martedì 27 settembre 2011

Locazioni : disdetta del contratto e recesso anticipato

Il Conduttore non può fare il furbo per evitare di pagare il canone

Se il proprietario ha comunicato la volontà di disdire il contratto alla prima scadenza, l’inquilino non può cessare in anticipo il rapporto, sottraendosi alle proprie obbligazioni. E la scelta del conduttore di non pagare il canone costituisce inadempimento. Ad affermarlo la Corte di Cassazione che, con sentenza n.17681/2011, si pronuncia in tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso dall’abitazione.

Nel caso in esame, il proprietario comunicava, tramite raccomandata 12 mesi prima della scadenza, di non voler rinnovare il contratto di locazione, alla prima scadenza utile. Accettata la disdetta, il conduttore indicava, in tempo successivo, la volontà di recedere prima della scadenza concordata. Rifiutando il recesso, il proprietario intimava lo sfratto per i canoni di locazione non versati.

La sentenza 17681 del 29 agosto 2011 riprende un principio già affermato (Cass. n.19478/2005) secondo cui “in tema di locazione di immobile urbano ad uso diverso dall’abitazione, qualora il locatore abbia comunicato di non voler rinnovare il contratto alla prima scadenza, no può riconoscersi al conduttore la facoltà di decidere unilateralmente di far cessare il rapporto anticipatamente, sottraendosi senza il consenso del locatore alle proprie obbligazioni”.

La Corte precisa, quindi, che “la diversa scelta del conduttore di non versare più il canone locativo integrainadempimento”. Questo comporta che, nel caso in cui il proprietario promuova giudizio di sfratto per morosità, “l’effetto risolutivo ad una data anteriore rispetto alla scadenza non è riconducibile alla volontà del locatore”, ma “all’inadempimento dello stesso conduttore”. Conseguenza? L’inquilino “non può vantare più alcun diritto alla corresponsione dell’indennità di avviamento alla scadenza, essendosi il contratto risolto, in dipendenza di una condotta a lui addebitabile, prima di quella data”.

(fonte: Cass. civ. 17681/2011)


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