mercoledì 16 gennaio 2013

Le novità della nuova legge del condominio


LE PARTI COMUNI

Il nuovo art.1117 c.c. introduce una nuova elencazione delle parti comuni, che tiene conto anche dell'evoluzione tecnologica intervenuta dal 1942 a oggi.

Viene ora usata l'espressione “singole unità immobiliari” invece di “diversi piani o porzione di piano”o “se non risulta il contrario dal titolo” anziché l'espressione “se il contrario non risulta dal titolo” .

Inoltre – con riferimento ai “proprietari delle singole unità immobiliari” introduce la specificazione “anche se aventi diritto a godimento periodico”, con apparente implicito riferimento alle ipotesi della cosiddette multiproprietà immobiliare (cfr. art. 69 ss. D.Lgs. n. 206/2005, cosiddetto “Codice del consumo”, e succ. mod.).

Rimane invariata la struttura dell'articolo.

La novità è rappresentata dall'inserimento tra le parti comuni dei “pilastri”, ”travi portanti”, “facciate”.

Tali indicazioni sono indiscutibili, infatti i muri perimetrali delimitano esternamente il caseggiato, mentre la funzione portante è esercitata dai pilastri e dalle travi in conglomerato cementizio.

Al n. 2) viene compresa nell'elenco dei beni comuni l'ipotesi dei “sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune”: si tratta di una riproduzione di indicazioni già da tempo elaborati dalla giurisprudenza.

Per quanto concerne il punto 3) dell'art. 1117, da un lato viene modificata la dicitura di alcuni beni comuni (“gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento anziché gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili) e dall'altro vengono aggiunti gli impianti per “il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo anche da satellite o via cavo”.

IL SUPERCONDOMINIO

La nuova disciplina sul condominio viene estesa anche ai condomini complessi o supercondomini e ai condomini condomini orizzontali (ma non si aggiunge nulla di sostanziale rispetto ai risultati già acquisiti dalla giurisprudenza).

In particolare, seguendo la definizione normativa, la disciplina condominiale riformata si applica nelle seguenti combinazioni: più unità immobiliari autonome, per esempio villette o garage; più edifici condominiali; più gruppi di unità immobiliari autonome aventi ciascuno un'organizzazione condominiale, definiti condominii di unità immobiliari; più gruppi di edifici condominiali, definiti condominii di edifici.

Si deve però precisare che nei supercondomini quando i partecipanti sono complessivamente meno o pari a sessanta, come per il condominio, l'assemblea rappresenta l'organo sovrano di questa organizzazione ed è costituita dall'insieme dei condomini.

Al contrario, se in totale i condomini interessati sono più di sessanta, detto principio, per effetto della legge di riforma del condominio, non vale per l'assemblea relativa alla gestione delle parti comuni a più edifici o a più edifici condominiali: in tali casi, occorre che il singolo condominio, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio, designi il proprio rappresentante all'assemblea convocata per la gestione delle parti comuni e per la nomina dell'amministratore.

In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.

Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.

La diffida e il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

LE MODIFICAZIONI DELLA DESTINAZIONE D'USO (ART. 1117-TER C.C. )

Nella nozione di innovazione rientra non solo l'opera nuova ma anche il mutamento della destinazione originaria di un bene comune.

Così per esempio la delibera assembleare di destinazione di aree condominiali scoperte in parte a parcheggio autovetture dei singoli condomini e in parte a parco giochi ha a oggetto un'innovazione diretta al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento della cosa comune.

Tale situazione deve essere tenuta distinta da quella disciplinata dall'art. 1117-ter (Modificazioni delle destinazioni d'uso) che sembra ammettere la possibilità che un bene/impianto comune possa essere “trasformato” fino a consentirne un uso completamente estraneo rispetto alla sua originaria destinazione oggettiva e strutturale.

Si tratta di situazioni in cui alcuni condomini possono subire diminuzioni dei loro diritti: ad esempio nel caso del condominio con accesso dal giardino che a seguito di delibera viene trasformato in piscina o campo da tennis.

Sembra si possa ritenere che la legge di riforma nell'art. 1117-ter si sia voluta riferire a diversi e maggiori interventi rispetto alle innovazioni di cui al comma 1 dell'art. 1120.

Questo viene confermato dalla maggioranza richiesta per approvare detti interventi (quattro quinti del valore dell'edificio, cioè, 800/1000, oltre a identica quantità di “teste”), così elevata da apparire “normalmente” irraggiungibile (quanto meno rispetto alle “presenze” ottenibili solitamente in assemblea).

LA TUTELA DELLE DESTINAZIONI D'USO (ART. 1117 QUATER C.C.)

La norma, di nuova introduzione (e collegata con il precedente ter), considera illegittime le attività dannose e/o pregiudizievoli sulla destinazione d'uso delle parti comuni e ne consente una tutela, azionabile dal singolo o dall'amministratore, tramite la convocazione dell'assemblea condominiale, al fine dell'adozione di una deliberazione inerente alla proposizione di un'eventuale azione giudiziaria a difesa degli interessi condominiali.

I DIRITTI DEI PARTECIPANTI SULLE PARTI COMUNI (ART. 1118 C.C.)

La nuova formulazione dell'art. 1118 conferma che nel condominio la disciplina delle parti comuni si fonda sul principio dell'indivisibilità e della loro inseparabilità.

In ogni caso si precisa che l'invariabilità dal dovere di partecipare ai costi di gestione si conserva anche nel caso di mutamento della destinazione d'uso.

Infine si ammette il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato alle seguenti condizioni:

1) il distacco non deve determinare squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.

2) il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Al contrario il condomino rinunciante è esonerato, dal dover sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato.

Il legislatore della riforma quindi aderisce, all'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata che ammette tale distacco unilaterale, in via autonoma e diretta da parte del singolo, rimanendo inalterato l'obbligo di contribuire alla conservazione dell'impianto che rimane di comproprietà comune.

LE INNOVAZIONI (ART. 1120 C.C.)

La legge di riforma prevede, da un lato quorum meno severi sia per l'approvazione delle innovazioni in genere (maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno i due terzi del valore dell'edificio) ammesse con solo limite posto dal successivo art. 1121 (non modificato), sia per le innovazioni d'interesse “sociale” (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio) riguardanti interventi diretti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, per l'eliminazione di barriere architettoniche (in modifica dell'art. 2, comma 1 legge n. 13/1989), per il contenimento del consumo energetico (in modifica dell'art. 26, comma 5 legge n.10/1991), per la realizzazione di impianti “verdi” (in modifica dell'art. 26,comma 2 legge n. 10/1991 per la realizzazione dei parcheggi pertinenziali (in modifica dell'art. 9, comma 3 legge n. 122/1989) e per l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva (in modifica dell'articolo 2-bis, comma 13 D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 ) e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo.

Per le innovazioni di interesse sociale è prevista una particolare procedura di approvazione: infatti, l'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato che deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti.

In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

LE OPERE SULLE PARTI ESCLUSIVE (ARTT. 1122 – 1122-BIS – 1122-TER C.C.)

L'art. 1122 c.c. nella nuova formulazione conferma il divieto riferibile al singolo di porre in essere opere sulla proprietà esclusiva che determinino danni sulle parti comuni.

Viene però corretta la “rubrica” dell'art. 1122 c.c.
(che nel codice, prima della riforma era “opere sulle parti dell'edificio di proprietà comune”) anche se, già da tempo la giurisprudenza aveva chiarito che tale articolo disciplina opere effettuate dal singolo condomino sulle parti esclusive.


L'art. 1122-bis, alla luce della legislazione vigente e dei chiarimenti dei giudici, riconosce il diritto individuale del condomino alla ricezione radio-TV con impianti individuali satellitari o via cavo e ne conferma la libera realizzazione, senza previo voto dell'assemblea, precisando l'obbligo di arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni e agli immobili di proprietà di altri condomini e prevedendo che, per la progettazione e l'esecuzione dell'impianto, i condomini siano comunque costretti a lasciare libero accesso alle loro proprietà individuali.

In ogni caso, deve essere rispettato il decoro architettonico dell'edificio.

L'art. 1122-bis aggiunge che è consentita anche l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

Per entrambe le ipotesi, sono previste anche alcune “protezioni” a favore degli altri condomini (quali, per esempio, la comunicazione all'amministratore delle modalità del realizzando intervento; la possibilità che l'assemblea “prescriva” alternative e/o “imponga” cautele “a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio”, e anche pretenda idonee garanzie per gli eventuali danni).

LA VIDEOSORVEGLIANZA (ART. 1122-TER C.C.)

La legge di riforma che togliendo ogni dubbio conferma come le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono possibili e possono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

L'assemblea quindi può certamente deliberare di introdurre nuovi impianti volti a garantire i beni (comuni e individuali) della collettività condominiali (ma anche l'incolumità degli stessi condomini o loro familiari).

Ma, l'amministratore di condominio, munito della previa deliberazione assembleare, dovrà adottare tutte le cautele previste dal provvedimento generale del Garante della privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2010, n. 99).

In particolare gli adempimenti sono i seguenti:
- cartello informativo,
- stabilire tempi minimi di conservazione delle immagini (massimo 24 ore),
- individuare il personale che può visionare le immagini con atto di nomina di responsabile e incaricato del trattamento,
- chiedere al garante la verifica preliminare al garante nei casi previsti dal provvedimento generale.

IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Per quanto riguarda il regolamento, le modifiche introdotte sono minimali e riguardano alcune integrazioni di semplice coordinamento con le altre “nuove” norme.

La legge di riforma si propone di risolvere le problematiche connesse alla pubblicità dei fatti condominiali, mai attuata, in parte per il venire meno dell'ordinamento corporativo su cui era imperniata, in parte per il difficile raccordo tra gli istituti condominiali e quelli inerenti i diritti reali.

Così è stato previsto che il regolamento approvato dall'assemblea la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (invariata) ed è allegato al registro indicato dal numero 7) dell'art. 1130, cioè al registro dei verbali delle assemblee.

In ogni caso è stato confermato un principio già espresso dalla giurisprudenza secondo cui il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto nei regolamenti condominiali assembleari approvati a maggioranza, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva.

Per le infrazioni al regolamento di condominio è possibile, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro (in precedenza euro 0,052).

LE TABELLE MILLESIMALI

Con la riforma arriva anche la semplificazione della revisione delle tabelle millesimali che di norma possono essere cambiate solo all'unanimità.

Tuttavia possono essere modificate a maggioranza semplice (maggioranza dei votanti e almeno 500 millesimi) nei seguenti casi:
- siano frutto di un errore;
- quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino.

Se si rende necessario un giudizio, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore, il quale è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a detto obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.

In ogni caso si chiarisce che dette disposizioni valgono per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

La legge di riforma della disciplina condominiale regolamenta in modo più specifico e accurato la figura dell'amministratore condominiale, anche se resta confermato che anche nuovo art. 1129 c.c. evidenzia espressamente come per la disciplina del rapporto contrattuale tra condominio e amministratore debba farsi riferimento alle norme sul mandato (Sezione I, Capo IX, Titolo III, Libro IV del Codice Civile).

