mercoledì 21 settembre 2011

Affitti: nuove regole per le cauzioni

Libretti al portatore: scende il limite massimo 

Le regole antiriciclaggio introdotte con la manovra di Ferragosto modificheranno molte  abitudini consolidate nei rapporti di affitto. Tra queste quella del deposito cauzionale che, nella maggior parte dei casi, non potrà più essere fatto con i libretti al portatore, dato che la soglia massima dal 1° ottobre scende dagli attuali 5.000 euro a 2.499 euro.

Il deposito cauzionale è quella somma di danaro che il conduttore versa al locatore alla stipula del contratto di affitto, per garantire la proprietà da eventuali danni o inadempimenti diversi da parte del conduttore. Le normative in materia di locazioni hanno sempre diffidato di questa forma di garanzia, prevedendo limiti precisi per evitare abusi, da parte del 
presunto contraente più forte (il locatore). 

La legge dell'equo canone che ha esteso a tre le mensilità massime consentite a titolo di deposito cauzionale, prevedendo l'obbligo del locatore a corrispondere al conduttore, ogni anno, gli interessi legali sulla somma depositata. Fino dalla legge 392/78 (articolo 11), comunque, il locatore può acquisire la somma a titolo di deposito, utilizzarla liberamente, salvo l'obbligo di restituirla a fine locazione e di corrisponderne gli interessi annualmente.

La legge sull'equo canone presuppone inoltre che il depositario, come avviene in ogni ipotesi di deposito di danaro e altri beni fungibili, diventi proprietario della somma, mentre il conduttore depositante diviene titolare di un credito che matura al momento del rilascio, una volta verificato che non siano presenti danni alla proprietà o altri inadempimenti. Nonostante ciò spesso c'è la consuetudine di versare su un libretto bancario al portatore la somma acquisita dal locatore a titolo di deposito cauzionale.

Il libretto al portatore costituisce naturalmente solo una modalità di trasmissione del danaro, atteso che il suo «possesso vale titolo» per cui la consegna del documento implica la consegna del denaro.
Con l'introduzione delle ultime norme antiriciclaggio però i vecchi libretti al portatore con somme superiori ai 2.499 euro dovranno essere ridotti o chiusi entro il 30 settembre. 

Resta la questione della sorte dei libretti nell'ipotesi in cui il vincolo sia previsto quale clausola contrattuale in quanto le normative antievasione e antiriciclaggio costituiscono norme imperative di ordine pubblico e, pertanto, non sono derogabili contrattualmente e, se successive al contratto, le clausole negoziali diventano illegittime e devono essere modificate qualora diventino contrarie alla legge.

Il problema esiste ma può essere risolto facilmente: il libretto al portatore, infatti, non evita che la proprietà del denaro si trasmetta al locatore con contemporanea insorgenza di un'obbligazione di restituzione, ma impone solo un vincolo all'utilizzabilità delle somme, da parte del locatore, e un mezzo di trasmissione costituito dalla consegna del libretto al termine della locazione; il vincolo alla disponibilità della somma, pertanto può essere sostituito dal deposito su un libretto nominativo, mentre la restituzione del deposito può essere validamente posta in essere con la chiusura del libretto e la contemporanea restituzione a mezzo assegno circolare del deposito.

Nel caso di nuovi contratti, è ora inutile, per entrambi i contraenti, vincolare le somme su un deposito per cui il locatore potrà utilizzare quanto percepito, con il solo obbligo della restituzione e del pagamento degli interessi.

Fonte: Il Sole 24 ore

Nessun commento:

Posta un commento