E' stato pubblicato il bando di concorso, visionabile sul sito del Comune (www.comune.ancona.it), per l'erogazione di contributi per il sostegno alle locazioni residenziali private per l'anno 2014.
E' stato difatti ripristinato per gli anni 2014- 2015 il Fondo Nazionale per l’erogazione di contributi per la locazione privata e pertanto alla Regione Marche sono stati assegnati € 1.285.527,66 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cui si aggiungono € 750.000,00 di risorse regionali da ripartire tra i Comuni nonchè € 58.200,00 di risorse comunali.
Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso del
- contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi di Legge,
- canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 700,00;
- conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1 (abitazione di tipo signorile), A8 ( ville ) e A9 ( castelli);
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea.
Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso solo se munito di regolare carta o permesso di soggiorno biennale purchè in questo secondo caso , esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, debitamente comprovata. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea deve essere residente da almeno dieci anni del territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Marche;
- residenza anagrafica nell’alloggio sito nel Comune di Ancona per il quale si chiede il contributo;
- mancanza di titolarità , da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs n. 109/1998 (ISEE ) non superiore ad € 11.637,86. Di cui FASCIA A) valore ISEE non superiore all’importo annuo dell’assegno sociale (€ FASCIA B) valore ISEE non superiore all’importo annuo di due assegni sociali 5.818,93 ), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30 %; (€ 11.637,86) rispetto al quale l’incidenza del canone locativo risulti non inferiore al 40%.
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della presentazione della domanda e di produrre entro il 05/02/2015 la dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la regolarità del pagamento di tutto il canone di locazione dell’anno 2014 (con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario in corso di validità ) oppure per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo, da cui si possa evincere l'istituto di emissione , il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce.
La mancata presentazione della dichiarazione del proprietario dell'alloggio corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità ovvero la mancata presentazione di un documento bancario relativo a tutte le mensilità dell'anno 2014 comporterà l'esclusione della domanda dalla graduatoria.
La domanda di contributo debitamente sottoscritta, comprensiva degli allegati, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dovrà essere presentata o presso il Comune di Ancona – Ufficio Protocollo o con Raccomandata A.R., utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dal Comune a pena di esclusione.
Nella domanda dovranno essere obbligatoriamente, pena l'esclusione, allegati i seguenti documenti:
- Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE si sensi del D. Lgs. n. 109/98 e s. m.i.), relativa ai redditi percepiti nell’anno 2013,
- Copia contratto di locazione con estremi di registrazione ;
- Copia Mod. F23 pagato nell’anno 2014 o copia raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore l’esercizio dell’opzione “ cedolare secca”;
- qualora nel corso dell'anno , per il medesimo alloggio , sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o il richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio, sempre nel Comune di Ancona, dovranno essere prodotte copie dei rispettivi contratti registrati con i relativi modelli F/23 o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca;
- Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità ;
- Per il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea copia fotostatica carta di soggiorno;
- Per il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea copia permesso di soggiorno biennale in corso di validità e attestazione dell'attività lavorativa.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona entro e non oltre il giorno 4 novembre 2014 pena di esclusione. In caso di trasmissione della documentazione tramite raccomandata A.R. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa con l’indicazione chiara del mittente e della seguente dicitura “ Bando di Concorso per l’erogazione di contributi per il sostegno alle locazione residenziali private per l’anno 2014”.
Sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà stilata ed approvata, con apposito provvedimento, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone annuo/ valore ISEE ( La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo pretorio “online” dal 14/05/ 2015 per un periodo di 15 giorni entro il quale gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi.
L'importo del contributo da assegnare sarà determinato:
− FASCIA A : Il contributo massimo concedibile pari ad € 800,00;
− FASCIA B: Il contributo massimo concedibile pari ad € 500,00.
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giovedì 2 ottobre 2014
martedì 13 maggio 2014
Nessun permesso di costruire per pergolati e strutture amovibili
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con sentenza n. 1777/2014, si è pronunciato definitivamente sull’appello proposto, accogliendo il ricorso di primo grado in merito all'esclusione dagli abusi edilizi di strutture non ancorate in modo fisso al pavimento.
Non c’è bisogno di chiedere quindi, al Comune di riferimento, il permesso di costruire se si vuole realizzare una "struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione".
Per i giudici amministrativi la tenda-pergolato in esame "non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)."
Il Consiglio di Stato ha così precisato che simili strutture sono da "qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo" (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001).
Rientrano pertanto nell'edilizia libera.
Fonte: Edilizia 2000
Non c’è bisogno di chiedere quindi, al Comune di riferimento, il permesso di costruire se si vuole realizzare una "struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione".
Per i giudici amministrativi la tenda-pergolato in esame "non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)."
Il Consiglio di Stato ha così precisato che simili strutture sono da "qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo" (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001).
Rientrano pertanto nell'edilizia libera.
Fonte: Edilizia 2000
venerdì 14 marzo 2014
Affitti in nero: cancellate le super-sanzioni contro i proprietari con effetto retroattivo
Cancellate con un tratto di penna le super-sanzioni contro i proprietari che affittano abitazioni in nero. La possibilità per l'inquilino di denunciare il padrone di casa, ottenendo un canone scontato, non esiste più. Anzi, è come se non fosse mai esistita.
La pronuncia
La Corte costituzionale, con la sentenza 50/2014, dichiara illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011. Ovvero le norme che permettevano all'inquilino di registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale (importo che in genere è del 70-80% inferiore ai valori di mercato), con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro.
Secondo le disposizioni bocciate dalla Corte costituzionale, la registrazione poteva essere effettuata a cura dell'inquilino (ma anche da parte dei funzionari del Fisco o della Guardia di Finanza) in tutti i casi in cui il contratto d'affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge (30 giorni dalla firma). E lo stesso succedeva quando il contratto era stato registrato indicando un importo inferiore a quello reale oppure quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito.
Gli effetti
Le pronunce della Corte costituzionale hanno effetto anche per il passato. Quindi finiranno nel nulla anche i contratti che sono stati registrati dagli inquilini e dai funzionari del Fisco a partire dal 6 giugno 2011. Le super-sanzioni, infatti, sono scattate 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, che era il 7 aprile 2011. In pratica, i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l'abitazione, perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva. Ma bisognerà anche regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l'alloggio: se è vero che il canone di legge non esiste più, il proprietario ha diritto a un'indennità per l'arricchimento senza causa, e alla fine potrebbe essere il giudice a risolvere la questione. Restano ferme, comunque, le regole fiscali: chi ha affittato una casa in nero dovrà pagare le imposte non versate, le sanzioni e gli interessi.
Le motivazioni
Sette diversi tribunali (da Salerno a Firenze, da Genova a Palermo) avevano sollevato la questione di legittimità sulle norme poi bocciate dalla Corte. In particolare, diversi magistrati avevano lamentato la lesione della libertà contrattuale delle parti, che si vedevano imposti per legge la il contraente, la durata e il canone del contratto. I giudici costituzionali, però, hanno bocciato le super-sanzioni per difetto di delega: detto diversamente, la legge in base alla quale è stato emanato il decreto legislativo 23/2011 si occupava di federalismo fiscale, e le norme contro l'evasione degli affitti in nero sono andate oltre gli obiettivi che aveva fissato il Parlamento. Senza dimenticare lo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3) secondo cui la violazione di norme tributarie non può causare la nullità del contratto.
Fonte: Il Sole 24 Ore
La pronuncia
La Corte costituzionale, con la sentenza 50/2014, dichiara illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011. Ovvero le norme che permettevano all'inquilino di registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale (importo che in genere è del 70-80% inferiore ai valori di mercato), con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro.
Secondo le disposizioni bocciate dalla Corte costituzionale, la registrazione poteva essere effettuata a cura dell'inquilino (ma anche da parte dei funzionari del Fisco o della Guardia di Finanza) in tutti i casi in cui il contratto d'affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge (30 giorni dalla firma). E lo stesso succedeva quando il contratto era stato registrato indicando un importo inferiore a quello reale oppure quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito.
Gli effetti
Le pronunce della Corte costituzionale hanno effetto anche per il passato. Quindi finiranno nel nulla anche i contratti che sono stati registrati dagli inquilini e dai funzionari del Fisco a partire dal 6 giugno 2011. Le super-sanzioni, infatti, sono scattate 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, che era il 7 aprile 2011. In pratica, i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l'abitazione, perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva. Ma bisognerà anche regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l'alloggio: se è vero che il canone di legge non esiste più, il proprietario ha diritto a un'indennità per l'arricchimento senza causa, e alla fine potrebbe essere il giudice a risolvere la questione. Restano ferme, comunque, le regole fiscali: chi ha affittato una casa in nero dovrà pagare le imposte non versate, le sanzioni e gli interessi.
Le motivazioni
Sette diversi tribunali (da Salerno a Firenze, da Genova a Palermo) avevano sollevato la questione di legittimità sulle norme poi bocciate dalla Corte. In particolare, diversi magistrati avevano lamentato la lesione della libertà contrattuale delle parti, che si vedevano imposti per legge la il contraente, la durata e il canone del contratto. I giudici costituzionali, però, hanno bocciato le super-sanzioni per difetto di delega: detto diversamente, la legge in base alla quale è stato emanato il decreto legislativo 23/2011 si occupava di federalismo fiscale, e le norme contro l'evasione degli affitti in nero sono andate oltre gli obiettivi che aveva fissato il Parlamento. Senza dimenticare lo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3) secondo cui la violazione di norme tributarie non può causare la nullità del contratto.
Fonte: Il Sole 24 Ore
giovedì 13 marzo 2014
Acquisto mobili
La spesa per l'acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione, su cui sono previste detrazioni Irpef potrà essere superiore a quella per la ristrutturazione stessa. Il tetto massimo per la spesa complessiva resta a 10.000 euro. (Decreto legge sull'emergenza abitativa).
Emergenza abitativa : alloggi ex Iacp proposti agli inquilini
E' previsto un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex Iacp) che beneficerà dello stanziamento di 400 milioni di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi.
E' previsto un ulteriore finanziamento di 67,9 milioni di euro per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione.
