venerdì 21 giugno 2013

Agenzie immobiliari: come inquadrare i collaboratori

E' dal 2008 che sono iniziate le prime ispezioni nelle agenzie immobiliari da parte di Enasarco (l'ente di previdenza cui versano i contributi a fini pensionistici gli agenti e rappresentanti di commercio, e le società di agenzia), alla ricerca di chiarezza sui rapporti di collaborazione: l'individuazione di alcuni soggetti che prestavano la propria attività in modo continuativo esclusivamente per un'agenzia, secondo l'ente riconducibili ai contratti ex articolo 1742 Cc, ha fatto scattare alcune pesanti sanzioni. In questi casi è stato richiesto il pagamento retroattivo di 5 anni di contributi, oltre agli interessi e alle sanzioni per ritardato pagamento.

I controlli hanno dato vita, presso il Tribunale di Roma, ad una decina di cause, finora vinte per l'80% da Enasarco. "Le ispezioni stavano aumentando, ha detto il presidente di Fimaa, Valerio Angeletti, così, con le associazioni di categoria, abbiamo chiesto ad Enasarco di aprire un confronto". Se da un lato l'ente di previdenza continua a ritenere che questi rapporti di lavoro ricadano nell'obbligo di versamento dei contributi, le associazioni sono divise: da un lato ci sono Fimaa e Anama che riconoscono l'obbligo solamente nel caso il collaboratore non sia un agente immobiliare abilitato (quindi non iscritto all'ex Ruolo oppure oggi al Registro per le imprese); dall'altro Fiaip che ritiene sia una vessazione aggiuntiva in entrambe i casi, addirittura incompatibile per gli agenti abilitati ai sensi della legge n. 39/89, tanto da non aver sottoscritto l'interpello al ministero.

"Il Protocollo d'intesa, ha detto Paolo Righi, presidente di Fiaip, firmato da Fimaa e Anama unitamente alla Fondazione Enasarco mira sostanzialmente a promuovere un accordo tra le parti al fine di regolamentare i rapporti di collaborazione tra le imprese di mediazione e i collaboratori non abilitati". Fiaip è contraria per due motivi: "Il loro inquadramento, si legge in una nota Fiaip, nell'ambito del contratto ex articolo 1742 CC finisce per assimilarli agli agenti immobiliari e può generare il rischio di una sorta di legittimazione dell'esercizio abusivo della professione di mediazione, con conseguente svilimento della categoria»; se poi il Ministero dovesse esprimersi anche sui collaboratori abilitati, prevedendo anche per loro l'obbligo di versamento contributivo a Enasarco, si aprirebbe il rischio ("infondato", secondo Fiaip) di generare confusione tra le categorie dei mediatori e degli agenti di commercio, "addirittura incompatibili secondo l'ex articolo 5, comma 3, della legge 39/89 e articolo 5 della legge n. 204 del 1985".

Di solito i collaboratori non abilitati si occupano della ricerca di notizie e acquisizione telefonica dei contatti, ma sono comunque pagati a provvigione. "Non abbiamo nulla in contrario, afferma Angeletti di Fimaa, a che loro debbano pagare i contributi". La tutela invece degli agenti immobiliari che collaborano presso le agenzie trova tutti d'accordo: "Gli agenti abilitati, aggiunge Angeletti, hanno un percorso formativo diverso, come quello del titolare per cui lavorano, con autonomia professionale. Solo che piuttosto che farli trovare scoperti davanti ad un'azione giudiziaria o a un'ispezione di Enasarco, abbiamo preferito prenderci la responsabilità di tutelarli e di chiedere al ministero di esprimersi una volta per tutte al riguardo". Invece Fiaip ribadisce che la figura del mediatore non deve essere assolutamente confusa o assimilata ad altre categorie: "L'eventuale inquadramento, conclude Righi, vesserebbe così a livello economico un settore già in crisi. La contribuzione Enasarco, che andrebbe ad aggiungersi a quella dell'Inps, a carico delle agenzie immobiliari e dei loro collaboratori si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro".

Fonte: FIAIP, FIMAA, ANAMA, Sole 24 Ore

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