E' dal 2008 che sono iniziate le prime ispezioni nelle agenzie immobiliari da parte di Enasarco (l'ente di previdenza cui versano i contributi a fini pensionistici gli agenti e rappresentanti di commercio, e le società di agenzia), alla ricerca di chiarezza sui rapporti di collaborazione: l'individuazione di alcuni soggetti che prestavano la propria attività in modo continuativo esclusivamente per un'agenzia, secondo l'ente riconducibili ai contratti ex articolo 1742 Cc, ha fatto scattare alcune pesanti sanzioni. In questi casi è stato richiesto il pagamento retroattivo di 5 anni di contributi, oltre agli interessi e alle sanzioni per ritardato pagamento.
I controlli hanno dato vita, presso il Tribunale di Roma, ad una decina di cause, finora vinte per l'80% da Enasarco. "Le ispezioni stavano aumentando, ha detto il presidente di Fimaa, Valerio Angeletti, così, con le associazioni di categoria, abbiamo chiesto ad Enasarco di aprire un confronto". Se da un lato l'ente di previdenza continua a ritenere che questi rapporti di lavoro ricadano nell'obbligo di versamento dei contributi, le associazioni sono divise: da un lato ci sono Fimaa e Anama che riconoscono l'obbligo solamente nel caso il collaboratore non sia un agente immobiliare abilitato (quindi non iscritto all'ex Ruolo oppure oggi al Registro per le imprese); dall'altro Fiaip che ritiene sia una vessazione aggiuntiva in entrambe i casi, addirittura incompatibile per gli agenti abilitati ai sensi della legge n. 39/89, tanto da non aver sottoscritto l'interpello al ministero.
"Il Protocollo d'intesa, ha detto Paolo Righi, presidente di Fiaip, firmato da Fimaa e Anama unitamente alla Fondazione Enasarco mira sostanzialmente a promuovere un accordo tra le parti al fine di regolamentare i rapporti di collaborazione tra le imprese di mediazione e i collaboratori non abilitati". Fiaip è contraria per due motivi: "Il loro inquadramento, si legge in una nota Fiaip, nell'ambito del contratto ex articolo 1742 CC finisce per assimilarli agli agenti immobiliari e può generare il rischio di una sorta di legittimazione dell'esercizio abusivo della professione di mediazione, con conseguente svilimento della categoria»; se poi il Ministero dovesse esprimersi anche sui collaboratori abilitati, prevedendo anche per loro l'obbligo di versamento contributivo a Enasarco, si aprirebbe il rischio ("infondato", secondo Fiaip) di generare confusione tra le categorie dei mediatori e degli agenti di commercio, "addirittura incompatibili secondo l'ex articolo 5, comma 3, della legge 39/89 e articolo 5 della legge n. 204 del 1985".
Di solito i collaboratori non abilitati si occupano della ricerca di notizie e acquisizione telefonica dei contatti, ma sono comunque pagati a provvigione. "Non abbiamo nulla in contrario, afferma Angeletti di Fimaa, a che loro debbano pagare i contributi". La tutela invece degli agenti immobiliari che collaborano presso le agenzie trova tutti d'accordo: "Gli agenti abilitati, aggiunge Angeletti, hanno un percorso formativo diverso, come quello del titolare per cui lavorano, con autonomia professionale. Solo che piuttosto che farli trovare scoperti davanti ad un'azione giudiziaria o a un'ispezione di Enasarco, abbiamo preferito prenderci la responsabilità di tutelarli e di chiedere al ministero di esprimersi una volta per tutte al riguardo". Invece Fiaip ribadisce che la figura del mediatore non deve essere assolutamente confusa o assimilata ad altre categorie: "L'eventuale inquadramento, conclude Righi, vesserebbe così a livello economico un settore già in crisi. La contribuzione Enasarco, che andrebbe ad aggiungersi a quella dell'Inps, a carico delle agenzie immobiliari e dei loro collaboratori si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro".
Fonte: FIAIP, FIMAA, ANAMA, Sole 24 Ore
Blog con notizie immobiliari, legislazione immobiliare, curiosità, statistiche e normativa fiscale del settore. Tutto ciò che serve sapere per acquistare, vendere, affittare un immobile oppure per essere semplicemente informati sull'andamento del mercato immobiliare in Italia e all'estero. Per agenti immobiliari, acquirenti, venditori, proprietari, inquilini o tecnici del settore immobiliare. Real Estate News NB CHI SPAMMA SARA' DENUNCIATO
venerdì 21 giugno 2013
lunedì 17 giugno 2013
IMU : ultimo giorno
Scade oggi il versamento dell'imposta relativa al possesso di immobili che si è verificato nel primo semestre del 2013. Per chi avesse già pagato, la scadenza è l'occasione per controllare di aver calcolato correttamente l'importo e magari per predisporre le correzioni con il ravvedimento sprint, utilizzabile da domani.
CHI NON PAGA
Per effetto dell'articolo 1, Dl 54/2013, il tributo è sospeso per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa e degli Iacp.
La nozione di abitazione principale richiede la compresenza di due requisiti, uno formale l'altro di fatto: la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario. Non è di ostacolo il fatto che alcune stanze dell'abitazione principale siano locate a terzi.
In caso di assegnazione dell'ex casa coniugale, in sede di separazione o divorzio, l'unico soggetto passivo, in linea di principio, è il coniuge assegnatario. Se questi possiede i due requisiti di legge perché la casa possa essere considerata abitazione principale, l'IMU non deve essere versata, anche se il proprietario del bene fosse l'altro coniuge.
Se però l'immobile non è in proprietà di nessuno dei due coniugi, occorre fare una distinzione
e, nell'ipotesi dell'ex casa coniugale detenuta in forza di un contratto di locazione, non si applica la regola IMU, poiché trova invece applicazione la norma speciale dell'articolo 6, legge 392/78, che prevede la successione del coniuge assegnatario nel contratto stesso (risoluzione n. 5 del 2013).
In base a questa disposizione, dunque, l'assegnatario è considerato un mero locatario, con l'effetto che l'IMU continua a essere dovuta dal locatore, che non beneficia dello stop al pagamento; se invece il titolo della detenzione era il comodato, resta valida la finzione giuridica IMU secondo cui l'assegnatario è qualificato come titolare del diritto di abitazione sulla casa.
Si pone poi il problema di come trattare le aree scoperte pertinenziali dell'abitazione principale, che siano qualificabili come aree edificabili. Sul punto, l'orientamento della Corte di cassazione è diventato sempre più restrittivo (si veda l'ordinanza 10090/2012). Un requisito che la giurisprudenza ritiene indispensabile è l'avvenuta indicazione nella dichiarazione IMU dell'area scoperta pertinenziale. Occorre inoltre che la destinazione a servizio o ornamento del bene principale non sia rimovibile senza radicali trasformazioni.
Nonostante le opinioni contrarie, invece, si deve ritenere che l'accatastamento dell'area pertinenziale insieme con l'abitazione principale non possa essere considerato necessario, altrimenti si sovvertirebbe la stessa nozione di pertinenza nell'IMU. È stato infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la nozione deriva dalla disciplina civilistica (articoli 817 e seguenti del Codice civile). Ma in questo contesto la modalità dell'accatastamento non ha rilevanza. Ritenere che l'area scoperta sia pertinenza solo se è unita catastalmente all'abitazione significherebbe adottare una nozione catastale di pertinenza, che non trova legittimazione nelle disposizioni di legge. Se considerando insieme la casa e la pertinenza scoperta, la rendita catastale della casa si dovesse elevare, vi saranno gli estremi per l'attivazione da parte dei Comuni della procedura di accatastamento forzoso (comma 336 dell'articolo unico della legge 311/2004).
Un altro dubbio riguarda l'ipotesi in cui la situazione dell'immobile sia variata nel corso del primo semestre. Nella circolare 2 del 2013, le Finanze hanno chiarito che se il contribuente ha perso la soggettività passiva in questo periodo, l'acconto dovrà essere commisurato ai mesi di effettivo possesso. Si ritiene che le stesse regole debbano valere quando una casa è diventata abitazione principale, ad esempio, il 1° aprile del 2013. In tale eventualità, l'acconto sarà dovuto limitatamente ai mesi in cui tale qualificazione non era ravvisabile.