E' prevista inoltre la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per favorire l'acquisto degli alloggi ex Iacp da parte degli inquilini e destinare il ricavato al recupero alla realizzazione di nuovi alloggi.
Per favorire l'acquisto degli alloggi da parte degli inquilini è prevista la costituzione di un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi ex Iacp, che avrà una dotazione massima per ciascun anno dal 2015 al 2020 di 18,9 milioni di euro per un totale di 113,4 milioni.
Vantaggi per chi abita in alloggi di edilizia popolare.
Per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: 900 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non supera i 30.987,41 euro.
Vantaggi per chi mette in affitto alloggi sociali nuovi o ristrutturati.
I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini Irpef/Ires e Irap nella misura del 40 per cento per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Novità sul riscatto dell'alloggio popolare: trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l'inquilino ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare.
Chi acquista ha 2 vantaggi: 1) l'Iva dovuta dall'acquirente (che è incassata da chi vende per riversarla allo Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all'inizio; 2) il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l'acquisto è rimandato al momento dell'atto di acquisto. Chi vende rimanda la tassazione Ires e Irap sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto.
Più rigore infine nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile che non potrà chiedere né la residenza, né l'allacciamento ai pubblici servizi.
La norma mira al ripristino di situazioni di legalità che l'attuale quadro normativo non riesce a garantire. (Decreto legge sull'emergenza abitativa).
Fonte : Il Sole 24 Ore
E' previsto un ulteriore finanziamento di 67,9 milioni di euro per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione.
E' prevista inoltre la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per favorire l'acquisto degli alloggi ex Iacp da parte degli inquilini e destinare il ricavato al recupero alla realizzazione di nuovi alloggi.
Per favorire l'acquisto degli alloggi da parte degli inquilini è prevista la costituzione di un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi ex Iacp, che avrà una dotazione massima per ciascun anno dal 2015 al 2020 di 18,9 milioni di euro per un totale di 113,4 milioni.
Vantaggi per chi abita in alloggi di edilizia popolare.
Per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: 900 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non supera i 30.987,41 euro.
Vantaggi per chi mette in affitto alloggi sociali nuovi o ristrutturati.
I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini Irpef/Ires e Irap nella misura del 40 per cento per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Novità sul riscatto dell'alloggio popolare: trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l'inquilino ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare.
Chi acquista ha 2 vantaggi: 1) l'Iva dovuta dall'acquirente (che è incassata da chi vende per riversarla allo Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all'inizio; 2) il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l'acquisto è rimandato al momento dell'atto di acquisto. Chi vende rimanda la tassazione Ires e Irap sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto.
Più rigore infine nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile che non potrà chiedere né la residenza, né l'allacciamento ai pubblici servizi.
La norma mira al ripristino di situazioni di legalità che l'attuale quadro normativo non riesce a garantire. (Decreto legge sull'emergenza abitativa).
Fonte : Il Sole 24 Ore
Cedolare secca al 10 % e misure varie per le locazioni : ricetta Renzi
Vengono incrementati rispettivamente con 100 milioni il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e 226 milioni il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
Con l'obiettivo di favorire l'immissione sul mercato degli alloggi sfitti si riduce dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Per attenuare le tensioni sul mercato delle locazioni (2,5 milioni di famiglie in affitto pagano un canone superiore al 40% del loro reddito) la norma prevede che le risorse del Fondo Affitto sono destinate anche alla creazione di strumenti a livello comunale (ad es. Agenzie locali) che svolgano una funzione di garanzia terza fra proprietario e affittuario: per i mancati pagamenti del canone; per eventuali danni all'alloggio.
La norma prevede inoltre che le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni di cui al presente comma, anche per quelle per finita locazione. (decreto legge sull'emergenza abitativa).
Fonte : Il Sole 24 Ore
Con l'obiettivo di favorire l'immissione sul mercato degli alloggi sfitti si riduce dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
Per attenuare le tensioni sul mercato delle locazioni (2,5 milioni di famiglie in affitto pagano un canone superiore al 40% del loro reddito) la norma prevede che le risorse del Fondo Affitto sono destinate anche alla creazione di strumenti a livello comunale (ad es. Agenzie locali) che svolgano una funzione di garanzia terza fra proprietario e affittuario: per i mancati pagamenti del canone; per eventuali danni all'alloggio.
La norma prevede inoltre che le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni di cui al presente comma, anche per quelle per finita locazione. (decreto legge sull'emergenza abitativa).
Fonte : Il Sole 24 Ore
mercoledì 15 gennaio 2014
Parliamo ancora di APE : differenze regionali
Quando coesistono insieme norme nazionali e norme regionali si applica la cosiddetta clausola di cedevolezza che stabilisce che la normativa emanata dalle regioni prevale su quella del governo. Ma vediamo la situazione relativa all'attestato di prestazione energetica nelle diverse regioni italiane.
- Abruzzo - non è stato emanato un regolamento regionale e pertanto si seguono le disposizioni della normativa nazionale;
- Basilicata - anche qui si segue la normativa nazionale;
- Provincia autonoma di Bolzano - secondo quanto stabilisce un'apposita legge provinciale, l'obbligo dell'ape (prima ace) è in vigore dal 29 settembre 2004 per gli edifici di nuova costruzione e dal 26 giugno 2009 per la compravendita e la locazione di unità immobiliari;
- Calabria - segue la normativa nazionale;
- Campania - segue la normativa nazionale;
- Emilia-Romagna - secondo quanto stabilito dall'apposita legge regionale, l'obbligo dell'attestato di prestazione energetica (prima ace) è in vigore dal 1 luglio 2008 per gli edifici interi, dal 1 luglio 2009 per la compravendita delle unità immobiliari e dal 1 luglio 2010 per le locazioni;
- Friuli-Venezia Giulia - Esiste un'apposita legge regionale ma si seguono le disposizione della normativa nazionale. Dal 31 ottobre 2011 in sostituzione dell'APE si richiede il certificato energetico-ambientale (VEA) per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie e per l'ampliamento (destinazione d'uso uffici e residenziale;)
- Lazio - segue le disposizioni della normativa nazionale. Dal 1 luglio 2009 vige l'obbligo della certificazione energetica per la compravendita di unità immobiliari;
- Liguria - la normativa regionale stabilisce:
dal 6 luglio 2007 l'obbligo ape per gli edifici di nuova costruzione, edifici oggetto di ristrutturazione integrale superiore a 100m2;
dall'8 maggio 2008 obbligo per la compravendita di unità immobiliari e per la locazione di unità immobiliari;
dal 30 luglio 2012 per gli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integrale, ampliamento volumetrico superiore al 20% dell'edificio esistente;
dal 30 luglio 2012 per edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 m2;
dal 30 luglio 2012 per edifici resi disponibili per la locazione o per la venditadal 9 luglio 2015 sarà obbligatorio per edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 250 m2;
- Lombardia - la certificazione energetica è stata recepita da una legge regionale;
- Marche - l'obbligatorietà dell'APE segue le disposizioni della normativa nazionale;
- Molise - segue le disposizioni della normativa nazionale;
- Piemonte - secondo l'apposita legge regionale esiste l'obbligo di APE per le nuove costruzioni, ristrutturazioni, compravendite e locazione di edifici o singole unità immobiliari;
- Puglia - è stato emanato un regolamento regionale per l'attuazione delle linee guida nazionali. Dal 10 febbraio 2010 vige l'obbligo di attestato per la compravendita e per la locazione di unità immobiliari;
- Sardegna - l'obbligatorietà dell'APE segue la normativa nazionale. Dal 1 luglio 2007 c'è obbligo di APE per la compravendita e per la locazione;
- Sicilia - è stato emanato un regolamento per l'attuazione delle linee guida nazionali. Dal 1 luglio 2007 c'è obbligo di APE per la compravendita di unità immobiliari;
- Toscana - è stata emanata una legge regionale autonoma ed un regolamento per l'attuazione delle linee guida nazionali. L'APE è obbligatorio per gli edifici interi e per la compravendita e locazioni di immobili dal 18 marzo 2010;
- Provincia autonoma di Trento - una legge provinciale autonoma stabilisce: l'obbligo dell'APE dal 14 luglio 2010 per gli edifici di nuova costruzione, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamenti dei volumi superiori del 20% del volume esistente, ristrutturazione dell'intero edificio;
- Umbria - segue le disposizioni della normativa nazionale;
- Valle d'Aosta - secondo una specifica legge regionale, dal 23 luglio 2008 vige l'obbligo di APE per gli edifici nuovi, totale ristrutturazione, e per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di intero edificio o singole unità immobiliari;
- Veneto - segue le disposizioni della normativa nazionale.
