martedì 5 aprile 2011

Cedolare secca : aggiornamenti

Il 7 aprile entra in vigore il Decreto Legislativo sul Federalismo Fiscale

L'opzione per la cedolare sugli affitti viaggerà online. L'agenzia delle Entrate ha messo a punto un software che sarà disponibile sul sito Internet a giorni, per consentire ai proprietari di immobili dati in locazione di scegliere la tassa piatta (21% per i canoni liberi e 19% per quelli concordati) o la tassazione ordinaria che cresce insieme alle attuali aliquote Irpef.
All'agenzia delle Entrate è ormai tutto pronto (o quasi): si lavora ai dettagli, per arrivare con il regolamento attuativo della prima vera rivoluzione del federalismo fiscale al momento della sua entrata in vigore fissata per il 7 aprile, dopodomani. Per giovedì o al massimo nelle 24 ore successive l'amministrazione finanziaria conta, infatti, di definire tutti i dettagli del provvedimento attuativo che secondo la riforma federalista sulla fiscalità dei comuni doveva essere emanato nei 90 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto attuativo.

La scelta per la cosiddetta tassazione piatta sugli affitti porta con sé una serie di dubbi che dovranno essere sciolti dal provvedimento (e probabilmente da una successiva circolare esplicativa delle Entrate). Intanto, gli uffici periferici del Fisco, già nelle prossime ore, saranno istruiti sulle modalità di esercizio dell'opzione del nuovo regime sostitutivo sugli affitti con una serie di conference call. I nodi da sciogliere non sono pochi, visto anche che la stagione delle dichiarazioni dei redditi targata 2010 sta per entrare nel vivo con i suoi adempimenti, a partire dal pagamento degli acconti 2011 su cui avrà impatto diretto la nuova tassazione.

L'acconto sul 2011 della cedolare rischia di imporre ai contribuenti il ricalcolo degli acconti Irpef, dovendo scorporare dal complesso dell'Irpef la quota di imposta legata al reddito da locazione, e quindi soggetta alla cedolare secca. In sostanza, per non sbagliare si dovrebbero elaborare due calcoli distinti: il primo dedicato agli acconti dell'Irpef sul reddito "depurato" dal canone di locazione, e la seconda sugli affitti.

Una questione importante si pone sull'applicazione dell'aggiornamento Istat ai canoni: la «tassa piatta» cancella questi incrementi, per girare anche agli inquilini una piccola quota dei benefici del nuovo regime, ma resta da capire che cosa accade ai proprietari che a gennaio hanno già applicato l'incremento. Una lettura ultra-rigida della norma potrebbe portare a escludere questi contratti dalla possibilità di accedere alla cedolare già da quest'anno, ma gli effetti di un'interpretazione di questo tipo sarebbero enormi: più probabile una disciplina che permetta di disapplicare l'incremento, secondo modalità che però vanno chiarite.

Qualche chiarimento dovrebbe anche arrivare sulla disciplina dell'imposta di registro, che insieme al bollo viene assorbita dalla cedolare e si continuerà a pagare solo sui contratti "tradizionali". Ma che cosa accade a chi ha già pagato il registro per il 2011, e intende ora passare al nuovo regime fiscale? Il rischio concreto è la "perdita" dell'imposta versata. Il decreto attuativo del federalismo municipale esclude, infatti, il rimborso di imposte già pagate: va però specificato se il divieto si applica a chi versa l'imposta in un'unica soluzione alla stipula del contratto di locazione o anche a chi ha versato in questi primi mesi del 2011.

Più avanti nell'applicazione è, invece, la cedolare secca al 20% applicata in via sperimentale alla provincia dell'Aquila; ieri, con la risoluzione n. 38/E, l'agenzia ha diffuso i codici tributo per il versamento dell'imposta.

In sintesi
Il provvedimento riguarda solo le locazioni abitative in cui proprietari siano soggetti privati. È il proprietario a scegliere tra cedolare e Irpef La base imponibile È sui canoni maturati, soggetti a due aliquote fisse: il 21% per i canoni a mercato libero e il 19% per quelli concordati. Sostituisce Irpef, addizionali comunali e regionali all'Irpef, imposte di registro e bollo.
Le sanzioni fiscali sono quadruplicate e il canone verrà ridotto sino a tre volte la rendita catastale in caso di mancata registrazione.


Canone concordato
I canoni «concordati» sono stati istituiti con la legge 431/98 (la riforma delle locazioni). In pratica, consentono al proprietario di avere un beneficio fiscale e un contratto più breve e all'inquilino un affitto più basso. Il contratto dura infatti tre anni, più due di rinnovo automatico (salvo casi particolari). I canoni sono determinati sulla base di accordi territoriali tra associazioni della proprietà e degli inquilini, nei Comuni ad alta tensione abitativa. I canoni devono mantenersi all'interno delle fasce di oscillazione minima e massima stabilita per quel comune (che spesso è anche diviso in zone). I canoni concordati si applicano anche ai contratti stipulati transitori e per studenti, utilizzando gli schemi contrattuali ministeriali. Nelle locazioni transitorie gli accordi locali possono prevedere variazioni del 20% in più o in meno rispetto ai contratti agevolati. Nel caso di cedolare secca il prelievo sarà del 19%.


Fonte: Il Sole 24 Ore

Sondaggio congiunturale del 4° trimestre 2010 sul mercato delle abitazioni in Italia

Sondaggio congiunturale
Banca d'Italia, Tecnoborsa e Agenzia del Territorio
sul mercato delle abitazioni in Italia


Roma, 7 Marzo 2011 - Nel quarto trimestre del 2010 si indebolisce il quadro del mercato immobiliare. Alla prosecuzione della tendenza positiva dei nuovi incarichi a vendere si sono contrapposti il calo su base annua delle compravendite intermediate dalle agenzie e più diffuse indicazioni di flessione dei prezzi. Anche le attese a breve degli agenti sulle condizioni del mercato di riferimento mostrano un peggioramento, mentre prosegue, pur attenuandosi, l’ottimismo circa le prospettive di medio periodo del mercato nazionale.

Il Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, avviato nel gennaio 2009 da Banca d'Italia e Tecnoborsa, a partire dalla edizione di novembre 2010 si avvale della cooperazione dell’Agenzia del Territorio.
Tra il 12 gennaio e il 3 febbraio 2011 si sono svolte le interviste dell’edizione relativa al quarto trimestre 2010, a cui hanno partecipato 1.412 agenti, fornendo informazioni sull’attività di compravendita e sui prezzi nel trimestre di riferimento (ottobre/dicembre 2010), nonché sulle prospettive del settore.
Le stime relative al numero di case vendute sono basate sull'osservazione delle transazioni intermediate. Dal punto di vista degli agenti immobiliari, la transazione è generalmente conclusa con la firma del preliminare di vendita, la quale può precedere, anche di diversi mesi, il passaggio di proprietà vero e proprio registrato negli atti notarili (rogito). Questi aspetti possono spiegare le discrepanze osservabili se si confrontano le stime qui presentate con quelle basate sugli atti notarili.


I PRINCIPALI RISULTATI
Prezzi delle abitazioni – Nel quarto trimestre del 2010 la quota di agenti che hanno segnalato una diminuzione dei prezzi è aumentata per la prima volta dall’inizio delle rilevazioni nel 2009, salendo al 40% (31,6% nella precedente indagine); ne è derivato un netto peggioramento del saldo negativo tra le percentuali di risposte “in aumento” e “in diminuzione” (−38 punti percentuali contro −28 nel terzo trimestre).
L’intensificarsi delle valutazioni negative è stato particolarmente pronunciato e diffuso nelle regioni del Nord, mentre nel resto del Paese ha interessato, in misura assai più contenuta, unicamente le aree urbane.

Numero di compravendite – Rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, la quota di agenzie che hanno venduto almeno un immobile si è ridotta di circa dieci punti percentuali; anche il numero complessivo delle compravendite intermediate ha segnato un calo, stimabile nell’ordine dei tre punti percentuali1. Tali indicazioni vanno considerate con particolare cautela alla luce dell’elevato grado di variabilità che ha caratterizzato le valutazioni degli agenti.

Incarichi a vendere – Il saldo tra risposte di aumento e diminuzione congiunturale delle giacenze di incarichi a vendere è rimasto positivo, pur riducendosi leggermente (a 16,6 punti percentuali da 19 nella precedente rilevazione). Per i nuovi incarichi il saldo rimane positivo e sostanzialmente stabile (15,7 punti percentuali); la dinamica rimane più sostenuta nelle regioni del Sud, in particolare nelle aree non urbane.
Tra le cause prevalenti di cessazione degli incarichi, si è intensificata l’assenza di proposte di acquisto a fronte di richieste del venditore ritenute troppo elevate (64,7% dei casi contro il 61,6% rilevato in ottobre) e, in misura più contenuta, quella di proposte di acquisto a prezzo giudicato troppo basso dal venditore (49,6% contro 48,2%). Si è invece ridotta l’incidenza dei ritiri dovuti sia a difficoltà nel reperimento del mutuo (da 51,8% a 45,2%), sia ad attese di prezzi più favorevoli (da 24,9% a 19,6%).