Importanti le diverse innovazioni introdotte (che riguardano la riforma degli artt. 1129 e 1130 c.c., nonché l'introduzione del nuovo art. 1130-bis c.c. riguardante il “rendiconto e dell'art 71-bis disp. att.), relativamente all'amministratore di condominio, considerato che la disciplina del nuovo art. 1129 c.c. riguarda anche agli amministratori degli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché di quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

LA NOMINA

Secondo il nuovo art. 1129 c.c. l'obbligo della nomina dell'amministratore (che può essere svolta anche in forma societaria con l'indicazione in questo caso della denominazione sociale e della sede legale della società), superando la vecchia soglia numerica di quattro condomini di cui alla precedente versione dell'art. 1129 c.c., scatta soltanto alla presenza di più di otto condomini.

Ove manchi l'iniziativa dell'assemblea, la nomina dell'amministratore deve essere operata dall'autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino oppure dell'amministratore uscente.

Tuttavia, contestualmente all'accettazione della nomina e a ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore deve comunicare i propri dati (anagrafici, professionali, fiscali, o, se si tratta di società, la sede legale e la denominazione) e specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Inoltre, deve precisare il luogo dove si trova i registri (dell'anagrafe condominiale, registro dei verbali dell'assemblea, registro di nomina e revoca dell'amministratore, registro di contabilità), nonché dei giorni e delle ore nelle quali ciascun condomino interessato può accedere a detti locali ed estrarre copia (firmata dall'amministratore) dei predetti documenti (previa richiesta a quest'ultimo e con rimborso della spesa).

L'assemblea, inoltre, potrà subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato (e se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari vi dovrà essere, contestualmente all'inizio dei lavori, l'adeguamento dei massimali che non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato).

Infine, per la sua nomina resteranno le regole attualmente previste, ossia la necessità che venga deliberata con il voto a favore della maggioranza dei partecipanti all'assemblea e almeno 500 millesimi.

I REQUISITI

Nel caso di necessità dell'amministratore necessario, sono previsti dalla legge di riforma nuovi requisiti di carattere personale (godimento dei diritti civili), requisiti morali (che non siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive ecc.), requisiti di carattere professionale (diploma di scuola superiore e aggiornamento professionale continuo).

Qualora l'amministratore venga nominato tra i condomini non occorre però né il diploma di scuola secondaria di secondo grado, né aver frequentato un corso di formazione iniziale, né svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

In ogni caso, per gli amministratori già nominati e operativi da almeno un anno nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma della disciplina condominiale, sarà consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore, anche in mancanza il diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione iniziale (ma resta salvo l'obbligo di formazione periodica).

LA DURATA DELL'INCARICO

La durata del mandato dell'amministratore sarà di un anno, e la carica si intende automaticamente rinnovata per la stessa durata, se l'assemblea non decide altrimenti. L'amministratore resta comunque obbligato a presentarsi di fronte ai condomini ogni anno per avere la conferma del mandato.

GLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE

Nel nuovo art. 1129 c.c. vengono introdotti una serie di nuovi e importanti obblighi (che si aggiungono a quelli sopra visti in occasione della nomina) in capo all'amministratore condominiale, che vanno quindi a integrare il contenuto base del contratto di mandato. In particolare si deve menzionare:
- Obbligo di affiggere le generalità dell'amministratore condominiale in un luogo di pubblico accesso o (in assenza dell'amministratore) il nome del condomino che si assume, volontariamente o su incarico degli altri comproprietari, l'onere di coordinare le attività necessarie alla gestione delle parti comuni: si tratta di dati utili per le emergenze sia in relazione alla Pubblica Autorità sia in relazione al terzo.
- Obbligo di aprire un conto corrente condominiale e di far transitare esclusivamente su quest'ultimo le entrate e le uscite condominiali: questa disposizione risponde a un'esigenza di elementare trasparenza nell'amministrazione delle somme di denaro di proprietà altrui. A detto conto corrente, che potrà essere sia bancario sia postale, avranno ovviamente diritto di accesso tutti i condomini (ma l'accesso dovrà comunque essere intermediato dall'amministratore.
- Obbligo di consegna della documentazione condominiale o di singoli condomini alla cessazione dell'incarico: viene ulteriormente ribadito, anche in sede normativa, l'obbligo dell'amministratore di passaggio delle consegne alla cessazione dell'incarico. Viene poi ulteriormente specificato che l'amministratore dimissionario resta comunque tenuto ad adottare eventuali interventi urgenti nell'interesse delle parti comuni anche dopo la cessazione dell'incarico, qualora non possa utilmente attivarsi il nuovo amministratore (ad esempio perché non ancora nominato dall'assemblea), senza diritto a ulteriore compenso.
- Obbligo di riscuotere le somme dovute dai condomini morosi: viene altresì introdotto l'obbligo dell'amministratore di riscuotere quanto dovuto dai condomini alle casse comuni entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile nel quale è compreso il credito vantato (e in attesa che l'iter giudiziario faccia il suo corso, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può intanto sospendere il condomino non in regola con i pagamenti dall'uso dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Detto obbligo va altresì correlato a quanto specificamente previsto in tema di morosità condominiale dall'art. 63 disp. att. c.c..

Nel caso in cui la morosità riguardi i rapporti con i fornitori (es. nel caso del mancato pagamento di una bolletta per il servizio di riscaldamento, o di una bolletta per i lavori straordinari), l'amministratore può comunicare direttamente ai creditori interessati che ne facciano richiesta, le generalità di chi non è in regola con i pagamenti.

I creditori in questo caso non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i versamenti, ovvero sospendere il servizio fino al saldo delle fatture, ma sono prima tenuti a recuperare il credito, anche tramite decreto ingiuntivo, direttamente dai singoli condomini morosi.

LA REVOCA O CESSAZIONE DELL'INCARICO

Le legge di riforma ammette la revoca senza “giusta causa” dell'amministratore condominiale (cioè senza che sia necessaria alcuna motivazione (ma che obbliga al risarcimento del danno al professionista per interruzione del mandato) che può essere deliberata dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.

Le novità riguardano però la revoca per “gravi irregolarità” che vengono ampiamente precisate in numerosi casi “tipici” (elencati nel “corposo” comma 12 del nuovo art. 1130 c.c.).

Occorre rilevare che nell'ambito delle gravi irregolarità rientrano non solo comportamenti dolosi da parte del professionista ma anche casi di semplice “colpa” : in queste ipotesi, l'amministratore non ha diritto al risarcimento e talvolta, al contrario, deve pagarlo lui.

A questo si deve aggiungere che per gravi irregolarità fiscali e per la mancata apertura o uso del conto corrente condominiale, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore; in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Inoltre, importante l'integrazione consistente nel divieto per l'assemblea di procedere alla reiterazione della nomina di un amministratore già revocato dall'Autorità Giudiziaria.

Si rileva infine che la perdita dei requisiti civili e morali comporta la cessazione dall'incarico: in tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

LE ATTRIBUZIONI

Tra le attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 si può evidenziare l'obbligo di convocazione annuale dell'assemblea per la presentazione del rendiconto ed il dovere per l'amministratore di eseguire gli adempimenti fiscali.

Richiederà un particolare impegno l'obbligo di curare il registro dell'anagrafe dei condomini, con specificazione del relativo contenuto e previsione di obblighi a carico dei condomini finalizzati ad un continuo aggiornamento dei dati trattati;

allo stesso modo comporterà un incremento di attività la cura della tenuta del registro dei verbali, contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale, residenza o domicilio, dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza; ogni variazione di tali dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni: in caso contrario l'amministratore richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie e decorsi trenta giorni, nel silenzio dell'interessato, acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Infine, sono da segnalare:

- la previsione della tenuta di alcuni registri, indicati in quello della “nomina e revoca dell'amministratore”, e in quello di “contabilità” (relativo, quest'ultimo, ai “movimenti” giornalieri, con possibilità dell'adozione di modalità informatizzate);

- l'obbligo di conservazione di tutta la documentazione inerente alla gestione del condominio, comprensiva di quella attestante le condizioni tecnico/amministrative dell'edificio;

- il dovere di fornire al singolo condomino che ne faccia richiesta le opportune “attestazioni” in ordine allo stato dei pagamenti e delle pendenze giudiziali;

- la previsione del termine di 180 giorni per la prestazione del rendiconto annuale.

IL RENDICONTO CONDOMINIALE (ART. 1130-BIS C.C.)

L'art. 1130-bis c.c., nel prevedere finalmente una disciplina specifica per la rendicontazione dell'amministratore di condominio, prevede ora un rendiconto condominiale annuale che dovrà contenere una serie di specifiche voci contabili indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell'amministratore da parte di ogni condomino. In particolare, si prevedono come elementi imprescindibili del rendiconto: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e una relazione accompagnatoria, esplicativa della gestione annuale, con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

L'assemblea, inoltre, potrà, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio.

La nuova disposizione codicistica specifica che i condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.

Le scritture e i documenti giustificativi devono quindi essere conservati dall'amministratore per dieci anni dalla data della relativa registrazione.

IL CONSIGLIO DI CONDOMINIO

Viene confermato quanto spesso previsto nei regolamenti condominiali e cioè la possibilità per l'assemblea condominiale di nominare a fini consultivi e di controllo contabile un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini (se le unità immobiliari sono più di dodici).

L'ARTICOLO 1131 C.C.: UN PROBLEMA ANCORA APERTO

Il legislatore ha lasciato invariato l'art. 1131 c.c., sottraendosi così a un necessario chiarimento sul funzionamento della cosiddetta legittimazione processuale (attiva e/o passiva) attribuita all'amministratore.

L'ASSEMBLEA CONDOMINIALE

Le attribuzioni e il funzionamento di tale “organo” rimangono sostanzialmente gli stessi.

Con la riforma diventa possibile ex art 66 disp att. c.c. la convocazione (che deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione) anche via fax o tramite posta elettronica certificata (oltre che con posta raccomandata o consegna a mano) purché arrivi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione: in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti (non ritualmente convocati).

Vengono comunque risolte due questioni da sempre molto controverse, vale a dire la possibilità di delega data all'amministratore, e il numero massimo di deleghe ammesse per ciascun partecipante all'assemblea.

Nel primo caso viene esclusa espressamente la possibilità di delega all'amministratore da parte di un condomino, qualunque sia l'argomento all'ordine del giorno.

Per quel che riguarda invece la seconda questione, viene stabilito un tetto massimo quando i condomini sono più di venti; in questa situazione ciascun delegato non potrà singolarmente rappresentare più di un quinto dei condomini e dei millesimi.

I QUORUM PER LA VALIDITÀ (ART. 1136 C.C.)

Il quorum costitutivo previsto per l'assemblea in prima convocazione, in base al vecchio testo dell'art. 1136, comma 1, c.c., era di due terzi del valore dell'intero edificio e di due terzi dei partecipanti al condominio.

La nuova formulazione del comma 1 del nuovo art. 1136, pur mantenendo il requisito dei due terzi del valore dell'intero edificio, ha invece abbassato il secondo quorum richiesto che è quello della maggioranza dei partecipanti al condominio.

Nulla prevedeva, invece, l'art. 1136 c.c. in merito al quorum costitutivo necessario per l'assemblea in seconda convocazione e per le altre ipotesi previste nei commi successivi del medesimo articolo.

Il nuovo art. 1136 c.c. specifica ora in modo espresso che il quorum costitutivo dell'assemblea in seconda convocazione è pari a un terzo del valore dell'intero edificio e a un terzo dei partecipanti al condominio.

