martedì 19 marzo 2013

Bonus prima casa : ancora chiarimenti



Il beneficio fiscale del bonus prima casa spetta solo se l’immobile è ubicato nel comune in cui abita l’acquirente.


L’agevolazione “prima casa” non spetta per l’acquisto di un immobile destinato al figlio minore che ha mantenuto la residenza con la madre in altra città, anche se di fatto abita con il padre che si è trasferito in seguito nel Comune in cui si trova l’immobile. 


Così ha deciso la Cassazione con la sentenza 3384 del 12 febbraio scorso, nel caso di due coniugi che acquistano un immobile da destinare a prima casa del loro figlio minore, usufruendo dei relativi benefici previsti dall’articolo 1, nota II-bis), Dpr 131/1986 (registro al 3% e ipocatastali in misura fissa).

Dopo l’acquisto, il padre aveva trasferito la sua residenza nel comune dell’immobile, mentre il figlio, anche se di fatto abitava con il padre, aveva mantenuto la propria residenza anagrafica all’indirizzo della madre, situata in altro comune. L’ufficio non riconosceva l’agevolazione e recuperava le imposte dovute in misura ordinaria oltre alla sanzione del 30 per cento, in base al comma 4 della nota II-bis.

I contribuenti impugnano l’avviso di liquidazione e la Commissione provinciale accoglie il ricorso anche in appello, ma la Commissione tributaria regionale ricorre in Cassazione, che accoglie il ricorso, ritenendo irrilevante solo il trasferimento di residenza del genitore e non quello del minore. Pertanto, la sezione tributaria ritiene valida la residenza anagrafica, in quanto, dopo l’acquisto, il minore risiedeva di fatto con il padre che aveva trasferito la sua residenza nel comune ove era ubicato l’immobile, ma lasciando la sua residenza anagrafica presso la madre.


COSA DICE LA CASSAZIONE
La Cassazione ha ritenuto fondata la richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in base al principio secondo cui, in ambito di imposta di registro e in base al comma 1, lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, per la fruizione dell’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa, assume rilievo la residenza anagrafica dell’acquirente (già stabilita o da trasferire, nel termine prescritto, nel comune dell’immobile acquistato), mentre nessuna rilevanza giuridica può essere riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti con il dato anagrafico, o all’eventuale successivo ottenimento della residenza, essendo quest’ultima presupposto per la concessione del beneficio che deve sussistere alla data dell’acquisto (Cassazione 4628/2008, 1173/2008, 22528/2007 e 18077/2002).

Fonte: Attico.it

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