venerdì 24 febbraio 2012

Case donate = mutuo impossibile?

Sempre più rari gli istituti che finanziano l'acquisto di un immobile donato

Quando un immobile è stato donato è possibile iscriverlo come ipoteca per ottenere un mutuo? In teoria sì, in pratica, a giudica dall'andazzo del mercato, no.
"Oggi gli istituti di credito non stanno più erogando mutui con provenienza donativa. Una tipologia di finanziamenti che fino a due anni fa non trovava ostacoli mentre oggi molte banche, a priori, senza neppure valutare i casi singoli, chiudono le porte". Lo assicura il notaio Gabriele Noto del consiglio Nazionale del Notariato.

Il problema? 

"Una legge del 1942 che prevede che la donazione non può essere impugnata a patto che siano trascorsi 10 anni dalla morte del donante. Nel 2005, con una nuova norma è stato aggiunto che anche se il donante è in vita ma sono trascorsi più di 20 anni dalla donazione i legittimari non possono più contestare e impugnare l'atto. In ogni caso si tratta di tempi biblici che difatti penalizzano la commerciabilità degli immobili su cui pesa la spada di Damocle della donazione. Per questo motivo da tempo chiediamo una correzione normativa che riduca sensibilmente i tempi per il consolidamento della donazione". 

Alle leggi si aggiungono gli effetti della crisi e della contrazione del credito alle famiglie. Resta il fatto che adesso la strada per ottenere un finanziamento che poggi sulla garanzia di un immobile donato è più che mai in salita. 

"Le banche hanno tutto il diritto di cautelarsi dal rischio imprenditoriale – continua Noto – ma non è ammissibile che in questo momento non concedono finanziamenti a prescindere".

La stretta sui mutui a chi ha una provenienza donativa è confermata anche da Paola Viola, direttore operativo di Mutuiperlacasa.com. 

"Dalle evidenze sul campo emerge che molti istituti non la considerano e dunque non finanziano immobili provenienti da tale titolo di proprietà. Altri pongono, alle condizioni già previste dalle norme, la partecipazione del donante come coobbligato al mutuo. Ci sono però anche istituti che erogano il finanziamento a patto che l'atto di donazione presenti la dispensa dalla collazione, che è il negozio giuridico con il quale il donante esonera il donatario dall'obbligo di conferire ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione. Ma l'atto – prosegue Viola – può essere comunque essere impugnato e, quando per il donante si determini la sopravvenienza di un figlio, o nel caso in cui se ne ignorava l'esistenza, si hanno  cinque anni di tempo, dal giorno della nascita o dal giorno in cui si è scoperto di avere un figlio, per revocare tale atto. Anche questo elemento, in questo momento, frena questi mutui".

Fonte: Il Sole 24 Ore

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