Il legislatore ha poi modificato anche il quorum deliberativo dell'assemblea in seconda convocazione.

Fino a oggi una deliberazione assunta in seconda convocazione sarebbe stata valida solo ove avesse riporto un numero di voti che rappresentasse il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, d'ora in avanti la stessa potrà essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Ampliato il novero delle materie per le quali il comma 4 dell'art. 1136 c.c. prevede un quorum deliberativo speciale (nomina e revoca dell'amministratore, liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, deliberazioni concernenti la ricostruzione dell'edificio e le riparazioni straordinarie di notevole entità, deliberazioni di cui agli artt.1117-quater c.c. (tutela delle destinazioni d'uso), 1120,comma 2 c.c. (innovazioni di interesse sociale, eliminazione barriere architettoniche, parcheggi, impianti “verdi” ecc.), 1122-ter c.c. (impianti di video sorveglianza sulle parti comuni) e 1135, comma 3 c.c. (lavori di manutenzione straordinaria), per le quali continua ad applicarsi il quorum deliberativo di cui al comma 2 dell'art. 1136 c.c. (sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).

Abbassati i quorum deliberativi per quanto riguarda tutte le altre tipologie di innovazioni (artt. 1120 e 1122-bis c.c. nel nuovo testo introdotto dalla riforma della disciplina del condominio), richiedendo l'approvazione dell'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti (e non più la maggioranza dei partecipanti al condominio) e almeno i due terzi del valore dell'edificio.

L'IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI (ART. 1137 C.C.)

L'art. 1137 c.c. relativo alla disciplina dell'impugnazione davanti all'Autorità Giudiziaria delle decisioni assembleari da parte del singolo condomino che ne assume l'invalidità è stato leggermente modificato.

In particolare, la riforma estende tale facoltà di contestazione, oltre al dissenziente e all'assente, anche al condomino che, presente alla riunione, si è semplicemente “astenuto” (omettendo di esprimere sia un voto favorevole, sia contrario), precisando che, per quest'ultimo soggetto, il termine decadenziale (sempre di trenta giorni) decorre, ovviamente, dal momento della riunione.

In relazione a questo un'ulteriore integrazione alla normativa già vigente è contenuta nell'ultimo comma del nuovo testo ove viene precisato che “l'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione” e che per detta richiesta di “sospensione” si applicano le norme relativi ai procedimenti cautelari (libro IV, titolo I, capo III, sezione I, codice di procedura civile), con implicito riferimento alla giurisprudenza che da tempo ne aveva affermato un'identica natura.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sì agli animali domestici in condominio



La legge 220/2012, di riforma del condominio, distingue tra animali domestici ed esotici, affermando la piena libertà di possedere o detenere (per conto di altri) i primi come i gatti, i cani, i criceti, i conigli ecc., estromettendo di fatto la previsione di poter tenere in appartamento i secondi come i serpenti e anche i felini. Rimane la piena responsabilità del proprietario relativamente al controllo e alla custodia del proprio animale soprattutto nelle parti comuni.


L'art. 1138 cod. civ., riformulato

La norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2012 entrerà effettivamente in vigore il 18 giugno 2013, quindi da quella data il regolamento condominiale non potrà più vietare di possedere o detenere animali domestici in condominio.

Una famiglia su quattro in Italia possiede un animale domestico. Gli animali che vivono in appartamento nel nostro Paese sono circa 45 milioni, dei quali la maggior parte sono cani, seguiti subito dopo dai gatti, poi dai volatili, pesci e roditori.

Il termine domestico ha preso il posto del termine da compagnia inizialmente adottato dal Senato prima degli emendamenti e della sua riformulazione alla Camera, in quanto questa ultima definizione veniva considerata “a rischio”, ovvero un po' troppo ampia, per cui vi era il rischio che per l'appunto il serpente, l'iguana oppure il felino potessero rientrare in questa categoria.

Ma il problema non è stato completamente risolto.

Infatti anche la definizione di animale domestico non trova corrispondenza nei libri o nei trattati giuridici e, quindi, per comune sentire, anche il porcellino o la gallina potrebbero essere considerati tali e, quindi, detenuti legittimamente in condominio.

La ripercussione della norma sui regolamenti esistenti

Questa nuova previsione normativa è stata inserita in base al principio che non deve essere limitato il diritto del proprietario di disporre come crede del proprio bene. Ma è pur vero che un regolamento di natura contrattuale, ovvero approvato con il consenso unanime di tutti i condomini o accettato, sottoscritto e allegato ai singoli atti di compravendita, può imporre vincoli anche sull'uso della proprietà individuale.

In mancanza di una norma transitoria che disciplini i rapporti in essere, la nuova disposizione legislativa trova applicazione solo dal momento in cui entra in vigore, lasciando immutato tutto quanto a essa preesistente. In sintesi, in relazione all'efficacia della legge nel tempo, vige il principio della irretroattività della legge, ossia «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo» (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile) per cui i rapporti sorti anteriormente alla riforma continuano a mantenere validità ed efficacia.

Ciò significa che un regolamento di natura contrattuale che sia stato redatto ante riforma e che preveda il divieto di possedere animali in condominio continuerà a essere valido ed efficace nei confronti dei condomini anche successivamente all'entrata in vigore della nuova legge, a meno che non venga modificato col consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.

Diversa considerazione pare, invece, avere il divieto contenuto in un regolamento di natura assembleare.

Se, infatti, i proprietari possono prevedere, in applicazione delle facoltà derivanti dal generale principio di “autonomia contrattuale” ex art. 1322 cod. civ., delle regole in grado di comprimere i diritti dei singoli sulle parti di loro esclusiva proprietà ( regolamento contrattuale), lo stesso non può dirsi per quei regolamenti di natura assembleare, ovvero codicistici che, come tali, devono rispettare i dettami contenuti dall'art. 1138 cod. civ., ovvero limitarsi a disciplinare l'uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, la gestione e la tutela del decoro architettonico dell'edificio e dell'amministrazione dello stabile.

Un regolamento di siffatta natura potrà quindi disciplinare e regolare la gestione del fabbricato e l'utilizzazione dei suoi beni e degli impianti comuni in esso ricompresi, ma non può disporre delle regole che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai singoli condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà.

Quanto sopra espresso ha trovato pieno accoglimento nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità (cfr. Cass. civ., sent. n. 3705/2011; sent. n. 13164/2001 e sent. n. 12028/1993) che, nel corso di questi anni, proprio per le ragioni appena esposte, hanno negato validità al divieto di detenere o possedere animali domestici contenuti nei regolamenti di natura assembleare.

In ogni caso, il regolamento di natura assembleare può essere modificato con la maggioranza stabilita dell'art. 1136, comma 2, cod. civ., ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Sembra proprio che la nuova disposizione che impone il divieto di vietare (consentite il gioco di parole) di possedere un animale domestico in condominio sia stata decisa in virtù del fatto che, nel tempo, il cane o il gatto hanno assunto un ruolo fondamentale nella vita di relazione e di realizzazione dell'essere umano, inteso anche come qualità della vita, riconoscendo agli stessi un preciso valore per la società. Questo diritto a possedere un animale diventa ora un diritto costituzionalmente garantito e, come tale, inviolabile.

Resta comunque il problema della tutela della salute dei condomini che soffrono di allergie o magari di gravi forme di asma provocate dalla vicinanza o dal contatto con gli animali di proprietà dei condomini ai quali la legge consente ora la piena detenzione senza più alcun divieto.

Pur con l'ingresso di questa nuova previsione legislativa, chi possiede un animale continuerà probabilmente a non avere vita facile in condominio.


Fonte: Il Sole 24 Ore

mercoledì 18 luglio 2012

Mutuo giovani coppie

Esiste, pochi lo conoscono, quasi nessuna banca lo concede

Il Ministero del Tesoro la scorsa estate, nell'ambito dell'iniziativa Diritto al futuro, ha deliberato un fondo, riservato all'abbattimento tassi, per l'acquisto dell'abitazione principale di giovani coppie.

Come funziona
Il fondo è riservato all'acquisto dell'abitazione principale per un ammontare non superiore a 200mila euro. Il vantaggio risiede nel fatto che lo Stato garantisce per il 50% dell'importo del mutuo. In questo modo il reddito degli aspiranti mutuatari deve coprire solo l'altra metà del mutuo e, quindi, le chance di avere il prestito aumentano.

Chi sono i beneficiari
Possono aderire al fondo: giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono genitoriali con figli minori. A condizione che entrambi abbiano meno di 35 anni e che il reddito Isee non sia superiore a 35mila euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini Irpef deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (in sostanza il 51% del reddito deve essere "precario").

Gli spread applicati sui mutui
Altro vantaggio riguarda gli spread. È previsto infatti uno spread massimo 150 punti base (1,5%) sui mutui di durata superiore a 20 anni e uno spread di 120 punti su durate inferiori, sia per il tasso variabile che per il fisso.

I problemi
Al momento dell'istituzione del fondo (estate 2011) sul mercato c'erano istituti che offrivano mutui (ovviamente in assenza della garanzia statale del 50%) con spread anche inferiori all'1,2%. Dopodiché, da settembre 2011, per colpa dell'altro spread (quello tra BTp e Bund) si sono impennati anche gli spread sui mutui portando la media oggi oltre la soglia del 3%.

Ora c'è chi sta pensando di accelerare i preparativi del matrimonio: il fondo non vale, infatti, per le giovani coppie fidanzate, seppur conviventi. Il timore è che le condizioni stabilite vengano riviste, aggiornate all'evoluzione del mercato che, in effetti, vede oggi spread più che doppi.

Perché le banche ignorano il fondo
A questo timore si aggiunge il fatto che molte banche starebbero facendo ostruzione. In un contesto come quello attuale (con l'erogato di mutui a picco del 47% nel primo trimestre 2012 e la domanda crollata del 44% nel primo semestre come indicato dai dati Crif) e con costi di approviggionamento di capitali in rialzo per gli istituti di credito italiani,  concedere mutui a spread agevolati è ancor meno conveniente che in passato per un intermediario finanziario. Anche perché la copertura dello Stato agisce sulla garanzia (e sul rimborso delle rate per il 50% nel caso di insolvenza) ma non sulla differenza tra le spese di raccolta e lo spread applicato, qualora le prime siano superiori (come probabile) al secondo.

Questo spiega in parte, l'atteggiamento di quegli istituti che in questo momento stanno ignorando quest'opportunità, al momento ancora disponibile per tutti i giovani che rientrano nei requisiti come confermato dall'agenzia statale Consap che gestisce il fondo da 50 milioni di euro. Da una recente indagine di Altroconsumo è emerso che solo nove agenzie su 71 hanno proposto il mutuo agevolato a una coppia, nonostante questa presentasse tutte le carte in regola. Le restanti banche ne hanno ignorato l'esistenza, negando l'offerta di prestito.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Crisi economica: 8 milioni di poveri in Italia

Dall'ISTAT un dato allarmante sulla situazione economica del paese


L'Italia che non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese, non riesce a spendere, in due, piu' di 1.011 euro. E' composta da 8,1 milioni di persone e rappresenta l'11,1% delle famiglie residenti. In tanti ormai, 3,4 milioni (5,2 famiglie su 100), vivono in condizioni di poverta' grave. Sono dati allarmanti, di una poverta' stagnante, rimasta ''sostanzialmente stabile'' tra il 2010 e il 2011, ma solo perche' sono peggiorate le condizioni delle famiglie in cui vi sono operai, o non vi sono redditi da lavoro, e migliorate quelle delle famiglie di dirigenti o impiegati. A scattare la fotografia dell'Italia ''con le tasche vuote'' e' l'Istat nel report ''La poverta' in Italia'', diffuso di recente.