Non è chiaro invece come comportarsi nell'ipotesi opposta (abitazione principale divenuta seconda casa nel 2013). Sembrerebbe che anche in tale ipotesi l'acconto IMU debba comunque essere calcolato per tre mesi. Non è da escludere tuttavia la possibilità che il contribuente debba calcolare l'acconto ipotizzando un possesso di nove mesi per tutto l'anno 2013 e dividere il risultato per due. L'incertezza esistente dovrebbe scongiurare in tutti i casi l'irrogazione delle sanzioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore
CHI NON PAGA
Per effetto dell'articolo 1, Dl 54/2013, il tributo è sospeso per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa e degli Iacp.
La nozione di abitazione principale richiede la compresenza di due requisiti, uno formale l'altro di fatto: la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario. Non è di ostacolo il fatto che alcune stanze dell'abitazione principale siano locate a terzi.
In caso di assegnazione dell'ex casa coniugale, in sede di separazione o divorzio, l'unico soggetto passivo, in linea di principio, è il coniuge assegnatario. Se questi possiede i due requisiti di legge perché la casa possa essere considerata abitazione principale, l'IMU non deve essere versata, anche se il proprietario del bene fosse l'altro coniuge.
Se però l'immobile non è in proprietà di nessuno dei due coniugi, occorre fare una distinzione
e, nell'ipotesi dell'ex casa coniugale detenuta in forza di un contratto di locazione, non si applica la regola IMU, poiché trova invece applicazione la norma speciale dell'articolo 6, legge 392/78, che prevede la successione del coniuge assegnatario nel contratto stesso (risoluzione n. 5 del 2013).
In base a questa disposizione, dunque, l'assegnatario è considerato un mero locatario, con l'effetto che l'IMU continua a essere dovuta dal locatore, che non beneficia dello stop al pagamento; se invece il titolo della detenzione era il comodato, resta valida la finzione giuridica IMU secondo cui l'assegnatario è qualificato come titolare del diritto di abitazione sulla casa.
Si pone poi il problema di come trattare le aree scoperte pertinenziali dell'abitazione principale, che siano qualificabili come aree edificabili. Sul punto, l'orientamento della Corte di cassazione è diventato sempre più restrittivo (si veda l'ordinanza 10090/2012). Un requisito che la giurisprudenza ritiene indispensabile è l'avvenuta indicazione nella dichiarazione IMU dell'area scoperta pertinenziale. Occorre inoltre che la destinazione a servizio o ornamento del bene principale non sia rimovibile senza radicali trasformazioni.
Nonostante le opinioni contrarie, invece, si deve ritenere che l'accatastamento dell'area pertinenziale insieme con l'abitazione principale non possa essere considerato necessario, altrimenti si sovvertirebbe la stessa nozione di pertinenza nell'IMU. È stato infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la nozione deriva dalla disciplina civilistica (articoli 817 e seguenti del Codice civile). Ma in questo contesto la modalità dell'accatastamento non ha rilevanza. Ritenere che l'area scoperta sia pertinenza solo se è unita catastalmente all'abitazione significherebbe adottare una nozione catastale di pertinenza, che non trova legittimazione nelle disposizioni di legge. Se considerando insieme la casa e la pertinenza scoperta, la rendita catastale della casa si dovesse elevare, vi saranno gli estremi per l'attivazione da parte dei Comuni della procedura di accatastamento forzoso (comma 336 dell'articolo unico della legge 311/2004).
Un altro dubbio riguarda l'ipotesi in cui la situazione dell'immobile sia variata nel corso del primo semestre. Nella circolare 2 del 2013, le Finanze hanno chiarito che se il contribuente ha perso la soggettività passiva in questo periodo, l'acconto dovrà essere commisurato ai mesi di effettivo possesso. Si ritiene che le stesse regole debbano valere quando una casa è diventata abitazione principale, ad esempio, il 1° aprile del 2013. In tale eventualità, l'acconto sarà dovuto limitatamente ai mesi in cui tale qualificazione non era ravvisabile.
Non è chiaro invece come comportarsi nell'ipotesi opposta (abitazione principale divenuta seconda casa nel 2013). Sembrerebbe che anche in tale ipotesi l'acconto IMU debba comunque essere calcolato per tre mesi. Non è da escludere tuttavia la possibilità che il contribuente debba calcolare l'acconto ipotizzando un possesso di nove mesi per tutto l'anno 2013 e dividere il risultato per due. L'incertezza esistente dovrebbe scongiurare in tutti i casi l'irrogazione delle sanzioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore
mercoledì 12 giugno 2013
Prestito d'onore: al via il nuovo bando
Il nuovo bando, che scadrà il 31/12/2014, ha l'obiettivo di finanziare 400 nuove imprese attraverso la concessione di un finanziamento agevolato da parte di Banca delle Marche S.p.A. fino a un massimo di 50.000,00 euro, senza il bisogno di alcuna garanzia, da restituire in 6 anni e da utilizzare per far fronte alle spese di avvio dell'impresa.
“ Il Prestito d’Onore è una risposta importante alle difficoltà – ha evidenziato Luciano Goffi , direttore generale di Banca Marche – che coniuga bene due fattori indispensabili per creare impresa: agevolare l’accesso al credito e l’assistenza -supporto al nuovo imprenditore, attraverso un accompagnamento per risolvere i problemi iniziali e una pianificazione che limita i rischi di insuccesso. Questa modalità ha anche permesso di restare in un contenuto indice di insolvenza e il mantenimento in vita delle imprese. “ L'erogazione del prestito prevede di poter avviare imprese individuali o in forma cooperativa nei settori della produzione di beni e servizi e del commercio.
Oltre all'erogazione del prestito, verrà assegnato a ciascun imprenditore a titolo gratuito e per la durata di 12 mesi, un tutor designato dalla Sida Group S.r.l. che affiancherà il neo imprenditore nella fase di start-up dell'azienda, accompagnandolo nell'adempimento delle pratiche burocratiche e di definizione dei dettagli del proprio progetto d'impresa.
Flavio Guidi , responsabile di Sida s.rl. ha parlato di esperienza molto positiva che “andrebbe istituzionalizzata, perché rappresenta l’1% delle imprese marchigiane e il rapporto risorse finanziarie/ risultato è eccezionale.
Il Prestito d’Onore fa capo ad una rete virtuosa che ha ben collaborato. Il tutoraggio ha funzionato bene anche per la selezione dei progetti da presentare limitando i rischi con l’accompagnamento delle competenze delle diverse professionalità coinvolte.
La campagna di comunicazione dell'iniziativa del “Prestito d'Onore” della Regione Marche è curata dalla Camera Work S.r.l. di Jesi. Ferdinando Blefari , ha ricordato che con questa iniziativa “un giovane può dare concretezza ad un’idea per costruirsi un futuro ” soffermandosi poi sulla diffusione delle opportunità offerte attraverso una comunicazione mirata anche sui social media ed i prossimi road show. Con le due edizioni precedenti grazie al “Prestito d'Onore” della Regione Marche sono state avviate complessivamente 980 nuove imprese erogando quasi 20 milioni di euro: un traguardo significativo per la Regione Marche e per l’economia del territorio.
Altre informazioni sul bando sono disponibili sul sito www.prestitodonore.marche.it.
Alcuni dati sulla precedente edizione 2010–12: 24 mila euro la media dell’importo erogato delle 480 nuove imprese . Le tipologie di attività: 52% Commercio, 35% Servizi, 13% Produzione d beni. Le tipologie di imprese: 410 ditte individuali, 6 cooperative, 11 società in accomandita semplice, 52 s,n,c. e 1 società semplice. Le donne imprenditrici sono state 281 e gli uomini 199. La categoria dei richiedenti vede una gran parte di disoccupati non in mobilità ( 397) e 47 donne over 35 anni. 1126 , infine, il numero complessivo dei progetti presentati per l’accompagnamento alla elaborazione del business plan con 150 tutor coinvolti.
Fonte: Vivere Ancona
Fonte: Vivere Ancona
martedì 28 maggio 2013
Crollano le vendite di negozi e capannoni: - 24 % nel 2012
Dopo la case, è toccato anche ai negozi e ai capannoni. La crisi del mercato immobiliare, ha colpito anche l'acquisto e la vendita di negozi, uffici e capannoni, le cui transizioni nel 2012 sono crollate del 24 %, registrando un volume di scambi pari a 14,5 miliardi di euro, 4,4 in meno del 2011. A fare il punto sulle difficoltà nella compravendita degli spazi del settore commerciale è l'ultimo Rapporto annuale sul mercato non residenziale realizzato dall'Agenzia delle Entrate con Assilea, l'associazione italiana leasing.
