venerdì 3 maggio 2013

FIAIP Agenti immobiliari e REA : errata interpretazione della legge da parte di Casa 24 Plus – Il Sole 24 0re



Fiaip:  Non è vero che il 12 maggio gli agenti immobiliari rischiano di perdere i requisiti professionali e devono rifare l’esame

In merito all’articolo pubblicato su “Casa 24 Plus – Il Sole 24 Ore”  Fiaip intende segnalare e rettificare  alcune imprecisioni  contenute nell’articolo  al fine di evitare inutili allarmismi per la categoria degli agenti immobiliari.

Nell’articolo (che compare a pagina 22 del 28/03/2013) intitolato “E’ Caos per la Scia degli agenti”  e ripreso su Casa 24 on line  è scritto che la Scia viene presentata da un “prescelto nominato”: come noto, è l’amministratore - in caso di società - od il titolare -  in caso di ditta individuale - a presentare la pratica della SCIA, non un “prescelto nominato”.

E’ poi importante precisare quanto  contenuto sia nel titolo dell’articolo che  compare sul web  che all’interno dell’articolo pubblicato su Casa 24 plus, ossia che chi non effettua l’aggiornamento entro il 12.05.13, perderà i requisiti e dovrà rifare l’esame:  ricordiamo infatti che l’art. 11 del D.M. 26.10.2011  stabilisce che il mancato espletamento della  procedura di aggiornamento della propria posizione entro la data sopra indicata  è a pena di inibizione dell’attività con la conseguenza che chi risulterà inadempiente non perderà i requisiti, bensì non potrà esercitare l’attività sin tanto che non presenterà la SCIA con annessa la dichiarazione del possesso dei requisiti in luogo della (più semplice) pratica di aggiornamento che avrebbe dovuto trasmettere.

Pertanto  non dovrà essere svolto nuovamente  tutto il percorso formativo (corso di formazione e superamento dell’esame), ad eccezione dei casi in cui si era ottenuta l’iscrizione a ruolo prima della riforma dell’art. 18 della L.n.57/2001 che ha introdotto l’obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione ed al superamento dell’esame abilitativo.

Da ultimo, l’articolo evidenzia che  il deposito dei formulari deve essere obbligatoriamente fatto contestualmente alla Scia,  mentre l’art. 6 del D.M. 26.10.11 dispone che possa essere fatto anche  in un momento successivo,  purché prima del loro utilizzo.

FONTE: Ufficio Stampa FIAIP

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