Al Sud e' povera quasi una famiglia su quattro (23,3%) e, in generale, il 7,6% delle famiglie rischia di ''superare'' la soglia. 


NEL  2011 8 MLN 173 MILA POVERI IN ITALIA - Rappresentano il 13,6% dell'intera popolazione e l'11,1% delle famiglie (2 milioni e 782 mila). Di questi, 3 milioni e 415 mila (5,7% dell'intera popolazione) vivono in condizioni di poverta' assoluta (1 milione e 297 mila famiglie; 5,2%). Una famiglia composta da due persone e' considerata relativamente povera se ha una spesa inferiore o pari a 1.011,03 euro (soglia poverta').

PEGGIORANO LE CONDIZIONI DEGLI OPERAI - Il 15,4% (15,1% nel 2010) dei nuclei in cui vi sono operai e' relativamente povero, il 7,5% (6,4% nel 2010) e' assolutamente povero. Migliora invece la condizione delle famiglie di dipendenti o dirigenti: nel 2010 era relativamente povero il 5,3% e assolutamente povero l'1,4%, nel 2011 i valori si fermano al 4,4% e all'1,3%. Assieme alle famiglie operaie peggiorano anche le condizioni dei nuclei senza occupati ne' ritirati dal lavoro (l'incidenza della poverta' relativa passa da 40,2% a 50,7%) e di quelli con tutti i componenti ritirati dal lavoro (dall'8,3% al 9,6%). In generale, l'incidenza di poverta' assoluta cresce tra le famiglie con a capo una persona con profili professionali e/o titoli di studio bassi, tra cui nuclei con licenza elementare (dall'8,3% al 9,4%) o di scuola media inferiore (dal 5,1% al 6,2%).

AUMENTA LA POVERTA' TRA LECOPPIE CON UN FIGLIO - E' relativamente indigente il 10,4% (4% in poverta' assoluta) delle coppie con un figlio, il 13,5% (5,7%) di quelle con un figlio minore. Nel 2010 erano rispettivamente il 9,8% (2,9%) e l'11,6% (3,9%). Il 28,5% delle famiglie con cinque o piu' componenti e' relativamente povera, incidenza che al Sud raggiunge il 45,2%. La poverta' e' inoltre superiore alla media nelle famiglie con due o più anziani (14,3%).

AL SUD E' POVERA QUASI UNA FAMIGLIA SU 4 - Tra queste, l'8% vive in condizioni di poverta' assoluta. Aumenta in un anno l'intensita' di poverta' relativa (quanto la spesa mensile equivalente delle famiglie povere si colloca al di sotto della linea di poverta'), cioe' i poveri sono diventati ancora piu' poveri. Il valore e' passato dal 21,5% al 22,3%. 


SICILIA E CALABRIA SONO LE REGIONI PIU' POVERE - Con un'incidenza di poverta' rispettivamente pari al 27,3% e al 26,2%. I valori piu' bassi li registrano invece la provincia di Trento (3,4%), la Lombardia (4,2%), la Valle d'Aosta e il Veneto (4,3%).

7,6% FAMIGLIE A RISCHIO DI POVERTA' - Sono quei nuclei che si trovano di poco al di sopra della linea di convenzionale di poverta' e che, magari, con una spesa improvvisa, potrebbero ''scivolare'' al di sotto. Di questi il 3,7% presenta valori di spesa superiori alla linea di poverta' di non oltre il 10%.

Considerando le famiglie povere (6% appena povere e 5,1% sicuramente povere) e quelle a rischio, una famiglia su 5 (18,7%) tra quelle residenti in Italia risulta indigente o quasi indigente.

Fonte : ANSA. it




lunedì 2 luglio 2012

Il baratto: la nuova moneta dell'anno 2012

Baratto per aziende e privati

Con la crisi la moneta diventa sempre più rara (figuriamoci la possibilità di pagare con mezzi elettronici!) allora le persone si ingegnano e inventano mezzi alternativi.

Di seguito alcuni interessanti articoli trovati in rete.

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Se la stretta creditizia non dà respiro, la risposta di tante piccole e medie imprese si dispiega tra vecchie pratiche e innovazioni del sistema di business. È tornato il baratto, si sente ripetere spesso. Non se n'è mai andato, in realtà, ma solo adattato alle nuove esigenze: lo scambio di beni e servizi senza uso di moneta sfrutta oggi le potenzialità della rete. E mai come negli ultimi mesi si è registrato un tasso di adesione così alto ai vari circuiti di "compensazione multilaterale".

Il baratto funziona così. Ogni azienda paga un abbonamento annuale per far parte del circuito: scambia i prodotti senza nessun pagamento (con una commissione sulle vendite). Chi vende non è obbligato ad accettare la merce dell'acquirente, ma può comprare ciò che gli serve presso altri fornitori del network (che garantisce ogni transazione dal rischio d'insolvenza tramite accordi con società assicurative). La moneta complementare (nome a effetto per riferirsi all'unità di conto della transazione) consente di acquistare senza utilizzare denaro, ma con beni e servizi propri o nuove vendite ai clienti del network.

Sperimentata da tempo in altri paesi, la nuova forma di barter in Italia ha storia recente. Il primo network è stato
BexB, spa bresciana nata nel 2001 e che da allora ha intermediato 200 milioni di euro: 72 milioni solo nel 2011, quando ha concluso 9mila operazioni (circa 25 al giorno) sulle 60mila totali portate a termine in dieci anni di attività. Il circuito conta oltre 2200 Pmi associate in tutto il paese (con un fatturato aggregato di circa 21 miliardi di euro), che coprono circa 160 settori merceologici dall'edilizia all'arredamento, dalla meccanica alla chimica, all'informatica, «e le adesioni stanno crescendo al ritmo di 50-60 al mese», afferma Simone Pietro Barbone, marketing account. «Il trend annuale di crescita è del 15-20%, ma nel 2011 è stato quasi del 30 per cento».

BexB ha una quota associativa che varia (da 500 a 4mila euro) in base alla classe di fatturato dell'azienda, così come le provvigioni (dal 2 al 50%). Sta sviluppando una nuova piattaforma tecnologica, che sarà lanciata a breve, e progetta l'apertura di nuove agenzie (oltre a quelle di Napoli e Roma, e le altre di Firenze, Bari e Treviso in fase di start-up). «Non intendiamo però crescere più delle nostre possibilità – spiega Barbone - perché dobbiamo sempre essere in grado di gestire il network in modo adeguato. Infatti non apriamo a tutti, ma valutiamo bene ogni nuova richiesta». L'obiettivo non celato è di arrivare a offrire il servizio della svizzera
Wir Bank, che è anche il modello per questo tipo di business: nata nel 1934, oggi conta 60mila Pmi associate.

«Stiamo realizzando importanti operazioni a Napoli, la nostra seconda città per transazioni dopo Brescia, entrando nel mercato immobiliare, con appartamenti scambiati al 100% in compensazione: perché ci sono aziende che hanno venduto un tale quantitativo di merci da assicurarsi crediti (EuroBexB) per l'acquisto di un immobile». C'è infatti una soglia (2mila euro) oltre la quale è possibile trattare la percentuale di compensazione della transazione (la rimanente viene affidata alle modalità di pagamento tradizionali). Dipende da settori e aree geografiche, e naturalmente bisogna trovare una controparte che accetti la proposta: il prezzo più appetibile è sempre quello al 100% in compensazione.

Crescono le aziende interessate al barter, crescono gli operatori. È presto però per parlare di concorrenza, dicono i responsabili dei vari network, il potenziale di mercato è elevato.
Cambiomerci è nata a ottobre 2011 e in pochi mesi ha associato quasi 200 aziende in tutta Italia. «L'aumento è continuo, anche se non siamo ancora a pieno regime con la rete di vendita, la maggior parte delle aziende sono situate in Campania, a Roma, e lungo la costa adriatica», racconta il direttore Francesca Scarpetta, che lavora in tandem con il marito e amministratore delegato Antonio Leone. Con due sedi fisiche (Napoli e Milano) e una rete di agenti sparsi per il paese, Cambiomerci punta ad «arrivare entro la fine dell'anno a mille e più aziende associate, anche grazie al nuovo portale che sarà attivo dalla prossima settimana, perché per ora – aggiunge Scarpetta - la maggior parte delle adesioni è arrivata attraverso il call center. Intanto in aprile a Roma parteciperemo al Forum delle eccellenze».

Gli auspici sono anche quelli di non limitarsi al B2B e affacciarsi al privato: «già adesso c'è chi propone prodotti che è difficile piazzare ad altre aziende, per esempio: 2mila biciclette. Chi le prende?». Ma la rete delle imprese interessate al nuovo baratto è sempre più assortita. «Di recente ci ha contattato un giornale che ha chiesto di associarsi perché la pubblicità gli è stata pagata in integratori alimentari: vorrebbe così proporli nel circuito e convertirli in crediti (Ecm: Euro-Cambiomerci) o prodotti che siano utili all'attività, magari attrezzature per l'ufficio».

Anche Cambiomerci (che prevede una quota associativa annua di mille euro e opera su ogni scambio una provvigione che varia dal 2 al 15% in base alla marginalità del settore) offre la possibilità di trattare la percentuale di compensazione.

Un caso differente è quello di
Sardex, network nato nel 2009 e operativo da gennaio 2010. Che non fa barter in senso ufficiale. «Certo ci siamo ispirati all'esperienza di Wir e il metodo è sempre lo stesso, quello di lavorare come camera di compensazione – spiega il responsabile della comunicazione, Carlo Mancosu - ma dire che facciamo baratto è riduttivo, e poi: sai che novità!». I quattro fondatori sono partiti osservando quel che nel 2006 avveniva negli Usa, oltre che il tessuto micro-imprenditoriale sardo «dove è eufemistico dire che non si faccia rete». L'iscrizione al circuito prevede sì una quota, ma il modello di Sardex differisce dai circuiti di barter «perché non abbiamo provvigioni sulle transazioni. Seguendo uno studio legato all'esperienza nell'Iowa, le abbiamo eliminate e ottenuto grandi risultati: erano una barriera all'ingresso». I volumi di adesione sono in grande crescita: 500 aziende registrate, e circa 300 in attesa. Nel 2010 sono stati scambiati 350 mila crediti (anche il Sardex, per comodità e facilità equivale a un euro), 1,2 milioni nel 2011 (+370%), e in questi primi mesi del 2012 si è già arrivati alla metà di quelli dell'anno scorso.

Fonte: il Sole 24 Ore

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La tendenza a ricorrere a sistemi alternativi come il baratto per acquisire prodotti e servizi è uno dei sintomi più evidenti della crisi che stiamo vivendo e che ha portato ad una vorticosa perdita della capacità d’acquisto di beni e servizi da parte di imprese e famiglie.