FONTE : idealista.it
- Abruzzo - non è stato emanato un regolamento regionale e pertanto si seguono le disposizioni della normativa nazionale;
- Basilicata - anche qui si segue la normativa nazionale;
- Provincia autonoma di Bolzano - secondo quanto stabilisce un'apposita legge provinciale, l'obbligo dell'ape (prima ace) è in vigore dal 29 settembre 2004 per gli edifici di nuova costruzione e dal 26 giugno 2009 per la compravendita e la locazione di unità immobiliari;
- Calabria - segue la normativa nazionale;
- Campania - segue la normativa nazionale;
- Emilia-Romagna - secondo quanto stabilito dall'apposita legge regionale, l'obbligo dell'attestato di prestazione energetica (prima ace) è in vigore dal 1 luglio 2008 per gli edifici interi, dal 1 luglio 2009 per la compravendita delle unità immobiliari e dal 1 luglio 2010 per le locazioni;
- Friuli-Venezia Giulia - Esiste un'apposita legge regionale ma si seguono le disposizione della normativa nazionale. Dal 31 ottobre 2011 in sostituzione dell'APE si richiede il certificato energetico-ambientale (VEA) per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie e per l'ampliamento (destinazione d'uso uffici e residenziale;)
- Lazio - segue le disposizioni della normativa nazionale. Dal 1 luglio 2009 vige l'obbligo della certificazione energetica per la compravendita di unità immobiliari;
- Liguria - la normativa regionale stabilisce:
dal 6 luglio 2007 l'obbligo ape per gli edifici di nuova costruzione, edifici oggetto di ristrutturazione integrale superiore a 100m2;
dall'8 maggio 2008 obbligo per la compravendita di unità immobiliari e per la locazione di unità immobiliari;
dal 30 luglio 2012 per gli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integrale, ampliamento volumetrico superiore al 20% dell'edificio esistente;
dal 30 luglio 2012 per edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 m2;
dal 30 luglio 2012 per edifici resi disponibili per la locazione o per la venditadal 9 luglio 2015 sarà obbligatorio per edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 250 m2;
- Lombardia - la certificazione energetica è stata recepita da una legge regionale;
- Marche - l'obbligatorietà dell'APE segue le disposizioni della normativa nazionale;
- Molise - segue le disposizioni della normativa nazionale;
- Piemonte - secondo l'apposita legge regionale esiste l'obbligo di APE per le nuove costruzioni, ristrutturazioni, compravendite e locazione di edifici o singole unità immobiliari;
- Puglia - è stato emanato un regolamento regionale per l'attuazione delle linee guida nazionali. Dal 10 febbraio 2010 vige l'obbligo di attestato per la compravendita e per la locazione di unità immobiliari;
- Sardegna - l'obbligatorietà dell'APE segue la normativa nazionale. Dal 1 luglio 2007 c'è obbligo di APE per la compravendita e per la locazione;
- Sicilia - è stato emanato un regolamento per l'attuazione delle linee guida nazionali. Dal 1 luglio 2007 c'è obbligo di APE per la compravendita di unità immobiliari;
- Toscana - è stata emanata una legge regionale autonoma ed un regolamento per l'attuazione delle linee guida nazionali. L'APE è obbligatorio per gli edifici interi e per la compravendita e locazioni di immobili dal 18 marzo 2010;
- Provincia autonoma di Trento - una legge provinciale autonoma stabilisce: l'obbligo dell'APE dal 14 luglio 2010 per gli edifici di nuova costruzione, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamenti dei volumi superiori del 20% del volume esistente, ristrutturazione dell'intero edificio;
- Umbria - segue le disposizioni della normativa nazionale;
- Valle d'Aosta - secondo una specifica legge regionale, dal 23 luglio 2008 vige l'obbligo di APE per gli edifici nuovi, totale ristrutturazione, e per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di intero edificio o singole unità immobiliari;
- Veneto - segue le disposizioni della normativa nazionale.
FONTE : idealista.it
giovedì 9 gennaio 2014
APE obbligatoria sì o no?
Decreto Destinazione Italia, legge di Stabilità per il 2014 e Milleproroghe si sovrappongono con obblighi in contrasto tra loro in merito all'obbligatorietà del'APE.
Il panorama della certificazione energetica degli edifici è confuso da norme che al momento sembrano sovrapporsi. Decreto Destinazione Italia, legge di Stabilità per il 2014 e Decreto Milleproroghe hanno dettato disposizioni che, in poco tempo, hanno introdotto, modificato e in seguito annullato l’obbligo di allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, ai contratti di compravendita e affitto degli immobili. Il problema è che tutte le norme in questione sono in vigore, quindi resta da capire quale prevarrà.
Nullità dei contratti senza APE
Fino all’inizio dell’autunno, la regola vigente era quella della Legge Ecobonus, che ha recepito la Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, che prevedeva la nullità dei contratti di compravendita e affitto stipulati in mancanza dell’Attestato di prestazione energetica.
A differenza della direttiva europea, la legge italiana prevedeva l’obbligo di allegare l’Ape anche alle cessioni a titolo gratuito. Un onere giudicato eccessivo, che ha dato il via a una serie di revisioni.
Multe per i contratti senza APE
Dopo una serie di ipotesi per sanzionare la mancata allegazione dell’Attestato di prestazione energetica ai contratti di compravendita e locazione, il Decreto Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, che non ha ancora iniziato la fase di conversione in legge, stabilisce che i contratti senza Ape sono validi, ma vengono multati con una sanzione dai 3.000 ai 18.000 euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa è stata fissata tra i 1.000 e i 4.000 euro. Nei contratti di durata fino a tre anni, la sanzione è stata ridotta della metà. Non è previsto invece nessun obbligo nei contratti di trasferimento a titolo gratuito.
Proroga dell’obbligo di allegare l’APE
La Legge di Stabilità per il 2014, in vigore dal primo gennaio, ha fatto slittare l’obbligo di allegare l’Attestato di prestazione energetica all’entrata in vigore del decreto ministeriale che adeguerà il DM 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Ciò significa che si potrebbero ancora concludere contratti senza l'obbligo di allegare l'Ape, andando però in contrasto con le norme di indirizzo comunitarie.
Nessun obbligo di allegare l’APE ai contratti
Il Decreto Milleproroghe, entrato in vigore il 31 dicembre 2013, ha infine introdotto nuove specifiche per gli immobili pubblici stabilendo che l'Ape può essere acquisito anche dopo la stipula del contratto per la cessione dell’immobile. La norma non specifica però quanto tempo si avrà a disposizione per produrre l’Ape.
Il problema nasce dal fatto che le tre norme sono tutte in vigore e due di esse stanno per affrontare l’iter per la conversione in legge. Bisognerà vedere quale sarà la decisione definitiva.
Fonte: EDILPORTALE
Il panorama della certificazione energetica degli edifici è confuso da norme che al momento sembrano sovrapporsi. Decreto Destinazione Italia, legge di Stabilità per il 2014 e Decreto Milleproroghe hanno dettato disposizioni che, in poco tempo, hanno introdotto, modificato e in seguito annullato l’obbligo di allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, ai contratti di compravendita e affitto degli immobili. Il problema è che tutte le norme in questione sono in vigore, quindi resta da capire quale prevarrà.
Nullità dei contratti senza APE
Fino all’inizio dell’autunno, la regola vigente era quella della Legge Ecobonus, che ha recepito la Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, che prevedeva la nullità dei contratti di compravendita e affitto stipulati in mancanza dell’Attestato di prestazione energetica.
A differenza della direttiva europea, la legge italiana prevedeva l’obbligo di allegare l’Ape anche alle cessioni a titolo gratuito. Un onere giudicato eccessivo, che ha dato il via a una serie di revisioni.
Multe per i contratti senza APE
Dopo una serie di ipotesi per sanzionare la mancata allegazione dell’Attestato di prestazione energetica ai contratti di compravendita e locazione, il Decreto Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, che non ha ancora iniziato la fase di conversione in legge, stabilisce che i contratti senza Ape sono validi, ma vengono multati con una sanzione dai 3.000 ai 18.000 euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa è stata fissata tra i 1.000 e i 4.000 euro. Nei contratti di durata fino a tre anni, la sanzione è stata ridotta della metà. Non è previsto invece nessun obbligo nei contratti di trasferimento a titolo gratuito.
Proroga dell’obbligo di allegare l’APE
La Legge di Stabilità per il 2014, in vigore dal primo gennaio, ha fatto slittare l’obbligo di allegare l’Attestato di prestazione energetica all’entrata in vigore del decreto ministeriale che adeguerà il DM 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Ciò significa che si potrebbero ancora concludere contratti senza l'obbligo di allegare l'Ape, andando però in contrasto con le norme di indirizzo comunitarie.
Nessun obbligo di allegare l’APE ai contratti
Il Decreto Milleproroghe, entrato in vigore il 31 dicembre 2013, ha infine introdotto nuove specifiche per gli immobili pubblici stabilendo che l'Ape può essere acquisito anche dopo la stipula del contratto per la cessione dell’immobile. La norma non specifica però quanto tempo si avrà a disposizione per produrre l’Ape.
Il problema nasce dal fatto che le tre norme sono tutte in vigore e due di esse stanno per affrontare l’iter per la conversione in legge. Bisognerà vedere quale sarà la decisione definitiva.
Fonte: EDILPORTALE
mercoledì 8 gennaio 2014
Mercato immobiliare: Cina in rallentamento nel 2014
Il rovente mercato immobiliare cinese, nonostante sia ancora forte, dovrebbe rallentare nel corso del 2014. A causa delle rigorose misure restrittive adottate nel biennio 2011-2012 e lo scoppio della domanda di nuove abitazioni nel 2013, le vendite (nonché i prezzi) delle case nell'anno da poco terminato sono cresciute al ritmo più veloce dal 2009.
«Il precedente governo guidato dall'ex premier Wen Jiabao approvò immediate misure restrittive poco prima di lasciare incarico nel marzo 2013, tuttavia il nuovo governo ha poi deciso di non implementare tali misure, contribuendo in maniera parziale alla ripresa di una domanda repressa»: è quanto affermano in una nota gli economisti guidati da Ting Lu per Bank of America Merrill Lynch.
Secondo Bank of America i prezzi medi nazionali per le nuove case dovrebbero essere aumentati del 9,5 per cento nel 2013. Nel 2014, tuttavia, il ritmo sarà più moderato, con una crescita di appena il 5 per cento. Ciò è dovuto, come detto, al naturale assottigliamento della domanda fino a poco fa repressa, che ha spinto i prezzi al rialzo nel 2013, nonché ad un aumento dell'offerta di nuove case, risultato di un aumento delle vendite di terreni e ad una migliore situazione dei costruttori, in particolar modo per quanto riguarda la liquidità.
L'offerta di terreni residenziali è aumentata del 28,4 per cento anno su anno nei primi tre trimestri del 2013, dopo essersi contratta nel 2012 per il 18,5 per cento. Secondo Bofa la crescita in tutto il 2013 dovrebbe attestarsi al 28 per cento.
I leader cinesi hanno camminato lungo una linea sottile per quanto riguarda il mercato immobiliare. Mentre la rapida crescita dei prezzi sta portando la proprietà di una casa fuori dalle possibilità economiche di molti cinesi, alimentando così malcontento sociale, il governo non vuole che il mercato si raffreddi troppo in fretta. Il settore immobiliare rappresenta infatti circa il 15 per cento del prodotto interno lordo e le amministrazioni locali, pesantemente indebitate, fanno affidamento sulle vendite di terreni per finanziare costosi progetti infrastrutturali.
Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica le vendite di nuove case e misurate per superficie lorda sono aumentate del 20,5 per cento anno su anno nei primi 11 mesi del 2013, il ritmo più veloce dal 2009. A novembre 2013 la media nazionale dei prezzi di vendita di nuove case è aumentata del 9,3 per cento su base tendenziale, mentre la media dei prezzi delle case misurata in cento città da SouFun ha visto una crescita dell'11 per cento nello stesso periodo.
Diversamente dagli anni precedenti il ritmo di crescita dei prezzi delle case è stato non omogeneo nel Paese, con i prezzi delle case nelle città di primo livello (come Pechino e Shanghai) che sono aumentati del 23 per cento anno su anno, mentre i prezzi delle case in città minori, come Whenzou, che segnano addirittura una decrescita.
È possibile che anche nel 2014 questa fase di differenziazione si ripeta, con città più appetibili in crescita ed altre città con prezzi in caduta.
Secondo Lu «anche se il governo cinese promette pubblicamente di controllare strettamente le dimensioni delle grandi città con il suo sistema di registrazione dei nuclei familiari Hukou, la struttura politica della Cina concentrerà inevitabilmente le risorse nazionali in alcune selezionate grandi città in cui le persone faticano a trasferirsi, sicché i prezzi delle case nelle maggiori città, e in qualche misura anche nella maggior parte dei capoluoghi di provincia, probabilmente continueranno ad aumentare; [...] al contrario i prezzi delle case in alcune città di livello inferiore e con popolazione in calo potrebbero affrontare molta pressione» [al ribasso, ndr].
La crescita degli investimenti nel settore è rimasta relativamente stabile attorno al 20 per cento annuo nel 2013, sostanzialmente in linea con la crescita complessiva FAI (fixed-asset investment). Nel 2014 Lu prevede una crescita FAI intorno alla stessa cifra, mentre i nuovi cantieri residenziali dovrebbero arrivare a 1624 milioni di metri quadrati, in crescita del 13 per cento.
Infine l'introduzione della politica dei due figli e riforme nelle aree rurali probabilmente animeranno la domanda di abitazioni. Secondo gli analisti di Bank of America la politica dei due figli aumenterà la domanda residenziale annua di circa 62 milioni di metri quadri, in aggiunta ai 932 milioni di metri quadri previsti in precedenza.
Fonte: International Business Times
«Il precedente governo guidato dall'ex premier Wen Jiabao approvò immediate misure restrittive poco prima di lasciare incarico nel marzo 2013, tuttavia il nuovo governo ha poi deciso di non implementare tali misure, contribuendo in maniera parziale alla ripresa di una domanda repressa»: è quanto affermano in una nota gli economisti guidati da Ting Lu per Bank of America Merrill Lynch.
Secondo Bank of America i prezzi medi nazionali per le nuove case dovrebbero essere aumentati del 9,5 per cento nel 2013. Nel 2014, tuttavia, il ritmo sarà più moderato, con una crescita di appena il 5 per cento. Ciò è dovuto, come detto, al naturale assottigliamento della domanda fino a poco fa repressa, che ha spinto i prezzi al rialzo nel 2013, nonché ad un aumento dell'offerta di nuove case, risultato di un aumento delle vendite di terreni e ad una migliore situazione dei costruttori, in particolar modo per quanto riguarda la liquidità.
L'offerta di terreni residenziali è aumentata del 28,4 per cento anno su anno nei primi tre trimestri del 2013, dopo essersi contratta nel 2012 per il 18,5 per cento. Secondo Bofa la crescita in tutto il 2013 dovrebbe attestarsi al 28 per cento.
I leader cinesi hanno camminato lungo una linea sottile per quanto riguarda il mercato immobiliare. Mentre la rapida crescita dei prezzi sta portando la proprietà di una casa fuori dalle possibilità economiche di molti cinesi, alimentando così malcontento sociale, il governo non vuole che il mercato si raffreddi troppo in fretta. Il settore immobiliare rappresenta infatti circa il 15 per cento del prodotto interno lordo e le amministrazioni locali, pesantemente indebitate, fanno affidamento sulle vendite di terreni per finanziare costosi progetti infrastrutturali.
Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica le vendite di nuove case e misurate per superficie lorda sono aumentate del 20,5 per cento anno su anno nei primi 11 mesi del 2013, il ritmo più veloce dal 2009. A novembre 2013 la media nazionale dei prezzi di vendita di nuove case è aumentata del 9,3 per cento su base tendenziale, mentre la media dei prezzi delle case misurata in cento città da SouFun ha visto una crescita dell'11 per cento nello stesso periodo.
Diversamente dagli anni precedenti il ritmo di crescita dei prezzi delle case è stato non omogeneo nel Paese, con i prezzi delle case nelle città di primo livello (come Pechino e Shanghai) che sono aumentati del 23 per cento anno su anno, mentre i prezzi delle case in città minori, come Whenzou, che segnano addirittura una decrescita.
È possibile che anche nel 2014 questa fase di differenziazione si ripeta, con città più appetibili in crescita ed altre città con prezzi in caduta.
Secondo Lu «anche se il governo cinese promette pubblicamente di controllare strettamente le dimensioni delle grandi città con il suo sistema di registrazione dei nuclei familiari Hukou, la struttura politica della Cina concentrerà inevitabilmente le risorse nazionali in alcune selezionate grandi città in cui le persone faticano a trasferirsi, sicché i prezzi delle case nelle maggiori città, e in qualche misura anche nella maggior parte dei capoluoghi di provincia, probabilmente continueranno ad aumentare; [...] al contrario i prezzi delle case in alcune città di livello inferiore e con popolazione in calo potrebbero affrontare molta pressione» [al ribasso, ndr].
La crescita degli investimenti nel settore è rimasta relativamente stabile attorno al 20 per cento annuo nel 2013, sostanzialmente in linea con la crescita complessiva FAI (fixed-asset investment). Nel 2014 Lu prevede una crescita FAI intorno alla stessa cifra, mentre i nuovi cantieri residenziali dovrebbero arrivare a 1624 milioni di metri quadrati, in crescita del 13 per cento.
Infine l'introduzione della politica dei due figli e riforme nelle aree rurali probabilmente animeranno la domanda di abitazioni. Secondo gli analisti di Bank of America la politica dei due figli aumenterà la domanda residenziale annua di circa 62 milioni di metri quadri, in aggiunta ai 932 milioni di metri quadri previsti in precedenza.
Fonte: International Business Times
martedì 7 gennaio 2014
Locazioni vacanze boom: in montagna aumento del 30%
Complice la crisi, che spinge verso soluzioni più economiche rispetto agli hotel, la richiesta di case in affitto a cavallo tra Natale e Capodanno ha registrato un record di crescita.
Il portale Casevacanza.it (www.casevacanza.it) ha monitorato i trend della domanda e dell'offerta e il volume delle prenotazioni: queste ultime sono cresciute del 30 per cento.
Chi non rinuncia alla vacanza vuole necessariamente risparmiare: la casa vacanza, da questo punto di vista, si rivela un'opportunità interessante, che unisce il risparmio alla libertà di gestione.
A crescere, non è solo la domanda ma anche l'offerta di affitti turistici. L'esigenza di "fare cassa" e di mettere a reddito un immobile poco usato, la volontà di diventare "piccoli imprenditori" nel settore turistico e la semplicità di gestione di queste strutture hanno fatto aumentare il numero di immobili dati in affitto: la crescita, in media, rispetto allo scorso anno è stata pari al 20%, con picchi del 50% e oltre in alcune zone del Paese.
Il fenomeno, tuttavia, non si sta sviluppando uniformemente in tutto il paese: da lato della domanda, le regioni da cui arriva il maggior interesse per le prenotazioni sono Lombardia e Lazio, mentre le regioni in cui la domanda è cresciuta maggiormente sono Campania e Piemonte; per ciò che concerne l'offerta, invece, la concentrazione maggiore di case vacanza la troviamo in Puglia, Sicilia e Toscana: Puglia e Sicilia, inoltre, sono le regioni che nel corso dell'anno hanno visto la crescita maggiore rispetto al 2012
«Il 2013 è stato l'anno di vera esplosione del fenomeno delle case vacanza in Italia – ha dichiarato Francesco Lorenzani, responsabile di Casevacanza.it – e non è un caso che il picco di richieste si sia registrato proprio alla fine di dicembre e all'inizio di gennaio. Il settore degli alloggi extra alberghieri ha registrato, rispetto al 2012, un incremento delle prenotazioni che sfiora il 30%. Le case vacanze sono viste come strutture più economiche rispetto agli hotel, ma anche più flessibili e pratiche per chi si muove con bambini, anziani o in grandi gruppi».
Fonte: Il Sole 24 Ore
Il portale Casevacanza.it (www.casevacanza.it) ha monitorato i trend della domanda e dell'offerta e il volume delle prenotazioni: queste ultime sono cresciute del 30 per cento.
Chi non rinuncia alla vacanza vuole necessariamente risparmiare: la casa vacanza, da questo punto di vista, si rivela un'opportunità interessante, che unisce il risparmio alla libertà di gestione.
A crescere, non è solo la domanda ma anche l'offerta di affitti turistici. L'esigenza di "fare cassa" e di mettere a reddito un immobile poco usato, la volontà di diventare "piccoli imprenditori" nel settore turistico e la semplicità di gestione di queste strutture hanno fatto aumentare il numero di immobili dati in affitto: la crescita, in media, rispetto allo scorso anno è stata pari al 20%, con picchi del 50% e oltre in alcune zone del Paese.
Il fenomeno, tuttavia, non si sta sviluppando uniformemente in tutto il paese: da lato della domanda, le regioni da cui arriva il maggior interesse per le prenotazioni sono Lombardia e Lazio, mentre le regioni in cui la domanda è cresciuta maggiormente sono Campania e Piemonte; per ciò che concerne l'offerta, invece, la concentrazione maggiore di case vacanza la troviamo in Puglia, Sicilia e Toscana: Puglia e Sicilia, inoltre, sono le regioni che nel corso dell'anno hanno visto la crescita maggiore rispetto al 2012
«Il 2013 è stato l'anno di vera esplosione del fenomeno delle case vacanza in Italia – ha dichiarato Francesco Lorenzani, responsabile di Casevacanza.it – e non è un caso che il picco di richieste si sia registrato proprio alla fine di dicembre e all'inizio di gennaio. Il settore degli alloggi extra alberghieri ha registrato, rispetto al 2012, un incremento delle prenotazioni che sfiora il 30%. Le case vacanze sono viste come strutture più economiche rispetto agli hotel, ma anche più flessibili e pratiche per chi si muove con bambini, anziani o in grandi gruppi».