Compravendite di uffici - 26,1%
Le compravendite di uffici sono scese l'anno passato del 26,1 % con quotazioni medie in calo del 1,6% a 1.500 euro al mq, mentre, nel caso di negozi, acquisti e cessioni di unità immobiliari sono scese del 24,5%, con prezzi in calo del 2,1 % a 1.800 euro/mq. Risultato appena migliore per i capannoni con -19,7 % negli scambi e -0,9% nelle quotazioni a 540 euro/mq.
Il settore commerciale rappresenta l'8 % del mercato immobiliare totale
Il settore immobiliare non residenziale copre l'8% del mercato immobiliare nel suo complesso. L'arretramento registrato dall'Agenzia delle Entrate riguarda tutto il territorio nazionale, con un picco nel Centro Italia, dove le transazioni sono scese di oltre il 26 %, con il valore più basso dei negozi, le cui compravendite dono diminuite nel 2012 del 28,7 per cento. Le Isole segnano un arretramento del 20 % degli scambi grazie soprattutto ai capannoni industriali che si abbassano appena dell'1,7 per cento. Le regioni del Nord est, Nord ovest e Sud vedono scendere le compravendite del 24 %; gli impianti produttivi registrano una flessione del 20 %, mentre gli uffici subiscono una contrazione maggiore, soprattutto al Sud (-30 %).
Fonte : Il Sole 24 Ore
Compravendite di uffici - 26,1%
Le compravendite di uffici sono scese l'anno passato del 26,1 % con quotazioni medie in calo del 1,6% a 1.500 euro al mq, mentre, nel caso di negozi, acquisti e cessioni di unità immobiliari sono scese del 24,5%, con prezzi in calo del 2,1 % a 1.800 euro/mq. Risultato appena migliore per i capannoni con -19,7 % negli scambi e -0,9% nelle quotazioni a 540 euro/mq.
Il settore commerciale rappresenta l'8 % del mercato immobiliare totale
Il settore immobiliare non residenziale copre l'8% del mercato immobiliare nel suo complesso. L'arretramento registrato dall'Agenzia delle Entrate riguarda tutto il territorio nazionale, con un picco nel Centro Italia, dove le transazioni sono scese di oltre il 26 %, con il valore più basso dei negozi, le cui compravendite dono diminuite nel 2012 del 28,7 per cento. Le Isole segnano un arretramento del 20 % degli scambi grazie soprattutto ai capannoni industriali che si abbassano appena dell'1,7 per cento. Le regioni del Nord est, Nord ovest e Sud vedono scendere le compravendite del 24 %; gli impianti produttivi registrano una flessione del 20 %, mentre gli uffici subiscono una contrazione maggiore, soprattutto al Sud (-30 %).
Fonte : Il Sole 24 Ore
mercoledì 8 maggio 2013
La cedolare secca sostituisce l'imposta di registro sulla risuluzione
La cedolare secca, imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sulla locazione per finalità abitative di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, ha un complesso meccanismo applicativo che è forse il motivo della sua scarsa applicazione.
Un dubbio interessante, tra i tanti sollevati in merito all’applicazione del regime sostitutivo introdotto dalla L. 23/2011, riguarda la risoluzione anticipata del contratto.
Ai fini dell’imposta di registro infatti, secondo la disciplina ordinaria (art. 17 del DPR 131/86), ove le parti sciolgano anticipatamente (risoluzione) il contratto di locazione, è necessario che il contribuente:
- entro 30 giorni dalla risoluzione, corrisponda l’imposta di registro dovuta (67 euro, a meno che per la risoluzione non sia previsto un corrispettivo, nel quale caso è dovuta l’imposta di registro dello 0,50%);
- successivamente, entro 20 giorni dal pagamento, presenti all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso cui era stato registrato l’originario contratto, l’attestato di pagamento.
In caso di pagamento dell’imposta di registro per via telematica, non è richiesta alcuna comunicazione all’AdE, a norma dell’art. 21, comma 2 del DM 31 luglio 1998.
Inoltre, ove il contratto di locazione risolto sia stato registrato anteriormente al 1° luglio 2010, il contribuente deve comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto del contratto, presentando anche il modello 69 ex art. 19, comma 15 del DL 78/2010 (a meno che il contratto non sia già stato oggetto di proroga o cessione, nel qual caso la comunicazione dei dati sarebbe già avvenuta).
Per la comunicazione dei dati catastali, era stato anche predisposto un apposito modello (CDC), poi affiancato dal modello 69 (opportunamente modificato).
Se il contratto di locazione fosse stato invece registrato dopo il 1° luglio 2010, non è necessario presentare tale modello in sede di risoluzione, in quanto la comunicazione dei dati catastali è già stata operata in sede di registrazione del contratto.
Si potrebbe ritenere allora che, per quanto riguarda i contratti di locazione registrati successivamente al 7 aprile 2011, per i quali sia stata regolarmente operata l’opzione per la cedolare secca in sede di registrazione (mediante SIRIA o mediante modello 69), al momento della risoluzione non sia necessario alcun ulteriore adempimento. Infatti, in questo caso, non sarebbe neanche dovuta l’imposta di registro (67 euro fisse), perché essa è “sostituita” dalla cedolare secca.
È lo stesso art. 3, comma 2 del DLgs. 23/2011, infatti, a chiarire che “la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione”. E' stato precisato anche dal Provv. 2011/55394 che, al Par. 3.2, dispone che “la cedolare secca sostituisce l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulle risoluzioni (…) del contratto di locazione”.
Quindi, appurato che, in caso di opzione per la cedolare, l’imposta di registro sulla risoluzione non è dovuta, viene meno anche l’ulteriore adempimento previsto dall’art. 17 del DPR 131/86 (presentazione dell’attestato di pagamento dell’imposta), in tal caso - in base alla normativa - non sembrerebbe necessario esperire alcun adempimento a seguito della risoluzione.
Solo nel caso in cui il contratto sia stato registrato anteriormente al 1° luglio 2010, residuerebbe l’esigenza di comunicare i dati catastali, mediante il mod. 69 o il mod. CDC.
Non è mai stato chiarito però se l’effetto sostitutivo della cedolare secca elimini anche l’obbligo di effettuare ogni "comunicazione" in merito alla risoluzione del contratto.
Infatti, tale interpretazione, pur legittima dal punto di vista letterale, comporterebbe la mancata “comunicazione” all’Agenzia delle Entrate, della risoluzione anticipata del contratto.
Inoltre, c'è da dire che, per i contratti registrati successivamente al 7 aprile 2011, per i quali non sia stata effettuata l’opzione per il regime sostitutivo, non è possibile effettuare l’opzione in sede di risoluzione. Infatti, l’opzione per la cedolare successivamente alla registrazione può essere effettuata (come confermato anche dalla circ. 47/2012), solo al momento della proroga del contratto, ovvero entro il termine (30 giorni dalla scadenza dell’annualità) per il pagamento dell’imposta di registro sull’annualità in corso.
Per i contratti in corso nel 2011, era stata prevista invece dalla disciplina transitoria (Provv. 7 aprile 2011 n. 5534) la possibilità di optare per la cedolare secca sull’annualità 2011, in sede di risoluzione del contratto.
FONTE: Sternzanin
martedì 7 maggio 2013
La crisi resuscita la cambiale

Considerata uno strumento del passato superato dai tempi, la crisi ha riportato la vecchia cambiale al centro delle transazioni di molte piccole imprese. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dall'Adnkronos: il 45% dei piccoli imprenditori interpellati dichiarano di averne firmata una nell'ultimo anno e il 70% ritiene possibile il ricorso alla cambiale nell'arco del prossimo anno. Lo stesso sondaggio, sei mesi fa, aveva riscontrato rispettivamente il 40 e il 59% di risposte positive.
Il trend è dunque in crescita, sostenuto dalla concomitanza di due fattori: il ritardo nei pagamenti, sia della pubblica amministrazione sia di altre imprese, e la stretta nella concessione del credito da parte delle banche. I vantaggi della cambiale sono tutti nella estrema facilità di utilizzo e nell'esigibilità del credito. Il creditore può far circolare la cambiale o può tenerla, per poi presentarla all'incasso una volta scaduto il termine.
