Visualizzazione post con etichetta regolamento di condominio. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta regolamento di condominio. Mostra tutti i post

mercoledì 16 gennaio 2013

Sì agli animali domestici in condominio



La legge 220/2012, di riforma del condominio, distingue tra animali domestici ed esotici, affermando la piena libertà di possedere o detenere (per conto di altri) i primi come i gatti, i cani, i criceti, i conigli ecc., estromettendo di fatto la previsione di poter tenere in appartamento i secondi come i serpenti e anche i felini. Rimane la piena responsabilità del proprietario relativamente al controllo e alla custodia del proprio animale soprattutto nelle parti comuni.


L'art. 1138 cod. civ., riformulato

La norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2012 entrerà effettivamente in vigore il 18 giugno 2013, quindi da quella data il regolamento condominiale non potrà più vietare di possedere o detenere animali domestici in condominio.

Una famiglia su quattro in Italia possiede un animale domestico. Gli animali che vivono in appartamento nel nostro Paese sono circa 45 milioni, dei quali la maggior parte sono cani, seguiti subito dopo dai gatti, poi dai volatili, pesci e roditori.

Il termine domestico ha preso il posto del termine da compagnia inizialmente adottato dal Senato prima degli emendamenti e della sua riformulazione alla Camera, in quanto questa ultima definizione veniva considerata “a rischio”, ovvero un po' troppo ampia, per cui vi era il rischio che per l'appunto il serpente, l'iguana oppure il felino potessero rientrare in questa categoria.

Ma il problema non è stato completamente risolto.

Infatti anche la definizione di animale domestico non trova corrispondenza nei libri o nei trattati giuridici e, quindi, per comune sentire, anche il porcellino o la gallina potrebbero essere considerati tali e, quindi, detenuti legittimamente in condominio.

La ripercussione della norma sui regolamenti esistenti

Questa nuova previsione normativa è stata inserita in base al principio che non deve essere limitato il diritto del proprietario di disporre come crede del proprio bene. Ma è pur vero che un regolamento di natura contrattuale, ovvero approvato con il consenso unanime di tutti i condomini o accettato, sottoscritto e allegato ai singoli atti di compravendita, può imporre vincoli anche sull'uso della proprietà individuale.

In mancanza di una norma transitoria che disciplini i rapporti in essere, la nuova disposizione legislativa trova applicazione solo dal momento in cui entra in vigore, lasciando immutato tutto quanto a essa preesistente. In sintesi, in relazione all'efficacia della legge nel tempo, vige il principio della irretroattività della legge, ossia «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo» (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile) per cui i rapporti sorti anteriormente alla riforma continuano a mantenere validità ed efficacia.

Ciò significa che un regolamento di natura contrattuale che sia stato redatto ante riforma e che preveda il divieto di possedere animali in condominio continuerà a essere valido ed efficace nei confronti dei condomini anche successivamente all'entrata in vigore della nuova legge, a meno che non venga modificato col consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio.

Diversa considerazione pare, invece, avere il divieto contenuto in un regolamento di natura assembleare.

Se, infatti, i proprietari possono prevedere, in applicazione delle facoltà derivanti dal generale principio di “autonomia contrattuale” ex art. 1322 cod. civ., delle regole in grado di comprimere i diritti dei singoli sulle parti di loro esclusiva proprietà ( regolamento contrattuale), lo stesso non può dirsi per quei regolamenti di natura assembleare, ovvero codicistici che, come tali, devono rispettare i dettami contenuti dall'art. 1138 cod. civ., ovvero limitarsi a disciplinare l'uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, la gestione e la tutela del decoro architettonico dell'edificio e dell'amministrazione dello stabile.

Un regolamento di siffatta natura potrà quindi disciplinare e regolare la gestione del fabbricato e l'utilizzazione dei suoi beni e degli impianti comuni in esso ricompresi, ma non può disporre delle regole che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai singoli condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà.

Quanto sopra espresso ha trovato pieno accoglimento nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità (cfr. Cass. civ., sent. n. 3705/2011; sent. n. 13164/2001 e sent. n. 12028/1993) che, nel corso di questi anni, proprio per le ragioni appena esposte, hanno negato validità al divieto di detenere o possedere animali domestici contenuti nei regolamenti di natura assembleare.

In ogni caso, il regolamento di natura assembleare può essere modificato con la maggioranza stabilita dell'art. 1136, comma 2, cod. civ., ovvero con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Sembra proprio che la nuova disposizione che impone il divieto di vietare (consentite il gioco di parole) di possedere un animale domestico in condominio sia stata decisa in virtù del fatto che, nel tempo, il cane o il gatto hanno assunto un ruolo fondamentale nella vita di relazione e di realizzazione dell'essere umano, inteso anche come qualità della vita, riconoscendo agli stessi un preciso valore per la società. Questo diritto a possedere un animale diventa ora un diritto costituzionalmente garantito e, come tale, inviolabile.

Resta comunque il problema della tutela della salute dei condomini che soffrono di allergie o magari di gravi forme di asma provocate dalla vicinanza o dal contatto con gli animali di proprietà dei condomini ai quali la legge consente ora la piena detenzione senza più alcun divieto.

Pur con l'ingresso di questa nuova previsione legislativa, chi possiede un animale continuerà probabilmente a non avere vita facile in condominio.