Fonte: Il Sole 24 Ore
In Gran Bretagna prezzi delle case in aumento
Continua la corsa dei prezzi delle case in Gran Bretagna e alimenta la polemica sulla possibilità di una bolla immobiliare destinata a scoppiare. In dicembre i prezzi sono aumentati dell'1,4%, il ritmo più rapido da quattro anni, secondo i dati resi noti dalla società specializzata Nationwide. Nell'ultimo anno l'incremento è stato dell'8,4% a livello nazionale, con un picco del 14,9% a Londra.
Gli aumenti sono superiori alle aspettative degli analisti e sembrano confermare i timori di un'ascesa insostenibile dei prezzi, affermano gli esperti di Nationwide, con il rischio che l'acquisto di una casa diventi impossibile per la grande maggioranza degli inglesi. "Il mercato immobiliare britannico ha seguito la traiettoria dell'economia nel 2013, accelerando il passo verso la fine, - spiega Robert Gardner, chief economist di Nationwide. – L'accelerazione dei prezzi è in parte dovuta al fatto che l'offerta non è stata al passo con la domanda in forte aumento. Se questa tendenza continua, un numero sempre maggiore di persone non potrà permettersi di comprare casa."
"Help to Buy", il programma di incentivi lanciato dal Governo lo scorso ottobre, permette l'acquisto di una casa con un deposito solo del 5% offrendo un contributo statale del 20% sotto forma di un prestito senza interessi. Il programma ha avuto un successo oltre ogni previsione, ma secondo Nationwide il boom di acquisti sta spingendo in alto i prezzi, invece di rilanciare il settore edilizio oltre al mercato immobiliare come sperava il Governo.
Anche la Banca d'Inghilterra ha avvertito di un possibile surriscaldamento del mercato. Il numero di mutui approvati nel mese di novembre è salito a 70.758, il numero più alto dal gennaio 2008, secondo i dati della BoE, mentre i debiti personali degli inglesi, mutui compresi, sono saliti a 1.430 miliardi di sterline, un livello più alto del 2007.
Il Governo ritiene invece che non ci siano rischi di una bolla immobiliare: secondo Downing Street l'effervescenza del mercato è una conseguenza della ripresa economica in corso, dei bassi tassi d'interesse, dell'aumento della fiducia e del calo della disoccupazione ed è quindi sostenibile. Il Tesoro sottolinea inoltre che a livello nazionale i prezzi delle case, nonostante gli aumenti dell'ultimo anno, restano inferiori del 5% ai massimi toccati a fine 2007, subito prima dello scoppio della crisi finanziaria. Diversa la situazione a Londra: nella capitale grazie all'interesse degli acquirenti stranieri i prezzi sono superiori del 14% ai livelli pre-crisi.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Gli aumenti sono superiori alle aspettative degli analisti e sembrano confermare i timori di un'ascesa insostenibile dei prezzi, affermano gli esperti di Nationwide, con il rischio che l'acquisto di una casa diventi impossibile per la grande maggioranza degli inglesi. "Il mercato immobiliare britannico ha seguito la traiettoria dell'economia nel 2013, accelerando il passo verso la fine, - spiega Robert Gardner, chief economist di Nationwide. – L'accelerazione dei prezzi è in parte dovuta al fatto che l'offerta non è stata al passo con la domanda in forte aumento. Se questa tendenza continua, un numero sempre maggiore di persone non potrà permettersi di comprare casa."
"Help to Buy", il programma di incentivi lanciato dal Governo lo scorso ottobre, permette l'acquisto di una casa con un deposito solo del 5% offrendo un contributo statale del 20% sotto forma di un prestito senza interessi. Il programma ha avuto un successo oltre ogni previsione, ma secondo Nationwide il boom di acquisti sta spingendo in alto i prezzi, invece di rilanciare il settore edilizio oltre al mercato immobiliare come sperava il Governo.
Anche la Banca d'Inghilterra ha avvertito di un possibile surriscaldamento del mercato. Il numero di mutui approvati nel mese di novembre è salito a 70.758, il numero più alto dal gennaio 2008, secondo i dati della BoE, mentre i debiti personali degli inglesi, mutui compresi, sono saliti a 1.430 miliardi di sterline, un livello più alto del 2007.
Il Governo ritiene invece che non ci siano rischi di una bolla immobiliare: secondo Downing Street l'effervescenza del mercato è una conseguenza della ripresa economica in corso, dei bassi tassi d'interesse, dell'aumento della fiducia e del calo della disoccupazione ed è quindi sostenibile. Il Tesoro sottolinea inoltre che a livello nazionale i prezzi delle case, nonostante gli aumenti dell'ultimo anno, restano inferiori del 5% ai massimi toccati a fine 2007, subito prima dello scoppio della crisi finanziaria. Diversa la situazione a Londra: nella capitale grazie all'interesse degli acquirenti stranieri i prezzi sono superiori del 14% ai livelli pre-crisi.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Mutuo ipotecario privilegio per pochi
Il mutuo in Italia è diventato un privilegio per pochi.
Le performance negative dell'economia italiana, lo spread alle stelle e l'alto tasso di disoccupazione del 2012, hanno prodotto un calo della richiesta dei mutui per l'acquisto di una casa pari al -42 per cento. L'acquisto di una casa, se e quando avviene, avviene utilizzando sempre più i propri risparmi. Le compravendite calano e comprare casa è possibile solo per chi ha già denaro messo da parte.
I dati del settore immobiliare
Secondo Nomisma il 2013 dovrebbe chiudersi con un calo dei prezzi intorno all'8,3%, mentre il numero totale di transazioni dovrebbe avvicinarsi alle 400.000 unità, ancora in calo rispetto al 2012, quando si erano attestate intorno alle 444.000, e già si parlava di un balzo indietro di trent'anni ai livelli degli anni Ottanta.
Già l'anno scorso, inoltre, gli acquisti con relativa accensione di un mutuo ipotecario erano crollati addirittura del 38,6% rispetto al 2011, mentre il valore dei mutui erogati si era fermato a 19,6 miliardi, a fronte dei 34,3 miliardi erogati nel 2011: un meno 42,8%.
Secondo l'ultimo rapporto MedioFimaa inoltre, nei primi nove mesi del 2013 si è registrata un'ulteriore contrazione del 12% (a 18,9 miliardi di euro). In tre anni quindi le erogazioni si sono più che dimezzate, passando dai 58,2 miliardi di euro del 2010 ai circa 23,4 attesi per fine 2013.
La contrazione dei mutui continua
A confermare l'ulteriore contrazione del mercato del credito sono gli ultimi dati diffusi dall'osservatorio MutuiOnline, relativi al primi 11 mesi del 2013:
- l'importo medio dei mutui erogati, da gennaio a novembre 2013, è pari a 123.957 euro in calo rispetto al secondo semestre del 2012;
- riguardo alle classi di Loan-to-Value (LTV) viene confermato il trend del secondo semestre del 2012 con il 35% delle richieste per un LTV tra il 70-80% del valore dell'immobile e il 22,7% dei mutui effettivamente erogati conferma un tale LTV;
- anche a livello di localizzazione geografica si mantengono i valori dei semestri precedenti con più del 40% delle richieste provenienti dal Nord Italia, il 37,7% dal Centro, il 14,4% dal Sud e il 7,3% dalle Isole;
- il 64,7% dei richiedenti ha chiesto un mutuo a tasso variabile e il 37,8% ha preferito una durata tra i 30-40 anni; il 70,5% delle richieste di mutuo sono motivate dall'acquisto della prima casa, mentre l'8,6% sono per l'acquisto della seconda casa;
- il 5,5% dei richiedenti specifica come motivazione la ristrutturazione/costruzione, mentre il 12,8% fa domanda di un mutuo per sostituzione/surroga.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Le performance negative dell'economia italiana, lo spread alle stelle e l'alto tasso di disoccupazione del 2012, hanno prodotto un calo della richiesta dei mutui per l'acquisto di una casa pari al -42 per cento. L'acquisto di una casa, se e quando avviene, avviene utilizzando sempre più i propri risparmi. Le compravendite calano e comprare casa è possibile solo per chi ha già denaro messo da parte.
I dati del settore immobiliare
Secondo Nomisma il 2013 dovrebbe chiudersi con un calo dei prezzi intorno all'8,3%, mentre il numero totale di transazioni dovrebbe avvicinarsi alle 400.000 unità, ancora in calo rispetto al 2012, quando si erano attestate intorno alle 444.000, e già si parlava di un balzo indietro di trent'anni ai livelli degli anni Ottanta.
Già l'anno scorso, inoltre, gli acquisti con relativa accensione di un mutuo ipotecario erano crollati addirittura del 38,6% rispetto al 2011, mentre il valore dei mutui erogati si era fermato a 19,6 miliardi, a fronte dei 34,3 miliardi erogati nel 2011: un meno 42,8%.
Secondo l'ultimo rapporto MedioFimaa inoltre, nei primi nove mesi del 2013 si è registrata un'ulteriore contrazione del 12% (a 18,9 miliardi di euro). In tre anni quindi le erogazioni si sono più che dimezzate, passando dai 58,2 miliardi di euro del 2010 ai circa 23,4 attesi per fine 2013.
