martedì 5 luglio 2011

Affitto in coabitazione: vantaggi e svantaggi

Una delle tipologie di appartamenti più richiesti : due camere per coabitazione

Circa un terzo dei mutui prima casa è oggi richiesto da single. Spesso però, i giovani proprietari non vanno a vivere da soli. 

La cessione temporanea di una stanza infatti, oltre a essere un buon rimedio alla solitudine, specie nelle grandi città, diventa una scelta obbligata per rendere più sostenibile la rata.

I contratti di locazione transitoria, però, nascondono alcune insidie per chi affitta.
Giovani manager, professionisti e studenti scelgono la coabitazione come stile di vita. La flessibilità delle nuove generazioni impone ai proprietari di casa di optare sempre più spesso per affitti temporanei e brevi. Minimo di un mese, massimo 18 mesi. L'importante è non vincolarsi a un contratto 4+4, e riservarsi la possibilità di tornare a vivere da soli, senza troppi problemi, alla prima necessità. 

«Si tratta di una locazione parziale dell'immobile», dice Aldo Rossi, avvocato del Sunia (il sindacato degli inquilini). La normativa da applicare è la stessa che si usa per le locazioni di unità immobiliari intere, ma la breve durata di questo tipo di affitti si scontra con le incertezze della transitorietà. «Il punto debole di questi contratti – afferma il commercialista Giovanni Valcarenghi – è legato proprio alla necessità di motivare la durata temporanea. E possono diventare pericolosi perché, in caso di contestazione da parte del coinquilino, possono tradursi automaticamente in un 4+4».
Il rischio quindi è di trovarsi una stanza occupata per anni da una persona indesiderata.
Dentro il contratto, previsto dalla legge 431 del 1998, vanno specificati i motivi della transitorietà allegando la documentazione come prova (un rapporto di lavoro a termine, la mobilità lavorativa, un master eccetera). I motivi possono essere legati a necessità dell'inquilino oppure del proprietario. Se però non vengono rispettate le condizioni pattuite, la controparte potrebbe opporsi per vie legali, chiedendo la trasformazione dell'affitto in uno di quattro anni.

È bene comunque riportare chiaramente l'esigenza temporanea nel contratto e quest'ultima, in caso di rinnovo (non oltre i 18 mesi), deve permanere e dev'essere confermata a ridosso della scadenza tramite lettera raccomandata a/r. Se questa non viene inviata, o in caso di dichiarazioni non veritiere, l'affittuario o il proprietario della stanza potrebbe chiedere un risarcimento. Per tutelarsi, è meglio utilizzare dei modelli-tipo di contratto (allegati C e D del Dm 30/12/02), ponendo particolare attenzione nella fase di stesura, in particolare nella parte dedicata alla descrizione dell'immobile: qui è necessario definire (anche allegando una piantina dell'abitazione) nel dettaglio i confini della stanza affittata. Il locatore poi si riserverà l'utilizzo degli altri spazi comuni, definirà spese e modalità della coabitazione.

I contratti di natura transitoria sono a canone libero tranne che in alcuni capoluoghi di provincia e nei comuni limitrofi alle 11 grandi città italiane dove sono stati stipulati degli accordi territoriali e qui il canone massimo richiedibile non può essere superiore del 20% rispetto a quello del canone concordato. A Bologna, ad esempio, per una stanza di 20 mq in pieno centro storico non si può chiedere più di 280 euro, ben lontano dagli oltre 400 richiesti sul mercato (ad esempio sulle bacheche online) per un posto letto in singola. 

Fonte : Il Sole 24 Ore

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