giovedì 19 gennaio 2012

Liberalizzazioni : cambiamenti in arrivo per gli agenti immobiliari

Direttiva Servizi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 13 u.s. il decreto attuativo ex art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, il decreto 26 ottobre 2011, recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Il decreto, emanato in attuazione degli articoli 73 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell’attività di mediazione e regola lemodalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche iscritti nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, soppresso dall’art. 73 del medesimo decreto.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo 120 gg dalla pubblicazione sulla G.U. quindi il 12 Maggio 2012

Il Decreto disciplina l'iscrizione dei nuovi soggetti che intendono iniziare l'attività, la verifica dei requisiti per l'accesso alla professione (quella iniziale e quella periodica, almeno ogni 4 anni) e l'aggiornamento necessario per i mediatori già operanti.

Le imprese di affari in mediazione che intendono iniziare l'attività devono presentare, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività, una apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.
Il tutto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di società ed inviato telematicamente.

Nel caso l’impresa eserciti l’attività in più sedi o unità locali sarà tenuta a presentare una SCIA per ciascuna di esse inoltre, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa dovrà nominare almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità (come quelli del titolare) che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa. 

Per ogni sede o unità locale dovranno anche essere rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale. Dovrà quindi essere indicato chi può fare le trattative, chi tiene la contabilità, chi può far vedere solo l'appartamento e niente altro ecc.
Viene inoltre reintrodotto l'obbligo del tesserino di riconoscimento che le Camere di Commercio saranno tenute a rilasciare alla persone qualificate e che dovrà essere restituito quando l'agente cessa l'attività.

I mediatori che operano già avranno un anno di tempo per iscriversi nell'apposita sezione del Registro delle imprese, pena il blocco dell'attività.

Ci sarà anche una sezione di quelli che vorranno transitare dal vecchio ruolo al nuovo elenco per non perdere i requisiti, ma che non esercitano. Quando vorranno svolgere l'attività dovranno compilare e inviare la SCIA.

"Un agente immobiliare attivo dovrà quindi fare sempre capo a una ditta individuale oppure ad una società, altrimenti lavora in nero. Così avremo una forte eliminazione del sommerso." ha commentato Paolo Righi Presidente FIAIP.

Obbligati a presentare una SCIA saranno inoltre anche i mediatori occasionali che non potranno superare i 60 gg di attività annuale.

Con le nuove regole varate col Decreto vengono quindi introdotte alcune garanzie in più sia per gli agenti immobiliari - con l'abolizione del vecchio Ruolo spariranno infatti i numerosi iscritti che non esercitano e dietro i quali spesso si nascondono abusivismo e attività in nero o mediatori che esercitano senza Partita IVA - che per i cittadini che così potranno essere sicuri di affidarsi ad un professionista qualificato.

Basti pensare che, secondo le stime di FIAIP, gli iscritti ai Ruoli sono circa 150 - 160.000 mentre quelli che effettivamente operano in una agenzia immobiliare sono solo il 50%. 

Il deposito dei moduli e formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività, previsto dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 39/1989, dovrà essere effettuato per via telematica  in quanto il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari non sarà più accettato dagli uffici del Registro delle imprese, decorsi novanta giorni dall’acquisto di efficacia del presente decreto, e cioè a decorrere dal 9 agosto 2012.

12 commenti:

  1. ma non è cambiato nulla, quando ho aperto la società ho dovuto fare questi adempimenti, il preposto c'è stato sempre.

    RispondiElimina
    Risposte
    1. I cambiamenti ci sono ed anche consistenti :
      - SCIA per ogni sede dell'agenzia (prima non necessaria, bastava iscrizione al REA ora è una denuncia di inizio attività);
      - responsabile abilitato per ogni sede dell'agenzia (prima il preposto era richiesto solo nella sede principale);
      - mansionario del personale che lavora in agenzia, affisso in ogni sede (prima chi era assunto come apriporte spesso si occupava anche di trattative ora non lo può più fare);
      - necessità di corrispondenza dell'iscrizione in camera di commercio con una partita iva od un contratto per lavoro in agenzia (eliminazione del nero ed abusivismo)...
      e così via
      se le per lei non è cambiato niente...