Trattative e tempi di vendita – Nel quarto trimestre del 2010 si è interrotta la tendenza alla contrazione del margine di riduzione dei prezzi di vendita, che è tornato ai livelli dell’inizio dell’anno (11,7%, era 11% nella precedente rilevazione). Il fenomeno ha interessato unicamente le regioni settentrionali, a fronte di una sostanziale invarianza nel resto del territorio. Rimangono stabili, intorno ai 7 mesi, i tempi che intercorrono tra conferimento dell’incarico e vendita effettiva, confermandosi inferiori di circa un mese nelle aree urbane.

Modalità di finanziamento degli acquisti – La quota di acquisti di abitazioni effettuata con accensione di un mutuo ipotecario è salita al 72,6%, 2,5 punti in più rispetto all’indagine precedente. L’incremento è stato uniforme tra tutte le macroaree a eccezione del Sud - dove la crescita è stata di circa 7 punti percentuali - e si è concentrato nelle aree non urbane. Il rapporto tra prestito erogato e valore dell’immobile è rimasto stabile al 71,3 %.

Le prospettive del mercato in cui operano le agenzie – Il saldo tra giudizi “favorevoli” e “sfavorevoli” sulle attese a breve circa le condizioni del mercato di riferimento, pur rimanendo positivo, si è ridotto a 6,3 punti percentuali da 10,7. È migliorato il saldo positivo tra le attese di aumento e diminuzione dei nuovi incarichi a vendere (circa 25 punti contro 22 in ottobre 2010), mentre è peggiorato quello negativo circa le attese sui prezzi (−30,1 punti contro -24,9).

Le prospettive del mercato nazionale – Il divario tra i giudizi di miglioramento e quelli di peggioramento delle prospettive a breve del mercato nazionale, positivo per 0,6 punti percentuali nella rilevazione precedente, è tornato negativo per circa 5 punti. Riflettendo principalmente la maggiore incidenza delle valutazioni sfavorevoli a fronte di una sostanziale invarianza di quelle favorevoli. Il quadro per i prossimi due anni rimane positivo, nonostante il saldo tra le attese di miglioramento e peggioramento si sia lievemente ridotto, a 45,8 punti percentuali (rispetto ai 48 di ottobre 2010).

1La variazione tendenziale è stimata concatenando quattro variazioni congiunturali, ognuna calcolata per una sola occasione di indagine per controllare la variazione della composizione del campione nel corso del tempo.

venerdì 1 aprile 2011

Se prendiamo un appartamento tipo di 90 mq in una zona centrale di una grande area metropolitana e calcoliamo il suo costo vediamo che ci vogliono 18 anni di stipendio per poterlo comprare. 3 anni in più rispetto a 10 anni fa, nel 2001, quando 15 anni di salario bastavano per diventare proprietari. Questo il dato che emerge dell'analisi dell'Osservatorio Nazionale della Federconsumatori. Ma anche le spese per l'affitto non scherzano.
I costi relativi alla casa continuano infatti a pesare fortemente sui bilanci familiari, e ad aggravare la situazione contribuiscono i rincari previsti per le spese di gestione, dalla luce al riscaldamento, dal gas alla nettezza urbana.
Per la casa in affitto, i costi sono cresciuti del + 83 % al mese, che all'anno consistono in 8.485,80 euro
mentre per la casa di proprietà i costi sono aumentati "solo" del + 33 % al mese fino a raggiungere i 2.896,20 euro annui.
Tornando all' immobile tipo, invece, per il suo acquisto dovrebbero bastare 4 anni di stipendio : questo il limite fissato da molti economisti come ragionevole per l'acquisto di una casa.
Secondo l'Osservatorio emerge "la difficoltà che le famiglie hanno nel sostenere i costi della casa; in una situazione di forte disagio come quella che le famiglie stanno attraversando, la casa continua a rappresentare, infatti, uno dei problemi più gravi del Paese, sia per quanto riguarda le abitazioni in affitto che quelle di proprietà."
Vista la situazione, la Federconsumatori chiede una politica che riduca il costo dell'abitazione, soprattutto per i ceti deboli, da un lato dotando il Paese di un serio piano per l'edilizia residenziale e, dall'altro, sostenendo il potere di acquisto delle famiglie, attraverso una detassazione per il reddito fisso.

Andamento tassi di interesse ad Aprile

Aumenta il tasso variabile fermo il tasso fisso

I sassi di interesse variabili aprono il mese con un incremento superiore allo 0,05% per tutte le durate. Non sentono al ricorrenza invece i fissi che rimangono fermi per la seconda settimana consecutiva. E' questo il trend evidenziato dalle migliori offerte sul canale mutui di Casa24 il 31 marzo rispetto al 24 dello stesso mese.
In cifre
Per l'acquisto di un abitazione da 200 mila euro, chiedendo un finanziamento di 100 mila, per un mutuo decennale a tasso variabile oggi si ottiene un tasso del 2,27%, rispetto al 2,21% di sette giorni fa, con la rata mensile che sale a 932 euro mensili.

Stesso valore e stesso incremento anche per il quindicennale, con la rata maggiorata di 3 euro a 656, e per il ventennale, con rata in crescita di un euro a 519.

Crescono anche i prestiti a venticinque e trenta anni che passano da 2,26% a 2,32% con la rata rispettivamente a 440 e 386 euro.
Tutto invariato invece per i tassi fissi di ogni durata: il decennale resta al 4% con la rata a 1012 euro. Fermi a 4,4% i tassi a quindici e vent'anni. Il più alto è sempre il mutuo a 25 anni con il 4,8% seguito dal trentennale al 4,7%.

mercoledì 30 marzo 2011

Le donazioni di immobili e le garanzie sull'acquisto

Vendere un immobile donato

È sempre molto difficile la vendita di immobili che in passato siano stati oggetto di donazione. Allo stesso modo, le banche che concedono mutui sono assai insofferenti a ricevere in ipoteca immobili donati: ne è la riprova la sentenza n. 228 del 24 febbraio 2011 del Tribunale di Mantova, con la quale è stata dichiarata la nullità della fideiussione rilasciata alla banca a garanzia, tra l'altro, di un mutuo con ipoteca iscritta su un bene oggetto appunto di precedente donazione, perché la fideiussione è stata considerata lesiva del diritto degli stretti familiari del donante a non subire restrizioni circa il conseguimento della quota di eredità loro spettante nella successione del donante.

La ragione di questi problemi è che gli immobili oggetto di donazione possono essere al centro di pretese ereditarie da parte degli eredi legittimari del donante, e cioè di coloro che hanno un inalienabile diritto a ricevere una rilevante quota del patrimonio del donante che sia poi defunto (vale a dire, principalmente, il coniuge superstite, i suoi figli e i discendenti dei figli).

Infatti, se un legittimario chiama in causa il donatario perché la donazione lede la quota di legittima spettante al legittimario stesso e se il patrimonio del donatario convenuto in giudizio non è sufficiente a soddisfare le ragioni del legittimario (si pensi al caso che l'immobile donato sia stato venduto e poi sia stato scialacquato il denaro ricevuto come prezzo), allora ne può far le spese colui che in quel momento si trova a essere proprietario dell'immobile in questione, anche se non c'entra nulla con la famiglia del donante e con la donazione intervenuta in passato e riguardante l'immobile che poi gli è stato venduto: quell'immobile, infatti, gli può essere chiesto in restituzione, con la quasi certezza che l'acquirente non avrà alcun ristoro economico rispetto a questa "spoliazione".

Il Codice civile tratta questa materia essenzialmente negli articoli 561 e 563, che disciplinano appunto la «riduzione» delle donazioni immobiliari lesive della legittima e la «restituzione» degli immobili donati: se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione della donazione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario – premessa l'escussione dei beni del donatario – può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili in questione, liberi da qualsiasi gravame (ad esempio, da ipoteche). Il terzo acquirente può peraltro liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Ora, visto che le donazioni di immobili sono assai frequenti (anche perché il loro costo fiscale è assai contenuto a seguito della detassazione disposta a partire dalla legge 18 ottobre 2001 n. 383) e che quindi non è difficile imbattersi in trattative immobiliari nelle quali un soggetto intende rendersi acquirente di un bene che in passato è stato oggetto di donazione (a favore dell'attuale venditore o anche di un suo precedente dante causa), la pratica professionale deve necessariamente confrontarsi con questo tema, al fine di "tranquillizzare" non solo l'acquirente, ma anche le banche: nel residenziale – secondo i dati 2010 dell'agenzia del Territorio – 265mila compravendite su 611mila sono state accompagnate da un mutuo.

Al Nord, dove avviene metà delle transazioni, quasi metà degli acquirenti si finanzia con un mutuo ipotecario, offrendo in garanzia l'abitazione da acquistare. Quindi, oltre a realizzare condizioni di sicurezza per il compratore, occorre garantire anche alla banca che l'ipoteca non è stata iscritta invano, ma ha tenuta sufficiente per fronteggiare il caso dell' inadempimento del mutuatario.
Uno dei sistemi escogitati nella prassi professionale per "affrancare" gli immobili donati dalla loro condizione di scarsa appetibilità commerciale, e forse il meno sofisticato, è appunto quello della fideiussione, che il Tribunale di Mantova ha cassato.


