martedì 28 maggio 2013

Crollano le vendite di negozi e capannoni: - 24 % nel 2012

Dopo la case, è toccato anche ai negozi e ai capannoni. La crisi del mercato immobiliare, ha colpito anche l'acquisto e la vendita di negozi, uffici e capannoni, le cui transizioni nel 2012 sono crollate del 24 %, registrando un volume di scambi pari a 14,5 miliardi di euro, 4,4 in meno del 2011. A fare il punto sulle difficoltà nella compravendita degli spazi del settore commerciale è l'ultimo Rapporto annuale sul mercato non residenziale realizzato dall'Agenzia delle Entrate con Assilea, l'associazione italiana leasing.

Compravendite di uffici - 26,1% 

Le compravendite di uffici sono scese l'anno passato del 26,1 % con quotazioni medie in calo del 1,6% a 1.500 euro al mq, mentre, nel caso di negozi, acquisti e cessioni di unità immobiliari sono scese del 24,5%, con prezzi in calo del 2,1 % a 1.800 euro/mq. Risultato appena migliore per i capannoni con -19,7 % negli scambi e -0,9% nelle quotazioni a 540 euro/mq. 

Il settore commerciale rappresenta l'8 % del mercato immobiliare totale 

Il settore immobiliare non residenziale copre l'8% del mercato immobiliare nel suo complesso. L'arretramento registrato dall'Agenzia delle Entrate riguarda tutto il territorio nazionale, con un picco nel Centro Italia, dove le transazioni sono scese di oltre il 26 %, con il valore più  basso dei negozi, le cui compravendite dono diminuite nel 2012 del 28,7 per cento. Le Isole segnano un arretramento del 20 % degli scambi grazie soprattutto ai capannoni industriali che si abbassano appena dell'1,7 per cento. Le regioni del Nord est, Nord ovest e Sud vedono scendere le compravendite del 24 %; gli impianti produttivi registrano una flessione del 20 %, mentre gli uffici subiscono una contrazione maggiore, soprattutto al Sud (-30 %).

Fonte : Il Sole 24 Ore

mercoledì 8 maggio 2013

La cedolare secca sostituisce l'imposta di registro sulla risuluzione


La cedolare secca, imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sulla locazione per finalità abitative di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, ha un complesso meccanismo applicativo che è forse il motivo della sua scarsa applicazione.

Un dubbio interessante, tra i tanti sollevati in merito all’applicazione del regime sostitutivo introdotto dalla L. 23/2011, riguarda la risoluzione anticipata del contratto.

Ai fini dell’imposta di registro infatti, secondo la disciplina ordinaria (art. 17 del DPR 131/86), ove le parti sciolgano anticipatamente (risoluzione) il contratto di locazione, è necessario che il contribuente:

- entro 30 giorni dalla risoluzione, corrisponda l’imposta di registro dovuta (67 euro, a meno che per la risoluzione non sia previsto un corrispettivo, nel quale caso è dovuta l’imposta di registro dello 0,50%);

- successivamente, entro 20 giorni dal pagamento, presenti all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presso cui era stato registrato l’originario contratto, l’attestato di pagamento.

In caso di pagamento dell’imposta di registro per via telematica, non è richiesta alcuna comunicazione all’AdE, a norma dell’art. 21, comma 2 del DM 31 luglio 1998.

Inoltre, ove il contratto di locazione risolto sia stato registrato anteriormente al 1° luglio 2010, il contribuente deve comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto del contratto, presentando anche il modello 69 ex art. 19, comma 15 del DL 78/2010 (a meno che il contratto non sia già stato oggetto di proroga o cessione, nel qual caso la comunicazione dei dati sarebbe già avvenuta).

Per la comunicazione dei dati catastali, era stato anche predisposto un apposito modello (CDC), poi affiancato dal modello 69 (opportunamente modificato). 

Se il contratto di locazione fosse stato invece registrato dopo il 1° luglio 2010, non è necessario presentare tale modello in sede di risoluzione, in quanto la comunicazione dei dati catastali è già stata operata in sede di registrazione del contratto.

