lunedì 6 gennaio 2014

Pagamento IRPEF sul Diritto di Superficie

Brutte notizie per i proprietari di immobili o, più in generale, per chi costruisce beni sul suolo altrui, come, ad esempio, per le società che realizzano impianti fotovoltaici. Con la circolare 36/E del 19 dicembre, l'agenzia delle Entrate ha espresso una particolare interpretazione del trattamento fiscale del diritto di superficie, che potrebbe favorire un ampio contenzioso.

Con il diritto di superficie (articolo 952 del Codice civile) il proprietario del fondo può concedere a terzi di realizzare o mantenere (meno frequentemente di acquisire) una costruzione sul suolo divenendone il proprietario. Una caratteristica di questo diritto reale di godimento, quando è costituito per un tempo determinato, è che alla sua estinzione il proprietario del suolo diviene (per accessione) anche proprietario della costruzione (articolo 953 del Codice).

L'Agenzia, correttamente, richiama il comma 5 dell'articolo 9 TUIR, laddove si stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni valgono anche per gli atti a titolo oneroso che comportano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento.

Da cui consegue l'applicazione dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, che disciplina le plusvalenze da cessione di beni immobili. E qui interviene il "colpo di scena". Secondo l'Agenzia questa disposizione si applicherebbe solo nei casi in cui il diritto di superficie, prima di essere ceduto, è stato acquistato a titolo oneroso "in quanto tale" e non nell'ambito del diritto di piena proprietà. In caso contrario, si applicherebbe l'articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, ossia la disposizione che assoggetta a tassazione i redditi derivanti «dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». Quali sono le conseguenze di questa tesi interpretativa? In primo luogo, il corrispettivo diviene imponibile anche in tutti i casi in cui non lo sarebbe applicando la lettera b) dell'articolo 67, tra cui citiamo il diritto costituito sul terreno agricolo ereditato ovvero dopo cinque anni da quando è stato acquistato il fondo e il diritto costituito sul lastrico solare dell'abitazione principale o sull'immobile acquistato o costruito da almeno cinque anni. Inoltre, poiché è la stessa Agenzia a ricordare che le uniche spese deducibili sono quelle «specificamente inerenti alla sua produzione», l'imponibile Irpef è praticamente sempre costituito dall'intero corrispettivo, proprio perché non esiste alcun costo specifico di acquisto (altrimenti si ricadrebbe nella lettera b).

Per avere una opinione differente basta leggere la norma di comportamento Ade 183/2012, che non solo considera applicabile la lettera b), ma fornisce anche una formula con cui determinare il costo del diritto di superficie nell'ambito del più generale costo di acquisto della piena proprietà, secondo un criterio più volte utilizzato dalla stessa Agenzia (risoluzioni 233/E/2009 e 379/E/2008). 

La motivazione che viene fornita dalle Entrate mette in allarme anche altre operazioni su cui, fino a oggi, non sussisteva alcun dubbio. 

L'inapplicabilità delle norme sulla plusvalenza da cessione deriverebbe, infatti, dal fatto che «la costituzione a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie) non determina alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario, e, pertanto, non estingue ulteriori vicende speculative sul bene». Poiché ciò si verifica per tutti i diritti reali costituiti "a termine", sono oggi potenzialmente a rischio anche operazioni comuni come la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto. Si tratta, infatti, di operazioni che fino a oggi venivano inquadrate nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR e che, stando a quanto dice l'Agenzia, potrebbero invece ricadere nella lettera l), con un onere maggiore per i cedenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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