La contrazione dei mutui continua
A confermare l'ulteriore contrazione del mercato del credito sono gli ultimi dati diffusi dall'osservatorio MutuiOnline, relativi al primi 11 mesi del 2013:
- l'importo medio dei mutui erogati, da gennaio a novembre 2013, è pari a 123.957 euro in calo rispetto al secondo semestre del 2012;
- riguardo alle classi di Loan-to-Value (LTV) viene confermato il trend del secondo semestre del 2012 con il 35% delle richieste per un LTV tra il 70-80% del valore dell'immobile e il 22,7% dei mutui effettivamente erogati conferma un tale LTV;
- anche a livello di localizzazione geografica si mantengono i valori dei semestri precedenti con più del 40% delle richieste provenienti dal Nord Italia, il 37,7% dal Centro, il 14,4% dal Sud e il 7,3% dalle Isole;
- il 64,7% dei richiedenti ha chiesto un mutuo a tasso variabile e il 37,8% ha preferito una durata tra i 30-40 anni; il 70,5% delle richieste di mutuo sono motivate dall'acquisto della prima casa, mentre l'8,6% sono per l'acquisto della seconda casa;
- il 5,5% dei richiedenti specifica come motivazione la ristrutturazione/costruzione, mentre il 12,8% fa domanda di un mutuo per sostituzione/surroga.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Mercato immobiliare: Manhattan vendite record a fine anno
Chiusura d'anno eccezionale per le vendite di abitazioni a New York. La spinta alle vendite, guidata sia dalla ripresa dell'economia americana e dai bassi tassi di interesse nel corso degli ultimi mesi per i residenti sia dal valore del dollaro per gli stranieri (per esempio l'euro vale in questi giorni 1,37 dollari dall'1,27 di aprile), hanno portato le vendite di appartamenti a Manhattan a toccare un record di fine anno. Si tratta infatti del miglior quarto trimestre da 25 anni, anche se le vendite sono in calo rispetto ai tre mesi precedenti.
A spingere il rush finale anche la prospettiva di tassi in rialzo (il tasso medio di un mutuo a tasso fisso è salito dal 3,35% di maggio all'attuale 4,53% secondo Freddie Mac) e di prezzi che non accennano a fermarsi. Ma a far correre il mattone è stato anche l'interesse dei cinesi.
Le vendite di case in condominio e in cooperativa sono salite del 27% su un anno prima, a quota 3.297 unità, come dichiarano Miller Samuel Inc. e Douglas Elliman Real Estate.
Accanto al movimento dei tassi c'è anche quello dei prezzi. Il valore mediano (il prezzo esattamente a metà tra minimo e massimo) a Manhattan è salito del 2,1% nell'ultimo trimestre a quota 855.000 dollari (secondo Miller Samuel e Douglas Elliman) e gli acquirenti hanno pagato nel 43% dei casi la cifra richiesta senza battere ciglio.
I prezzi nei condomini sono saliti del 14% al valore record di 1,32 milioni di dollari nel trimestre, ma sono arrivati a 1,73 milioni nelle nuove costruzioni. Molte delle quali stanno ridisegnando la skyline della città, e immettendo nel mercato abitazioni di lusso che finora hanno sempre trovato domanda.
Ma qualche operatore si aspetta una discesa della domanda nel corso del 2014, proprio perché i prezzi continueranno a salire.
Corcoran Group ritiene invece che le vendite siano salite dell'11% rispetto a un anno prima a quota 4.113 unità, mentre il valore mediano delle proprietà vendite nel trimestre ha raggiunto quota 855.000 dollari ma il prezzo dei nuovi sviluppi è salito del 32% a quota 1,68 milioni di dollari.
Fonte: Il Sole 24 Ore
A spingere il rush finale anche la prospettiva di tassi in rialzo (il tasso medio di un mutuo a tasso fisso è salito dal 3,35% di maggio all'attuale 4,53% secondo Freddie Mac) e di prezzi che non accennano a fermarsi. Ma a far correre il mattone è stato anche l'interesse dei cinesi.
Le vendite di case in condominio e in cooperativa sono salite del 27% su un anno prima, a quota 3.297 unità, come dichiarano Miller Samuel Inc. e Douglas Elliman Real Estate.
Accanto al movimento dei tassi c'è anche quello dei prezzi. Il valore mediano (il prezzo esattamente a metà tra minimo e massimo) a Manhattan è salito del 2,1% nell'ultimo trimestre a quota 855.000 dollari (secondo Miller Samuel e Douglas Elliman) e gli acquirenti hanno pagato nel 43% dei casi la cifra richiesta senza battere ciglio.
I prezzi nei condomini sono saliti del 14% al valore record di 1,32 milioni di dollari nel trimestre, ma sono arrivati a 1,73 milioni nelle nuove costruzioni. Molte delle quali stanno ridisegnando la skyline della città, e immettendo nel mercato abitazioni di lusso che finora hanno sempre trovato domanda.
Ma qualche operatore si aspetta una discesa della domanda nel corso del 2014, proprio perché i prezzi continueranno a salire.
Corcoran Group ritiene invece che le vendite siano salite dell'11% rispetto a un anno prima a quota 4.113 unità, mentre il valore mediano delle proprietà vendite nel trimestre ha raggiunto quota 855.000 dollari ma il prezzo dei nuovi sviluppi è salito del 32% a quota 1,68 milioni di dollari.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Mercato immobiliare: attesi prezzi in discesa nel 2014 (-3/5%)
Le previsioni degli operatori di settore
La flessione più contenuta delle compravendite da maggio 2013 (il Cresme stima una crescita di transazioni del 6% nell'ultimo trimestre dell'anno sullo stesso periodo 2012 e un assestamento nelle costruzioni) e lo spiraglio aperto dalle banche nelle ultime settimane sul fronte erogazione dei mutui fanno sperare quantomeno in una stabilizzazione del mattone residenziale.
"Per il prossimo triennio abbiamo fatto uno sforzo di ottimismo (spiega Luca Dondi, direttore generale di Nomisma), anche se il quadro è ancora di difficile interpretazione". Il lieve miglioramento nelle erogazioni induce a pensare che il punto di maggiore selettività nella concessione di prestiti sia stato superato alla fine del primo semestre di quest'anno. Secondo lui questo dovrebbe riflettersi, dall'ultimo trimestre del 2013, in un andamento positivo sulle compravendite.
Sul fronte transazioni, tra il secondo e il terzo trimestre 2013, si è toccato il punto più basso. Non si sa se 407.000 compravendite a fine anno sia un dato ottimistico.
In questo contesto il trend dei prezzi è al ribasso: le previsioni di Nomisma, basate su prezzi nominali (che non tengono conto dell'inflazione, oggi contenuta sull'1,6-1,7%), vedono quotazioni in calo nel 2014 del 3,10 per cento. Della tendenza negativa si riduce l'entità, mentre il divario tra le grandi città e la provincia è sempre più ampio.
Secondo Dondi,a ripartire in genere sono i grandi centri e poi si mette in moto anche il resto del mercato, con un ritardo di qualche semestre. Oggi l'indice di liquidità del mercato elaborato da Nomisma si trova su livelli massimi perché non incorpora ancora i timidi segnali di miglioramento.
E si è interrotta la tendenza all'ampliamento cosicché in alcuni casi lo sconto si riduce perché i prezzi di vendita incorporano già una svalutazione fatta dal venditore.
Più positivi i dati di Scenari Immobiliari, con una sostanziale stabilità delle quotazioni per l'anno prossimo.
Anche Tecnocasa rileva un lieve miglioramento a partire dalla scorsa primavera. Secondo l'Ufficio Studi nell'anno che sta per concludersi il mercato immobiliare ha dato ancora segnali di contrazione sia a livello di prezzi sia a livello di compravendite anche se, dal secondo trimestre dell'anno, gli operatori hanno iniziato a riscontrare una lieve ripresa della volontà di acquisto. L'anno in arrivo potrebbe non essere diverso, soprattutto se non ci saranno cambiamenti nell'erogazione del credito e sul fronte occupazione, i due elementi che più hanno inciso in questi anni sull'andamento del mercato.
Nelle grandi città per il 2014 Tecnocasa prevede una contrazione dei valori del mattone tra -4% e -2 per cento.
Stessa previsione da Immobiliare.it, che stima un calo dei prezzi tra il 2 e il 4% per l'anno prossimo.
Milano su tutte sarà la città che terrà meglio i prezzi. Qui l'agenzia delle Entrate ha registrato un incremento delle compravendite nel terzo trimestre 2013 del 9,4% rispetto allo stesso periodo 2012. In queste realtà gli operatori notano un maggior dinamismo: torna l'interesse all'acquisto sia da parte delle famiglie sia da parte degli investitori. Più complessa la situazione nell'hinterland delle grandi città e nei capoluoghi di provincia, dove - in alcuni casi - il calo dei prezzi potrebbe anche superare il 4-5 per cento.
Da idealista.it sottolineano le condizioni migliori per comprare: l'imposta di registro scesa per la prima abitazione al 2% dal precedente 3%, il calo delle imposte ipotecarie e catastali, il mantenimento degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni dovrebbero determinare un miglioramento delle compravendite a partire dalla metà del 2014. Tuttavia la tendenza al repricing degli ultimi anni non si fermerà provocando un ulteriore aggiustamento dei prezzi nei prossimi due anni.
Secondo Gabetti siamo in una fase di potenziale ripartenza grazie al rallentamento della velocità della discesa delle compravendite. Soffre ancora molto la fascia bassa del mercato, dove non esiste a oggi domanda.
Fonte: Il Sole 24 Ore
La flessione più contenuta delle compravendite da maggio 2013 (il Cresme stima una crescita di transazioni del 6% nell'ultimo trimestre dell'anno sullo stesso periodo 2012 e un assestamento nelle costruzioni) e lo spiraglio aperto dalle banche nelle ultime settimane sul fronte erogazione dei mutui fanno sperare quantomeno in una stabilizzazione del mattone residenziale.
"Per il prossimo triennio abbiamo fatto uno sforzo di ottimismo (spiega Luca Dondi, direttore generale di Nomisma), anche se il quadro è ancora di difficile interpretazione". Il lieve miglioramento nelle erogazioni induce a pensare che il punto di maggiore selettività nella concessione di prestiti sia stato superato alla fine del primo semestre di quest'anno. Secondo lui questo dovrebbe riflettersi, dall'ultimo trimestre del 2013, in un andamento positivo sulle compravendite.
Sul fronte transazioni, tra il secondo e il terzo trimestre 2013, si è toccato il punto più basso. Non si sa se 407.000 compravendite a fine anno sia un dato ottimistico.