Il problema però, sempre più spesso, è che l'imprenditore possa essere costretto all'insolvenza. Ovvero, che non riesca a pagare il credito entro il termine stabilito. In questo caso, quasi sempre, scatta il protesto. E il creditore ha buone possibilità di incassare quanto dovuto. I dati raccolti non sono particolarmente incoraggianti anche su questo fronte. La metà degli imprenditori che dichiara di aver usato cambiali, più del 20% del totale, ammette anche di aver ricevuto nel corso della sua storia imprenditoriale almeno un protesto.
Le indicazioni del sondaggio sono coerenti con i dati complessivi, gli ultimi disponibili, diffusi da Infocamere. Le cambiali, le tratte e gli assegni non pagati ammontano nei primi sei mesi del 2012 a 1,64 miliardi di euro. Ma se i protesti su assegni e tratte sono diminuiti rispettivamente del 4,6% e del 6%, aumentano invece quelli sulle cambiali (+5,1%). Un aumento che deriva proprio dalla maggiore diffusione della cambiale, a causa della crisi.
La cambiale è infatti un titolo di credito, la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma in denaro. Ma la caratteristica che rende appetibile la cambiale nel contesto di profonda recessione in cui si trovano a operare le piccole e medie imprese è un'altra: i pagherò sono dei titoli esecutivi, è possibile rivolgersi a un ufficiale giudiziario per farli valere anche senza attendere la sentenza di un tribunale. Per questo, con le aziende che sono diventate sempre più diffidenti sulla capacità dei debitori di far fronte ai loro impegni, le cambiali offrono maggiori garanzie.
FONTE: Italia Oggi
Gli italiani emigrano di nuovo in Germania
La crisi economica nel Sud Europa spinge sempre più cittadini a emigrare in Germania.
Così l'Italia nel 2012 ha fatto registrare un aumento del 40%. L'Ufficio Statistico federale rivela che in termini assoluti l'Italia è il paese che lo scorso anno ha visto più partenze verso la Germania dei propri cittadini rispetto a Spagna, Grecia e Portogallo.
Mentre rispetto al 2011 il numero di italiani emigrati nel Paese di Goethe è cresciuto di 12.000 unità nel 2012, a lasciare la Grecia lo scorso anno sono state 10.000 persone in più, 9.000 in più sono arrivate dalla Spagna e 4.000 in più dal Portogallo.
In totale l'immigrazione dai Paesi dell'Ue ha fatto registrare nel 2012 un balzo del 18%, con un aumento di 96.000 stranieri rispetto al 2011. Se si tiene conto degli stranieri immigrati in Germania da ogni parte del mondo, nel 2012 si è arrivati a un record di 369.000 persone, il numero più alto dal 1995.
FONTE: Italia Oggi
Così l'Italia nel 2012 ha fatto registrare un aumento del 40%. L'Ufficio Statistico federale rivela che in termini assoluti l'Italia è il paese che lo scorso anno ha visto più partenze verso la Germania dei propri cittadini rispetto a Spagna, Grecia e Portogallo.
Mentre rispetto al 2011 il numero di italiani emigrati nel Paese di Goethe è cresciuto di 12.000 unità nel 2012, a lasciare la Grecia lo scorso anno sono state 10.000 persone in più, 9.000 in più sono arrivate dalla Spagna e 4.000 in più dal Portogallo.
In totale l'immigrazione dai Paesi dell'Ue ha fatto registrare nel 2012 un balzo del 18%, con un aumento di 96.000 stranieri rispetto al 2011. Se si tiene conto degli stranieri immigrati in Germania da ogni parte del mondo, nel 2012 si è arrivati a un record di 369.000 persone, il numero più alto dal 1995.
FONTE: Italia Oggi
Dieci giorni per un decreto ad hoc per l'Imu
La tassa più odiata dagli italiani sarà congelata, con la sospensione della rata di giugno, grazie a un decreto legge ad hoc che il governo Letta sta mettendo a punto.
I tecnici del ministero dell'Economia hanno al massimo 10 giorni di tempo per elaborare il provvedimento per sospendere l'imposta sulla prima casa. La cifra necessaria per tenere fede agli impegni presi dal presidente del Consiglio, nella migliore delle ipotesi, sarà pari a 1,5 miliardi ma potrebbe addirittura raddoppiare.
Secondo i dati del Mef il bottino incassato lo scorso anno grazie all'Imu sulle abitazioni principali, pagato da 17,8 milioni di proprietari, ammonta a circa 4 miliardi di euro. Di questi, circa 3,4 milioni sono riconducibili alle aliquote standard, mentre gli altri 600 milioni derivano dagli aumenti stabiliti dai comuni.
L'importo che sarà necessario per sospendere la prima rata dell'imposta dipende, appunto, dal tipo di intervento scelto dall'erario; se deciderà di accollarsi il peso complessivo dell'imposta, attraverso un'anticipazione di cassa che comprenda comuni anche le variazioni applicate dagli enti, la cifra da versare si avvicinerà al tetto massimo.
Ma se deciderà di non accollarsi anche gli aumenti stabiliti dai singoli comuni, attraverso le variazioni delle aliquote, la sospensione dell'imposta costerà decisamente di meno.
La rata media pagata ammonta a 225 euro ma i dati dell'Agenzia del territorio dimostrano il 10% dei proprietari versa da solo oltre la metà del gettito complessivo (57,3%). Inoltre un terzo del gettito Imu sulla prima casa deriva da 4 grandi comuni che sono: Roma, Torino, Genova e Napoli. Mentre circa un quarto delle abitazioni principali, per effetto della detrazione, risulta esente dal pagamento.
Nel 2007, ultimo anno di applicazione dell'Ici sulle prime case, il gettito era stato di circa 3,3 miliardi. In linea anche il numero dei contribuenti e il versamento medio. La decisione del governo Letta, di inserire la sospensione dell'Imu tra i primi interventi dell'esecutivo, non sorprende affatto vista l'avversione degli italiani nei confronti dell'imposta. Secondo il rapporto Italia 2013 dell'Eurispes l'imposta municipale sugli immobili viene giudicata ingiusta da tre italiani su quattro. Ici o Imu, si legge nel rapporto, "cambia la dicitura ma la tassa resta, caldeggiata dall'Europa, poi criticata perché nata troppo in fretta e ritenuta indice di una maggiore iniquità sociale, ha lasciato scontenti la maggior parte degli italiani".
Il 75,4% non la ritiene giusta nell'attuale contesto economico (il 56,1% per niente e il 19,3% poco). Il sentimento che gli italiani provano nei confronti dell'Imu può essere meglio compreso osservando i dati sul patrimonio immobiliare italiano: secondo i dati del rapporto sugli immobili in Italia 2013, il suo valore supera quota seimila miliardi di euro ed è pari a 4,3 volte il pil nazionale. E la casa, che rappresenta il bene più prezioso per le famiglie, copre oltre i nove decimi del totale: sono 30,6 milioni di edifici per un valore complessivo di 5.559 miliardi di euro.
Nell'ultimo anno i tributi sugli immobili, secondo i dati contenuti nel rapporto, sono aumentati del 27,37%, passando da 32,33 miliardi del 2011 a 41,18 miliardi dello scorso anno. Circa la metà del patrimonio abitativo si trova al Nord (47,8%), il 26,3% al Centro e il 25,9% al Sud. La regione dove si colloca il maggiore valore residenziale è la Lombardia, con un patrimonio di 974 miliardi di euro, seguita dal Lazio, con 875 miliardi. Le quote territoriali più elevate sono quelle della Lombardia (15,1%) e del Lazio (13,5%).
FONTE: Italia Oggi
Condòmini morosi e utilizzo dell'ascensore
Sei un condòmino moroso? Allora sali le scale a piedi.
Per i condòmini morosi ora c'è il badge per salire in ascensore. L’amministratore di condominio, con un buco di oltre 350.000 euro nel bilancio, decide di risolvere il problema dotando l’ascensore di una tessera elettronica che potrà essere utilizzata solo da chi è in regola con le rate condominiali.
E così dopo mesi di conti, proposte, solleciti di pagamento caduti nel vuoto, ingiunzioni di pagamento da parte dei fornitori di utenze, l’amministratore di condominio ha pensato di rientrare delle quote dei morosi decidendo di puntare sull’unica cosa della quale tutti non potevano fare a meno: l’utilizzo dell’ascensore condominiale limitandone,in un palazzo di 18 piani, l’uso, e condizionandone l’utilizzo solo a chi era disposto a pagare il servizio.