E’ partita proprio da qui, dall’esigenza di dare ossigeno a chi non ha denaro in cassa, la progettazione di Dropis. Si tratta di una nuova piattaforma virtuale che mette in comunicazione le persone allo scopo di favorire il baratto di prestazioni lavorative, prodotti o servizi.

La filosofia di Dropis sta nel fatto che, nonostante ci sia un’effettiva crisi del sistema monetario, le capacità produttive e la forza lavoro non mancano; da qui l’idea di offrire un servizio che permetta di dare le proprie prestazioni lavorative in cambio di una moneta virtuale con la quale sia possibile acquistare nuovi servizi o prodotti senza dover aspettare l’accredito dello stipendio mensile.

Dropis è un progetto tutto italiano: si tratta di una start-up avviata da due giovani ventottenni,Sebastiano Scròfina e Leonardo Dario Perna, che hanno deciso di unire il loro spirito imprenditoriale per cercare una soluzione alle esigenze della società contemporanea. Per agevolare l’operazione di scambio, i due fondatori hanno creato anche un’applicazione su
Facebook dov’è possibile selezionare fra i contatti le persone con le quali si vuole avviare un’attività di baratto e scegliere il tipo di prodotto che si vuole scambiare: oggetti, servizi, prodotti cucinati in casa, lezioni private, ore di lavoro o anche cibo coltivato nel proprio terreno.

Dropis, non è l’unico progetto che ha cercato un’alternativa valida all’utilizzo della moneta convenzionale: Sardex, il conio che permette alle imprese sarde di comprare e vendere prodotti e servizi senza spendere o, in Campania, gli SCEC (Sconto Che Cammina) un circuito di scambio preferenziale fra persone associate che si basa su dei buoni sconto, ne sono testimoni.

L’innovazione corre sempre più veloce e spesso, nella ricerca estenuante di sempre migliori soluzioni alla vita di ogni giorno, s’imbatte in invenzioni che hanno il sapore dell’arcaico e del preistorico.


Fonte: La TIVU'

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Si sa che il tempo della crisi è il tempo delle scelte creative. Imprenditori e produttori in difficoltà con i bilanci riscoprono il valore del baratto. Così nasce Cambiomerci.com, un network di baratto fra aziende che desiderano dimezzare i costi senza rimetterci in termini di produttività.

Il principio è fare a meno del denaro liquido (almeno in parte) per mettere a disposizione i beni fisici. Se, ad esempio, una società di telefonia ha bisogno di finanziare una campagna di promozione pubblicitaria su carta stampata, aderendo al networkCambiomerci potrà trovare un editore disposto a procurarle carta e spazi pubblicitari ad un costo vantaggioso per entrambi.

Si tratta di
una delle storie riportate dal portale ufficiale del network: “Cambiomerci ha soddisfatto entrambe le parti: considerando, per praticità, che cento fosse la somma da pagare all'editore, cinquanta sono stati pagati in cash e cinquanta con loscambio di prodotti. La società di telefonia ha messo a disposizione del barter prodotti per un valore pari a cinquanta, e ha ottenuto i crediti necessari per concludere l'operazione intaccando la liquidità in misura inferiore che se avesse concluso l'operazione al di fuori del circuito di barter. L'editore non ha perso l'affare, vendendo lo spazio pubblicitario, ed ha ottenuto crediti utili all'interno del barter”.

L'iniziativa, riportata anche da Ballarò, è indubbiamente originale e sembra rilanciare un modello alternativo al paradigma dominante dello scambio monetario.

 Fonte: Il Cambiamento

venerdì 22 giugno 2012

Affitti brevi : locazioni estive e non qualche informazione

Le locazioni turistiche sono totalmente escluse dall’ambito della riforma degli affitti abitativi: valgono solo le regole del Codice Civile. Il canone è libero e, in mancanza di accordi diversi, sarebbero a carico dell’inquilino solo le spese per piccole riparazioni (che sono qualcosa in meno della manutenzione ordinaria), nonché i consumi delle utenze, mentre il proprietario deve farsi carico di tutto il resto.

Qualsiasi contratto di locazione, ivi compresi quelli turistici, deve essere scritto, anche se dura pochi giorni.

Se la durata del contratto supera il mese, e diviene necessaria la registrazione, la forma scritta finisce per essere più che mai indispensabile, anche per evitare le relative sanzioni fiscali.

La legge può poco, ma a convincere i proprietari di immobili da locare a far le cose in regola dovrebbe essere il buon senso. Stipulare patti scritti resta infatti caldamente consigliabile.

Il canone è liberamente determinabile contrattualmente dalle parti e quindi soggetto solo alle regole del mercato. Ricordiamo che il versamento è vincolato alle regole sulla tracciabilità dei movimenti di denaro: pertanto se si raggiungono i mille euro, non potrà avvenire a mezzo contanti, ma con assegni, bonifici o l’utilizzo di carte di credito.

A livello civilistico, la durata delle locazioni turistiche sarebbe del tutto svincolata da limiti temporali. Tuttavia, tali locazioni sono per definizione stagionali o perlomeno periodiche.

Quindi, il proprietario, se intende evitare che l’inquilino si stabilisca nell’immobile in pianta stabile, affermando che in realtà gli è stato affittato come residenza principale, dovrà curare che la durata del contratto sia limitata, ed evitare rinnovi automatici. Per lo stesso motivo non è opportuno prevedere aggiornamenti periodici del canone stesso, anche se non vietati dalla legge.

L’inquilino ha il diritto di pretendere che la casa sia in condizione di ospitarlo senza disagi. Pertanto, il mobilio e il funzionamento di elettrodomestici e di impianti e la presenza di corredi (per esempio pentole e stoviglie) debbono essere adeguati al bisogno. Se il cliente ha inviato un anticipo senza poter visitare la casa, le promesse del proprietario (vista mare, distanza dalla spiaggia, presenza di posto auto, eccetera) sono proposte contrattuali che vanno onorate, se contenute nel testo dell’annuncio. In mancanza si può richiedere la restituzione dell’anticipo versato a titolo di caparra e anche eventuali danni, oppure una riduzione del canone. Nel contratto andrebbe specificato chiaramente se gli impianti sono “a norma” e, se non lo sono, andrebbe richiesta una precisa liberatoria da parte dell’inquilino (che comunque non mette al riparo da responsabilità il proprietario, in caso di incidenti).

Rientra negli interessi sia del proprietario che dell’inquilino predisporre un “verbale di consegna”, diviso in due parti. Nella prima viene descritto lo stato di manutenzione della casa (pavimenti, porte, finestre, impianti). Soprattutto per gli impianti andrà verificato il funzionamento all’inizio della locazione.

Nella seconda parte del verbale sono descritti gli arredi e gli accessori presenti. Vanno quindi elencati gli immobili e gli elettrodomestici, oltre, per quanto in modo sintetico, tutti gli altri oggetti. Il verbale va controfirmato da proprietario e inquilino sia all’inizio della locazione che alla riconsegna.

Nel contratto andrà inserita una clausola, garantita da una penale, in cui il proprietario si impegna a far riparare velocemente i guasti derivanti da usura e l’inquilino quelli derivanti da danneggiamento o uso improprio.

Altre due clausole sarebbero altresì opportune. La prima stabilisce che il conduttore debba avvertire il proprietario entro un determinato lasso di tempo, di eventuali mal funzionamenti o guasti non rilevati alla consegna delle chiavi, pena la perdita del diritto a sollevare obiezioni.

La seconda determina che se un eventuale guasto dovesse rendere sgradevole la permanenza dell’inquilino nell’immobile per un periodo di tempo eccessivo si provvederà alla riduzione proporzionale del canone.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Decreto Sviluppo : detrazione fiscale al 50% per ristrutturazioni e riqualificazione energetica

Decreto Sviluppo: una sintesi dei provvedimenti che interessano il settore immobiliare

Ristrutturazioni
Il decreto prevede l’innalzamento dal 36% al 50% della percentuale di detrazione e il raddoppio del tetto di spesa per ogni unità immobiliare da 48mila a 96mila euro, ma accorcia i tempi per beneficiarne al 30 giugno 2013.

Riqualificazione energetica
Il bonus del 55%, in scadenza al 31 dicembre 2012, sarà prorogato al 30 giugno 2013, ma con una percentuale di detrazione ridotta al 50%.

IMU su immobili invenduti
Gli immobili di proprietà delle imprese di costruzione rimasti invenduti saranno esentati dall'Imu per tre anni.

IVA nella vendita e nella locazione di nuove costruzioni
Il testo approvato reintroduce l’Iva nelle cessioni e locazioni di nuove costruzioni, in modo da rendere disponibili risorse economiche, che attualmente le imprese di costruzione non utilizzano a causa della normativa vigente in base alla quale le cessioni di immobili residenziali effettuate dalle imprese costruttrici, oltre i cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall’Iva.

Mercato immobiliare 2012: crollo delle vendite nel primo trimestre

Crisi sempre più grave del mercato immobiliare nazionale

Nei primi tre mesi del 2012, le compravendite di abitazioni sono diminuite del 19,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: in pratica, i rogiti sono passati da 136mila a 110mila, l'agenzia del Territorio parla senza mezzi termini di "crollo". L'Agenzia ha contato i contratti stipulati da gennaio a marzo di quest'anno, e quindi e buona parte del crollo dipende in realtà da decisioni assunte alla fine del 2011.

Le ragioni del crollo. Come rilevano i tecnici del Territorio "il crollo delle compravendite trascritte nel primo trimestre 2012, nasce da una crisi del mercato in atto negli ultimi mesi del 2011 e trova ampia spiegazione considerando i principali indicatori macroeconomici riferiti a tale periodo". Quali? Il Pil in diminuzione dello 0,5%, la disoccupazione in aumento al 9,6%, la spesa delle famiglie per beni durevoli in calo del 7%, il Taeg sui mutui rilevato dalla Banca d'Italia al 4,27% (un punto in più rispetto ad aprile 2011). Senza dimenticare l'effetto psicologico del boom dello spread dello scorso autunno, che potrebbe aver indotto ad aspettare tempi migliori anche chi aveva soldi da spendere. Certamente, il Pil a -1,4% rilevato dall'Istat nei primi tre mesi del 2012 non è un segnale molto confortante per i prossimi mesi.

L'effetto dell'Imu. Quello che non può aver pesato sul crollo delle compravendite – se non in minima parte – è l'introduzione dell'Imu, la nuova imposta municipale prevista dalla manovra salva-Italia, il Dl 201 del 6 dicembre 2011. Una norma arrivata quando molti rogiti per i primi mesi del 2012 erano già stati messi in calendario. Le ricadute sul mercato del nuovo tributo potranno essere valutate a pieno solo nei prossimi mesi. Così come gli effetti sui prezzi: negli ultimi anni, le quotazioni immobiliari si sono mostrate molto più "rigide" del mercato, mostrando una resistenza dovuta anche alla mancanza di alternative di investimento per i potenziali investitori; con un calo così forte delle transazioni, forse qualcosa potrebbe cambiare.

Gli altri settori. Il residenziale costituisce circa il 45% del mercato, e trascina anche le vendite dei box auto (-17,4%), ma anche negli altri settori l'andamento è fortemente negativo, tanto che il dato medio del trimestre è una diminuzione del 17,8 per cento. Il segmento del terziario (2.618 rogiti) perde il 19,6% delle transazioni, seguito dal commerciale (6.521, -17,6%), mentre l'unico a registrare una contrazione più contenuta è il settore produttivo (2.279, -7,9%).