Si potrebbe ritenere allora che, per quanto riguarda i contratti di locazione registrati successivamente al 7 aprile 2011, per i quali sia stata regolarmente operata l’opzione per la cedolare secca in sede di registrazione (mediante SIRIA o mediante modello 69), al momento della risoluzione non sia necessario alcun ulteriore adempimento. Infatti, in questo caso, non sarebbe neanche dovuta l’imposta di registro (67 euro fisse), perché essa è “sostituita” dalla cedolare secca.

È lo stesso art. 3, comma 2 del DLgs. 23/2011, infatti, a chiarire che “la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione”. E' stato precisato anche dal Provv. 2011/55394 che, al Par. 3.2, dispone che “la cedolare secca sostituisce l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulle risoluzioni (…) del contratto di locazione”.

Quindi, appurato che, in caso di opzione per la cedolare, l’imposta di registro sulla risoluzione non è dovuta, viene meno anche l’ulteriore adempimento previsto dall’art. 17 del DPR 131/86 (presentazione dell’attestato di pagamento dell’imposta),  in tal caso - in base alla normativa -  non sembrerebbe necessario esperire alcun adempimento a seguito della risoluzione. 

Solo nel caso in cui il contratto sia stato registrato anteriormente al 1° luglio 2010, residuerebbe l’esigenza di comunicare i dati catastali, mediante il mod. 69 o il mod. CDC.


Non è mai stato chiarito però se l’effetto sostitutivo della cedolare secca elimini anche l’obbligo di effettuare ogni "comunicazione" in merito alla risoluzione del contratto.


Infatti, tale interpretazione, pur legittima dal punto di vista letterale, comporterebbe la mancata “comunicazione” all’Agenzia delle Entrate, della risoluzione anticipata del contratto.

Inoltre, c'è da dire che, per i contratti registrati successivamente al 7 aprile 2011, per i quali non sia stata effettuata l’opzione per il regime sostitutivo, non è possibile effettuare l’opzione in sede di risoluzione. Infatti, l’opzione per la cedolare successivamente alla registrazione può essere effettuata (come confermato anche dalla circ. 47/2012), solo al momento della proroga del contratto, ovvero entro il termine (30 giorni dalla scadenza dell’annualità) per il pagamento dell’imposta di registro sull’annualità in corso.

Per i contratti in corso nel 2011, era stata prevista invece dalla disciplina transitoria (Provv. 7 aprile 2011 n. 5534) la possibilità di optare per la cedolare secca sull’annualità 2011, in sede di risoluzione del contratto.

FONTE: Sternzanin

martedì 7 maggio 2013

La crisi resuscita la cambiale


Considerata uno strumento del passato superato dai tempi, la crisi ha riportato la vecchia cambiale al centro delle transazioni di molte piccole imprese. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dall'Adnkronos: il 45% dei piccoli imprenditori interpellati dichiarano di averne firmata una nell'ultimo anno e il 70% ritiene possibile il ricorso alla cambiale nell'arco del prossimo anno. Lo stesso sondaggio, sei mesi fa, aveva riscontrato rispettivamente il 40 e il 59% di risposte positive.

Il trend è dunque in crescita, sostenuto dalla concomitanza di due fattori: il ritardo nei pagamenti, sia della pubblica amministrazione sia di altre imprese, e la stretta nella concessione del credito da parte delle banche. I vantaggi della cambiale sono tutti nella estrema facilità di utilizzo e nell'esigibilità del credito. Il creditore può far circolare la cambiale o può tenerla, per poi presentarla all'incasso una volta scaduto il termine.

Il problema però, sempre più spesso, è che l'imprenditore possa essere costretto all'insolvenza. Ovvero, che non riesca a pagare il credito entro il termine stabilito. In questo caso, quasi sempre, scatta il protesto. E il creditore ha buone possibilità di incassare quanto dovuto. I dati raccolti non sono particolarmente incoraggianti anche su questo fronte. La metà degli imprenditori che dichiara di aver usato cambiali, più del 20% del totale, ammette anche di aver ricevuto nel corso della sua storia imprenditoriale almeno un protesto.

Le indicazioni del sondaggio sono coerenti con i dati complessivi, gli ultimi disponibili, diffusi da Infocamere. Le cambiali, le tratte e gli assegni non pagati ammontano nei primi sei mesi del 2012 a 1,64 miliardi di euro. Ma se i protesti su assegni e tratte sono diminuiti rispettivamente del 4,6% e del 6%, aumentano invece quelli sulle cambiali (+5,1%). Un aumento che deriva proprio dalla maggiore diffusione della cambiale, a causa della crisi.

