giovedì 9 dicembre 2010

Nuove norme per la mediazione creditizia

Cosa cambia

Due albi distinti e un severo esame di accesso per uscire dalla deregulation della consulenza finanziaria. Per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi il decreto legislativo 141 modifica radicalmente adempimenti e obblighi, a tutela di onorabilità, solvibilità e competenze.
Anche qui le norme non scatteranno subito, ma 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto. Stop, per entrambi, all'autocertificazione, perchè servirà un esame di idoneità.
Tuttavia, le disposizioni transitorie chiariscono che i soggetti già iscritti nei due elenchi hanno sei mesi dalla costituzione del nuovo organismo di vigilanza per chiedere l'iscrizione nei nuovi albi, previa documentazione che ne attesta i requisiti. Se hanno svolto le rispettive professioni per almeno tre anni sui cinque precedenti sono esonerati dalla prova d'esame. Ma tenuti alla formazione continua.
Per i mediatori, poi, sarà introdotto l'obbligo di solvibilità tramite società di capitali con requisiti patrimoniali parificati. Per gli agenti, invece, scatta il vincolo del monomandato e solo se la linea dei prodotti da vendere è incompleta potranno stipulare sino a tre contratti.
Particolarmente complessa, infine, è anche la decorrenza per l'albo unico di tutte le finanziarie, sottoposto alla vigilanza di Bankitalia. Mentre una sezione speciale comprenderà quelle controllate da banche o in forma di Spa con capitale superiore al doppio di quanto previsto per legge. Organismi privatistici vigileranno, infine, sui confidi minori e sugli operatori no profit autorizzati al microcredito. Per il nuovo impianto servono disposizioni attuative. Le autorità devono approvare i nuovi adempimenti entro il 31 dicembre 2011. Gli intermediari e i confidi, benché tenuti ad adeguarsi, potranno comunque continuare a operare per i 12 mesi successivi alla loro adozione.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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