In sintesi, si tratta (il caso esaminato dal Tribunale di Mantova era comunque più complesso) della garanzia, offerta dal donante o dai suoi eredi, in sede di concessione in ipoteca dell'immobile donato, finalizzata ad assicurare la banca che, ad esempio, in caso di vittorioso esercizio dell'azione di riduzione da parte degli eredi del donante, costoro si fanno carico del pagamento del creditore ipotecario neutralizzando il danno provocato dal fatto che il bene donato viene evitto, e cioè restituito ai legittimari del donante per soddisfare le loro ragioni ereditarie.
In altri termini, gli eredi con ciò avrebbero un disincentivo a impugnare la donazione, in quanto essi poi dovrebbero risponderne verso la banca.


Correttamente, il Tribunale di Mantova ha ritenuto che una tale fideiussione viola il principio basilare secondo il quale non possono essere imposti «pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari» (articolo 549 del Codice civile). In effetti,con la fideiussione in questione (concessa dal de cuius e poi "ereditata" dai suoi successori) si impone un peso evidentissimo al recupero della legittima con riguardo al bene concesso in ipoteca.


Fonte: Il Sole 24 Ore

Ancora sull'Attestato di Certificazione Energetica

Nuove regole su Certificazione Energetica per compravendite e locazioni  
Il recente d.lgs. 3.3.’11, n. 28 (in materia di energia da fonti rinnovabili), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 81 all’ultima Gazzetta Ufficiale (la n. 71 del 28.3.’11), interviene sulla materia della certificazione energetica degli edifici prevedendo due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione.
In particolare, il provvedimento in parola inserisce – all’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05, recante la normativa statale in materia di certificazione energetica – due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater.  l nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05 dispone quanto segue:
 “Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater”.
 Il nuovo comma 2-quater dell’art. 6 del d.lgs. n. 192/’05 dispone quanto segue:
 “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”.

Di seguito si forniscono alcune prime indicazioni in merito alla disposizione di cui al comma 2-ter, in vigore dalla data odierna (mentre l’entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-quater è prevista per l’1.1.’12), relativa all’obbligo di inserire nei contratti di compravendita e di locazione una nuova clausola.
Rapporti con la legislazione regionale.

La prima questione che si pone attiene alle conseguenze che la nuova norma produce in funzione del fatto che le Regioni abbiano o meno legiferato in materia di certificazione energetica.
Al proposito, deve rilevarsi che la nuova disposizione attiene alla disciplina dei contratti e quindi – all’evidenza – alla materia dell’ordinamento civile, sulla quale lo Stato ha (ai sensi dell’art. 117 della Costituzione) competenza esclusiva, e non concorrente con le Regioni, come è invece il caso, fra l’altro, delle regole relative alla dotazione della certificazione energetica.

Alla luce di quanto sopra, pare doversi ritenere (sia pure con tutte le cautele del caso, non essendovi allo stato, non solo decisioni sul punto, ma neppure interpretazioni dottrinali) che le disposizioni di cui al nuovo comma 2-ter prevalgano sulla normativa regionale.
In ogni caso, appare indispensabile effettuare un esame in profondità della legislazione regionale in materia, in particolare per accertare – per le differenti conseguenze – se la stessa inerisca la materia dei contratti (legislazione esclusiva dello Stato) ovvero quella relativa alle modalità per la dotazione della certificazione (legislazione concorrente Stato-Regioni) e anche quale sia la fonte normativa – legge o delibera – con la quale è stata disciplinata la materia.

Utilizzabilità dell’autodichiarazione (classe energetica G)

Si ricorda che il d.m. 26.6.’09 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) prevede che – per gli edifici di superficie “utile” (cioè calpestabile) inferiore o uguale a 1000 mq, e per il solo caso di trasferimento a titolo oneroso di edifici realizzati o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto precedentemente all’8.10.’05 – il proprietario, “consapevole della scadente qualità energetica” del suo immobile, possa scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un’autodichiarazione (da trasmettere, in copia, alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio entro 15 giorni dalla data di formazione) in cui afferma che “l’edificio è di classe energetica G” e che “i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti”.

Lo stesso d.m. precisa che la relativa disciplina si applichi solo alle Regioni “che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/ 91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici” (ma sul punto si veda Cn febb. ’10).

Una prima questione da esaminare è dunque se, in seguito alle nuove disposizioni, resti confermata la possibilità di ricorrere all’autodichiarazione in questione, che costituisce un’alternativa – in sede di trasferimento oneroso del bene – alla dotazione dell’attestato di certificazione energetica.

Alla domanda pare doversi dare risposta affermativa, posto che le nuove norme non intervengono in alcun modo su tale elemento. Ne consegue inoltre che, sia per i contratti di compravendita sia per quelli di locazione, le “informazioni” e la “documentazione” cui fa riferimento il nuovo comma 2-ter dell’art. 6 d.lgs. del 192/’05 ben possono essere costituite – nei casi sopra evidenziati – dall’autodichiarazione in parola.

Del medesimo avviso è anche il Consiglio Nazionale del Notariato (cfr. “La certificazione energetica negli edifici – Il nuovo comma 2-ter dell’art. 6 d.lgs. 192/2005: prime note”), che sottolinea altresì come l’autodichiarazione garantisca una “corretta informazione all’acquirente”.

Locazioni interessate
 Con riferimento alle locazioni, l’obbligo previsto dal nuovo comma 2-ter si applica – dice la stessa disposizione – “solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater”. Si tratta dei seguenti casi:
- immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base ad un titolo richiesto successivamente all’8.10.’05
- immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso (in particolare ove tale trasferimento sia avvenuto: per “gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadri,” dopo l’1.7.’07; per “gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadri”, dopo l’1.7.’08; per le “singole unità immobiliari”, dopo l’1.7.’09)
- immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dall’1.1.’07, “incentivi” e “agevolazioni di qualsiasi natura”, che siano “finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche” degli stessi cespiti o dei loro impianti
- immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a partire dall’1.1.’07, contratti relativi alla “gestione” dei loro “impianti termici o di climatizzazione”

Derogabilità – Nullità
Un’altra questione che si pone è se la disposizione che prevede l’indicata clausola sia inderogabile in quanto disposta in ragione della tutela di interessi pubblicistici oppure se la norma sia dettata nell’esclusivo interesse dell’acquirente o del conduttore e quindi sia per gli stessi disponibile. Su tale complessa tematica non è al momento possibile pronunciarsi, attesa l’assenza di qualsiasi interpretazione o anche commento dottrinale in punto coi quali confrontarsi.
Ciò che pare invece potersi senz’altro escludere è che l’assenza della clausola ora prevista produca la conseguenza della nullità del contratto (sull’ipotesi della nullità si è espresso criticamente anche il Notariato, nel documento citato).

Sanzioni
Con l’introduzione della nuova norma non sono state previste sanzioni per la violazione della stessa.
Fonte : Confedilizia

Attestato di Certificazione Energetica (ACE): le novità

Di nuovo obbligatorio per evitare la nullità dell'atto

La certificazione energetica degli edifici potrebbe avere tra breve un nuovo e rilevante capitolo della sua tormentata storia.
Nel decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/28/CE in merito alla promozione dell'uso di energia derivante da fonti rinnovabili varato dal consiglio dei ministri, si prevede (all'articolo 11) una modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 192/2005 e cioè della norma che impone l'obbligo di "dotare" gli edifici oggetto di compravendita dell'attestato di certificazione energetica (Ace).
Tralasciando il caso degli immobili nuovi (che debbono inderogabilmente avere l'Ace), la normativa statale attualmente vigente impone che, se viene trasferita una unità immobiliare non nuova, essa deve essere "dotata" del certificato energetico.
Nel testo originario del decreto legislativo 192 la presenza dell'Ace (allora si chiamava Aqe) era prescritta a pena di nullità, ma poi, con il decreto legge 112/2008 (articolo 35, comma 2-bis) la sanzione di nullità venne soppressa e l'obbligo di "dotazione" è stato da allora interpretato come norma derogabile. In altri termini, i contraenti possono accordarsi che sia l'acquirente a farsi carico dell'obbligo di dotare di Ace l'immobile acquistato, con la conseguenza che il continuo rimpallo dell'obbligo di dotazione tra un soggetto e l'altro provoca che l'immobile resta in sostanza privo di Ace se ubicato in regioni diverse da quelle che, come ad esempio la Lombardia e l'Emilia Romagna, abbiano previsto discipline più stringenti di quella statale.

