venerdì 4 novembre 2011

Agevolazioni prima casa: rinuncia senza sanzioni

Possibile a particolari condizioni

La rinuncia all’agevolazione “prima casa” non è consentita, ma con Risoluzione 105/E del 31 ottobre, l’Agenzia delle Entrate apre ad un caso particolare. Qualora non sia scaduto il termine di 18 mesi, l’acquirente che non intenda adempiere al trasferimento di residenza nel comune dove l’immobile è ubicato, dovrà presentare un’istanza di revoca all’Agenzia. L’iter consentirà di evitare la sanzione pari al 30%. Il contribuente dovrà, quindi, pagare la differenza tra imposta ordinaria e agevolata, oltre agli interessi maturati.

Iva 4%. Per sfruttare l’agevolazione “prima casa”, la normativa richiede, tra i requisiti previsti, che l’abitazione da acquistare “sia ubicata nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza”. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, “occorre che l’acquirente abbia o si impegni ad ottenere la residenza nel comune in cui intende acquistare l’immobile abitativo”. “In quest’ultimo caso – precisa il Fisco – l’acquirente deve rendere la dichiarazione di impegno nell’atto di acquisto”.

Perdita agevolazione. Come precisato dall’Agenzia, la dichiarazione dell’acquirente “è prevista dalla legge a ‘pena di decadenza’ dall’agevolazione. Il mancato trasferimento nel termine dei 18 mesi comporta, quindi, la perdita dell’agevolazione”.

Il caso. Il contribuente ha posto istanza di interpello dopo aver precisato di aver acquistato un immobile il 22 luglio 2010 fruendo della dicliplina in materia di agevolazioni “prima casa”, ovvero Iva al 4%. Consapevole di non poter adempiere all’obbligo di trasferimento della propria residenza nell’abitazione acquistata e non essendo ancora trascorsi i 18 mesi dall’acquisto, il contribuente chiede di rinunciare, per ragioni personali, all’agevolazione, versando la differenza IVA, senza applicazione di alcuna sanzione.

Orientamento giurisprudenziale. Prima di rispondere al caso in esame, la risoluzione 105/E precisa che “nessuna disposizione normativa prevede la possibilità di rinunciare su base volontaria alle agevolazioni “prima casa”. E come ribadito dalla Cassazione sent. 8784/2000 “conseguita l’agevolazione “prima casa” questa non sarà più revocabile dalla parte”.

Il ragionamento delle Entrate. Considerazioni differenti dall’orientamento giurisprudenziale, possono, invece, svolgersi “laddove la dichiarazione resa in atto dal contribuente non attenga alla sussistenza delle condizioni necessarie per fruire dei benefici, ma sia, invece, riferita all’impegno assunto dal contribuente di trasferire la propria residenza nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto”. La realizzazione del requisito dipende, quindi, da un comportamento del contribuente successivo all’atto. In base a quanto esposto, la decadenza dell’agevolazione avverrà per dichiarazione mendace, ovvero “solo qualora, decorsi i 18 mesi, il contribuente non abbia proceduto al cambio di residenza”.

La risposta. La risoluzione 105/E del 31 ottobre 2011 punta proprio sul termine dei 18 mesi. Come nel caso in esame, “laddove sia ancora pendente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, l’acquirente che si trovi nelle condizioni di non poter rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali”, può “revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto dell’immobile”.

Istanza di revoca. L’acquirente che non intende adempiere all’impegno assunto in atto, deve “presentare apposita istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato”. Istanza con cui revoca la dichiarazione di intenti in materia di trasferimento di residenza e chiede la “riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione”. L’agenzia precisa che l’istanza deve essere presentata sia nel caso in cui l’atto sia assoggettato a imposta di registro, sia a IVA.

Riliquidazione. A seguito dell’istanza, l’ufficio provvederà alla riliquidazione dell’atto di compravendita. E nel caso in esame, l’Agenzia stabilisce che il contribuente dovrà corrispondere la differenza tra aliquota ordinaria e agevolata, oltre al versamento degli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto.

Senza sanzione. La risoluzione 105/E precisa, infine, che non è applicabile la sanzione pari al 30%, in quanto “entro il termine di 18 mesi dalla data dell’atto non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione”.

Riduzione di sanzione. L’Agenzia ricorda, invece, che trascorsi i 18 mesi e, quindi, verificatasi la decadenza dell’agevolazione, il contribuente ha un’ulteriore possibilità: “accedere all’istituto del ravvedimento operoso” presentando apposita istanza all’Agenzia. Istituto che prevede di effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito, beneficiando di una riduzione della sanzione.

Agenzia Entrate, Risoluzione 105 del 31 ottobre 2011

Fonte: CasaXp

2 commenti:

  1. una precisazione.. l'obbligo di trasferirsi nel comune dove si acquista l'immobile con agevolazioni prima casa, non è valido per le forze dell'ordine.

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