mercoledì 18 gennaio 2012

Case rurali: nuovi termini per la presentazione della richiesta

Proroga dei termini di presentazione al 31.03.2012

Il riconoscimento degli immobili rurali beneficia della proroga dei termini per la presentazione delle richieste. Come disposto dal decreto Milleproroghe, “entro e non oltre il 31 marzo 2012” saranno salvi gli effetti delle domande presentate anche dopo la scadenza originariamente prevista. Resta fermo quanto disposto, invece, dalla Manovra “Salva-Italia” sull’obbligo di dichiarazione nel Catasto fabbricati e sul calcolo dell’IMU.

NORMATIVA – Il Decreto Sviluppo (Dl 70/2011) ha introdotto per proprietari o titolari di diritti reali su edifici rurali, la possibilità di presentare richiesta di variazione catastale per l’attribuzione della categoria A6 e D10. La presentazione delle domande doveva avvenire entro il 30 settembre 2011 autocertificando che il fabbricato fosse in possesso dei requisiti necessari in modo continuativo per cinque anni.

Convalida - L’agenzia poteva provvedere alla convalida fino al 20 novembre 2011. L’approvazione del Territorio ammetteva l’edificio in categoria catastale A/6, qualora l’immobile rurale fosse utilizzato a fini abitativi, in categoria D/10 in caso di fabbricato strumentale. Nell’ipotesi di mancata pronuncia da parte dell’Agenzia, il contribuente poteva beneficiare, in via provvisoria, della categoria richiesta per 12 mesi, ovvero fino al 20 novembre 2012. Nel caso, invece, di disconoscimento da parte del Territorio dell’attribuzione, il proprietario era tenuto a pagare le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni raddoppiate.

PROROGA – Non rientrata nella Manovra Monti, lo slittamento dei termini sul riconoscimento del requisito di ruralità è stato inserito nel cosiddetto decreto “Milleproroghe”. Come previsto nell’art. 29, comma 8, del Dl 216/2011 in fase di conversione in legge, per la presentazione delle domande di ruralità il termine è prorogato a fine marzo. In relazione al riconoscimento del citato requisito di ruralità – riporta l’Agenzia del Territorio – rimangono salvi gli effetti delle domande di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro e non oltre il 31 marzo 2012”.

Modelli - L’Agenzia inoltre ricorda che “in attesa della emanazione del richiamato decreto ministeriale attuativo, possono essere utilizzati i modelli già approvati con il decreto del MEF 14 settembre 2011, tenendo presente che le richieste avanzate non producono variazione di categoria negli atti del catasto, per la destinazione abitativa, fermo restando i relativi effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità dell’immobile”.

Via web – Il comunicato precisa che per la presentazione delle suddette domande di variazione, è disponibile sul sito www.agenziaterritorio.it un’applicazione che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.

CATASTO - In tema di immobili rurali, la manovra “Salva italia” ha inserito l’obbligo di dichiarare tutti i fabbricati nel Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

Imu – Come specificato in Manovra, per i fabbricati rurali non ancora accatastati, l’IMU è dovuta sulla base della rendita catastale delle unità immobiliari similari già accatastate e verrà versata a titolo di acconto.

Oneri e sanzioni – Nell’ipotesi di inadempimento, l’Agenzia del territorio notifica la richiesta di presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale. Se il soggetto non vi provvede entro 90 giorni dalla notifica, l’Agenzia provvede all’iscrizione d’ufficio dell’immobile nel Catasto fabbricati. Questo comporta l’applicazione di oneri a carico del contribuente e relative sanzioni.


Fonte: Casa XP

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