insieme all'abitazione principale siano più di tre.
 

I versamenti dell'Imu per l'abitazione principale

Terminate queste operazioni, si può passare al versamento. L'acconto d'imposta sull'abitazione principale va sommato a quello per l'abitazione, e la somma va indicata in F24 accompagnata dal codice tributo 3912, dedicato ai versamenti per l'abitazione principale.

Abitazioni principali "multiple"

La disciplina dell'Imu impedisce di considerare come abitazioni principali due case dello stesso nucleo famigliare situate nello stesso Comune. La circolare di venerdì scorso, però, contiene due importanti aperture nei confronti dei contribuenti. 

- La prima riguarda i coniugi non separati che siano residenti in due Comuni diversi: in questo caso, con una previsione nata soprattutto per tutelare chi trascorre la settimana in una città diversa dal coniuge per ragioni di lavoro, entrambi gli immobili possono essere considerati abitazione principale, e quindi sfruttare aliquote più leggere e detrazioni, purché naturalmente i due coniugi dimorino effettivamente nei due immobili. 
- Se il secondo immobile è invece occupato dal figlio, l'agevolazione doppia può scattare anche quando entrambe le case siano nello stesso Comune.

Regole generali per la seconda casa

Per le abitazioni diverse da quella principale, le regole sono più semplici nel calcolo e più complesse per i versamenti. Per individuare la somma, occorre effettuare un procedimento identico a quello previsto per l'abitazione principale, ma non ci sono detrazioni e l'acconto è obbligatoriamente versato in unica soluzione a giugno. 

Quindi: sul valore catastale da 100.800 euro considerato nell'esempio precedente va applicata l'aliquota standard del 7,6 per mille (100.800*7.6/1000 = 766 euro), e la somma così individuata va divisa per due, perché l'acconto è sempre del 50%: 766/2 = 383 euro.

 Il versamento
per la seconda casa

A differenza di quanto accade nell'abitazione principale, il cui gettito va interamente all'ente locale, l'acconto per gli immobili diversi va diviso al 50% fra Stato e Comune. Di conseguenza, in F24 occorre indicare 192 euro (visto l'arrotondamento) con il codice tributo 3198 (altri fabbricati - quota comunale), e altrettanti nella riga sottostante con il codice tributo 3919 (altri fabbricati - quota erariale).

Altri immobili

Per negozi, uffici, capannoni e così via, le regole per il calcolo e per il versamento dell'acconto sono identiche a quelle applicate alla seconda casa. L'unica differenza è data dai moltiplicatori da applicare alla rendita catastale aggiornata, che cambiano a seconda della tipologia di immobile: per gli uffici il moltiplicatore è 80, per gli immobili d'impresa è 60 e per i negozi è 55.


Fonti: Il Sole 24 Ore, Circolare del Ministero delle Finanze 

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