Su questo panorama normativo si innesta ora dunque la nuova disciplina, di prossima entrata in vigore, secondo cui:
- nei contratti di compravendita di edifici è inserita una clausola con la quale l'acquirente dà «atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici»;
- nei contratti di locazione va inserita analoga dichiarazione del conduttore, ma solo se l'unità immobiliare è già di per sé dotata dell'Ace (ad esempio, per essere edificio di nuova costruzione oppure oggetto di recente compravendita);
- a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita degli edifici o di loro porzioni devono riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

Ora, focalizzando il discorso sui contratti di compravendita, se l'acquirente deve dichiarare «di aver ricevuto la documentazione in ordine alla certificazione energetica», non sembra possibile, a prima vista, perseverare nell'opinione per la quale l'obbligo di dotare gli edifici dell'Ace continua a essere disposizione derogabile dai contraenti. Infatti, se fino a oggi si è potuto sostenere che l'obbligo di dotare con l'Ace l'edificio compravenduto era disposizione scritta solo nell'interesse dell'acquirente (per la completezza della sua informazione) e quindi da questi rinunciabile, appare plausibile ritenere che la nuova norma sia invece scritta in nome dell'interesse generale della salvaguardia dell'ambiente e quindi di un interesse indisponibile dai contraenti.

In altri termini, al cospetto di una normativa che aggiunge al vecchio obbligo di dotare di Ace un fabbricato il nuovo obbligo per l'acquirente di attestare la ricezione della documentazione energetica, non sembra possibile derivare la possibilità per l'acquirente di comprare in mancanza di Ace.

Resta poi il tema di capire cosa succeda nel caso in cui il rogito non comprenda la prescritta clausola di cui si è fin qui parlato oppure contenga una clausola di rinuncia da parte dell'acquirente ad avere l'Ace. La soluzione non è facile, anche in ragione del fatto che la norma non prevede che l'inserzione della clausola in questione sia prescritta «a pena di nullità». Resta il fatto però che se si tratta, come pare, di norma imperativa, non sembra esserci spazio per trarre conclusioni diverse dalla nullità; anche perché, se si ipotizza l'inesistenza di sanzioni per il caso di violazione della norma che prescrive la clausola in questione, significa depotenziarla in misura tale da doverla considerare in pratica come non scritta.


Per vedere cosa prevedono le diverse Regioni in caso di compravendita clicca qui
                                                                                                   per le locazioni clicca qui
Fonte: Il Sole 24 Ore

Certificazione acustica: obbligatoria dal 2012

Poco conosciuta e poco considerata in Italia

Entrerà in vigore il prossimo anno la Direttiva dell'Unione Europea che prevede la classificazione dell'isolamento acustico secondo il numero dei decibel che ogni locale può assorbire ma  l'Italia è ancora molto indietro nella messa a norma degli immobili.

Secondo un'analisi condotta da Gruppo Immobiliare.it attraverso i dati raccolti dal suo sito NuoveCostruzioni.it, solo il 10% dei cantieri in Lombardia viene realizzato con criteri che permetterebbero una collocazione in classe B o superiore; in Emilia Romagna il 9% rispetta gli stessi criteri. Queste sono le regioni italiane meno in ritardo nel recepire la norma, di contro in Calabria solo il 2% dei cantieri sembra essere pronto a costruire nel rispetto delle nuove regole.

Il clacson delle auto imbottigliate nel traffico che ti sveglia all'improvviso, i tacchi della vicina del piano di sopra che non ti permettono di addormentarti, il corso di violino del figlio dei dirimpettai che disturba il sonno; spiacevoli esperienze che chi abita in città e in un condomino ha vissuto. Chiunque abbia condiviso queste esperienze è cosciente della brutta sensazione, del profondo fastidio che ne derivi, di come ci si senta quasi aggrediti nella propria casa, con conseguente perdita della tranquillità soprattutto quando certi episodi sono frequenti e ripetuti.

Carlo Giordano, a.d. del gruppo Immobiliare.it, afferma: «Questi problemi rientrano nella sfera del cosiddetto comfort abitativo, che riguarda quasi tutte le case costruite in Italia prima del 1995, anno in cui venne promulgata la legge quadro sull'inquinamento acustico, con cui, per la prima volta, venivano fissati i principi dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti per realizzare abitazioni più vivibili e confortevoli».

Ma quanto costa realizzare un appartamento che garantisca un buon isolamento acustico?
In fase di costruzione i prezzi sono abbastanza contenuti. Secondo gli studi effettuati da NuoveCostruzioni.it, per un bilocale di 60mq in un condominio il costo si aggira sui mille euro, mentre per un trilocale di 90mq la cifra è di circa 1.200 euro, Ovviamente questi costi sono indicativi e possono variare fortemente in funzione del numero di finestre, delle prese d'aria, della presenza o meno di fonti di rumore (come ad es. impianti di condizionamento, deumidificazione, caldaie, ascensori, ecc). Sensibilmente più elevati sono i costi di intervento su una casa già esistente, senza considerare i grossi disagi che lavori di questo tipo comportano, anche solo per sostituire i serramenti, e in questo caso i costi lievitano fortemente, e le prese d'aria ed il costo si aggira sui mille euro ad infisso.
Nonostante i costi per isolare acusticamente gli immobili nuovi siano tutt'altro che esorbitanti, l'Italia è ancora molto indietro nel processo di messa a norma e in Lombardia, come detto regione in testa alla classifica delle nuove costruzioni "silenziose", solo il 6% dei costruttori si dichiarano pronti e già attrezzati per soddisfare appieno i criteri per realizzare immobili che possano ottenere la classe A.
Con queste premesse è piuttosto facile capire il motivo per cui l'implementazione della norma, varata dalla Ue nel 2008 con un limite massimo di due anni per la ratifica da parte dei singoli Paesi membri, sia stata posticipata sia nel 2010 che nel 2011. E se tanto ci dà tanto, forse anche nel 2012 dovremmo continuare a sopportare gli zoccoli del vicino.

Il mercato immobiliare in Europa

Dove crescono e calano i prezzi degli immobili

Si divide in tre macro-categorie la mappa dell'andamento dei paesi del vecchio continente sul fronte del mercato degli immobili residenziali.
In un' Europa variegata sul fronte delle performance immobiliari, c'è infatti chi brinda ai rialzi, chi festeggia l'uscita dalla crisi e chi ancora vede molto incerto il proprio futuro.
La maggior parte dei paesi sul fronte delle abitazioni private vive una ripresa, tuttavia rimane l'incertezza nell'intera regione.
Secondo l'ultimo rapporto stilato da Rics (Royal institution of chartered surveyors) sul mercato immobiliare residenziale europeo si ampia il divario tra Europa e Stati Uniti, da un lato, e tra paesi a nord del vecchio continente e nazioni meridionali dall'altro.
Rialzi importanti dei prezzi del mattone nel 2010 si sono registrati in Belgio, Francia, Germania così come nei Paesi Nordici, mentre altri mercati hanno dovuto fronteggiare diverse difficoltà.  
La Norvegia ha registrato, dopo un rialzo di oltre il 10% nel 2009, ancora guadagni delle quotazioni superiori al 5%, così come Finlandia e Svezia. A questi si è aggiunta la Danimarca, la cui performance si è assestata a un +2-3 per cento. Nell'area a spingere il mercato è stata l'unione bassi tassi di interesse (il 2% in Svezia, per esempio) e un'offerta scarsa di immobili.

A sorpresa però in Francia e Germania, dove nel 2009 le quotazioni erano calate del 4-6% nel 2010 sono invece risalite rispettivamente del 2,5 e del 4% circa. Austria e Svizzera, che non hanno partecipato al boom immobiliare e nemmeno alla successiva crisi, nel 2010 hanno visto salire considerevolmente i prezzi.E' ancora crisi, invece, per Irlanda, Ungheria e Cipro. Lieve è stata la diminuzione dei prezzi nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Polonia e in Italia. Secondo Rics nel nostro paese, dove dal 2008 i prezzi reali sono scesi del 10% circa, l'incertezza resta comunque alta. Nel 2010 Scenari Immobiliari ha registrato un calo del 2% nei prezzi nominali e Nomisma dell'1,6% nelle 13 principali città italiane.
 Benché la maggioranza dei mercati europei stia uscendo dalla crisi, l'analisi rileva che il futuro del mercato immobiliare europeo rimane incerto e che una piena ripresa dipenderà da vari elementi. A differenza di precedenti riprese del mercato immobiliare, questa volta il rilancio è guidato da aumenti di prezzo, mentre altri indicatori del mercato, come l'offerta e le vendite nel settore edile, rimangono molto bassi in tutta Europa, con alcune eccezioni.
Soprattutto la particolarità, secondo Rics, è che i valori stanno risalendo prima del previsto, mentre in genere in un classico ciclo immobiliare, notoriamente lungo, sono necessari alcuni anni di ripresa prima che gli acquirenti si abituino a quotazioni in salita e nel frattempo i prezzi languono.Michael Ball, autore del rapporto (professore di economia urbana e immobiliare presso la Scuola di edilizia e progettazione dell'Università di Reading, nel Regno Unito e co-presidente del gruppo economico immobiliare dell'European network for housing research) ha dichiarato: «La piena ripresa non avverrà fino a che i mercati immobiliari non funzioneranno completamente di nuovo, vale a dire con un finanziamento dei mutui abbondante, un settore edile rivitalizzato e un vasto fatturato per il mercato in tutti i suoi settori. Nonostante ciò, il mercato immobiliare europeo non sta vivendo il lungo periodo di punto morto che gli Stati Uniti stanno trascorrendo in questo momento».

