mercoledì 30 novembre 2011

Contratti di locazione commerciale nulli se non registrati

Registrazione obbligatoria per tutti i contratti pena la nullità

Chi riesce a dimostrare il pagamento di un contratto di affitto in nero ha diritto a riavere indietro quanto ha versato (Corte d’Appello di Torino, IV Sez. Civ., sentenza n 606 del 2010).

Tutti i contratti di locazione devono essere registrati altrimenti sono nulli. E chi ha consapevolmente pagato in nero l’intero canone o parte dell’affitto ed è in grado di dimostrare il pagamento ha diritto a riavere indietro quanto ha versato sottobanco e a non essere sfrattato per morosità se denuncia il locatore.

Questo vale non solo per tutti i contratti di locazione di case, ma anche per i contratti d’affitto dei negozi, che devono essere registrati. E se non lo sono, diventano automaticamente nulli e pertanto il canone va rimborsato. Con una sentenza destinata a fare scuola e a scatenare una pioggia di cause fotocopia (la numero 606) i giudici della Quarta sezione civile della corte d’appello di Torino hanno scritto un provvedimento che finirà in saggi, manuali, bibbie del diritto.

Una sentenza semplice e innovativa. Ribaltando le decisioni dei colleghi di primo grado, accogliendo invece le argomentazioni portate dagli avvocati Roberto Stroppiana e Daniele Cirio, hanno dato ragione in pieno ad una commerciante torinese cinquantenne con un negozio di bigiotteria dalle parti di Porta Susa.

Non solo non potrà essere cacciata dalla proprietaria, un’anziana signora benestante residente in Svizzera, ma non dovrà più versare la “maggiorazione” esentasse. E le dovranno essere resi brevi manu o con una compensazione sui futuri affitti, i quattrini pagati in più, oltre la cifra pattuita con il contratto “vero” depositato alla agenzia delle Entrate. Questa sentenza, nella linea aperta da due pronunciamenti delle corte costituzionale, va nella direzione della legalità, ribaltando una giurisprudenza superata, applicata per decenni.


Fonte: Attico.news

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