 NTN trimestrale e variazione % tendenziale annua
 

Settori              I trim 2011           II trim 2011           III trim 2011           IV trim 2011      I trim 2012 

Residenziale  136.780                160.139              131.125                170.181                  110.021
Terziario              3.259                     3.894                  3.028                     4.289                      2.618
Commerciale     7.916                     9.211                  7.708                   10.064                      6.521
Produttivo           2.474                     3.215                  2.949                     3.839                      2.279
Pertinenze     107.593                 126.572              102.210                140.476                    88.894
Altro                  41.038                   47.020                 41.279                  54.971                   35.597
 

Totale              299.059                350.052               288.299                383.819                 245.929
       
Settori         I trim 10-11          II trim 10-11           III trim 10-11           IV trim 10-11       I trim 11-12
 

Residenziale  -3,6%                 -6,6%                       1,4%                      0,6%                       -19,6%
Terziario          -4,4%                   4,2%                       2,0%                  -16,5%                       -19,6%
Commerciale  -8,8%                 -5,5%                     11,8%                    -6,4%                       -17,6%
Produttivo        -2,0%                  5,9%                     32,8%                    -5,5%                         -7,9%
Pertinenze       -2,6%                 -3,4%                       0,9%                     2,1%                       -17,4%
Altro                 -5,1%                 -9,2%                        0,9%                   -1,1%                        -13,3%
 

Totale               -3,6%                 -5,6%                       1,6%                     0,4%                     -17,8%

Fonte: Agenzia del Territorio

Cessione di fabbricato addio

Decreto-Legge 20/6/2012, n. 79, G.U. n. 142 del 20/6/2012

Comunicazione «cessione di fabbricato» addio per i contratti di locazione e comodato registrati. Disposizione contenuta nell'art. 2 dl n. 79/2012 in materia di sicurezza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno e già in vigore.


Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricati sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta dunque la comunicazione di cessione di fabbricato, nota anche come «denuncia antiterrorismo», prevista da un provvedimento datato 1978 in caso di permanenza nell'immobile superiore a un mese.

La registrazione del contratto, infatti, «assorbe» l'obbligo in questione. Mentre negli altri casi, come i contratti di comodato verbali, permane l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco. Comunicazione che potrà avvenire anche in via telematica non appena sarà stato varato un apposito decreto del ministero dell'interno, come previsto dalla nuova normativa.

Lo stesso provvedimento dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto, da una normativa del 1998, quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea.

Fonte : G.U.

martedì 22 maggio 2012

Controlli dei vigili in Lombardia su ACE annunci immobiliari

Iniziati i controlli in Lombardia con relative multe: alcune testimonianze riportate dal Sole 24 Ore

"Sono entrati nell'agenzia dall'altro lato della strada e hanno ritirato sette annunci", racconta un agente immobiliare di Milano che chiede l'anonimato. Senza fare i nomi, per doverosi motivi di privacy, sono in tanti a confermare che i controlli in Lombardia sono partiti, con alcuni agenti immobiliari inadempienti incorsi in sanzioni pecuniarie.

"Mi risulta siano entrati in alcune agenzie, racconta Marco Grumetti, segretario di Fiaip Milano, e hanno dato multe pari a un terzo della sanzione massima, cioè circa 1.666 euro. Tra i nostri associati non abbiamo segnalazioni, ma conosciamo qualche caso in cui la norma è stata applicata".

È accaduto ad esempio nel comune di Concorezzo, provincia di Monza e Brianza, dove la polizia municipale conferma di aver effettuato alcuni accertamenti, conclusi con la notifica di tre verbali per riscontrate violazioni della normativa. In questi casi, come previsto per gli illeciti amministrativi previsti dalla legge 689/91 e dalla Legge regionale 90/83, nel verbale di accertamento è stata applicata la sazione più favorevole tra quella pari a un terzo del massimo importo previsto per legge (5mila euro) oppure il doppio del minimo (mille euro): ecco come è stato ricavato l'importo di 1.666 euro.


Gli accertamenti, partiti sul territorio lombardo per mano dei vigili urbani, controllano prima di tutto i cartelli esposti sui cancelli o sulle vetrine: mentre da un lato è più difficile risalire la catena delle responsabilità per gli annunci pubblicati su carta o web (vedi articolo a sinistra), dall'altro va detto che i controlli sulle affissioni stradali ci sono sempre stati, al fine di accertare il pagamento della prevista imposta di bollo. Risulta quindi più naturale, se non automatico, controllare il rispetto di entrambe le normative nel corso degli accertamenti.

Risalire la catena delle responsabilità, per multare il titolare di un annuncio immobiliare senza Ipe, è infatti più difficile se l'inserzione è pubblicata su carta stampata o portali web specializzati. In Lombardia, dove la delibera di giunta ha introdotto regole più stringenti e sanzioni pecuniarie, a essere multato è il proponente dell'annuncio, colui che pubblica l'inserzione, acquistando uno spazio sul giornale oppure l'inserzione online.

"La multa arriva direttamente al contatto pubblicato sull'annuncio, che può essere quello dell'agenzia immobiliare incaricata oppure direttamente del proprietario", spiega Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it. "Noi raccomandiamo l'inserimento dei parametri in fase di compilazione, aggiunge, e in molti autodichiarano la classe G, anche se non si potrebbe". In realtà, a tutela di migliaia di annunci immobiliari in circolazione su diversi canali, è stata introdotta una specie di moratoria nell'applicazione della norma: l'obbligo decade se l'abbonamento o il contratto di pubblicazione dell'annuncio in questione è stato stipulato con l'editore o il portale web prima del 1° gennaio 2012. "Certi clienti hanno stipulato con noi contratti annuali, per la pubblicazione di cento o più annunci, afferma Giordano di Immobiliare.it, e non possono essere sanzionati fino allo scadere dell'abbonamento".


Basta dimostrare che la pubblicazione dell'annuncio in questione è stata concordata prima di gennaio, come precisa il documento rilasciato dalla Giunta Regionale per chiarire l'applicazione della norma sulla certificazione energetica. È sufficiente conservare il contratto o l'abbonamento originario, anche se a volte, soprattutto sul web, certi annunci vengono replicati, copiati e rinnovati automaticamente senza il consenso del titolare: "In questo caso siamo responsabili noi, afferma l'a.d. del portale di annunci immobiliari: il cliente multato può fare rivalsa su di me se per sbaglio abbiamo replicato l'annuncio o non lo abbiamo aggiornato. Il nostro sistema è molto attento a rispettare gli accordi in tempi rapidissimi, resta comunque difficile dimostrare la catena delle responsabilità".


Sanzioni più facili da erogare nel caso dei cartelli affissi su strada o nelle vetrine delle agenzie: in questo caso bisognava inviare al Comune un'autodichiarazione entro il 31 dicembre 2011 con indicati numero e luogo esatto dei cartelli affissi, su tutti gli altri l'Ipe e la classe energetica sono obbligatori.


L'obbligo, infine, riguarda gli annunci commerciali finalizzati alla vendita o alla locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale lombardo: pertanto, non incorrono in alcuna violazione gli annunci relativi ad edifici ubicati al di fuori del territorio di competenza. Viceversa, la violazione relativa ad annunci pubblicati in comuni diversi da quello in cui è situato l'immobile oggetto di annuncio (ad esempio a Milano per pubblicizzare un immobile sito nel Pavese) è perseguibile solo da quest'ultimo comune.


Riportiamo in sintesi quello che prevede la legge


La normativa nazionale

In particolare l'art 13, comma 2-quater dice: "Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica". Innanzitutto il riferimento esplicito agli "annunci di vendita", collegato ai «trasferimenti a titolo oneroso», coinvolge a pieno titolo nell'applicazione dell'obbligo anche eventuali proposte di permuta o le compravendite di quote in multiproprietà.

Sebbene sia più conosciuto il parametro della classe energetica, l'obbligo riguarda invece l'indice che «esprime direttamente il fabbisogno (e quindi i consumi) energetici dell'immobile: l'Ipe riporta il consumo di energia primaria (quindi per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria, esclusa la climatizzazione estiva e l'illuminazione) "per unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in KWh/mq anno o KWh/mc anno".

Sulla base del valore dell'Ipe, il legislatore ha definito la classificazione di merito degli edifici: la classe A consuma meno di 29 KWh/mq all'anno; la B dai 58 ai 29 KWh/mq; e così via fino alla classe G che consuma più di 175 KWh/mq.

Non vale l'autodichiarazione
L'Ace, che contiene l'Ipe, deve essere redatto da un professionista abilitato iscritto al proprio Ordine, (architetto, ingegnere, geometra e perito sono le quattro figure professionali che hanno competenze riconosciute nella progettazione termotecnica). Nonostante ai fini della compravendita per la classe G si possa fare un'autodichiarazione, facendo riferimento alla "qualità scadente dell'edificio", il proprietario non se ne può mai avvalere nella pubblicazione dell'annuncio perché la normativa prevede l'obbligo di indicare l'Ipe, che va comunque calcolato.


Eccezioni e sanzioni
Sono esclusi dall'applicazione dell'obbligo i casi già esenti dalla redazione dell'Ace (come disposto dal Dlgs 192/05 e suoi decreti attuativi): i fabbricati industriali, artigianali e agricoli quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. Non sono quindi esclusi gli edifici e i singoli appartamenti privi di impianto di riscaldamento, come le case vacanza per le quali occorrerà comunque indicare l'Ipe.

Il Dlgs 28/11 non prevede sanzioni per la mancata applicazione dell'obbligo. Solo la Regione Lombardia, che è intervenuta con una delibera ad hoc, ha esplicitamente previsto una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5mila euro a carico dei titolari degli annunci incompleti, cioè di chi ha inserito l'annuncio, responsabile di quanto pubblicato, anche se non è il proprietario dell'immobile. Il ruolo di controllo, irrogazione e introito della sanzione compete al Comune in cui è situato l'edificio, per mano della polizia municipale.

Sul territorio
Infatti, in virtù dell'autonomia riconosciuta dalla legge Bassanini, dieci Regioni hanno legiferato sul processo di certificazione energetica definendo un quadro normativo differenziato: Lombardia, Emilia Romagna, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Piemonte, Sicilia. Tra queste solo alcune, però, hanno legiferato nello specifico sull'obbligo di inserire l'Ipe negli annunci immobiliari.

Il caso lombardo
Con deliberazione n. IX/2555, in data 24 novembre 2011 la Regione Lombardia ha emanato le modalità da rispettare negli annunci commerciali per vendita o locazione di immobili siti sul proprio territorio e i criteri di indirizzo per effettuare gli accertamenti. Rispetto alla normativa nazionale, la Lombardia ha esteso l'obbligo di indicare l'Ipe anche ai contratti di locazione (oltre i 30 giorni di durata). Oltre all'Ipe, inoltre, in Lombardia (come in Emilia Romagna e Umbria) va indicata anche la classe energetica: qui però entrambe devono essere riferiti al solo uso energetico del riscaldamento, non ai consumi globali. Oltre alle esenzioni nazionali, sono escluse le unità prive di impianti termici, "o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale", che devono comunque riportare la dicitura "immobile non soggetto all'obbligo di certificazione energetica".

