Chiarimenti dal Notariato
Una circolare del Notariato chiarisce che la dichiarazione di conformità degli immobili prevista dalle nuove norme sugli affitti e le compravendite, non è uguale per tutti i tipi di fabbricati.
Il 6 dicembre u.s., infatti, il Consiglio Nazionale del Notariato, dopo la manovra economica, ha indicato quali sono le tipologie di immobili che fanno eccezione alla norma che prevede che gli atti di trasferimento immobiliare devono contenere la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
La dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti catastali, perchè la normativa catastale vigente si considera quella che era in atto al momento dell'ultimo aggiornamento in catasto.
Sono esclusi del tutto invece: le particelle censite al catasto, i terreni che non siano caratterizzati da una potenzialità di autonomia funzionale e di reddito, i fabbricati o manufatti marginali e i beni comuni non cenisbili, in quanto privi di rendita catastale, fabbricati rurali non censiti al catasto. Per i posti auto bisogna distinguere tra due diverse possibilità: per quelli in uso promiscuo di tutti i condomini e quelli in diritto di utilizzo esclusivo di natura obbligatoria non c'è obbligo di dichiarazione; stesso discorso vale per i posti auto di proprietà di terzi, ma di uso condominiale.
Fonte: Italia Oggi
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