Fonte: Il Sole 24 Ore

mercoledì 5 ottobre 2011

Condominio: Il Regolamento

Come funziona e a cosa serve

Le norme che disciplinano la vita condominiale sono contenute nel regolamento, ma questo può essere di due tipi: assembleare o contrattuale. Il secondo tipo è molto più stringente nel regolare i diritti dei singoli condomini, ma deve essere approvato all'unanimità o accettato al momento del rogito.

La legge (articolo 1138 del Codice civile) dispone che negli edifici con più di dieci condomini deve essere formato un regolamento che contenga le norme per disciplinare l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Anche ai complessi condominiali formati da meno di dieci unità è riconosciuta la possibilità di dotarsi di un regolamento, nel rispetto delle più ampie regole generali dettate dalla legge.

Il regolamento ha la funzione di costituire una sorta di statuto convenzionale del condominio che disciplina la vita e l'attività dello stesso come ente di gestione. Può perciò essere considerato la legge interna del condominio.

Il regolamento predisposto dal l'unico originario proprietario del l'intero edificio o dal costruttore si definisce di natura contrattuale in quanto, essendo specificamente richiamato nei singoli atti di acquisto delle unità immobiliari, è accettato da tutti i condomini. È il cosiddetto "regolamento esterno" proprio perché la sua formazione avviene a opera di un terzo. Trae la sua forza vincolante dalla volontà dei condomini espressa attraverso l'accettazione di una disciplina predisposta da persone esterne e destinata a divenire parte integrante del rogito. Una disciplina quindi più penetrante perché in grado di incidere sulle posizioni dei singoli, più dettagliata rispetto a quella prevista dalla legge e più stabile perché destinata a resistere ai mutevoli voleri della maggioranza.

Può contenere sia norme regolamentari e sia contrattuali. Le prime riguardano le modalità d'uso dei servizi comuni e in genere l'organizzazione e il funzionamento dei servizi. Le seconde pongono invece nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini sulle parti comuni oppure su quelle di loro esclusiva proprietà, impedendone magari un determinato uso o vietando di destinarle a particolari attività ritenute fastidiose per i condomini: si pensi al divieto di destinare le unità immobiliari a una determinata attività oppure di tenervi animali. Tali divieti possono essere formulati sia mediante esatta elencazione delle attività vietate, sia con la generica indicazione dei pregiudizi che si intendono evitare. Simili clausole devono essere trascritte nei registri immobiliari o essere menzionate espressamente nei singoli atti di acquisto o approvate con il consenso unanime di tutti i condomini. Solo così hanno valore anche nei confronti di coloro che successivamente acquistano le singole unità immobiliari dagli iniziali condomini. Può contenere anche una sanzione più incisiva a carico dei condomini che versano con ritardo le somme da loro dovute.

Il regolamento assembleare è riservato all'autonoma volontà dei condomini, i quali ne curano la formazione e provvedono poi ad approvarlo in assemblea con il consenso della maggioranza degli intervenuti portatori di almeno la metà del valore dell'edificio: con pari maggioranze possono successivamente modificarlo. Tale regolamento è detto di origine interna in quanto preparato da uno o più condomini e sottoposto successivamente al l'esame dell'assemblea al fine di renderlo obbligatorio per tutti i partecipanti al condominio. Nel caso in cui non venga approvato dall'assemblea, ciascun partecipante al condominio può agire in giudizio per chiedere che ne venga formato uno da parte del giudice.

Questo deve però limitarsi a prevedere norme che disciplinano l'uso o le modalità di godimento delle cose comuni, non potendo invece includere disposizioni che vanno a incidere sui diritti dei singoli condomini e che si risolvono in un'alterazione, a vantaggio di alcuni di loro e in pregiudizio di altri, della misura del godimento che ciascuno di loro ha in ragione della propria quota. Né tanto meno può imporre limiti al l'uso delle singole unità immobiliari consistenti in restrizioni delle facoltà inerenti alla proprietà esclusiva di esse oppure limitare o escludere il diritto di ciascun condomino di servirsi delle cose comuni nella maniera più conveniente.

Il vincolo del contratto

La natura
Il regolamento predisposto dal l'originario proprietario del l'intero edificio o dal costruttore o approvato all'unanimità si definisce di natura contrattuale in quanto è accettato da tutti i condomini

La forza
Il "contrattuale" è più vincolante perché espressione della volontà di tutti i condomini che hanno accettato una disciplina predisposta dall'esterno e destinata a divenire parte del rogito

Norme più incisive
Nel "contrattuale" le regole interne possono porre limitazioni ai diritti sulle parti comuni oppure anche sull'esclusiva proprietà impedendone la destinazione a particolari attività


Gli elementi essenziali
Il regolamento è precondizione per qualsiasi decisione dell'assemblea sulle parti comuni: ecco cosa prescrive il codice civile
1. Quando è obbligatorio
Il codice civile (art. 1138 comma 1) prevede che il regolamento sia obbligatorio se si superano i dieci condòmini
2. Cosa deve prevedere
Il regolamento deve contenere le norme circa l'uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese e le regole a tutela del decoro
3. L'iter per la forma assembleare
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio
4. Unanimità per il contrattuale
Per l'approvazione del regolamento contrattuale è necessaria l'unanimità dei consensi dei condòmini
5. La tabella millesimale
Il regolamento, al fine di poter rendere possibili le votazioni deve precisare il valore proporzionale delle singole proprietà


Fonte : Il Sole 24 Ore