Fonte: Il Sole 24 Ore

venerdì 25 marzo 2011

Aumento dei tassi interesse in arrivo

Il 7 Aprile cambieranno i tassi di interesse?

Mercato immobiliare e andamento dei mutui sono due temi strettamente connessi. Secondo il barometro CRIF a gennaio e febbraio la richiesta di mutui è aumentata, piccolo segnale di un possibile buon inizio d'anno per le compravendite. ma sul mercato incombe la decisione della bce sui tassi di interesse: il 7 Aprile sapremo cosa succederà all'Euribor.
Nonostante alcuni analisti avessero ipotizzato che gli ultimi avvenimenti mondiali (il terremoto in giappone e la crisi in libia) avrebbero mantenuto basso il costo del denaro, le ultime dichiarazioni provenienti dagli ambienti finanziari hanno fatto cambiare il vento.
Il presidente della BCE, Jean Claude Trichet, l'unico autorizzato a dare delle informazioni al riguardo, ha dichiarato che la sua posizione non cambia: un aumento dei tassi di interesse è necessario per combattere l'inflazione. Sembra ormai scontato che il 7 Aprile ci sarà l'annuncio ufficiale.
Un aumento dei tassi di interesse deciso dalla BCE porterebbe immediatamente ad una fluttuazione verso l'alto dell'Euribor, l'indice con cui si determina la rata del mutuo a tasso variabile. Ma oltre alla rata di chi un mutuo già ce l'ha, saranno le nuove erogazioni a diventare più care.
Anche l'IRS, l'indice su cui si calcola il tasso fisso, dipende infatti dai tassi della BCE e i mutui a tasso fisso al di sotto del 4% sono praticamente spariti dal mercato a dicembre. Chi ne ha approfittato ha fatto probabilmente l'affare della sua vita.
L'Euribor a 3 mesi, dopo le dichiarazioni di Trichet, si è attestato  a 1,19%, quello a 1 mese a 0,90% e quello a 6 mesi a 1,50%. Valori molto bassi, in ogni caso, ma destinati a crescere.
Le previsioni indicano che il 7 Aprile i tassi BCE auementeranno dello 0,25% ed entro fino anno dello 0,50%.

Cedolare secca: pubblicato il Decreto Legislativo sulla G.U.

Il provvedimento entra in vigore fal 7 Aprile ma non è operativo

Senza i chiarimenti necessari per l'applicazione concreta della cedolare secca sugli affitti,  c'è il rischio che sia la nuova misura sia la realizzazione dell'obiettivo di rilancio della locazione che la stessa si prefigge non decollino. Lo afferma Confedilizia nel segnalare l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, all'interno del quale e' appunto prevista l'introduzione della cedolare. Il decreto legislativo - ricorda la Confedilizia - prevede la possibilita' di applicare la cedolare secca a decorrere dal 2011.
Lo stesso decreto, però, demanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate - da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto - la definizione delle modalita' di esercizio dell'opzione per la cedolare , delle modalita' di versamento dell'imposta in acconto e a saldo nonche' di 'ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa', ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni. Ora, considerato che il decreto legislativo entrera' in vigore il prossimo 7 aprile, l'Agenzia delle entrate ha tempo fino al successivo 6 luglio per emanare il citato provvedimento attuativo.
Prima di tale data, pero', scadono i termini relativi agli acconti Irpef per il 2011, sia per i contribuenti che presentano il Modello 730 (al datore di lavoro o al Caf) sia per quelli che presentano il Modello Unico. Si tratta, in particolare, delle scadenze del 2 maggio, del 31 maggio e del 16 giugno. Alla luce di quanto sopra - conclude Confedilizia - risulta indispensabile che l'Agenzia provveda, anche prima di emanare il previsto provvedimento attuativo, a fornire chiarimenti in merito ai versamenti degli acconti, che scongiurino che di fatto la cedolare non diventi operativa gia' da quest'anno, come pure la legge prevede.

Fonte: Confedilizia

Mercato immobiliare: Ancona città più costosa delle Marche

La graduatoria delle Marche

Secondo l’Osservatorio Casa.it,  Ancona si aggiudica la palma di città più cara delle Marche.
Nella classifica,  Ancona risulta la città più cara delle Marche con un prezzo medio di 3.390 Euro al metro quadro per l'acquisto di un bilocale ristrutturato nel Centro Storico. Prezzo che scende intorno ai 2.650 Euro al metro quadro nel quartiere Borgo Rodi per la stessa tipologia di immobile e arriva a 1.700 Euro se si sceglie il quartiere Grazie.
La città di Ancona è seguita da Pesaro, che registra un costo medio di 2.400 Euro al metro quadro. Osservando nello specifico l’offerta della città sono evidenti dei picchi che arrivano sino ai 3750€/mq per soluzioni signorili in centro e sino ai 4300€/mq per immobili ristrutturati nella zona adiacente al mare.
Ad Ascoli Piceno le quotazioni medie si attestano sui 1900€/mq, per raggiungere i 3000€/mq nel caso di appartamenti di nuova costruzione. A Macerata, invece, i costi per l’acquisto di un bilocale di nuova costruzione possono arrivare fino a 2300€/mq, mentre un appartamento di uguale metratura e ben ristrutturato nel centro storico si attesta su una media di 1490€/mq.
“Rispetto allo scorso anno, le quotazioni delle abitazioni delle Marche fanno registrare un trend stabile. L’unica città che manifesta un andamento diverso è Macerata, dove si registra un ribasso nei prezzi del 2,9%,” commenta Daniele Mancini, Amministratore Delegato di Casa.it. “Analizzando nello specifico le richieste pervenute al nostro portale, possiamo notare come nella città di Ancona ci sia una maggiore richiesta di trilocali, preferibilmente con posto auto o garage. Attenzione confermata dal costo elevato per l’acquisto di un box singolo in città, che si aggira mediamente sui 12.000 Euro”.
Anche per quanto riguarda il mercato degli affitti la situazione rimane invariata. Ancona comanda sempre la classifica, per un bilocale i prezzi variano da un minimo di 550 Euro al mese nel quartiere Grazie ad un massimo di 650 Euro nel Centro Storico. Per la stessa tipologia di immobile, a Pesaro occorrono 570 Euro al mese, ad Ascoli Piceno 450 e a Macerata 420.
“E’ emerso, infine che, dei marchigiani che ogni giorno si affidano al web per la ricerca di un immobile da acquistare o affittare, il 37% sono di Ancona, seguiti dagli abitanti di Ascoli Piceno (24%), Macerata (21%) e Pesaro (18%)”, conclude Daniele Mancini.

Fonte: Casa.it

martedì 8 marzo 2011

Cedolare secca: istruzioni per l'uso

Operativa dal 2011

Prevista nello schema di Decreto Legislativo sul Federalismo Municipale sul quale è stata recentemente apposta la fiducia della Camera del Deputati, la cedolare secca sugli affitti, comporterà un notevole vantaggio fiscale per i contribuenti. In alternativa alle ordinarie imposte sui redditi si pagherà infatti un'imposta sostitutiva pari al 21% del canone di affitto, oppure il 19% per i contratti a canone concordato nelle città ad alta tensione abitativa.

Se si aggiunge poi che la cedolare ingloberà anche l'imposta di registro e l'imposta di bollo sui contratti di locazione, il vantaggio per i contribuenti è quasi sempre evidente.
La convenienza va però calcolata sul proprio reddito: mentre c'è sempre per chi affitta a canone libero, per i locatori a canone concordato scatta solo per i redditi lordi annui medio-alti, dai 28mila euro in sù.

Potranno scegliere il regime sostitutivo solo le persone fisiche che non agiscono nell'esercizio dell'impresa o della professione.
Rientrano nell'ambito della cedolare le sole locazioni di abitazioni e pertinenze (per esempio il box) se locate congiuntamente al bene principale. Non vi rientrano ad esempio le sublocazioni poiché queste danno luogo a redditi diversi e non a redditi fondiari.

L'opzione
L'applicazione della cedolare è facoltativa e la scelta spetta al locatore. Condizione necessaria per la validità dell'opzione è che il locatore rinunci per tutta la durata della stessa ad applicare aumenti del canone di affitto, inclusi gli aumenti Istat (cosa che va a vantaggio dell'inquilino). La rinuncia deve essere previamente comunicata all'inquilino con lettera raccomandata. Tale disposizione è inderogabile, il che significa che eventuali accordi contrari tra le parti sono privi di effetti.

Entro 90 giorni dalla prossima emanazione del decreto leg­isla­tivo da parte del Con­siglio dei min­istri, sarà l’Agenzia delle Entrate a fis­sare le modal­ità di eser­cizio dell’opzione, di versamento degli acconti e del saldo. Il dlgs ha, in ogni modo, sta­bil­ito che:
a) gli acconti saranno pari all’85% dell’imposta per il 2011 e al 95% per il 2012;
b) il trib­uto va ver­sato entro il ter­mine pre­visto per il paga­mento dell’Irpef;
c) even­tu­ali imposte di bollo e di reg­istro, pagate per reg­is­trazioni già avvenute, non saranno rim­bor­sate;
d) il red­dito assogget­tato a cedolare secca ril­eva ogni volta la nor­ma­tiva fac­cia rifer­i­mento a req­ui­siti red­di­tu­ali per il riconosci­mento di agevolazioni, fis­cali e non, nonché ai fini Isee.

