venerdì 2 dicembre 2011

Ravvedimento operoso: come funziona

Affitti e locazioni: ravvedimento operoso per tardiva oppure omessa registrazione dei contratti
Dal 1 febbraio 2011 sono aumentate le sanzioni previste dall’art. 13 Legge n. 472/1997, ossia quelle previste nei casi in cui si intenda utilizzare i benefici concessi dal “Ravvedimento operoso“.

Vediamo cosa è cambiato per le locazioni immobiliari.

I contratti di affitto e locazione

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’inquilino (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, versando contemporaneamente le imposte dovute (registro e bollo).

La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell’anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto.

Registrazione dei contratti di locazione entro il 31.01.2011
Qualora la richiesta di registrazione del contratto di locazione venga effettuata in ritardo il ravvedimento operoso permette di regolarizzare la posizione
- entro 90 giorni dalla scadenza con una sanzione del 10% dell’imposta di registro;
- entro un anno dalla scadenza con una sanzione del 12% dell’imposta di registro.
Rinnovi, proroghe e cessioni del contratto entro il 31.01.2011
Nel caso di omesso versamento dell’imposta di registro per le annualità successive alla prima, la sanzione per il tardivo versamento dell’imposta di registro, è pari:
- al 2,5% se il versamento avviene entro 30 giorni;
- al 3,0% se il pagamento è effettuato entro un anno dalla scadenza.
Registrazione dei contratti di locazione a partire dal 01.02.2011
Nel caso di omissione della richiesta di registrazione del contratto di locazione è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso:
- con la sanzione del 12% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza prevista;
- con la sanzione del 15% qualora la regolarizzazione venga eseguita entro un anno dal termine di scadenza.
Rinnovi, proroghe e cessioni del contratto a partire dal 01.02.2011
Nel caso di omesso versamento dell’imposta di registro per le annualità successive alla prima, la sanzione per il tardivo versamento dell’imposta di registro, sarà pari:
- al 3%, se il pagamento viene eseguito entro i 30 giorni dalla scadenza prevista;
- al 3,75%, se il pagamento viene effettuato entro un anno dalla scadenza prevista.
Interessi legali

Ai versamenti vanno sempre aggiunti gli interessi legali nella misura dell’1% fino al 31.12.2010 e dell’1,5% dal 1 gennaio 2011.
Riferimenti normativi:

Ravvedimento operoso: art. 13 del D.Lgs n. 472/1997
Aumento delle sanzioni segnalate in questo articolo: Legge 13.12.2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011).

N.B. Nel caso di dubbi o incertezze, per non sbagliare gli importi in eccesso oppure in difetto, i funzionari dell' AdE fanno volentieri il calcolo di quanto dovuto.

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