In questo contesto il trend dei prezzi è al ribasso: le previsioni di Nomisma, basate su prezzi nominali (che non tengono conto dell'inflazione, oggi contenuta sull'1,6-1,7%), vedono quotazioni in calo nel 2014 del 3,10 per cento. Della tendenza negativa si riduce l'entità, mentre il divario tra le grandi città e la provincia è sempre più ampio.
Secondo Dondi,a ripartire in genere sono i grandi centri e poi si mette in moto anche il resto del mercato, con un ritardo di qualche semestre. Oggi l'indice di liquidità del mercato elaborato da Nomisma si trova su livelli massimi perché non incorpora ancora i timidi segnali di miglioramento.
E si è interrotta la tendenza all'ampliamento cosicché in alcuni casi lo sconto si riduce perché i prezzi di vendita incorporano già una svalutazione fatta dal venditore.
Più positivi i dati di Scenari Immobiliari, con una sostanziale stabilità delle quotazioni per l'anno prossimo.
Anche Tecnocasa rileva un lieve miglioramento a partire dalla scorsa primavera. Secondo l'Ufficio Studi nell'anno che sta per concludersi il mercato immobiliare ha dato ancora segnali di contrazione sia a livello di prezzi sia a livello di compravendite anche se, dal secondo trimestre dell'anno, gli operatori hanno iniziato a riscontrare una lieve ripresa della volontà di acquisto. L'anno in arrivo potrebbe non essere diverso, soprattutto se non ci saranno cambiamenti nell'erogazione del credito e sul fronte occupazione, i due elementi che più hanno inciso in questi anni sull'andamento del mercato.
Nelle grandi città per il 2014 Tecnocasa prevede una contrazione dei valori del mattone tra -4% e -2 per cento.
Stessa previsione da Immobiliare.it, che stima un calo dei prezzi tra il 2 e il 4% per l'anno prossimo.
Milano su tutte sarà la città che terrà meglio i prezzi. Qui l'agenzia delle Entrate ha registrato un incremento delle compravendite nel terzo trimestre 2013 del 9,4% rispetto allo stesso periodo 2012. In queste realtà gli operatori notano un maggior dinamismo: torna l'interesse all'acquisto sia da parte delle famiglie sia da parte degli investitori. Più complessa la situazione nell'hinterland delle grandi città e nei capoluoghi di provincia, dove - in alcuni casi - il calo dei prezzi potrebbe anche superare il 4-5 per cento.
Da idealista.it sottolineano le condizioni migliori per comprare: l'imposta di registro scesa per la prima abitazione al 2% dal precedente 3%, il calo delle imposte ipotecarie e catastali, il mantenimento degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni dovrebbero determinare un miglioramento delle compravendite a partire dalla metà del 2014. Tuttavia la tendenza al repricing degli ultimi anni non si fermerà provocando un ulteriore aggiustamento dei prezzi nei prossimi due anni.
Secondo Gabetti siamo in una fase di potenziale ripartenza grazie al rallentamento della velocità della discesa delle compravendite. Soffre ancora molto la fascia bassa del mercato, dove non esiste a oggi domanda.
Fonte: Il Sole 24 Ore
lunedì 6 gennaio 2014
AFFITTI : Dal 1° Gennaio 2014 è vietato pagare in contanti
Dal 1° gennaio è scattato il divieto di pagare in contanti l'affitto di abitazioni, comprese le locazioni turistiche, transitorie e a studenti universitari. Vediamo in breve le nuove regole.
Da quando decorre.
Per i pagamenti si applica il principio di cassa, quindi l'obbligo deve essere rispettato dal 1° gennaio 2014. È irrilevante che si tratti di un mese relativo all'anno corrente o di una mensilità arretrata: ad esempio, va utilizzato uno strumento tracciabile anche per pagare la mensilità di dicembre 2013.
Per quale importo scatta l'obbligo.
L'obbligo scatta a prescindere dall'ammontare del canone di locazione corrisposto. Non si applica neppure il limite di 1.000 euro previsto dalle norme antiriciclaggio (Dlgs 231/2007).
Come può essere pagato l'affitto.
Può essere utilizzato per il pagamento qualsiasi mezzo in grado di assicurare la tracciabilità: il bonifico bancario, l'assegno bancario non trasferibile, l'assegno circolare, eccetera. Sarà possibile utilizzare anche carte di debito (bancomat) o carte di credito, specialmente per i pagamenti tramite società o agenzie.
Quali sono gli affitti interessati.
L'obbligo riguarda solo il pagamento di canoni di locazione delle abitazioni. Sono quindi esclusi – rispettando comunque la soglia di 1.000 euro prevista dall'antiriciclaggio – i pagamenti dei canoni di locazione di negozi, uffici e in generale ogni immobile che non abbia destinazione abitativa. Sono esclusi anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Come regolarsi on i box auto
La norma non lo dice, ma i box auto, se sono una pertinenza dell'abitazione, devono considerarsi al pari di un immobile abitativo: quindi c'è l'obbligo della tracciabilità. La natura di pertinenza si desume dall'atto e dal contratto di locazione. Ad esempio, se lo stesso proprietario concede in locazione l'abitazione e l'annesso box tutto il pagamento va eseguito con mezzi tracciabili; se si affittano invece per usi divesri no.
A chi si applicano le nuove norme.
Anche gli stranieri devono effettuare i pagamenti dei canoni con mezzi tracciabili. Non si applica neppure il maggior limite di 15.000 euro previsto (solo per gli stranieri extra Ue) riguardante le attività commerciali.
Le sanzioni in caso di irregolarità .
Il nuovo obbligo viene inserito nell'articolo 12 del salva-Italia (Dl 201/2011), che ha ridotto a 1.000 euro il limite previsto ai fini antiriciclaggio. Quindi anche se non è stato modificato direttamente il decreto antiriclaggio (Dlgs 231/2007) sembrano applicabili, in caso di violazione, le stesse sanzioni dall'1 al 40% della somma trasferita in contanti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Da quando decorre.
Per i pagamenti si applica il principio di cassa, quindi l'obbligo deve essere rispettato dal 1° gennaio 2014. È irrilevante che si tratti di un mese relativo all'anno corrente o di una mensilità arretrata: ad esempio, va utilizzato uno strumento tracciabile anche per pagare la mensilità di dicembre 2013.
Per quale importo scatta l'obbligo.
L'obbligo scatta a prescindere dall'ammontare del canone di locazione corrisposto. Non si applica neppure il limite di 1.000 euro previsto dalle norme antiriciclaggio (Dlgs 231/2007).
Come può essere pagato l'affitto.
Può essere utilizzato per il pagamento qualsiasi mezzo in grado di assicurare la tracciabilità: il bonifico bancario, l'assegno bancario non trasferibile, l'assegno circolare, eccetera. Sarà possibile utilizzare anche carte di debito (bancomat) o carte di credito, specialmente per i pagamenti tramite società o agenzie.
Quali sono gli affitti interessati.
L'obbligo riguarda solo il pagamento di canoni di locazione delle abitazioni. Sono quindi esclusi – rispettando comunque la soglia di 1.000 euro prevista dall'antiriciclaggio – i pagamenti dei canoni di locazione di negozi, uffici e in generale ogni immobile che non abbia destinazione abitativa. Sono esclusi anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Come regolarsi on i box auto
La norma non lo dice, ma i box auto, se sono una pertinenza dell'abitazione, devono considerarsi al pari di un immobile abitativo: quindi c'è l'obbligo della tracciabilità. La natura di pertinenza si desume dall'atto e dal contratto di locazione. Ad esempio, se lo stesso proprietario concede in locazione l'abitazione e l'annesso box tutto il pagamento va eseguito con mezzi tracciabili; se si affittano invece per usi divesri no.
A chi si applicano le nuove norme.
Anche gli stranieri devono effettuare i pagamenti dei canoni con mezzi tracciabili. Non si applica neppure il maggior limite di 15.000 euro previsto (solo per gli stranieri extra Ue) riguardante le attività commerciali.
Le sanzioni in caso di irregolarità .
Il nuovo obbligo viene inserito nell'articolo 12 del salva-Italia (Dl 201/2011), che ha ridotto a 1.000 euro il limite previsto ai fini antiriciclaggio. Quindi anche se non è stato modificato direttamente il decreto antiriclaggio (Dlgs 231/2007) sembrano applicabili, in caso di violazione, le stesse sanzioni dall'1 al 40% della somma trasferita in contanti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Pagamento IRPEF sul Diritto di Superficie
Brutte notizie per i proprietari di immobili o, più in generale, per chi costruisce beni sul suolo altrui, come, ad esempio, per le società che realizzano impianti fotovoltaici. Con la circolare 36/E del 19 dicembre, l'agenzia delle Entrate ha espresso una particolare interpretazione del trattamento fiscale del diritto di superficie, che potrebbe favorire un ampio contenzioso.
Con il diritto di superficie (articolo 952 del Codice civile) il proprietario del fondo può concedere a terzi di realizzare o mantenere (meno frequentemente di acquisire) una costruzione sul suolo divenendone il proprietario. Una caratteristica di questo diritto reale di godimento, quando è costituito per un tempo determinato, è che alla sua estinzione il proprietario del suolo diviene (per accessione) anche proprietario della costruzione (articolo 953 del Codice).
L'Agenzia, correttamente, richiama il comma 5 dell'articolo 9 TUIR, laddove si stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni valgono anche per gli atti a titolo oneroso che comportano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento.
Da cui consegue l'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, che disciplina le plusvalenze da cessione di beni immobili. E qui interviene il "colpo di scena". Secondo l'Agenzia questa disposizione si applicherebbe solo nei casi in cui il diritto di superficie, prima di essere ceduto, è stato acquistato a titolo oneroso "in quanto tale" e non nell'ambito del diritto di piena proprietà. In caso contrario, si applicherebbe l'articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, ossia la disposizione che assoggetta a tassazione i redditi derivanti «dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». Quali sono le conseguenze di questa tesi interpretativa? In primo luogo, il corrispettivo diviene imponibile anche in tutti i casi in cui non lo sarebbe applicando la lettera b) dell'articolo 67, tra cui citiamo il diritto costituito sul terreno agricolo ereditato ovvero dopo cinque anni da quando è stato acquistato il fondo e il diritto costituito sul lastrico solare dell'abitazione principale o sull'immobile acquistato o costruito da almeno cinque anni. Inoltre, poiché è la stessa Agenzia a ricordare che le uniche spese deducibili sono quelle «specificamente inerenti alla sua produzione», l'imponibile Irpef è praticamente sempre costituito dall'intero corrispettivo, proprio perché non esiste alcun costo specifico di acquisto (altrimenti si ricadrebbe nella lettera b).