      Elimina
  2. Ma l'incompatibilita' con altri ruoli professionali è cambiata oppure no?

    RispondiElimina
  3. Da quel punto di vista tutto come prima. I requisiti richiesti sono sempre quelli della legge 39/89.

    RispondiElimina
  4. i cambaiamenti sembrano solo di tipo burocratico, utili, ma non essenziali. Continua a permanere la possibilità di svolgere abusivamente questa "attività" in quanto non professione, o meglio, talune sentenze la chiamano professione, le norme di riferimento ci impongono obblighi come ai professionisti, ma la Legge ci tutela come commercianti........
    Svolgere abusivamente questa attività continua ad essere facile e difficilmente punibile, così come aprire un agenzia con un seplice "corso" e relativo esame.....
    Per tutelarci dovrebbero scrivere una nuova Legge in materia di intermediazione immobiliare.

    RispondiElimina
  5. Il problema è che quella dell'agente immobiliare "ufficialmente" non è una professione e tanti abusivi aggirano l'ostacolo facendosi pagare in "nero" oppure da una delle due parti.
    Quanto a scrivere una nuova Legge in materia penso che se accadrà sarò in pensione (se esisterà ancora) da un pezzo...

    RispondiElimina
  6. Salve, ho sostenuto un'esame abilitante c/o una scuola abitata dalla Provincia di Roma per agenti imm.ri Lex 300 . Ora se voglio esercitare occasionalmente quali adempipenditi debbo assolvere ?.
    Grazie
    Daniele

    RispondiElimina
  7. Iscrizione in CCIAA con SCIA, Partita IVA, iscrizione INPS.

    RispondiElimina
  8. ciao, qualcuno sa dirmi se per sostenere l'esame posso fare un corso online?
    Lavoro la sera ...

    Su Emagister mi hanno proposto questo:

    Le rispondo in merito alla richiesta d'informazione riguardo il corso di agente d'affari in mediazione. Il corso proposto dal CEFIPFORM ha la particolarità che la sua frequenza la si può ottenere da qualunque luogo e in qualsiasi ora del giorno e della notte attraverso la nostra piattaforma e-learning. Lattestato ha validità su tutto il territorio nazionale. Le 120 ore formative saranno effettuate con delle lezioni on demand, su piattaforma e-learning di proprietà del cefipform. L'esame si svolgerà in sede, in Via Sbarre Superiori n 211 a Reggio Calabria. Per iscriversi basta andare sul sito www.cefipform.com e cliccare sul corso interessato ricevendo username e pass; dovrà compilare il modulo di iscrizione e inviarlo per email con allegato documento di riconoscimento e codice fiscale. Al momento dell'iscrizione deve essere versato un acconto pari a 250,00 € ed il restanto prima o il giorno dell'esame. L'attestato è regolamentato dal decreto 59/2010 art. 73 e legge regione calabria 18/85 e 40/2008 quindi requisito essenziale per ottenere la SCIA in qualunque comune d'Italia. Per maggiori informazioni contattare la segreteria: 0965 643437

    E' veritiero?

    grazie per l'aiuto!

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Dipende dalle Regioni. Ti consiglio prima di spendere soldi per un corso on-line di informarti presso la CCIAA della tua provincia. Ti diranno se quel corso per loro dà diritto ad accedere all'esame oppure no. Potrebbero considerare non valido anche l'esame siostenuto in calabria.
      Mi è capitato un caso analogo per un esame sostenuto in calabria per un'HACCP con corso on-line non riconosciuto nella provincia nella quale lavoro.

      Elimina
  9. Buongiorno Marzia , svolgo attività di commercio autoveicoli dal 2001 quest'anno vorrei passare al settore immobiliare ,magari anche con l'apertura di un'agenzia . Avendo solo il diploma di scuola media ma con all'attivo 15anni di attività commerciale , posso accedere al corso per agenti immobiliari.? Cordiali saluti.

    RispondiElimina