lunedì 27 giugno 2011

Acquisto di immobile da privato per rivendita entro 3 anni : non è applicabile l'1% dell'imposta di registro

Società immobile acquista da privato per rivendere entro tre anni

Se a vendere l'appartamento a una società immobiliare è un privato non spetta l'applicazione dell'imposta di registro agevolata all'1 per cento. A chiarirlo è la Cassazione con l'ordinanza 13847/2011.

In base alla vigente normativa sul registro, se il trasferimento che ha per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'Iva (articolo 10 del Dpr 633/72) ed è effettuato nei confronti di imprese, che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di beni immobili, si applica l'imposta di registro nella misura dell'1%, in luogo della tassazione ordinaria, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni. Le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Nel caso esaminato una società immobiliare ha acquistato un appartamento da un privato e, dopo averlo ristrutturato, lo ha rivenduto nel triennio. L'impresa, successivamente all'acquisto, ha chiesto l'applicazione del registro in via agevolata in quanto il privato, che ha ceduto l'immobile, non ha applicato l'Iva. 

L'impresa ha presentato istanza di rimborso, che è stata rigettata. Contro tale decisione l'impresa si è rivolta alla competente commissione tributaria la quale ha ritenuto applicabile l'agevolazione. Ad analoga conclusione è pervenuta anche la commissione regionale cui si era appellata l'amministrazione finanziaria.

L'ufficio allora è ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di uno dei presupposti previsti dalla norma per beneficiare dell'agevolazione: la vendita dell'immobile alla società immobiliare avrebbe dovuto configurare un'operazione esente Iva. Si è trattato invece di un'operazione fuori campo di applicazione del tributo in quanto la cessione è stata eseguita da un privato non soggetto Iva.

I giudici di legittimità hanno condiviso in pieno tale motivo evidenziando che, per beneficiare dell'aliquota agevolata all'1% del registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa, fermo restando gli altri requisiti previsti (acquirente società immobiliare ed espressa previsione di rivendita dell'immobile nel triennio successivo) il venditore deve eseguire il trasferimento nell'ambito dell'esercizio di arte o professione o di impresa (operazione esente Iva). In caso di vendita da privato la cessione è fuori campo di applicazione del tributo e pertanto non spetta l'agevolazione.

Fonte : Il sole 24 Ore

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