E' dal 2008 che sono iniziate le prime ispezioni nelle agenzie immobiliari da parte di Enasarco (l'ente di previdenza cui versano i contributi a fini pensionistici gli agenti e rappresentanti di commercio, e le società di agenzia), alla ricerca di chiarezza sui rapporti di collaborazione: l'individuazione di alcuni soggetti che prestavano la propria attività in modo continuativo esclusivamente per un'agenzia, secondo l'ente riconducibili ai contratti ex articolo 1742 Cc, ha fatto scattare alcune pesanti sanzioni. In questi casi è stato richiesto il pagamento retroattivo di 5 anni di contributi, oltre agli interessi e alle sanzioni per ritardato pagamento.
I controlli hanno dato vita, presso il Tribunale di Roma, ad una decina di cause, finora vinte per l'80% da Enasarco. "Le ispezioni stavano aumentando, ha detto il presidente di Fimaa, Valerio Angeletti, così, con le associazioni di categoria, abbiamo chiesto ad Enasarco di aprire un confronto". Se da un lato l'ente di previdenza continua a ritenere che questi rapporti di lavoro ricadano nell'obbligo di versamento dei contributi, le associazioni sono divise: da un lato ci sono Fimaa e Anama che riconoscono l'obbligo solamente nel caso il collaboratore non sia un agente immobiliare abilitato (quindi non iscritto all'ex Ruolo oppure oggi al Registro per le imprese); dall'altro Fiaip che ritiene sia una vessazione aggiuntiva in entrambe i casi, addirittura incompatibile per gli agenti abilitati ai sensi della legge n. 39/89, tanto da non aver sottoscritto l'interpello al ministero.
"Il Protocollo d'intesa, ha detto Paolo Righi, presidente di Fiaip, firmato da Fimaa e Anama unitamente alla Fondazione Enasarco mira sostanzialmente a promuovere un accordo tra le parti al fine di regolamentare i rapporti di collaborazione tra le imprese di mediazione e i collaboratori non abilitati". Fiaip è contraria per due motivi: "Il loro inquadramento, si legge in una nota Fiaip, nell'ambito del contratto ex articolo 1742 CC finisce per assimilarli agli agenti immobiliari e può generare il rischio di una sorta di legittimazione dell'esercizio abusivo della professione di mediazione, con conseguente svilimento della categoria»; se poi il Ministero dovesse esprimersi anche sui collaboratori abilitati, prevedendo anche per loro l'obbligo di versamento contributivo a Enasarco, si aprirebbe il rischio ("infondato", secondo Fiaip) di generare confusione tra le categorie dei mediatori e degli agenti di commercio, "addirittura incompatibili secondo l'ex articolo 5, comma 3, della legge 39/89 e articolo 5 della legge n. 204 del 1985".
Di solito i collaboratori non abilitati si occupano della ricerca di notizie e acquisizione telefonica dei contatti, ma sono comunque pagati a provvigione. "Non abbiamo nulla in contrario, afferma Angeletti di Fimaa, a che loro debbano pagare i contributi". La tutela invece degli agenti immobiliari che collaborano presso le agenzie trova tutti d'accordo: "Gli agenti abilitati, aggiunge Angeletti, hanno un percorso formativo diverso, come quello del titolare per cui lavorano, con autonomia professionale. Solo che piuttosto che farli trovare scoperti davanti ad un'azione giudiziaria o a un'ispezione di Enasarco, abbiamo preferito prenderci la responsabilità di tutelarli e di chiedere al ministero di esprimersi una volta per tutte al riguardo". Invece Fiaip ribadisce che la figura del mediatore non deve essere assolutamente confusa o assimilata ad altre categorie: "L'eventuale inquadramento, conclude Righi, vesserebbe così a livello economico un settore già in crisi. La contribuzione Enasarco, che andrebbe ad aggiungersi a quella dell'Inps, a carico delle agenzie immobiliari e dei loro collaboratori si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro".