La cambiale è infatti un titolo di credito, la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma in denaro. Ma la caratteristica che rende appetibile la cambiale nel contesto di profonda recessione in cui si trovano a operare le piccole e medie imprese è un'altra: i pagherò sono dei titoli esecutivi, è possibile rivolgersi a un ufficiale giudiziario per farli valere anche senza attendere la sentenza di un tribunale. Per questo, con le aziende che sono diventate sempre più diffidenti sulla capacità dei debitori di far fronte ai loro impegni, le cambiali offrono maggiori garanzie.

FONTE: Italia Oggi

Gli italiani emigrano di nuovo in Germania

La crisi economica nel Sud Europa spinge sempre più cittadini a emigrare in Germania. 
Così l'Italia nel 2012 ha fatto registrare un aumento del 40%. L'Ufficio Statistico federale rivela che in termini assoluti l'Italia è il paese che lo scorso anno ha visto più partenze verso la Germania dei propri cittadini rispetto a Spagna, Grecia e Portogallo. 
Mentre rispetto al 2011 il numero di italiani emigrati nel Paese di Goethe è cresciuto di 12.000 unità nel 2012, a lasciare la Grecia lo scorso anno sono state 10.000 persone in più, 9.000 in più sono arrivate dalla Spagna e 4.000 in più dal Portogallo. 
In totale l'immigrazione dai Paesi dell'Ue ha fatto registrare nel 2012 un balzo del 18%, con un aumento di 96.000 stranieri rispetto al 2011. Se si tiene conto degli stranieri immigrati in Germania da ogni parte del mondo, nel 2012 si è arrivati a un record di 369.000 persone, il numero più alto dal 1995.

FONTE: Italia Oggi

Dieci giorni per un decreto ad hoc per l'Imu


La tassa più odiata dagli italiani sarà congelata, con la sospensione della rata di giugno, grazie a un decreto legge ad hoc che il governo Letta sta mettendo a punto. 

I tecnici del ministero dell'Economia hanno al massimo 10 giorni di tempo per elaborare il provvedimento per sospendere l'imposta sulla prima casa. La cifra necessaria per tenere fede agli impegni presi dal presidente del Consiglio, nella migliore delle ipotesi, sarà pari a 1,5 miliardi ma potrebbe addirittura raddoppiare.

Secondo i dati del Mef il bottino incassato lo scorso anno grazie all'Imu sulle abitazioni principali, pagato da 17,8 milioni di proprietari, ammonta a circa 4 miliardi di euro. Di questi, circa 3,4 milioni sono riconducibili alle aliquote standard, mentre gli altri 600 milioni derivano dagli aumenti stabiliti dai comuni. 

L'importo che sarà necessario per sospendere la prima rata dell'imposta dipende, appunto, dal tipo di intervento scelto dall'erario; se deciderà di accollarsi il peso complessivo dell'imposta, attraverso un'anticipazione di cassa che comprenda comuni anche le variazioni applicate dagli enti, la cifra da versare si avvicinerà al tetto massimo.

Ma se deciderà di non accollarsi anche gli aumenti stabiliti dai singoli comuni, attraverso le variazioni delle aliquote, la sospensione dell'imposta costerà decisamente di meno. 

La rata media pagata ammonta a 225 euro ma i dati dell'Agenzia del territorio dimostrano il 10% dei proprietari versa da solo oltre la metà del gettito complessivo (57,3%). Inoltre un terzo del gettito Imu sulla prima casa deriva da 4 grandi comuni che sono: Roma, Torino, Genova e Napoli. Mentre circa un quarto delle abitazioni principali, per effetto della detrazione, risulta esente dal pagamento.

Nel 2007, ultimo anno di applicazione dell'Ici sulle prime case, il gettito era stato di circa 3,3 miliardi. In linea anche il numero dei contribuenti e il versamento medio. La decisione del governo Letta, di inserire la sospensione dell'Imu tra i primi interventi dell'esecutivo, non sorprende affatto vista l'avversione degli italiani nei confronti dell'imposta. Secondo il rapporto Italia 2013 dell'Eurispes l'imposta municipale sugli immobili viene giudicata ingiusta da tre italiani su quattro. Ici o ­Imu, si legge nel rapporto, "cambia la dicitura ma la tassa resta, caldeggiata dall'Europa, poi criticata perché nata troppo in fretta e ritenuta indice di una maggiore iniquità sociale, ha lasciato scontenti la maggior parte degli italiani".