Per avere una opinione differente basta leggere la norma di comportamento Ade 183/2012, che non solo considera applicabile la lettera b), ma fornisce anche una formula con cui determinare il costo del diritto di superficie nell'ambito del più generale costo di acquisto della piena proprietà, secondo un criterio più volte utilizzato dalla stessa Agenzia (risoluzioni 233/E/2009 e 379/E/2008).
La motivazione che viene fornita dalle Entrate mette in allarme anche altre operazioni su cui, fino a oggi, non sussisteva alcun dubbio.
L'inapplicabilità delle norme sulla plusvalenza da cessione deriverebbe, infatti, dal fatto che «la costituzione a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario, e, pertanto, non estingue ulteriori vicende speculative sul bene». Poiché ciò si verifica per tutti i diritti reali costituiti "a termine", sono oggi potenzialmente a rischio anche operazioni comuni come la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto. Si tratta, infatti, di operazioni che fino a oggi venivano inquadrate nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR e che, stando a quanto dice l'Agenzia, potrebbero invece ricadere nella lettera l), con un onere maggiore per i cedenti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Con il diritto di superficie (articolo 952 del Codice civile) il proprietario del fondo può concedere a terzi di realizzare o mantenere (meno frequentemente di acquisire) una costruzione sul suolo divenendone il proprietario. Una caratteristica di questo diritto reale di godimento, quando è costituito per un tempo determinato, è che alla sua estinzione il proprietario del suolo diviene (per accessione) anche proprietario della costruzione (articolo 953 del Codice).
L'Agenzia, correttamente, richiama il comma 5 dell'articolo 9 TUIR, laddove si stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni valgono anche per gli atti a titolo oneroso che comportano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento.
Da cui consegue l'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, che disciplina le plusvalenze da cessione di beni immobili. E qui interviene il "colpo di scena". Secondo l'Agenzia questa disposizione si applicherebbe solo nei casi in cui il diritto di superficie, prima di essere ceduto, è stato acquistato a titolo oneroso "in quanto tale" e non nell'ambito del diritto di piena proprietà. In caso contrario, si applicherebbe l'articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, ossia la disposizione che assoggetta a tassazione i redditi derivanti «dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». Quali sono le conseguenze di questa tesi interpretativa? In primo luogo, il corrispettivo diviene imponibile anche in tutti i casi in cui non lo sarebbe applicando la lettera b) dell'articolo 67, tra cui citiamo il diritto costituito sul terreno agricolo ereditato ovvero dopo cinque anni da quando è stato acquistato il fondo e il diritto costituito sul lastrico solare dell'abitazione principale o sull'immobile acquistato o costruito da almeno cinque anni. Inoltre, poiché è la stessa Agenzia a ricordare che le uniche spese deducibili sono quelle «specificamente inerenti alla sua produzione», l'imponibile Irpef è praticamente sempre costituito dall'intero corrispettivo, proprio perché non esiste alcun costo specifico di acquisto (altrimenti si ricadrebbe nella lettera b).
Per avere una opinione differente basta leggere la norma di comportamento Ade 183/2012, che non solo considera applicabile la lettera b), ma fornisce anche una formula con cui determinare il costo del diritto di superficie nell'ambito del più generale costo di acquisto della piena proprietà, secondo un criterio più volte utilizzato dalla stessa Agenzia (risoluzioni 233/E/2009 e 379/E/2008).
La motivazione che viene fornita dalle Entrate mette in allarme anche altre operazioni su cui, fino a oggi, non sussisteva alcun dubbio.
L'inapplicabilità delle norme sulla plusvalenza da cessione deriverebbe, infatti, dal fatto che «la costituzione a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario, e, pertanto, non estingue ulteriori vicende speculative sul bene». Poiché ciò si verifica per tutti i diritti reali costituiti "a termine", sono oggi potenzialmente a rischio anche operazioni comuni come la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto. Si tratta, infatti, di operazioni che fino a oggi venivano inquadrate nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR e che, stando a quanto dice l'Agenzia, potrebbero invece ricadere nella lettera l), con un onere maggiore per i cedenti.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Dal 1° Gennaio 2014 scattano le nuove imposte sui trasferimenti immobiliari
Dal 1° gennaio 2014 sono scattate le nuove norme sulla tassazione dei trasferimenti immobiliari.
Più precisamente:
a) si abbassa l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa dal 3 al 2% (ma con un minimo di mille euro);
b) ogni altro trasferimento immobiliare a pagamento verrà invece tassato con l'aliquota del 9% (oggi si spazia dal 3 al 15%, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di mille euro; faranno eccezione i conferimenti di immobili strumentali in società (non imponibili a Iva), che rimarranno soggetti all'attuale aliquota del 4 per cento.
Inoltre, in tutti i casi in cui si applicheranno queste nuove aliquote del 9 e del 2 per cento:
a) le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro ciascuna (al di fuori di questo perimetro, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro – e quindi, l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale – saranno dovute nella nuova misura di 200 euro);
b) si avrà esenzione completa dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
La legge non individua gli atti ai quali applicare le nuove regole di tassazione e un margine di dubbio rimane per gli atti stipulati nel 2013 e che siano presentati per la registrazione nel 2014. Dagli stessi uffici delle Entrate arrivano infatti risposte contrastanti: ad esempio, a Milano 2 si sostiene che si fa riferimento alla data di registrazione mentre Milano 1 afferma che si deve guardare alla data di stipula. È quest'ultima la risposta esatta.
Infatti, il principio generale è quello per il quale la tassazione va fondata sulla data di formazione dell'atto soggetto a registrazione, se certa e opponibile all'amministrazione finanziaria. Ne deriva che:
a) per un atto pubblico stipulato nel 2013 e registrato nel 2014, si applica la tassazione del 2013;
b) per una scrittura privata autenticata nel 2013 e registrata nel 2014, si applica la tassazione del 2013;
c) per un atto giudiziario formato nel 2013 e registrato nel 2014, si applica la tassazione del 2013;
d) per una scrittura privata non autenticata formata nel 2013 e registrata nel 2014, si applica la tassazione del 2014.
Ci sarà poi il problema degli atti sottoposti a condizione sospensiva, stipulati nel 2013, con verificazione della condizione nel 2014. In base alla legge di registro (il testo unico contenuto nel D. Lgs. 131/1986) quando la condizione si verifica deve essere versata l'eventuale differenza tra l'imposta «dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto» (articolo 27, comma 2) e quella pagata (di solito, in misura fissa) in sede di registrazione: in sostanza, non rilevano le eventuali variazioni di aliquota intervenute successivamente alla formazione dell'atto e fino al verificarsi della condizione.
In altri termini, rapportandosi la tassazione definitiva al momento della formazione dell'atto, si valorizza il naturale effetto retroattivo della condizione, espresso nell'articolo 1360, codice civile, per il quale, di regola, «gli effetti dell'avveramento della condizione decorrono dal momento in cui è stato concluso il contratto».
Fonte: Il Sole 24 Ore
Più precisamente:
a) si abbassa l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa dal 3 al 2% (ma con un minimo di mille euro);
b) ogni altro trasferimento immobiliare a pagamento verrà invece tassato con l'aliquota del 9% (oggi si spazia dal 3 al 15%, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di mille euro; faranno eccezione i conferimenti di immobili strumentali in società (non imponibili a Iva), che rimarranno soggetti all'attuale aliquota del 4 per cento.
Inoltre, in tutti i casi in cui si applicheranno queste nuove aliquote del 9 e del 2 per cento:
a) le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro ciascuna (al di fuori di questo perimetro, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro – e quindi, l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale – saranno dovute nella nuova misura di 200 euro);
b) si avrà esenzione completa dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
La legge non individua gli atti ai quali applicare le nuove regole di tassazione e un margine di dubbio rimane per gli atti stipulati nel 2013 e che siano presentati per la registrazione nel 2014. Dagli stessi uffici delle Entrate arrivano infatti risposte contrastanti: ad esempio, a Milano 2 si sostiene che si fa riferimento alla data di registrazione mentre Milano 1 afferma che si deve guardare alla data di stipula. È quest'ultima la risposta esatta.
Infatti, il principio generale è quello per il quale la tassazione va fondata sulla data di formazione dell'atto soggetto a registrazione, se certa e opponibile all'amministrazione finanziaria. Ne deriva che:
a) per un atto pubblico stipulato nel 2013 e registrato nel 2014, si applica la tassazione del 2013;
b) per una scrittura privata autenticata nel 2013 e registrata nel 2014, si applica la tassazione del 2013;
c) per un atto giudiziario formato nel 2013 e registrato nel 2014, si applica la tassazione del 2013;
d) per una scrittura privata non autenticata formata nel 2013 e registrata nel 2014, si applica la tassazione del 2014.
Ci sarà poi il problema degli atti sottoposti a condizione sospensiva, stipulati nel 2013, con verificazione della condizione nel 2014. In base alla legge di registro (il testo unico contenuto nel D. Lgs. 131/1986) quando la condizione si verifica deve essere versata l'eventuale differenza tra l'imposta «dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto» (articolo 27, comma 2) e quella pagata (di solito, in misura fissa) in sede di registrazione: in sostanza, non rilevano le eventuali variazioni di aliquota intervenute successivamente alla formazione dell'atto e fino al verificarsi della condizione.
In altri termini, rapportandosi la tassazione definitiva al momento della formazione dell'atto, si valorizza il naturale effetto retroattivo della condizione, espresso nell'articolo 1360, codice civile, per il quale, di regola, «gli effetti dell'avveramento della condizione decorrono dal momento in cui è stato concluso il contratto».
Fonte: Il Sole 24 Ore
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