Fonte: FIAIP, FIMAA, ANAMA, Sole 24 Ore
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venerdì 21 giugno 2013
lunedì 17 giugno 2013
IMU : ultimo giorno
Scade oggi il versamento dell'imposta relativa al possesso di immobili che si è verificato nel primo semestre del 2013. Per chi avesse già pagato, la scadenza è l'occasione per controllare di aver calcolato correttamente l'importo e magari per predisporre le correzioni con il ravvedimento sprint, utilizzabile da domani.
CHI NON PAGA
Per effetto dell'articolo 1, Dl 54/2013, il tributo è sospeso per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa e degli Iacp.
La nozione di abitazione principale richiede la compresenza di due requisiti, uno formale l'altro di fatto: la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario. Non è di ostacolo il fatto che alcune stanze dell'abitazione principale siano locate a terzi.
In caso di assegnazione dell'ex casa coniugale, in sede di separazione o divorzio, l'unico soggetto passivo, in linea di principio, è il coniuge assegnatario. Se questi possiede i due requisiti di legge perché la casa possa essere considerata abitazione principale, l'IMU non deve essere versata, anche se il proprietario del bene fosse l'altro coniuge.
Se però l'immobile non è in proprietà di nessuno dei due coniugi, occorre fare una distinzione
e, nell'ipotesi dell'ex casa coniugale detenuta in forza di un contratto di locazione, non si applica la regola IMU, poiché trova invece applicazione la norma speciale dell'articolo 6, legge 392/78, che prevede la successione del coniuge assegnatario nel contratto stesso (risoluzione n. 5 del 2013).
In base a questa disposizione, dunque, l'assegnatario è considerato un mero locatario, con l'effetto che l'IMU continua a essere dovuta dal locatore, che non beneficia dello stop al pagamento; se invece il titolo della detenzione era il comodato, resta valida la finzione giuridica IMU secondo cui l'assegnatario è qualificato come titolare del diritto di abitazione sulla casa.
Si pone poi il problema di come trattare le aree scoperte pertinenziali dell'abitazione principale, che siano qualificabili come aree edificabili. Sul punto, l'orientamento della Corte di cassazione è diventato sempre più restrittivo (si veda l'ordinanza 10090/2012). Un requisito che la giurisprudenza ritiene indispensabile è l'avvenuta indicazione nella dichiarazione IMU dell'area scoperta pertinenziale. Occorre inoltre che la destinazione a servizio o ornamento del bene principale non sia rimovibile senza radicali trasformazioni.
Nonostante le opinioni contrarie, invece, si deve ritenere che l'accatastamento dell'area pertinenziale insieme con l'abitazione principale non possa essere considerato necessario, altrimenti si sovvertirebbe la stessa nozione di pertinenza nell'IMU. È stato infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la nozione deriva dalla disciplina civilistica (articoli 817 e seguenti del Codice civile). Ma in questo contesto la modalità dell'accatastamento non ha rilevanza. Ritenere che l'area scoperta sia pertinenza solo se è unita catastalmente all'abitazione significherebbe adottare una nozione catastale di pertinenza, che non trova legittimazione nelle disposizioni di legge. Se considerando insieme la casa e la pertinenza scoperta, la rendita catastale della casa si dovesse elevare, vi saranno gli estremi per l'attivazione da parte dei Comuni della procedura di accatastamento forzoso (comma 336 dell'articolo unico della legge 311/2004).
Un altro dubbio riguarda l'ipotesi in cui la situazione dell'immobile sia variata nel corso del primo semestre. Nella circolare 2 del 2013, le Finanze hanno chiarito che se il contribuente ha perso la soggettività passiva in questo periodo, l'acconto dovrà essere commisurato ai mesi di effettivo possesso. Si ritiene che le stesse regole debbano valere quando una casa è diventata abitazione principale, ad esempio, il 1° aprile del 2013. In tale eventualità, l'acconto sarà dovuto limitatamente ai mesi in cui tale qualificazione non era ravvisabile.