Nel caso si optasse per la cedolare secca, il reddito sottoposto a imposta sostitutiva non può comunque essere inferiore a quello catastale, determinato applicando le tariffe d'estimo.

L'imposta
L'aliquota della cedolare è pari al 21% del canone di affitto libero misura che si abbassa al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (individuati dal Dl 551/1998, all'articolo 1, lettera a e b) e in quelli ad alta tensione abitativa.Sono assoggettabili a cedolare secca anche i canoni relativi a contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno, per i quali non c'è l'obbligo di registrazione.

Questa imposta sostituisce l'Irpef e le addizionali all'Irpef sui redditi fondiari, nonché l'imposta di registro (2%) e l'imposta di bollo sui contratti di affitto. La cedolare secca sos­ti­tu­isce, inoltre, le imposte di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle pro­roghe del con­tratto di locazione.

L'opzione dovrà essere esercitata con riferimento a ciascun contratto, anche perché occorre la rinuncia all'applicazione degli aggiornamenti del canone (compreso quello Istat), che è un atto autonomo per ogni locazione.
La scelta comporta quindi benefici anche per l'inquilino che, dal canto suo, avrà la sicurezza di un canone fisso e non modificabile.Un legame questo fra le parti che la norma rafforza al punto da subordinare l'efficacia dell'opzione per la tassazione sostitutiva proprio alla dichiarazione preventiva di rinuncia agli aggiornamenti, che il locatore deve comunicare per raccomandata al conduttore.
Le sanzioni
Con l’articolo 3 del dlgs sul fed­er­al­ismo munic­i­pale si è oper­ato anche dal lato del con­trasto degli affitti in nero. In caso di man­cata reg­is­trazione di con­tratti di locazione rel­a­tivi a immo­bili a uso abi­ta­tivo entro il ter­mine sta­bil­ito dalla legge:
1) la durata della locazione è sta­bilita in quat­tro anni a decor­rere dalla data della reg­is­trazione;
2) al rin­novo si applica la dis­ci­plina pre­vista per i con­tratti a canone libero;
3) a decor­rere dalla reg­is­trazione, il canone annuo di locazione è fis­sato nel minore fra l’importo sta­bil­ito fra le parti e quello pari al triplo della ren­dita cat­a­stale, oltre l’adeguamento, dal sec­ondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici Istat dei prezzi al con­sumo per le famiglie degli imp­ie­gati e operai. 
Stesse conseguenze anche per contratti registrati:
- di locazione contenenti un importo inferiore a quello effettivo;
- di comodato fittizio.
Locazioni "sottodichiarate" e comodati fittizi che, se non registrati, si considerano nulli.
Viene inoltre ribadito che i contratti non registrati sono nulli, ai sensi della legge 311/2004, pertanto per regolazzare la situazione, gli interessati devono provvedere a registrare i contratti in essere entro 60 giorno dall'entrata in vigore del decreto sul federalismo municipale.
Una spinta in più  alla registrazione dei contratti di locazione è data inoltre dalla norma per cui l'adempimento sostituisce l'obbligo di comunicare le generalità del conduttore all'autorità di pubblica sicurezza.
L'inasprimento più notevole delle sanzioni si è avuto a livello di imposte sui redditi.

Se, infatti, il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato nella dichiarazione dei redditi, la sanzione applicata varia dal 240% al 480% dell'Irpef evasa.Punita è anche l'indicazione in misura inferiore a quella effettiva: la sanzione, in questo caso, può andare dal 200% al 400 per cento.In pratica, sono state raddoppiate le sanzioni amministrative fissate nei casi di dichiarazione omessa o infedele (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 471/1997).

Inoltre, nell'ipotesi di definizione dell'accertamento sia in via concordata con l'ufficio sia con acquiescenza del contribuente, non spetta alcuna riduzione di sanzioni. L'unico beneficio consisterà nell'applicazione delle "pene" ordinarie (e non raddoppiate, come sopra illustrato) previste all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 471/1997, oppure all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo nei casi di ritardato od omesso versamento.

Fonti : FiscoOggi

venerdì 25 febbraio 2011

Come cambia il Piano Casa

Novità per la Legge Nazionale

La nuove norme region­ali sono da emanare entro il 31 dicem­bre, sono ammessi anche gli edifici condonati.
I con­tenuti della bozza di decreto legge pre­sen­tata al Con­siglio dei Min­istri dal Min­istro Calderoli si pos­sono così sin­te­tiz­zare: riqual­i­fi­cazione urbana, cambi di des­ti­nazione d’uso, delo­cal­iz­zazioni e sos­ti­tuzione edilizia con premi volumetrici.

Viene così ripreso il tema ”Piano Casa”, preve­dendo alcune sem­pli­fi­cazioni nei set­tori edilizia e urban­is­tica.

La bozza ripro­pone l’idea di un Piano Casa cen­tral­iz­zato, rego­lato da un provved­i­mento legisla­tivo nazionale con il com­pito di fare da legge quadro a leggi region­ali da emanare entro il 31 dicem­bre 2011.
Le norme region­ali, adot­tate non sulla base di una sem­plice intesa, ma di una legge dello Stato, dovreb­bero incen­ti­vare la riqual­i­fi­cazione urbana delle aree degra­date preve­dendo volume­trie aggiun­tive, la delo­cal­iz­zazione degli edi­fici inadeguati in aree diverse e mod­i­fiche della sagoma per l’armonizzazione architettonica.

Dagli inter­venti dovreb­bero essere esclusi gli immo­bili abu­sivi e quelli sit­uati all’interno dei cen­tri storici o in aree asso­lu­ta­mente ined­i­fi­ca­bili.
Sono ammessi invece gli edi­fici con­do­nati o per i quali sia stata pre­sen­tata domanda di sanato­ria entro i ter­mini sta­bil­iti dal DL269/2003. In ogni caso, la bozza di legge quadro impone il rispetto degli stan­dard urbanistici.

Ammesso anche il cam­bio di des­ti­nazione d’uso degli immo­bili, purché gli uti­lizzi siano tra loro com­pat­i­bili o com­ple­men­tari. E inoltre, in attesa dell’approvazione delle leggi region­ali, ai sensi del Dpr 380/2001, potrebbe essere rilas­ci­ato il per­me­sso di costru­ire in deroga anche per i cambi di des­ti­nazione d’uso.
I Comuni, inoltre, pos­sono prevedere che il rilas­cio del per­me­sso di costru­ire per gli edi­fici resi­den­ziali pre­scinda dalla pre­sen­tazione della relazione acustica.
E infine, sec­ondo il decreto Calderoli, l’approvazione dei piani attua­tivi passa dalle com­pe­tenze del Con­siglio Comu­nale, che già delib­era il piano urban­is­tico gen­erale, a quelle della Giunta.

Fonte : Attico

Mutui per le ristrutturazioni : come funzionano

Molte le richieste agli istituti di credito

In tempo di crisi, come quella attuale, chi non può permettersi di acquistare un immobile nuovo, spesso opta per ristrutturare quello che possiede.
Quando si parla di mutuo si pensa subito all'acquisto della casa, ma non sempre è così. Mutui.it  il portale online che consente di scegliere il mutuo tra quelli proposti dai diversi istututi di credito, ha reso noti i dati di un'analisi che ha preso in esame i finanziamenti richiesti dagli italiani non per comprare, ma per ristrutturare le loro case.
Il sito ha analizzato oltre 60.000 richieste di mutuo finalizzate alla ristrutturazione, scoprendo anche delle cose piuttosto curiose.
Prima di tutto, chi sottoscrive un mutuo per la ristrutturazione è generalmente prudente: nel 44% dei casi preferisce infatti il tasso fisso, mentre solo il 35% del campione esaminato sceglie il tasso variabile.
Chi richiede questo tipo di finanziamento, inoltre, è abbastanza giovane (ha in media 42 anni), si impegna con l'istituto creditore per più di 20 anni (22,5 il valore medio) e chiede un mutuo di 142.000 €, pari a poco meno della metà del valore dell'immobile che intende ristrutturare (49,6%).
Ma come si fa per richiedere un mutuo per la ristrutturazione?
Innanzitutto c'è da dire il mutuo per la ristrutturazione consente di utilizzare i capitali ottenuti per ristrutturare sia gli interni che gli esterni di una casa.

Poi per dare inizio ai lavori è necessario consegnare al Comune, nel quale si trova l’immobile, la Dichiarazione di Inizio Lavori (DIA), firmata da un tecnico autorizzato e raccogliere i preventivi relativi a tutti gli interventi di ristrutturazione che si intendono portare avanti.
Il mutuo per la ristrutturazione può arrivare fino all’80% del valore dell’immobile ed il grande vantaggio di questo tipo di mutuo è che il valore dell’immobile preso come riferimento, non è quello attuale, ma quello che la casa raggiungerà a conclusione dei lavori di ristrutturazione.

