Decreto-Legge 20/6/2012, n. 79, G.U. n. 142 del 20/6/2012
Comunicazione «cessione di fabbricato» addio per i contratti di locazione e comodato registrati. Disposizione contenuta nell'art. 2 dl n. 79/2012 in materia di sicurezza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno e già in vigore.
Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbricati o di porzioni di fabbricati sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo per i quali è obbligatoria la registrazione, non è più dovuta dunque la comunicazione di cessione di fabbricato, nota anche come «denuncia antiterrorismo», prevista da un provvedimento datato 1978 in caso di permanenza nell'immobile superiore a un mese.
La registrazione del contratto, infatti, «assorbe» l'obbligo in questione. Mentre negli altri casi, come i contratti di comodato verbali, permane l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al sindaco. Comunicazione che potrà avvenire anche in via telematica non appena sarà stato varato un apposito decreto del ministero dell'interno, come previsto dalla nuova normativa.
Lo stesso provvedimento dispone inoltre che resti in vigore, anche per i contratti per i quali è dovuta la registrazione, un analogo obbligo di comunicazione previsto, da una normativa del 1998, quando ad occupare l'immobile sia un cittadino di stati non appartenenti all'Unione europea.
Fonte : G.U.
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Ma scusate ... non era già stato assorbito l'obbligo dalla registrazione del contratto di locazione (ovvero dalla vendita)
RispondiEliminaa far data dal maggio 2011???
si ma sulle locazione tra societa e privati o societa e societa esisteva ancora l'obbligo
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