Non è chiaro invece come comportarsi nell'ipotesi opposta (abitazione principale divenuta seconda casa nel 2013). Sembrerebbe che anche in tale ipotesi l'acconto IMU debba comunque essere calcolato per tre mesi. Non è da escludere tuttavia la possibilità che il contribuente debba calcolare l'acconto ipotizzando un possesso di nove mesi per tutto l'anno 2013 e dividere il risultato per due. L'incertezza esistente dovrebbe scongiurare in tutti i casi l'irrogazione delle sanzioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore
CHI NON PAGA
Per effetto dell'articolo 1, Dl 54/2013, il tributo è sospeso per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili delle cooperative a proprietà indivisa e degli Iacp.
La nozione di abitazione principale richiede la compresenza di due requisiti, uno formale l'altro di fatto: la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario. Non è di ostacolo il fatto che alcune stanze dell'abitazione principale siano locate a terzi.
In caso di assegnazione dell'ex casa coniugale, in sede di separazione o divorzio, l'unico soggetto passivo, in linea di principio, è il coniuge assegnatario. Se questi possiede i due requisiti di legge perché la casa possa essere considerata abitazione principale, l'IMU non deve essere versata, anche se il proprietario del bene fosse l'altro coniuge.
Se però l'immobile non è in proprietà di nessuno dei due coniugi, occorre fare una distinzione
e, nell'ipotesi dell'ex casa coniugale detenuta in forza di un contratto di locazione, non si applica la regola IMU, poiché trova invece applicazione la norma speciale dell'articolo 6, legge 392/78, che prevede la successione del coniuge assegnatario nel contratto stesso (risoluzione n. 5 del 2013).
In base a questa disposizione, dunque, l'assegnatario è considerato un mero locatario, con l'effetto che l'IMU continua a essere dovuta dal locatore, che non beneficia dello stop al pagamento; se invece il titolo della detenzione era il comodato, resta valida la finzione giuridica IMU secondo cui l'assegnatario è qualificato come titolare del diritto di abitazione sulla casa.
Si pone poi il problema di come trattare le aree scoperte pertinenziali dell'abitazione principale, che siano qualificabili come aree edificabili. Sul punto, l'orientamento della Corte di cassazione è diventato sempre più restrittivo (si veda l'ordinanza 10090/2012). Un requisito che la giurisprudenza ritiene indispensabile è l'avvenuta indicazione nella dichiarazione IMU dell'area scoperta pertinenziale. Occorre inoltre che la destinazione a servizio o ornamento del bene principale non sia rimovibile senza radicali trasformazioni.
Nonostante le opinioni contrarie, invece, si deve ritenere che l'accatastamento dell'area pertinenziale insieme con l'abitazione principale non possa essere considerato necessario, altrimenti si sovvertirebbe la stessa nozione di pertinenza nell'IMU. È stato infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la nozione deriva dalla disciplina civilistica (articoli 817 e seguenti del Codice civile). Ma in questo contesto la modalità dell'accatastamento non ha rilevanza. Ritenere che l'area scoperta sia pertinenza solo se è unita catastalmente all'abitazione significherebbe adottare una nozione catastale di pertinenza, che non trova legittimazione nelle disposizioni di legge. Se considerando insieme la casa e la pertinenza scoperta, la rendita catastale della casa si dovesse elevare, vi saranno gli estremi per l'attivazione da parte dei Comuni della procedura di accatastamento forzoso (comma 336 dell'articolo unico della legge 311/2004).
Un altro dubbio riguarda l'ipotesi in cui la situazione dell'immobile sia variata nel corso del primo semestre. Nella circolare 2 del 2013, le Finanze hanno chiarito che se il contribuente ha perso la soggettività passiva in questo periodo, l'acconto dovrà essere commisurato ai mesi di effettivo possesso. Si ritiene che le stesse regole debbano valere quando una casa è diventata abitazione principale, ad esempio, il 1° aprile del 2013. In tale eventualità, l'acconto sarà dovuto limitatamente ai mesi in cui tale qualificazione non era ravvisabile.