Laddove sono in corso dei lavori di ristrutturazione sull'immobile indicato nell'annuncio, va dichiarato il "valore di progetto" dell'Ipe per il riscaldamento tratto dalla relazione del progetto termotecnico e non dall'Ace, esplicitando la provenienza del dato nell'annuncio.

Fonte: Il Sole 24 Ore

lunedì 21 maggio 2012

Imu: le regole definitive per calcolare e pagare l'imposta

La circolare del Ministero delle Finanze del 18 Giugno u.s. ha chiarito definitivamente le regole per il calcolo e pagamento dell'imposta. La cui prima rata va versata entro il 18 giugno con l'F24 e, diversamente dall'Ici, anzichè dai Comuni, l'importo dovuto sarà calcolato da ogni contribuente, proprietario di case, negozi o altri immobili.

Regole generali per il calcolo dell'Imu sull'abitazione principale


Si parte dalla rendita catastale, che si trova nel rogito, e che va aggiornata del 5% prima di applicare il moltiplicatore previsto dal decreto di Natale scorso. 

Esempio: prendiamo un bilocale con una rendita di 600 euro. Con la rivalutazione del 5% (600*5/100 = 30) diventa 630. A questo punto può essere moltiplicata per 160, come prevede il decreto, per ottenere il valore catastale ai fini Imu: 630*160 = 100.800. 
Ora, si può passare alle aliquote, che per l'acconto di giugno sono quelle standard fissate dal decreto: per la prima casa, si tratta del 4 per mille: 100.800*4/1000 = 403 euro (sarebbe 403,2, ma la somma va arrotondata all'euro). Su questo valore vanno poi applicate le detrazioni: nel caso di famiglia senza figli, ad esempio, si tratta di 200 euro: 403-200 = 203 (chi ha figli conviventi fino a 26 anni di età, deve aggiungere 50 euro di detrazione per ciascuno).

Acconto sull'abitazione principale

Per l'abitazione principale, l'acconto può essere versato in unica soluzione a giugno o in due rate, a giugno e settembre (entro il 17). Nel primo caso, va pagato il 50% dell'imposta: 403/2 = 202 (sempre con l'arrotondamento). Se invece si sceglie la doppia rata, ognuna sarà pari al 33% dell'imposta: 403/3 = 134.

Chi non paga l'IMU sull' abitazione principale

Chi possiede un immobile con valore catastale ai fini Imu pari o inferiore a 50.000 euro, e quindi con una rendita catastale non rivalutata fino a 297 euro, non deve preoccuparsi dell'acconto, perché la sua imposta netta è pari a zero, e di conseguenza l'Imu non va pagata. Un'eccezione alla regola generale, che per l'acconto impone di applicare l'aliquota standard nazionale, è offerta dalla circolare ai proprietari di immobili situati nei Comuni che decidono di abbassare l'aliquota o alzare la detrazione destinata all'abitazione principale. In questo caso, bisogna verificare se le scelte del Comune azzerano l'imposta: se così è, anche l'acconto viene azzerato.

Le pertinenze
dell'abitazione principale

Rispetto all'Ici, la nuova imposta cambia anche la disciplina delle pertinenze, prevedendo che ogni immobile si possa "collegare" al massimo a tre unità, una per ognuna delle categorie catastali C/2 (magazzini e depositi), C/6 (autorimesse e box) e C/7 (tettoie aperte o chiuse). Di conseguenza, chi con l'Ici considerava pertinenziali all'abitazione principale due box o due cantine, dovrà scegliere quale continuare a "collegare" alla casa e quale invece trattare come "altro immobile" tenendo conto però che se una cantina, una soffitta o entrambe sono unite catastalmente all'abitazione, la scelta delle altre due pertinenze (o una) dovrà essere effettuata tra quelle accatastate separatamente.

La circolare non chiarisce comunque come comportarsi nel caso in cui le pertinenze accatastate insieme all'abitazione principale siano più di tre.
 

I versamenti dell'Imu per l'abitazione principale

Terminate queste operazioni, si può passare al versamento. L'acconto d'imposta sull'abitazione principale va sommato a quello per l'abitazione, e la somma va indicata in F24 accompagnata dal codice tributo 3912, dedicato ai versamenti per l'abitazione principale.

Abitazioni principali "multiple"

La disciplina dell'Imu impedisce di considerare come abitazioni principali due case dello stesso nucleo famigliare situate nello stesso Comune. La circolare di venerdì scorso, però, contiene due importanti aperture nei confronti dei contribuenti. 

- La prima riguarda i coniugi non separati che siano residenti in due Comuni diversi: in questo caso, con una previsione nata soprattutto per tutelare chi trascorre la settimana in una città diversa dal coniuge per ragioni di lavoro, entrambi gli immobili possono essere considerati abitazione principale, e quindi sfruttare aliquote più leggere e detrazioni, purché naturalmente i due coniugi dimorino effettivamente nei due immobili. 
- Se il secondo immobile è invece occupato dal figlio, l'agevolazione doppia può scattare anche quando entrambe le case siano nello stesso Comune.

Regole generali per la seconda casa

Per le abitazioni diverse da quella principale, le regole sono più semplici nel calcolo e più complesse per i versamenti. Per individuare la somma, occorre effettuare un procedimento identico a quello previsto per l'abitazione principale, ma non ci sono detrazioni e l'acconto è obbligatoriamente versato in unica soluzione a giugno. 

Quindi: sul valore catastale da 100.800 euro considerato nell'esempio precedente va applicata l'aliquota standard del 7,6 per mille (100.800*7.6/1000 = 766 euro), e la somma così individuata va divisa per due, perché l'acconto è sempre del 50%: 766/2 = 383 euro.

 Il versamento
per la seconda casa

A differenza di quanto accade nell'abitazione principale, il cui gettito va interamente all'ente locale, l'acconto per gli immobili diversi va diviso al 50% fra Stato e Comune. Di conseguenza, in F24 occorre indicare 192 euro (visto l'arrotondamento) con il codice tributo 3198 (altri fabbricati - quota comunale), e altrettanti nella riga sottostante con il codice tributo 3919 (altri fabbricati - quota erariale).

Altri immobili

Per negozi, uffici, capannoni e così via, le regole per il calcolo e per il versamento dell'acconto sono identiche a quelle applicate alla seconda casa. L'unica differenza è data dai moltiplicatori da applicare alla rendita catastale aggiornata, che cambiano a seconda della tipologia di immobile: per gli uffici il moltiplicatore è 80, per gli immobili d'impresa è 60 e per i negozi è 55.


Fonti: Il Sole 24 Ore, Circolare del Ministero delle Finanze 

venerdì 18 maggio 2012

Crisi economica : boom di vendita case in nuda proprietà

E' boom della vendita di case in nuda proprietà. 

Scelta sopratutto tra gli over 65, questo tipo di opzione, nei primi mesi 2012 , ha registrato un aumento del 10% rispetto all'anno precedente.

E' quanto emerge da un'analisi realizzata dallo Spi-Cgil sull'andamento del mercato immobiliare che stima come siano ben 80mila gli anziani che hanno scelto questa particolare formula, soprattutto nelle grandi città.  
 
Il primato del ricorso degli anziani alla vendita in nuda proprietà, infatti, spetta al Lazio, con oltre il 40%dove, a fare la parte del leone è Roma che da sola totalizza il 36% delle 'offerte': se nel 2008 gli annunci di vendita di questo tipo erano appena 2.300, nel 2011 sono arrivati a sfiorare i 9 mila. Seguono la Lombardia con il 14%, la Toscana con il 12%, la Liguria con l'11%, il Piemonte con il 9% e l'Emilia-Romagna con il 5%. 

"Il fenomeno della nuda proprietà rappresenta il segno tangibile di una crisi che avanza sempre di più" denuncia lo Spi, il sindacato pensionati della Cgil "e che porta gli over 65enni a dover 'sacrificare' la propria casa pur di avere una liquidità che gli possa garantire il proprio mantenimento a fronte di un potere d'acquisto delle pensioni drasticamente in calo e del costante aumento del costo della vita, dei servizi, dei prezzi e delle tariffe. Altrettanto determinante nella decisione dell'anziano di vendere il proprio immobile in nuda proprietà è la possibilità di avere le risorse con le quali aiutare figli e nipoti alle prese con la crisi occupazionale o con le difficoltà ad accedere al mercato del lavoro", conclude.

Fonte : Adkronos

martedì 15 maggio 2012

ANCE : nel primo trimestre 2012 altre 750 imprese edili fallite

Nuovi dati nedativi presentati dall'ANCE

Secondo i dati di Cerved Group, le imprese di costruzioni entrate in procedura fallimentare sono passate da 2.216 nel 2009 a 2.776 nel 2011, con un aumento del 25,3% il che costituisce un esplicito indicatore di difficoltà del settore che dura ormai da cinque anni.  
Complessivamente in tre anni i fallimenti nel settore delle costruzioni sono stati 7.552 su un totale di circa 33 mila nell’insieme di tutti i settori economici. 
Pertanto circa il 23% dei fallimenti avvenuti in Italia riguardano le imprese di costruzioni.

La tendenza si conferma anche nel primo trimestre del 2012 con un ulteriore aumento delle procedure fallimentari nel settore delle costruzioni dell’8,4% nel confronto con il primo trimestre 2011 (+4,2% l’aumento dei fallimenti nel complesso dell’economia).

Dal punto di vista territoriale, la crescita dei fallimenti osservata nel periodo 2009-2011 ha interessato tutte le aree geografiche sebbene con livelli di intensità differenti.


Il Sud ed Isole è l’area più colpita con un aumento, tra il 2009 ed il 2011, del numero di imprese di costruzioni entrate in procedura fallimentare del 40%; segue l’area del Centro con un aumento del 27,3%, il Nord-Est con +20,8% ed infine il Nord-Ovest con +16,4%.

Nell’analisi delle singole regioni, tra il 2009 ed il 2011, si registrano aumenti dei fallimenti superiori al 40%, in Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna.

Nei primi tre mesi del 2012 le imprese con procedure di defoult continuano ad aumentare in tutta la penisola ad eccezione del Nord Est, in cui si registra una diminuzione del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2011 per effetto del calo osservato in Emilia Romagna (-4,5%) e della stazionarietà del Veneto.

L'aumento delle imprese entrate in procedura fallimentare è, invece, particolarmente significativo nel Centro Italia (+24,5%), ampiamente superiore rispetto alla media nazionale (+8,4%) e nel Nord Ovest (+13,1%). Nel Mezzogiorno e nelle Isole, dopo i forti incrementi del biennio precedente, nel primo trimestre 2012 si registra un lieve aumento pari allo 0,5%.

L’insolvency ratio, che misura la frequenza di fallimenti su 10 mila imprese operative, mostra come le costruzioni risultino uno dei settori più colpiti dalla crisi preceduto solo dall’industria. Tale indicatore è passato da 25 imprese fallite ogni 10 mila imprese operative del 2009 a 31 imprese fallite ogni 10 mila imprese operative del 2011.

