La Corte di Cassazione ha riconosciuto che i contratti preliminari sono documenti che devono essere conservati per evitare il reato previsto dall’articolo 10 del Dlgs 74/2000.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 gennaio 2012 n. 1377, ha affermato che il reato di occultamento di scritture contabili non riguarda solo i documenti obbligatori per il Fisco, ma anche le altre scritture richieste sia dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa, sia dalla tipologia dall’attività svolta.
In particolare la Corte di Cassazione ha riconosciuto che i contratti preliminari sono documenti che è obbligatorio conservare allo scopo di evitare il reato previsto dall’articolo 10, del Dlgs 74/2000. In base questo articolo, infatti, viene punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque occulti o distrugga, in tutto o in parte, non solo le “scritture contabili”, ma anche “i documenti” di cui è obbligatoria la conservazione. Il tutto allo scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, quindi al fine di non permettere la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari.
Pertanto, hanno il loro peso anche i contratti preliminari conclusi da un agente immobiliare.
Fonte: Attico.it
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