Non è chiaro invece come comportarsi nell'ipotesi opposta (abitazione principale divenuta seconda casa nel 2013). Sembrerebbe che anche in tale ipotesi l'acconto IMU debba comunque essere calcolato per tre mesi. Non è da escludere tuttavia la possibilità che il contribuente debba calcolare l'acconto ipotizzando un possesso di nove mesi per tutto l'anno 2013 e dividere il risultato per due. L'incertezza esistente dovrebbe scongiurare in tutti i casi l'irrogazione delle sanzioni.
Fonte: Il Sole 24 Ore
mercoledì 12 giugno 2013
Prestito d'onore: al via il nuovo bando
Il nuovo bando, che scadrà il 31/12/2014, ha l'obiettivo di finanziare 400 nuove imprese attraverso la concessione di un finanziamento agevolato da parte di Banca delle Marche S.p.A. fino a un massimo di 50.000,00 euro, senza il bisogno di alcuna garanzia, da restituire in 6 anni e da utilizzare per far fronte alle spese di avvio dell'impresa.
“ Il Prestito d’Onore è una risposta importante alle difficoltà – ha evidenziato Luciano Goffi , direttore generale di Banca Marche – che coniuga bene due fattori indispensabili per creare impresa: agevolare l’accesso al credito e l’assistenza -supporto al nuovo imprenditore, attraverso un accompagnamento per risolvere i problemi iniziali e una pianificazione che limita i rischi di insuccesso. Questa modalità ha anche permesso di restare in un contenuto indice di insolvenza e il mantenimento in vita delle imprese. “ L'erogazione del prestito prevede di poter avviare imprese individuali o in forma cooperativa nei settori della produzione di beni e servizi e del commercio.
Oltre all'erogazione del prestito, verrà assegnato a ciascun imprenditore a titolo gratuito e per la durata di 12 mesi, un tutor designato dalla Sida Group S.r.l. che affiancherà il neo imprenditore nella fase di start-up dell'azienda, accompagnandolo nell'adempimento delle pratiche burocratiche e di definizione dei dettagli del proprio progetto d'impresa.
Flavio Guidi , responsabile di Sida s.rl. ha parlato di esperienza molto positiva che “andrebbe istituzionalizzata, perché rappresenta l’1% delle imprese marchigiane e il rapporto risorse finanziarie/ risultato è eccezionale.
Il Prestito d’Onore fa capo ad una rete virtuosa che ha ben collaborato. Il tutoraggio ha funzionato bene anche per la selezione dei progetti da presentare limitando i rischi con l’accompagnamento delle competenze delle diverse professionalità coinvolte.
La campagna di comunicazione dell'iniziativa del “Prestito d'Onore” della Regione Marche è curata dalla Camera Work S.r.l. di Jesi. Ferdinando Blefari , ha ricordato che con questa iniziativa “un giovane può dare concretezza ad un’idea per costruirsi un futuro ” soffermandosi poi sulla diffusione delle opportunità offerte attraverso una comunicazione mirata anche sui social media ed i prossimi road show. Con le due edizioni precedenti grazie al “Prestito d'Onore” della Regione Marche sono state avviate complessivamente 980 nuove imprese erogando quasi 20 milioni di euro: un traguardo significativo per la Regione Marche e per l’economia del territorio.
Altre informazioni sul bando sono disponibili sul sito www.prestitodonore.marche.it.
Alcuni dati sulla precedente edizione 2010–12: 24 mila euro la media dell’importo erogato delle 480 nuove imprese . Le tipologie di attività: 52% Commercio, 35% Servizi, 13% Produzione d beni. Le tipologie di imprese: 410 ditte individuali, 6 cooperative, 11 società in accomandita semplice, 52 s,n,c. e 1 società semplice. Le donne imprenditrici sono state 281 e gli uomini 199. La categoria dei richiedenti vede una gran parte di disoccupati non in mobilità ( 397) e 47 donne over 35 anni. 1126 , infine, il numero complessivo dei progetti presentati per l’accompagnamento alla elaborazione del business plan con 150 tutor coinvolti.
Fonte: Vivere Ancona
Fonte: Vivere Ancona
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