Tutte le famiglie sono state quindi vincolate all’utilizzo mediante una tessera elettronica che abilita il funzionamento dell’ascensore. Per averla ogni inquilino deve pagare in tutto o in parte le spese condominiali arretrate. Gli arretrati sono ovviamente rateizzabili in base alle personali condizioni economiche. Ogni tessera elettronica è collegata a un’utenza e, per averla, ogni famiglia paga quello che può in funzione del debito. Al pagamento, si consegna la tessera che è attiva per un mese, scaduti trenta giorni, o l’inquilino versa un’altra rata, o la tessera viene disabilita e l’unica alternativa è salire a piedi. La tessera non ha nessun costo ma la finalità, è quella di ripianare il debito anche con modiche rate mensili.
A prescindere l’utilità o meno del sistema escogitato, non sono naturalmente mancate le polemiche. In pochi giorni si è scatenata una vera e propria bagarre all’interno del condominio dove si sono succeduti avvocati, denunce e interventi della polizia chiamata per sedare gli animi. Ma l’iniziativa, nonostante la preventiva approvazione da parte della assemblea, non ha raffreddato gli animi che continuano a ribollire.
Il capo espiatorio è stato ovviamente l’amministratore dello stabile che è stato accusato di un presunto abuso d’ufficio reo di non aver rispettato il regolamento condominiale, che richiedeva una maggioranza ben diversa da quella utilizzata. Ma l’amministratore, è sicuro di aver operato in piena regola in base alle norme vigenti.
L’art. 18 della legge di riforma della disciplina del condominio interviene infatti proprio sull’art. 63 disp. att. c.c. modificando la norma previgente, applicabile nell’ipotesi di condomini in ritardo nei pagamenti delle quote condominiali.
Uno degli strumenti persuasivi individuati dall’art. 63 disp. att. c.c. per combattere le morosità condominiali è dato dalla possibilità di escludere il comproprietario, in ritardo con i pagamenti, dall’utilizzazione dei beni e dei servizi comuni.
Tuttavia, la suddetta misura restrittiva, nella precedente formulazione della norma, trovava applicazione unicamente nei casi:
- di espressa disposizione nel regolamento condominiale;
- di morosità superiori a sei mesi;
- concernenti servizi suscettibili di separato godimento.
Ora invece, la riforma ha introdotto delle notevoli novità:
FONTE : Condominioweb
Visure catastali consultabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate
Visure catastali on line. Come fare, in un video
Il filmato, interamente autoprodotto dall’Agenzia a costo zero, illustra i passaggi da seguire per conoscere via internet alcune informazioni relative agli immobili
È in Rete da qualche giorno, sul canale YouTube dell’amministrazione fiscale, un nuovo video, che spiega come consultare i dati catastali on line attraverso un computer o altri dispositivi dotati di connessione a internet.
Dal dicembre scorso, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha incorporato l’Agenzia del Territorio, assorbendone anche i servizi catastali, che vengono adesso erogati da un unico ente.
Se si conoscono già gli identificativi catastali di un immobile, è sufficiente utilizzare il servizio “Consultazione rendite catastali”, collegandosi alla sezione Territorio del sito dell’Agenzia, per conoscere la rendita, la consistenza, la categoria e la classe catastale dei fabbricati, oppure il reddito dominicale e quello agrario, la superficie, la qualità della coltura e la classe catastale dei terreni.
Se invece non si è in possesso dei dati catastali, ma si è registrati ai servizi online dell’Agenzia, è possibile conoscere, oltre alle informazioni appena ricordate, anche i dati anagrafici dell’intestatario di un immobile, i dati sulla titolarità e la relativa quota di diritto, l’ubicazione degli immobili censiti al Catasto fabbricati.
I filmati di “Entrate in video” sono accessibili da tutti gli utenti, grazie all’ utilizzo di sottotitoli, disponibili in italiano e nelle principali lingue straniere.
Dal dicembre scorso, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha incorporato l’Agenzia del Territorio, assorbendone anche i servizi catastali, che vengono adesso erogati da un unico ente.
Se si conoscono già gli identificativi catastali di un immobile, è sufficiente utilizzare il servizio “Consultazione rendite catastali”, collegandosi alla sezione Territorio del sito dell’Agenzia, per conoscere la rendita, la consistenza, la categoria e la classe catastale dei fabbricati, oppure il reddito dominicale e quello agrario, la superficie, la qualità della coltura e la classe catastale dei terreni.
Se invece non si è in possesso dei dati catastali, ma si è registrati ai servizi online dell’Agenzia, è possibile conoscere, oltre alle informazioni appena ricordate, anche i dati anagrafici dell’intestatario di un immobile, i dati sulla titolarità e la relativa quota di diritto, l’ubicazione degli immobili censiti al Catasto fabbricati.
I filmati di “Entrate in video” sono accessibili da tutti gli utenti, grazie all’ utilizzo di sottotitoli, disponibili in italiano e nelle principali lingue straniere.
FONTE : Fisco Oggi
venerdì 3 maggio 2013
FIAIP Agenti immobiliari e REA : errata interpretazione della legge da parte di Casa 24 Plus – Il Sole 24 0re
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Fiaip: Non è vero che il 12 maggio gli agenti immobiliari rischiano di perdere i requisiti professionali e devono rifare l’esame
In merito all’articolo pubblicato su “Casa 24 Plus – Il Sole 24 Ore” Fiaip intende segnalare e rettificare alcune imprecisioni contenute nell’articolo al fine di evitare inutili allarmismi per la categoria degli agenti immobiliari.
Nell’articolo (che compare a pagina 22 del 28/03/2013) intitolato “E’ Caos per la Scia degli agenti” e ripreso su Casa 24 on line è scritto che la Scia viene presentata da un “prescelto nominato”: come noto, è l’amministratore - in caso di società - od il titolare - in caso di ditta individuale - a presentare la pratica della SCIA, non un “prescelto nominato”.
E’ poi importante precisare quanto contenuto sia nel titolo dell’articolo che compare sul web che all’interno dell’articolo pubblicato su Casa 24 plus, ossia che chi non effettua l’aggiornamento entro il 12.05.13, perderà i requisiti e dovrà rifare l’esame: ricordiamo infatti che l’art. 11 del D.M. 26.10.2011 stabilisce che il mancato espletamento della procedura di aggiornamento della propria posizione entro la data sopra indicata è a pena di inibizione dell’attività con la conseguenza che chi risulterà inadempiente non perderà i requisiti, bensì non potrà esercitare l’attività sin tanto che non presenterà la SCIA con annessa la dichiarazione del possesso dei requisiti in luogo della (più semplice) pratica di aggiornamento che avrebbe dovuto trasmettere.
Pertanto non dovrà essere svolto nuovamente tutto il percorso formativo (corso di formazione e superamento dell’esame), ad eccezione dei casi in cui si era ottenuta l’iscrizione a ruolo prima della riforma dell’art. 18 della L.n.57/2001 che ha introdotto l’obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione ed al superamento dell’esame abilitativo.
Da ultimo, l’articolo evidenzia che il deposito dei formulari deve essere obbligatoriamente fatto contestualmente alla Scia, mentre l’art. 6 del D.M. 26.10.11 dispone che possa essere fatto anche in un momento successivo, purché prima del loro utilizzo.
FONTE: Ufficio Stampa FIAIP
Agenti immobiliari e aggiornamento posizione ex REA
Proroga dei termini per l'aggiornamento della posizione dall'ex ruolo al Registro delle Imprese ed al ReaIl Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta della Consulta Interassociativa, ha concesso una proroga alla scadenza originariamente prevista dall'art. 11 del D.M. 26/10/2011.
Più precisamente l'art. 11 stabilisce che tutti coloro che risultano iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore del Decreto indicato (12/05/2012) sia esercenti l'attività che non esercenti, hanno l'onere di effettuare l’”aggiornamento” della propria posizione, ossia sono tenuti ad effettuare il trasferimento del proprio nominativo dal soppresso ruolo al Registro Imprese/REA, mediante compilazione e trasmissione telematica degli appositi moduli.