Per richiedere un mutuo per la ristrutturazione alla banca, è necessario allegare alla consueta documentazione richiesta per i mutui per acquisto casa, anche:
- per interventi di manutenzione ordinaria: preventivo di spesa della ditta o del  professionista abilitato che realizzerà i lavori di ristrutturazione;
- per interventi di manutenzione straordinaria: preventivo di spesa, progetto edilizio e  DIA (Dichiarazione di Inizio Attività);
- per interventi di ristrutturazione edilizia con grandi opere: preventivo di spesa, Permesso di costruire e, se dovuto, il contributo di costruzione.

Fonte : Mutui.it

Chi può permettersi oggi di acquistare una casa

Chi ha potere d'acquisto reale in campo immobiliare

Molto spesso le statistiche sulla predisposizione delle famiglie italiane a comprare casa si basano sulla loro volontà ma non su quelle che sono le loro reali possibilità.

Uno studio congiunto della Banca d'Italia, dell'ABI e dell'ISTAT, aiuta a capire chi può davvero comprare case, in base alle proprie risorse disponibili.
Per lo studio è stato preso in considerazione il cosiddetto indice di affordability: che corrisponde alla reale capacità di sostenere le spese del mutuo, calcolata su dei parametri standard.

I parametri scelti sono quelli che vengono di norma applicati dagli istututi di credito alle richieste di mutuo: l'indice di affordability è stato calcolato sull'ammortamento di un mutuo della durata di 20 anni, corrispondente all'80% del valore dell'immobile; rata del mutuo non non eccedente il 30% del reddito disponibile, soglia consigliata per non avere problemi economici per colpa della casa.

Le fonti dati utilizzate sono:
- per il costo delle abitazioni l'Agenzia del Territorio
- per il reddito disponibile l'ISTAT
- per i tassi d'interesse la Banca d'Italia.

Questi sono i risultati:



Come si può vedere dal grafico, la quota delle famiglie che possono comprare casa non supera il 50%, cifra che scende veritginosamente a poco più del 20% nel caso dei nuclei giovani che sono quelli che ne hanno anche più bisogno.

Fonte: Banca d'Italia, ABI, ISTAT

Mercato Immobiliare Italia : - 4,5 per il 2010

Il 2010 si chiude in negativo per il mercato immobiliare.

L'andamento medio dei prezzi registrato da FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immoboliari Professionali) è in calo del 4,5% per le abitazioni



mentre le previsioni, per il primo semestre 2011, indicano, secondo FIAIP, un miglioramento per le compravendite ad uso residenziale, in particolar modo per le aree centrali della città, ed un aumento degli affitti al + 10%.
Nelle zone periferiche, invece, il mercato potrebbe mantenersi stazionario, così come i tempi di vendita. Secondo l'Associazione determinante per la ripresa del mercato sono le aspettative di prezzo dei venditori,  ancora  ai livelli del 2006-2007.
Dal report si evidenzia una diminuzione generale dei prezzi in tutte le città, eccezion fatta per Venezia (+ 2,2%) e Siena (+ 0,2%). Prezzi più bassi a Palermo  con una punta massima del -11%, Napoli segna un - 1,5%, Bergamo - 7%, Bologna - 3%, - 3,64% Genova, - 4% Roma, - 5% Firenze, - 6,2% di Ssalerno e - 6,2% di Milano.

Fonte : FIAIP

giovedì 24 febbraio 2011

Lavori di ristrutturazione su immobili : agevolazioni fiscali

Per interventi che durano più anni il limite è di 48.000 Euro

Le agevolazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione (Detrazione del 36%) sono tra le più utilizzate dai contribuenti. In vigore dal 1997 sono state prorogate quasi senza interruzioni fino ad oggi ma con aggiunte e modifiche che ne hanno complicato l'applicazione.
Un limite su più livelli
Particolarmente importante è limite di spesa ammissibile pari a 48mila euro per un intervento sulla stessa abitazione, pertinenze incluse. Il limite è annuale, è per immobile ed è per tipo di intervento (anche pluriennale).

Poché il limite è annuale, se nello stesso anno viene terminato un intervento edilizio e se ne inizia uno nuovo sullo stesso immobile, le spese sostenute nell'anno per il primo intervento influenzano il limite massimo di quelle agevolabili per il secondo.

Con un tetto massimo di 48.000 Euro di spesa, l'importo massimo della detrazione Irpef è pari a 17.280 Euro (cioè il 36% di 48mila euro). Se però un proprietario ha più abitazioni, le spese agevolate sono di 48mila euro per ciascuna unità (legge 266/2005).
Il limite è riferito all'abitazione, quindi, se questa è cointestata e le spese sono sostenute da tutti i cointestatari, il limite va suddiviso.
Poiché il "limite" è però anche per intervento, se la ristrutturazione edilizia consiste in una «mera prosecuzione di lavori iniziati successivamente al 1° gennaio 1998», per determinare il tetto massimo della spesa agevolata, pari a «48mila euro per unità immobiliare», si tiene conto anche delle spese sostenute negli anni passati dopo il 1° gennaio 1998 (legge 289/2002). Nell'anno della prosecuzione, la detrazione d'imposta va quindi determinata sull'importo che risulta dalla differenza tra 48mila euro e gli importi già spesi negli anni precedenti per lo stesso intervento (circolare 9/E/2002).
Esiste anche un altro vincolo: se per la stessa abitazione e nello stesso anno, si proseguono interventi di manutenzione iniziati in anni precedenti e contemporaneamente si iniziano nuovi interventi, l'importo massimo annuale di spesa agevolata al 36% non può comunque superare la misura complessiva di 48mila euro (circolare 15/E/2003).
Facciamo un esempio
Nel 2010 è stata iniziata una manutenzione straordinaria di un'abitazione, che è costata 40mila euro nel 2010. Nel 2011, i lavori vengono terminati, spendendo però altri 18mila euro. Il limite massimo per questo intervento, di 48mila euro, è stato superato, perché sono stati spesi 58mila euro. I 18mila euro spesi nel 2011 potranno essere considerati ai fini della detrazione al 36% solo per 8mila euro, in quanto per lo stesso intervento nella stessa abitazione deve essere rispettato il limite di 48mila euro. I 10mila euro residui non potranno essere detratti al 36%, neanche negli anni successivi.
Se nel 2011 si vuole iniziare e terminare un nuovo intervento di ristrutturazione sulla stessa unità immobiliare, va tenuto presente che si possono agevolare al 36% solo spese per 40mila euro, dato che il limite dei 48.000 euro per abitazione è annuale e 8mila euro sono stati già agevolati nel 2011 con i lavori cominciati nel 2010 e terminati nel 2011.
Nuovi interventi
Nel caso in cui risulti necessaria una nuova abilitazione amministrativa, per interventi diversi dai precedenti, siamo in presenza di un nuovo intervento, per il quale quindi spetta un potenziale nuovo limite di spesa di 48mila euro. Ma abbiamo un nuovo intervento anche nei casi in cui non sia necessario richiedere una nuova abilitazione amministrativa, come per la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante (circolare 13/E/2001). In entrambi i casi, comunque, va inviata una nuova comunicazione al Centro operativo di Pescara (passo necessario per ottenere la detrazione).
Come ottenere la detrazione
Per usufruire del beneficio fiscale la parte di spesa "agevolata" deve essere dedotta in dieci anni in rate costanti. Se un contribuente ha speso lo scorso anno 48mila euro per lavori agevolati ha diritto a una detrazione pari a 17.280: quindi nella dichiarazione da presentare quest'anno potrà dedurre la prima rata, pari a 1.728 euro. E le altre di pari importo nei nove anni successivi.

Vendita dell'immobile
Non va dimenticato infine che l'agevolazione attiene all'immobile pertanto, se nel corso dei dieci anni questo viene alienato, l'agevolazione passa in capo al nuovo proprietario per gli importi ancora non dedotti.

Fonte : Il sole 24 Ore

Iva al 4% sulle migliorie prima casa ante consegna

IVA e migliorie prima casa

Chi compra la prima casa dal costruttore paga il 4 per cento di Iva. Ma quanto si paga sui  lavori extra capitolato, fatturati a parte rispetto all'immobile?
Con la Risoluzione del 22.02.2010 l'Agenzia delle Entrate affronta il tema delle aliquote Iva da applicare alle cosiddette migliorie o opere extracapitolato, richieste dai futuri proprietari degli immobili.
La risoluzione è una risposta ad un interpello, in cui era stato chiesto quale fosse la corretta aliquota applicabile nell'ambito di lavori di costruzione commissionati a terzi da una cooperativa edilizia a proprietà divisa, mentre i lavori di miglioramento erano stati commissionati da un socio in possesso dei requisiti "prima casa".
L'Amministrazione mantenendo la stessa linea già espressa in passato (Circolare n. 219/E del 30 novembre 2000), ha sostenuto la possibilità di potere applicare l'aliquota ridotta del 4 per cento. Infatti, anche se rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, le migliorie si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell'immobile ed hanno ad oggetto l'inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una maggiore funzionalità dell'alloggio.

