l’IVIE rappresenta senza dubbio una novità assoluta per coloro, che, residenti in Italia, risultino proprietari di abitazioni o fabbricati all’estero.
In merito all’imposta che graverà sugli immobili all’estero (IVIE), ricordiamo, che il Governo Monti ha previsto dall’applicazione di tale imposta, un gettito annuale di circa 99 milioni di euro,
in considerazione dell’ingente patrimonio immobiliare che gli italiani detengono all’estero.
Tale imposta colpirà tutte le persone che possiedono la proprietà o siano titolari di un altro diritto reale su un immobile destinato a qualsiasi uso.
Più precisamente, sono soggetti passivi dell’imposta (obbligati al versamento) tutte le persone fisiche residenti in Italia e non solo, quindi, il cittadino italiano che è proprietario di immobili all’estero, ma anche tutti gli stranieri comunitari o extracomunitari regolarmente residenti in Italia, che abbiano un immobile nel proprio Paese di origine. Per esempio, un cittadino tedesco, marocchino o cinese, se regolarmente residenti in Italia, dovranno pagare l’imposta per gli immobili che possiedono a Berlino, a Casablanca o a Pechino.
Occorre rilevare a titolo meramente informativo, che l’IVIE graverà solo sulle persone fisiche
non menzionando le persone giuridiche che non sarebbero considerate come soggetti passivi, quindi, escluse dall’ambito di applicazione. Ad oggi, le società che possiedono immobili all’estero sono escluse dal pagamento dell’imposta.
In merito alla aliquota, occorre rilevare che la legge prevede l’applicazione di una aliquota pari al 0,76% sul valore degli immobili risultanti dall’atto di acquisto (rogito notarile) o in mancanza, sul valore corrente di mercato in cui è ubicato l'immobile. Per ciò che concerne il calcolo per determinare l’imposta, in molti casi, si presenteranno dei problemi, sia dovuti al valore indicato nell’atto di acquisto, perché espresso in valuta estera, che negli anni potrebbe essersi svalutata, sia per la cifra indicata come prezzo perchè "irrisoria" in assenza di un meccanismo di rivalutazione legato al tempo dell’acquisto.
L’imposta decorre dal 2011, con l’obbligo, quindi, per il contribuente di liquidarla nella dichiarazione dei redditi 2012.
Per ciò che riguarda il problema relativo alla doppia imposizione, ossia il caso di immobili già assoggettati a imposta patrimoniale nello Stato estero in cui è ubicato, la legge ha previsto il meccanismo del credito di imposta mediante il quale, il contribuente può dedurre un credito di
imposta pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile, fino a concorrenza dell’ammontare dell’IVIE.
imposta pari al valore dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile, fino a concorrenza dell’ammontare dell’IVIE.
Nel caso in cui l’imposta patrimoniale, pagata nello Stato in cui si trova l’immobile, è superiore o uguale alla nuova tassa, il proprietario non dovrà pagare nulla in Italia.
La deduzione opera solo per le imposte statali.
Ad esempio per la Spagna la deduzione opera solo per le imposte versate con il modello 210 (Impuesto sobre la renta de no residentes) e non per l’IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) in quanto questa ultima è destinata alle casse comunali.
Ad esempio per la Spagna la deduzione opera solo per le imposte versate con il modello 210 (Impuesto sobre la renta de no residentes) e non per l’IBI (impuesto sobre bienes inmuebles) in quanto questa ultima è destinata alle casse comunali.
Per un' abitazione che vale 100.000 euro, si pagheranno 760 euro (100.000 x 0,76%). Da 760 sarà dedotto un valore X pari all’imposta versata allo Stato estero attraverso il pagamento dell’imposta dei non residenti (modello 210).