Il termine di scadenza stabilito dal Decreto per la procedura di cui sopra era fissato al 12/05 p.v., ma le problematiche emerse durante la fase applicativa del Decreto hanno reso necessaria una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico, da parte della Consulta, di proroga della scadenza inizialmente prevista, richiesta che è stata, dopo numerose resistenze, accolta.
Nei prossimi giorni sarà, dunque, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un provvedimento ministeriale, con il quale verrà differito il termine di scadenza dal 12/05/2013 al 30/09/2013.
FONTE: FIAIP
BCE taglio del tasso da 0,75 % a 0,50 %
Tasso BCE minimo storicoLa Banca centrale europea ha tagliato il tasso d'interesse principale allo 0,50% dallo 0,75%, raggiungendo un nuovo minimo record.
Lo ha annunciato la stessa Bce.
Il tasso sui prestiti marginali scende di mezzo punto all'1%, quello sui depositi resta invariato allo 0%.
FONTE : ANSA
Regione MARCHE: emergenza casa. Una famiglia su 9 non riesce più a pagare l'affitto
Emergenza casa nelle Marche
Una famiglia su nove di quelle che nelle Marche vivono in una casa in affitto non è più in grado di pagare il canone di locazione.
Anche attingendo ai propri risparmi.
Secondo Cgil, Cisl e Uil Marche, Sunia, Sicet, Uniat e Unione inquilini il dato dimostra che "la crisi finanziaria e produttiva si sta trasformando in emergenza, anche nella regione".
Nelle Marche, ricordano le organizzazioni sindacali, circa 100 mila famiglie, il 15,9% del totale, sono in affitto: una percentuale che induce a leggere sotto una luce diversa le 5.978 domande di assegnazione di una casa popolare presentate fra il 2008 e il 2011 in 66 comuni.
Le 10.278 domande di accesso al Fondo sociale per gli affitti presentate a livello regionale confermano la gravità della situazione.
Nell'arco del 2012 sono stati emessi 1.202 provvedimenti esecutivi di sfratto per morosità su un totale di 1.252.
Per i sindacati è evidente che le risorse disponibili a livello regionale "devono essere destinate a sostenere la locazione, utilizzando tutti gli stanziamenti riferiti al sistema abitativo inseriti nel bilancio preventivo 2013: a partire dai 1,3 milioni di euro previsti dal Piano operativo annuale del 2013 e dai 2 milioni di euro previsti per il Fondo di garanzia per la locazione e l'accesso alla prima casa".
FONTE : ANSA
Una famiglia su nove di quelle che nelle Marche vivono in una casa in affitto non è più in grado di pagare il canone di locazione.
Anche attingendo ai propri risparmi.
Secondo Cgil, Cisl e Uil Marche, Sunia, Sicet, Uniat e Unione inquilini il dato dimostra che "la crisi finanziaria e produttiva si sta trasformando in emergenza, anche nella regione".
Nelle Marche, ricordano le organizzazioni sindacali, circa 100 mila famiglie, il 15,9% del totale, sono in affitto: una percentuale che induce a leggere sotto una luce diversa le 5.978 domande di assegnazione di una casa popolare presentate fra il 2008 e il 2011 in 66 comuni.
Le 10.278 domande di accesso al Fondo sociale per gli affitti presentate a livello regionale confermano la gravità della situazione.
Nell'arco del 2012 sono stati emessi 1.202 provvedimenti esecutivi di sfratto per morosità su un totale di 1.252.
Per i sindacati è evidente che le risorse disponibili a livello regionale "devono essere destinate a sostenere la locazione, utilizzando tutti gli stanziamenti riferiti al sistema abitativo inseriti nel bilancio preventivo 2013: a partire dai 1,3 milioni di euro previsti dal Piano operativo annuale del 2013 e dai 2 milioni di euro previsti per il Fondo di garanzia per la locazione e l'accesso alla prima casa".
FONTE : ANSA
Cartelli VENDESI abusivi e multe salate
Da diversi anni ormai esiste una normativa per l'affissione dei cartelli VENDESI che prevede multe salate e, continuamente, numerosi agenti immobiliari incorrono in sanzioni. Da gennaio 2012, inoltre, si è aggiunto l'obbligo di riportare l'indice di prestazione energetica (Ipe) sugli annunci di vendita, affissi su facciate o cancelli di edifici in città. La Fimaa a Milano ha raccolto i casi più frequenti e assiste i suoi associati nelle controversie cercando di conciliare.
Ognuno interpreta in maniera diversa la normativa (ha detto Beatrice Zanolini di Fimaa Milano) e alcuni ufficiali zelanti, hanno anche erogato multe un pò salate arrivando fino a 3.000 o 4.000 euro per cartello. In alcuni casi l'associazione si è attivata direttamente facendo dei ricorsi e ottenendo delle cancellazioni.
Le multe più frequenti sui cartelli VENDESI, secondo la Fimaa di Milano, sono quelle per violazione del codice della strada ovvero quelli affissi su cancelli in prossimità, ad esempio, di incroci, che potrebbero distrarre i conducenti delle automobili. In uno di questi casi la multa, pari a 600 euro, faceva riferimento all'articolo 23 del Codice che vieta ogni tipo di pubblicità che "per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione".
Lo stesso articolo sottopone inoltre l'affissione di mezzi pubblicitari visibile dalle strade "ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale".
Quando ci si trova all'interno di un centro abitato la normativa dipende da Comune a Comune, in base al Regolamento di affissioni locale.
Per le strade del Comune di Bologna, ad esempio, non è necessaria l'autorizzazione se gli avvisi sono entro il quarto di metro quadro (quindi non più grandi di un foglio A4 circa) e posti sull'immobile di riferimento. Il regolamento del capoluogo lombardo non differisce molto da quello emiliano, ma sul territorio ognuno fa da sé.
L'indicazione delle dimensioni ritorna anche nella normativa sull'imposta di pubblicità. Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che impone il pagamento di un'imposta comunale per le affissioni pubblicitarie anche su proprietà privata, all'articolo 17 comma 1 lettera b), stabilisce la stessa esenzione: "Gli avvisi al pubblico (...) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato".
I cartelli VENDESI con queste caratteristiche, dunque, devono essere affissi sull'immobile oggetto dell'avviso: da qui le diciture "in questo stabile" o "in questo immobile", presenti nella maggior parte degli annunci.
Se affissi da agenzie immobiliari, i cartelli sono soggetti alle stesse regole, ma in più l'agenzia deve poter dimostrare, su richiesta delle autorità, l'avvenuta procura da parte del cliente e gli avvisi non devono essere finalizzati a promuovere il marchio dell'agenzia, altrimenti è necessaria l'autorizzazione e il pagamento dell'imposta di pubblicità.
Stessa cosa per le vetrine dell'agenzia, anche se i regolamenti comunali possono cambiare le cose: Bologna, ad esempio, ha esonerato dal pagamento dell'imposta le vetrine di annunci che non contengono il marchio e il recapito della agenzia, ma solo la descrizione dell'immobile, considerando i cartelli senza logo una "esposizione di un prodotto" e non una pubblicità aziendale.
In altri Comuni, invece, l'agenzia deve pagare un tributo all'ufficio pubblicità in base alla superficie espositiva della vetrina.
Inoltre ci sono enti locali che chiedono di essere informati per l'affissione di ogni singolo cartello, indipendentemente dalle dimensioni; altri che non entrano nel dettaglio, lasciando libertà interpretativa agli agenti di polizia sul posto.
Tanto che, in base a quanto riscontrato dalla Fimaa di Milano, si può incontrare pure l'ufficiale dell'Amsa che ritiene l'affissione "imbrattamento dei muri".
Da più di un anno inoltre, si è inserita la norma sull'obbligo di indicare la classe energetica e l'Ipe dell'immobile: anche in questo caso le Regioni hanno deliberato ciascuna per conto proprio, anche se, a fronte di presunte irregolarità, sono ancora pochi quelli multati.
Qualche sanzione è arrivata nelle zone provinciali (informa FIMAA) dove è più facile avere la presenza degli organi di controllo sul territorio. Ma spesso loro stessi ricevono chiamate con richieste di chiarimento dagli uffici comunali, che chiedono se tale cartello è sanzionabile o no.
La circolare non è chiara, ci sono esoneri e la confusione (con il rischio di ricorsi) è un deterrente per i controlli.