Nel primo trimestre 2012 il settore delle costruzioni registra un ulteriore peggioramento: l’insolvency ratio per il settore si attesta a 8,3 imprese fallite ogni 10 mila imprese operative (contro il 5,5 osservato nel complesso dell’economia), a fronte del 7,8 del primo trimestre 2011 e del 7,4 del primo trimestre 2010. Ciò significa che se la dinamica osservata nei primi tre mesi dell’anno in corso (8,3 imprese fallite ogni 10 mila imprese operative) venisse confermata per l’intero anno si raggiungerebbe un risultato peggiore rispetto agli anni precedenti e superiore a 33 punti.

L’industria continua ad essere il macro-settore con la maggiore frequenza dei fallimenti, tuttavia, è stato l’unico comparto che nel 2011 ha mostrato un’inversione di tendenza, passando da circa 43 imprese fallite ogni 10 mila imprese operative del 2010 a circa 40 del 2011; una tendenza che si conferma anche nel primo trimestre 2012 (9,8 punti contro i 10,5 del primo trimestre 2011 ed i 10,7 punti del primo trimestre 2010).
Il problema sempre più diffuso dei ritardati pagamenti dei lavori da parte della Pubblica Amministrazione e l’ulteriore razionamento del credito da parte delle banche al settore delle costruzioni sono alcuni dei fattori che stanno contribuendo ad ampliare il fenomeno dei fallimenti.

Nel secondo semestre 2011, i tempi medi di pagamento dei lavori pubblici hanno raggiunto gli 8 mesi, con punte di ritardo superiori ai 24 mesi.

I dati della Banca d’Italia, descrivono un progressivo disimpegno del sistema creditizio nei confronti delle costruzioni: nel quadriennio 2008-2011, i mutui erogati per investimenti in edilizia residenziale sono diminuiti del 38,2%, mentre quelli per l’edilizia non residenziale sono sostanzialmente dimezzati.




Fonte: ANCE

lunedì 14 maggio 2012

IMU e agevolazione per abitazione principale

Come applicare l'agevolazione

Le agevolazioni Imu per l'abitazione principale sono ammissibili per una sola casa, nella quale la famiglia risiede e dimora. Ma se i due coniugi risiedono e dimorano effettivamente in due diverse case che siano in due diversi Comuni
cosa succede?

In precedenza il regime delle agevolazioni era diverso. La vecchia Ici infatti, come confermato anche da alcune sentenze della Cassazione, consentiva la possibilità di due residenze formalmente diverse per moglie e marito, una delle quali che di fatto era una seconda casa ma in cui il coniuge aveva la residenza con conseguente pagamento agevolato. Nell'Ici non si parlava nè di dimora abituale nè di residenza nello stesso comune (quindi neppure nella casa stessa). In realtà moglie e marito potevano vivere tranquillamente insieme ma riuscire a pagare l'Ici agevolata su entrambe le abitazioni. C'era poi la possibilità di concedere la casa in comodato gratuito a coniuge, figli o fratelli equiparandola alla seconda casa il che allargava la possibilità anche a più di due case.

L'Imu provvisoria, invece, affermando la necessità del doppio requisito (residenza più dimora) cancella completamente i comodati, specificando inoltre che spetta una sola agevolazione per famiglia, sulla casa in cui dimora e risiede il proprietario. Ma quali regole vanno applicate se davvero un coniuge ha dovuto cambiare Comune per lavorare e lì si è comprato un'altra casa, dove in effetti vive, riunendosi al resto della famiglia solo la fine settimana o nelle vacanze?

Lo stesso Dl 201/2012, anche nella sua attuale formulazione, sembra consentire il beneficio su ambedue le residenze/dimore, perché in effetti sono abitazioni principali, che si trovano in due comuni diversi. E questa interpretazione è accolta anche dalla bozza della circolare delle Entrate dedicata all'Imu, che in sostanza afferma che il legislatore non ha stabilito le medesime restrizioni quando gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, perché in questo caso il rischio di elusione è controbilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza angrafica a dimora abituale in un altro Comune, per esempio, appunto, per esigenze lavorative.

Quali solo quindi, le situazioni in cui due coniugi, pur restando sposati, possono beneficiare ciascuno dell'intere agevolazione per l'abitazione principale, cioè i 200 euro di detrazione più 50 per ogni figlio convivente sino ai 26 anni?

La prima è quella classica: uno dei due coniugi è proprietario della casa in cui risiede e dimora la famiglia e l'altro si sposta di Comune per ragioni di lavoro, acquistando un'altra casa a lui intestata.

La seconda riguarda l'ipotesi di due coniugi, uno dei quali pensionato, che decide di comprarsi una casa in una località di villeggiatura e viverci effettivamente. Non potendo esibire un contratto di lavoro, in caso di controlli, dovrà dimostrare di vivere realmente nell'abitazione quindi, oltre alla residenza e alle utenze dalle quali emerga un consumo di gas, luce o telefono "medio" e non occasionale, dovrà aprire un conto alla banca locale sul quale far affluire la pensione, effettuando prelievi bancomat e acquisti con carta di credito possibilmente nella zona.

Più complesso il discorso in caso di comproprietà: se l'abitazione principale nella quale risieda la famiglia è posseduta per metà dai due coniugi, è chiaro che quello che si trasferisce perderà la sua quota di detrazione per la la casa iniziale, aquistandola invece per quella nuova che comprerà. Se però anche questa nuova sarà in comproprietà, a predere la sua quota di detrazione sarà il primo coniuge, per il quale questa nuova sarà evidentemente una seconda casa. 


Fonte: Il Sole 24 Ore

giovedì 10 maggio 2012

Dal 14 maggio nuovo patentino per gli agenti immobiliari


Sarà operativo dal 14 maggio il nuovo regime per esercitare l'attività di agente immobiliare. Ogni titolare di agenzia, o ditta individuale già attiva, dovrà presentare entro un anno la richiesta di iscrizione al registro delle imprese (Rea) presso la Camera di commercio di riferimento. Compilando online il modello informatico della Scia, verranno trasferiti automaticamente gli iscritti al vecchio Ruolo, soppresso con il Dlgs 59/2010. 


"Si avrà così una prima importante scrematura – afferma Paolo Righi, presidente di Fiaip –. Il travaso nel primo anno sarà importante per individuare chi veramente esercita la professione. Su circa 240mila agenti iscritti, quelli attivi sono solo un 30-40 per cento. Senza contare che molti prima operavano senza abilitazione, in nero". E chi non si iscriverà nel Rea entro l'anno non potrà più esercitare.

Gli iscritti al vecchio Ruolo, non attivi, ma che vogliono comunque manterenere l'abilitazione potranno iscriversi in una sezione speciale del Rea, dichiarando esplicitamente di non operare più. Per entrare a far parte della sezione dei cosiddetti "dormienti" c'è tempo: fino a quattro anni al massimo, oltre i quali verrà resa nulla l'abilitazione.
 

Tutti coloro che, invece, presenteranno la Scia per continuare ad operare dovranno "denunciare" il numero di agenti immobiliari che lavorano per conto dell'agenzia, i loro nominativi e la loro mansione: così la Camera di commercio saprà in qualsiasi momento quanti e quali sono i professionisti attivi e rilascerà loro un patentino (tesserino con foto, dati anagrafici e numero di iscrizione al Rea) per svolgere liberamente l'attività. 

"L'invio della Scia informatica rende immediatamente operativa l'agenzia – aggiunge Righi – e i patentini dovrebbero essere rilasciati entro i tempi tecnici di stampa, non superiori ai 10 giorni. Comunque la Camera di commercio ha tempo 60 giorni per controllare i requisiti e la validità dei documenti presentati. E dichiarando il falso, in questo caso, si rischia una condanna penale, con una pena dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione".

Accesso alla professione facilitato, dunque, ma allo stesso tempo un forte contrasto all'abusivismo e requisiti più restrittivi per una maggiore tutela del consumatore. Sono questi gli obiettivi del nuovo regime, introdotto e reso operativo con il decreto del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 13 gennaio, sulle "Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel Rea dei soggetti esercitanti l'attività di mediatori", in recepimento della direttiva europea Bolkestein (formalmente 2006/123/CE).


Il patentino potrà essere richiesto dal consumatore in ogni momento. Il comune cittadino potrà anche controllare l'iscrizione sul sito della Camera di commercio e visionare l'organigramma dell'agenzia con le mansioni dei singoli agenti abilitati, che dovrà essere esposto in ogni ufficio. Ma le Camere di commercio sono pronte? 


"La presentazione della Scia da parte degli agenti immobiliari – conclude il presidente Fiaip – aiuterà gli uffici a strutturarsi. Infocamere ha già diffuso il sistema informatico, pronto a disposizione delle Camere di commercio. Nel giro di quattro mesi al massimo dovranno adeguarsi tutte".

Fonte : FIAIP

mercoledì 9 maggio 2012

Situazione economica: più di 3.000 fallimenti nel primo trimestre 2012

Sempre più critica la situazione economica in Italia

Non si ferma la corsa dei fallimenti: nel primo trimestre dell'anno in Italia sono state aperte oltre 3.000 procedure, il 4,2% in più rispetto allo stesso periodo 2011. Lo affermano i dati Cerved . E la crescita dei default non si arresta da 4 anni: a partire dell'aprile 2008 le procedure sono in aumento. Un primo segnale positivo viene solo dai dati destagionalizzati: tra gli ultimi 3 mesi del 2011 e i primi 3 del 2012 il numero di fallimenti corretto per fenomeni di stagionalità e di calendario è in calo dell'1,1%, mantenendosi comunque a livelli molto più elevati rispetto a quelli pre-crisi.

Procedure di fallimento in aumento - Il gruppo Cerved, leader in Italia nell'analisi delle imprese e nello sviluppo dei modelli di valutazione del rischio di credito, segnala che dal punto di vista settoriale il primo trimestre del 2012 ha confermato le tendenze del 2011: continua a ritmi intensi l'aumento dei fallimenti nell'edilizia (+8,4% rispetto ai primi tre mesi del 2011) e nel terziario (+4,1%) che risente degli incrementi osservati nella filiera informazione, della comunicazione e dell'intrattenimento, nella logistica-trasporti e tra le società immobiliari.
Pur rimanendo il comparto caratterizzato dalla maggiore diffusione dei fallimenti (l"insolvency ratio', cioè il numero di fallimenti ogni 10mila imprese, si è attestato a 9,8 punti contro il 5,5 osservato nel complesso dell'economia) continuano i segnali che fanno sperare a un'inversione di tendenza nell'industria: le richieste default sono in calo del 7,2% rispetto al primo trimestre del 2011.

I dati, da Nord a Sud - Anche a livello territoriale dei primi tre mesi del 2012 si confermano le dinamiche osservate nel corso degli ultimi periodi: i default continuano a crescere in tutta la penisola ad eccezione del Nord Est, in cui si registra una diminuzione dell'8,8% rispetto allo stesso periodo del 2011 grazie ai forti cali osservati in Veneto (-12,3%) e in Emilia Romagna (-12,2%).
L'aumento dei fallimenti è invece particolarmente intenso nel Centro Italia (+12,7%), fortemente maggiore rispetto alla media nazionale, nel Mezzogiorno e nelle Isole (+6,5%), così come nelle Regioni del Nord Ovest (+4,9%).
Pochi segnali positivi anche dai concordati preventivi, che nel primo trimestre 2012 risultano in aumento del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: l'incremento segna un'inversione di tendenza rispetto alle dinamiche positive osservate nel corso del 2011. 



Fonte: TG24Sky.it