Nella Risoluzione l'Agenzia pone l'accento su due aspetti molto importanti che è bene non trascurare quando si parla di operare fuori capitolato.

Il primo riguarda l'ambito di applicazione delle opere, che per beneficiare dell'aliquota del 4% devono essere realizzate esclusivamente durante la fase di costruzione di un immobile ancora non completamente terminato. Vale a dire che le stesse opere, se realizzate nel corso di una ristrutturazione edilizia, sconteranno l'aliquota ridotta del 10 per cento e mai del 4 per cento, a nulla influendo la circostanza che il committente sia un soggetto in possesso dei requisiti "prima casa".

Il secondo aspetto si riferisce alla natura degli interventi richiesti, i quali, anche dopo la loro esecuzione, devono far mantenere all'abitazione le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969.
Diversamente, ai lavori di miglioria, dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria che dovrà comunque essere estesa anche alla cessione dell'immobile il quale, così, passerebbe dal 4 al 20 per cento. Ciò vale anche per gli eventuali acconti già versati, per i quali si renderebbe necessaria una nuova fattura di sola Iva ad integrazione di quanto già pagato.

Fonte : Il Sole 24 Ore

martedì 22 febbraio 2011

Esiste il valore minimo di una casa?

Se esiste il valore minimo di una casa come si determina?

La determinazione del prezzo di una casa è una vecchia questione di difficile soluzione.
Le uniche quotazioni immobiliari ufficiali in italia sono quelle dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI). Ma non sempre fanno testo.
Una recente Sentenza della Commissione Tributaria del Piemonte ha fatto un pò di chiarezza. Tutto era nato da un accertamento fatto per veirificare una eventuale evasione fiscale. Un immobile venduto ad un prezzo sospettosamente basso, aveva infatti attirato l'attenzione del fisco. Ma qual è il prezzo di una casa, per poter giudicare se nell'atto di vendita qualcuno ha barato per evadere le tasse?

Facciamo un esempio. L'acquirente a riesce a spuntare con il venditore b l'acquisto di una abitazione alla metà del prezzo di mercato, stando alle quotazioni OMI. Il venditore b poteva avere fretta, aver bisogno di liquidità o aver ricevuto una sola proposta o voleva liberarsi dell'immobile causa trasferimento, perdita del lavoro ecc. o magari aveva ereditato la casa ed ogni vendita, a qualsiasi prezzo, era per lui tutto guadagno netto.
In una verifica del fisco si mette in dubbio l'importo della vendita: troppo basso, c'è il sospetto di evasione fiscale. Ma troppo basso per chi? per le quotazioni OMI. Ma su cosa si basano? sulle precedenti transazioni. In pratica è come dire: se il mio vicino un anno fa ha comprato a 100, io non posso comprare a 50, altrimenti sono sicuramente un evasore e dichiaro meno del dovuto.
Questione assai difficile da determinare. Tanto che una sentenza (n. 4/27/11 della ctr piemonte) ha appena chiarito che i valori OMI dell'Agenzia del Territorio non sono sufficienti a determinare il valore presunto di un immobile e quindi non sono validi ai fini degli accertamenti fiscali. La sentenza li ha infatti declassati a indizi di evasione. Solo gli accertamenti bancari, incrociati con quelli dell'Agenzia delle Entrate potranno stabilire la verità.
Implicitamente quindi, la sentenza stabilisce che non esiste il valore minimo di una casa.

Fonte: Idealista

Fondo di copertura mutui per giovani coppie

Un aiuto per i mutui alle giovani coppie

E' attivo dal 18.02.2011 il Fondo di Copertura per i mutui alle giovani coppie disposto dal Ministero per la Gioventú.
I fondi stanziati per tale iniziativa sono pari a euro 24 milioni e potranno interessare l’erogazione di crediti fino ad un massimo di 200 mila euro. Il fondo è riservato solo a giovani coppie sposate o famiglie monogenitoriali con figli a carico.

Le persone o coppie che intendono presentare domanda non dovranno aver superato il trentacinquesimo anno di età, non dovranno avere un reddito isee superiore ai 35 mila euro, nel caso in cui siano assunti a tempo indeterminato (la mancanza di un contratto a tempo indeterminato costituisce priorità per l’accesso) non dovranno percepire dal contratto di lavoro più della metà del reddito imponibile irpef, non dovranno possedere altri immobili eccetto quelli ricevuti in donazione o successione, a patto che siano destinati all’uso gratuito di fratelli o genitori.

Per quanto riguarda l’immobile che s’intende acquistare avvalendosi di tale fondo, dovrà necessariamente essere adibito ad abitazione principale, e non potrà appartenere alle categorie catastali individuate come signorili, di pregio e/o di lusso. Per scaricare il provvedimento scarica il modulo.

Fonte: Governo

venerdì 4 febbraio 2011

Inflazione in aumento: a gennaio 2011 pari a 2,1%

Cambia il paniere dei beni

L'Istat nelle stime provvisorie comunica che a gennaio 2011 l'inflazione è aumentata al 2,1% su base annua, dall'1,9% di dicembre 2010. Si tratta del dato più alto dal dicembre del 2008.

A gennaio si colloca così al di sopra della soglia di riferimento fissata dalla Bce (2%) il tasso dell'inflazione italiana. Sul piano congiunturale, precisa l'Istat, gli incrementi maggiori hanno riguardato i prezzi dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,8%), dei Servizi sanitari e spese per la salute (+0,7%), dell'Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+0,6%) e dei Trasporti (+0,5%). Risultano invece in calo i prezzi di Ricreazione, spettacoli e cultura (-0,4%). Su base annua i maggiori tassi di crescita hanno interessato Trasporti (+4,3%), Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+3,9%). Inoltre, rende noto l'Istituto, sempre in base a stime provvisorie, l'inflazione acquisita per il 2011 è pari all'1,2%, mentre l'inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, è all'1,4%, lo stesso valore registrato a dicembre 2010.

BENZINA +11,3%, GASOLIO +15,7%  - Sul balzo dell'inflazione pesano i beni energetici non regolamentati, a gennaio 2011 il prezzo della benzina è aumentato dell'11,3% (+9,9% a dicembre) su base annua e del 3,5% su base mensile. Lo comunica l'Istat diffondendo le stime provvisorie sull'inflazione. Il prezzo del gasolio per mezzi di trasporto è salito del 15,7% (+14,5% a dicembre) in termini tendenziali e del 4% sul piano congiunturale. Riguardo al gpl, l'indice ha registrato un aumento del 26,5% (+21,3% a dicembre) su base annua e dell'8% su base mensile. Quanto al gasolio da riscaldamento a gennaio ha segnato un del 14,9% a livello tendenziale e del 3,3% sul piano congiunturale.

IMPENNATA VERDURA FRESCA,+12% - L'accelerazione segnata dall'inflazione a gennaio 2011 risente anche della spinta che arriva dai beni alimentari non lavorati, in particolare i vegetali freschi che registrano un'impennata su base mensile del 12% e dell'11,7% su base annua.

EFFETTO SALDI  - In Italia a gennaio 2011 l'indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi dell'Unione europea (Ipca), che tiene conto delle riduzioni temporanee di prezzo come saldi e promozioni, diminuisce dell'1,2% rispetto al mese precedente. Quindi, a gennaio, su base mensile, l'effetto dei saldi invernali si è fatto sentire.

COME CAMBIA IL PANIERE - Cambia, come ogni anno, il paniere dell'Istat per il calcolo dell'inflazione. Nel 2011 entrano, fa sapere l'Istituto, il tablet pc (il più conosciuto è probabilmente l'I-pad), il fast food etnico, il salmone affumicato, l'ingresso ai parchi nazionali, ai giardini zoologici e botanici, servizi di trasporto extraurbano multimodale integrato (ovvero i biglietti che consentono l'utilizzo di più mezzi di trasporto). Esce, invece, la posizione noleggio dvd. Oltre alle new entry I-pad e kebab, l'Istat ricorda che a partire da gennaio 2011 per gli indici dei prezzi al consumo è adottato "un nuovo e più articolato schema di classificazione della spesa per consumi". In particolare, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) viene diffuso con un livello di dettaglio che arriva a 319 'Segmenti di consumo', contro le precedenti 204 'Voci di prodotto'. Complessivamente il paniere 2011 è composto da 1.377 prodotti. A seguito della riclassificazione, è stato anche necessario, fa sapere sempre l'Istat, ampliare la gamma dei prodotti, "é il caso, ad esempio, della posizione - spiega - Abbigliamento donna per attività sportiva e della posizione Revisione auto".

Nel 2011 sono 85 i comuni capoluogo di provincia che concorrono al calcolo degli indici (erano 83 nel 2010).

L'Istat ricorda che a partire proprio dalle stime provvisorie di gennaio l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) e per le famiglie di operai e impiegati (Foi) sono diffuse con base di riferimento 2010 (2010=100), che è stata così aggiornata rispetto alla precedente fissata al 1995.

Fonte : ANSA