FONTE : Il Sole 24 Ore
mercoledì 24 aprile 2013
Crisi dell'investimento immobiliare: è crollato anche il mercato delle seconde case
Non si acquistano più le seconde case
Un blocco pressochè totale ha caratterizzato, infatti, tutto il 2012 e continua a contrassegnare questi primi mesi del 2013 sul fronte del segmento della seconda casa.
La crisi economica e l' Imu hanno oscurato il sogno di comperare una seconda casa, anche al mare. Ci si rifugia per quanto possibile nella routine quotidiana, in attesa di un miglioramento, e si fatica anche a fare i conti della prima casa. Chi, invece, è già proprietario di una seconda abitazione inizia a valutare la possibilità di venderla, perché da sempre mantenere un'abitazione per i week end e le vacanze è una spesa non da poco.
"I numeri delle compravendite di seconde case a consuntivo del 2012 sono molto negativi, e in maniera abbastanza omogenea (spiega Luca Dondi, responsabile del comparto immobiliare di Nomisma). Un dato non dissimile da quanto emerso per le aree maggiori. Siamo comunque su volumi contenuti, calati del 26/27% in 12 mesi, e molto alta è la volatilità. Per questo motivo il dato delle vendite sulle singole località di vacanza va preso con cautela perché le forti oscillazioni sono accentuate dalle poche transazioni. Se si parla di 50/100 compravendite movimenti, anche minimi, cambiano l'entità percentuale di scostamento".
Sono quindi i segni meno a dominare i volumi di scambio, ma anche la variazione dei prezzi. Tuttavia ci sono località che sotto questo profilo hanno tenuto. Il calo delle compravendite a Santa Margherita Ligure del 17,6% sul biennio precedente (2010-2011) non è paragonabile al calo di Cesenatico (-40% sulla media del biennio precedente), e mostra come in generale le località top abbiano tenuto meglio, forse grazie a una componente di rimpiazzo. Anche nei prezzi. «Qui anche l'acquisto come investimento ha sofferto meno, complice la liquidità» dice Dondi.
Accanto al segno positivo di Sorrento e Positano, ci sono pesanti crolli, tutti riconducibili all'ultimo anno, mentre il periodo dal 2004 al 2008 è stato eccellente per questo segmento di mercato.
Ma quali sono le cause di una tale diminuzione? "Innanzitutto la scomparsa della componente di fascia media, che ha dovuto erodere i risparmi per far fronte alla crisi e che aveva in molti casi anche drogato il mercato. E anche nel lusso, per esempio a Forte dei Marmi, l'interesse degli stranieri non si concretizza così spesso come in passato (Dondi)".
La situazione potrebbe migliorare solo dopo l'estate. "Allora potrebbe arrivare qualche segnale di miglioramento legato alla situazione macro, alla ripresa economica e anche all'erogazione del credito. Il primo semestre 2013 è invece legato ancora al 2012. E la voglia di ottimismo non riesce a cambiare i fatti. Non ci sono segnali positivi, ma solo di un'eventuale stabilizzazione. E bisogna sottolineare che la svolta nel mercato non la produrrà un pesante calo dei prezzi ma la riapertura del credito e il miglioramento delle aspettative e della fiducia, ora un ricordo sbiaditissimo".
Anche Tecnocasa registra un mercato in calo per la seconda casa, che segue l'andamento del segmento principale.
"Dai dati analizzati emerge un mercato in calo anche sul fronte dei prezzi, che nel secondo semestre 2012 hanno segnato una perdita del 6% (dice Fabiana Megliola, responsabile dell'ufficio studi di Tecnocasa). Un calo generalizzato, guidato dalla poca domanda, a sua volta fortemente condizionata dalla diminuzione della disponibilità di spesa". Non solo non si compra, ma c'è chi, proprietario di più seconde case, decide di razionalizzare le proprie abitazioni vendendo magari la terza casa e mantenendo solo la seconda.
"In questo momento si trovano anche pezzi unici in vendita che fino a qualche anno non andavano sul mercato (Megliola). È il caso della Gallura. Tra le zone che hanno tenuto, invece, c'è anche parte della Puglia, mentre in Emilia-Romagna si affacciano gli stranieri dell'Europa dell'Est".
Fonte: Il Sole 24 Ore
Dove acquistano gli stranieri in Italia?
Il mattone italiano piace agli stranieri. Complice la crisi del credito in casa nostra e le difficoltà economiche che frenano le compravendite in tutto il Paese (-25% circa nel 2012), gli acquirenti più dinamici di residenze vengono dall'estero. Con una particolare predilezione per la Capitale, gli stranieri che cercano la casa dei propri sogni in Italia sono in crescita.
Questo secondo una rilevazione di Immobiliare.it e del suo partner internazionale LuxuryEstate.com
I francesi cercano casa a Roma, gli inglesi puntano su Milano, i norvegesi scelgono Asti e i messicani Lecce. Ecco alcune delle tendenze che emergono dall'analisi delle ricerche di immobili, provenienti da oltreconfine: i due siti hanno messo sotto la lente gli accessi compiuti dall'estero verso l'Italia da gennaio 2013 ad oggi. Gli stranieri, lo sappiamo, amano l'Italia e spesso vogliono anche comprar casa nella nostra nazione, ma tuttavia il loro interesse si focalizza su aree diverse in base alla loro provenienza.
Roma è in assoluto la provincia in cui si dirige il maggior numero di stranieri, con il 9% delle ricerche. Sulla Capitale si concentrano quasi il doppio delle richieste degli acquirenti internazionali rispetto alla seconda provincia in classifica, Como che, a pari merito con Milano, raccoglie il 5% di tutte le ricerche effettuate dall'estero. Seguono poi Verona e Imperia (entrambe al 3%).
Sono soprattutto i tedeschi a sognare una dimora italiana, per le vacanze o per trasferirsi e passare magari gli anni della pensione. Dalla Germania arriva il maggior numero di ricerche, con una percentuale del 17%; a seguire dalla Svizzera, con il 14%, e dalla Gran Bretagna il 10%). Non mancano, tra le prime 15 nazioni per numero di ricerche, sorprese come il Brasile, la Slovacchia e la Slovenia: anche qui, evidentemente, è forte l'interesse per gli investimenti sul mattone italiano.
È nelle preferenze mostrate dagli stranieri, tuttavia, che troviamo gli elementi più interessanti: se i tedeschi non sorprendono, orientandosi prevalentemente tra le province di Verona, Roma e Brescia, i nostri cugini francesi amano Roma e Milano, ma non disdegnano località marittime come quelle in provincia di Imperia. Gli inglesi, che da sempre fanno dell'Italia una meta privilegiata per gli investimenti immobiliari, puntano su Milano e Roma, seguite da Imperia, La Spezia e Bari.
I russi, invece, si confermano interessati a località di prestigio: Oristano, Roma e Venezia rappresentano le province più cliccate. Milano, pur tanto visitata dai ricchi russi in tempo di saldi, è solo quarta nella classifica delle ricerche. Alcune curiosità: la provincia più ambita dai cittadini dei Paesi Bassi è quella di Forlì-Cesena, per gli svedesi è Palermo, per i norvegesi è Asti, per i danesi è Trento, per gli irlandesi è quella di Monza-Brianza.
Spostandosi fuori dall'Europa il quadro cambia ancora: tra i cittadini degli Stati Uniti, ad esempio, la provincia più richiesta è quella di Vicenza, chiaramente per via della base militare dell'Esercito degli Stati Uniti di Camp Ederle. Seguono poi le province di Ragusa, Isernia e Firenze. Le indagini immobiliari compiute dai cittadini argentini, invece, indicano Roma come meta ideale, forse per merito dell'elezione di un loro connazionale al soglio pontificio. Anche i canadesi puntano a Roma, che è seguita da Cosenza, Grosseto, Milano e Benevento. Scelte poco turistiche, queste, che fanno pensare ad una immigrazione di ritorno più che a specifici investimenti lucrativi. Tra i risultati più curiosi: la provincia più ambita nelle ricerche provenienti dalla Turchia è Arezzo, dall'Australia è Como, dall'Indonesia è Firenze, dall'Algeria è Parma, dal Messico è Lecce.
«Oggi il 2% di chi punta all'acquisto di un immobile in Italia non è residente nel nostro Paese – ha dichiarato Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Gruppo Immobiliare.it – e rilevare questo interesse da parte degli stranieri è un fattore positivo che fa bene al nostro mercato immobiliare. Quel che è importante è che, da Nord a Sud, tutta l'Italia rientra nei gusti e nei progetti di investimento delle altre nazioni del mondo, non solo i tradizionali luoghi del turismo e degli affari». Se ci si concentra solo sugli immobili di pregio, però, il quadro cambia: il mercato del lusso vede la presenza straniera salire ad oltre il 9 per cento. Stando alle rilevazioni di LuxuryEstate.com, la ricerca di immobili si concentra su Roma e Milano, innanzitutto, seguite dalla zona delle colline toscane, la provincia di Genova (con Santa Margherita Ligure), Cortina d'Ampezzo (Bl) e la Costa Smeralda (Ot).
Fonte: Il Sole 24 Ore
Mercato immobiliare internazionale
I mercati esteri
Polarizzazione tra nord e sud Europa, misure restrittive per evitare bolle immobiliari decise da alcuni Governi in Asia e non solo, crisi delle compravendite nel Mediterraneo. Sono i trend principali del real estate a livello globale.
Nonostante il clima di preoccupazione o cautela, i prezzi in media salgono ancora.
Secondo un'analisi di Knight Frank nel 2012 i prezzi nel mondo sono saliti in media del 4,3%, mentre nel solo ultimo trimestre 2012 l'indice Knight Frank global house è salito dello 0,3%.
Da New York a Londra la corsa ai grattacieli
Nulla di nuovo all'orizzonte: l'Asia ha segnato rialzi medi del 6,7% (+2,8% l'anno precedente) mentre Hong Kong guida la classifica degli incrementi nel Global Index di Knight Frank (+23,6%). E' proprio Hong Kong la città più cara al mondo per il mattone, ma anche per il costo della vita. La Grecia è, invece, la Nazione con cali più ampi, con una perdita nell'ambito dell'Indice del 13,2 per cento.
Real estate residenziale mondiale
La ripresa è "work in progress". Dei 55 mercati analizzati solo 20 contro i 25 del 2011 hanno perso terreno in termini di quotazioni. E 19 di questi sono in Europa. Dubai scala parecchie posizioni.
Fa eco a Knight Frank anche Savills, altro network di consulenza immobiliare internazionale.
"Il mercato a Dubai è in decisa ripresa (spiega Charles Weston-Baker, a capo del team internazionale della società) e i compratori arrivano da tutte le parti del mondo, dopo un periodo di decisa crisi. Qui sta migliorando la trasparenza del settore e quindi tornano gli acquisti".
La performance positiva dell'America Latina porta al secondo posto in classifica il Brasile, dove in città come San Paolo le proprietà di lusso competono ormai con New York. A seguire Turchia, Russia e Austria, best performer in Europa. Gli andamenti negativi in classifica cominciano con Paesi come Ucraina, Malta e Bulgaria, ma la performance peggiora per Romania e Ungheria, con cali superiori al 5%, fino ad arrivare al -10% della Spagna e al -13,7% della Grecia. Nazione, quest'ultima, che ha messo in atto però un sistema di dismissione online degli immobili pubblici che, secondo alcuni operatori, andrebbe imitato anche dal nostro Paese.
E l'Italia? Suo il 45esimo posto in classifica, con un calo dei prezzi nel 2012 del 4,1%. Quotazioni che devono scendere ancora, secondo quanto ritengono ormai in maniera unanime gli operatori.
FONTE: Il Sole 24 Ore
giovedì 11 aprile 2013
Lo stato del mercato immobiliare italiano
Riceviamo e pubblichiamo
Il mercato immobiliare italiano non sta certamente attraversando un periodo fiorente. Ricerche e studi di settore sottolineano come il momento di difficoltà generale e la crisi economica abbiano colpito particolarmente il settore immobiliare che ha registrato un brusco ridimensionamento nelle vendite, si calcola il 25,8% in meno nel 2012 rispetto al 2011, e una riduzione del 42,8% del capitale erogato per i mutui ipotecari.
Il mercato immobiliare italiano non sta certamente attraversando un periodo fiorente. Ricerche e studi di settore sottolineano come il momento di difficoltà generale e la crisi economica abbiano colpito particolarmente il settore immobiliare che ha registrato un brusco ridimensionamento nelle vendite, si calcola il 25,8% in meno nel 2012 rispetto al 2011, e una riduzione del 42,8% del capitale erogato per i mutui ipotecari.
Fonte : ECOCITTA'
mercoledì 27 marzo 2013
Contro la crisi: affittare una parte del proprio alloggio
Abitazione principale parzialmente locata: dalla registrazione alla dichiarazione dei redditi
Aumenta sempre di più il fenomeno della locazione di una parte o un vano del proprio immobile , soprattutto se ci si trova in una delle città italiane più interessanti dal punto di vista storico artistico, ovvero economico produttivo.
Questa operazione è considerata da molti come uno dei tanti aspetti dell’attuale crisi economica, che spinge molte famiglie italiane ad ingegnarsi per incrementare le entrate mensili sacrificando la loro privacy riadattando il proprio stile di vita ad un numero minore di stanze per destinare una porzione dell’alloggio a terzi, risparmiando i relativi costi di ristrutturazione e di divisione.
Vediamo allora quali sono gli adempimenti tributari per la registrazione del contratto di affitto e la successiva dichiarazione dei canoni nel modello Unico 2013.
Anche se non conteplato esplicitamente nella L. 431/1998, relativa alla disciplina delle locazioni abitative e di prassi fiscale specifica, si ritiene che il contratto di locazione di porzione di fabbricato ad uso abitativo segua le regole ordinarie.
Pertanto in caso di presentazione del contratto all’ufficio, il contribuente deve portare con sé:
- almeno due originali (o un originale e una copia con firma in originale) del contratto da registrare;
- un contrassegno telematico (ex marca da bollo) da 14,62 euro, da applicare su originali e copie, per ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe;
- il modello 69 per la richiesta di registrazione, compilato (che si può scaricare dal sito internet dell’Agenzia o prendere in ufficio). In particolare si deve inserire nel Quadro D dei DATI DEGLI IMMOBILI, la lettera P (porzione);
- la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro (copia del mod. F23), sempre che non si opti per la cedolare secca; in tal caso, infatti, non è dovuta l’imposta di registro, ma l’imposta sostitutiva (acconto e saldo), che deve essere versata entro gli stessi termini previsti per l’Irpef.
L’imposta di registro è dovuta nella misura del 2% del canone annuo pattuito. È previsto l’importo minimo di versamento di 67 euro per la prima annualità. (1)
Con circolare n. 5 del 11 marzo 2013, l’Agenzia ha dato alcune importanti indicazioni sulla tassazione dei redditi provenienti dalla locazione di parte dell’abitazione principale. In particolare il documento rileva la “particolarità che trae origine dalla circostanza che l’immobile rappresenta, per il proprietario, la propria abitazione principale per l’intero anno, nonostante parte di essa sia stata concessa in locazione”.
A tal proposito è stato ritenuto che debba applicarsi la sola IMU nel caso in cui l’importo della rendita catastale rivalutata del 5% risulti maggiore del canone annuo di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca). Sono, invece, dovute sia l’IMU che l’IRPEF o la cedolare secca nel caso in cui l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.
Esempio :
rendita rivalutata del 5% = euro 1000
canone di locazione annuo (ridotto del 15% (2) se assoggettato ad IRPEF) = euro 2550
canone di locazione annuo (non ridotto se assoggettato a cedolare secca)= euro 3000
in questo caso si paga sia l’IMU che l’IRPEF (o la Cedolare Secca)
Il quadro RB di Unico 2013 presenta quest’anno la seguente forma :
In particolare nella Riga 2 “Utilizzo” è possibile indicare rispettivamente:
11-immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o “patti in deroga”.
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 14 “imponibile cedolare secca 21%”;
12- immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa.
Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 “Cedolare secca” e va compilata la sezione II del quadro RB. Il reddito va indicato nella colonna 15 “imponibile cedolare secca 19%”;
Il reddito da canoni di locazione soggetto ad IRPEF va inserito in RB punto 6 e riportato nel rigo RB punto 13 , nel nostro esempio è pari a 2550 euro e confluisce nel rigo RN 1 del Reddito Complessivo.
(1) Circolare Min. Finanze n. 12/1998.
(2) 30% se all’atto della registrazione è stato applicato un canone convenzionale.
Fonte : FiscoOggi
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