Il 75,4% non la ritiene giusta nell'attuale contesto economico (il 56,1% per niente e il 19,3% poco). Il sentimento che gli italiani provano nei confronti dell'Imu può essere meglio compreso osservando i dati sul patrimonio immobiliare italiano: secondo i dati del rapporto sugli immobili in Italia 2013, il suo valore supera quota seimila miliardi di euro ed è pari a 4,3 volte il pil nazionale. E la casa, che rappresenta il bene più prezioso per le famiglie, copre oltre i nove decimi del totale: sono 30,6 milioni di edifici per un valore complessivo di 5.559 miliardi di euro.

Nell'ultimo anno i tributi sugli immobili, secondo i dati contenuti nel rapporto, sono aumentati del 27,37%, passando da 32,33 miliardi del 2011 a 41,18 miliardi dello scorso anno. Circa la metà del patrimonio abitativo si trova al Nord (47,8%), il 26,3% al Centro e il 25,9% al Sud. La regione dove si colloca il maggiore valore residenziale è la Lombardia, con un patrimonio di 974 miliardi di euro, seguita dal Lazio, con 875 miliardi. Le quote territoriali più elevate sono quelle della Lombardia (15,1%) e del Lazio (13,5%).

FONTE: Italia Oggi

Condòmini morosi e utilizzo dell'ascensore


Sei un condòmino moroso? Allora sali le scale a piedi.

Per i condòmini morosi ora c'è il badge per salire in ascensore. L’amministratore di condominio, con un buco di oltre 350.000 euro nel bilancio, decide di risolvere il problema dotando l’ascensore di una tessera elettronica che potrà essere utilizzata solo da chi è in regola con le rate condominiali.

E così dopo mesi di conti, proposte, solleciti di pagamento caduti nel vuoto,  ingiunzioni di pagamento da parte dei fornitori di utenze, l’amministratore di condominio ha pensato di rientrare delle quote dei morosi decidendo di puntare sull’unica cosa della quale tutti non potevano fare a meno: l’utilizzo dell’ascensore condominiale limitandone,in un palazzo di 18 piani, l’uso, e condizionandone l’utilizzo solo a chi era disposto a pagare il servizio.

Tutte le famiglie sono state quindi vincolate all’utilizzo mediante una tessera elettronica che abilita il funzionamento dell’ascensore. Per averla ogni inquilino deve pagare in tutto o in parte le spese condominiali arretrate. Gli arretrati sono ovviamente rateizzabili in base alle personali condizioni economiche. Ogni tessera elettronica è collegata a un’utenza e, per averla, ogni famiglia paga quello che può in funzione del debito. Al pagamento, si consegna la tessera che è attiva per un mese, scaduti trenta giorni, o l’inquilino versa un’altra rata, o la tessera viene disabilita e l’unica alternativa è salire a piedi. La tessera non ha nessun costo ma la finalità, è quella di ripianare il debito anche con modiche rate mensili. 

A prescindere l’utilità o meno del sistema escogitato, non sono naturalmente mancate le polemiche. In pochi giorni si è scatenata una vera e propria bagarre all’interno del condominio dove si sono succeduti avvocati, denunce e interventi della polizia chiamata per sedare gli animi. Ma l’iniziativa, nonostante la preventiva approvazione da parte della assemblea, non ha raffreddato gli animi che continuano a ribollire. 

Il capo espiatorio è stato ovviamente l’amministratore dello stabile che è stato accusato di un presunto abuso d’ufficio reo di non aver rispettato il regolamento condominiale, che richiedeva una maggioranza ben diversa da quella utilizzata. Ma l’amministratore, è sicuro di aver operato in piena regola in base alle norme vigenti.

L’art. 18 della legge di riforma della disciplina del condominio interviene infatti proprio sull’art. 63 disp. att. c.c. modificando la norma previgente, applicabile nell’ipotesi di condomini in ritardo nei pagamenti delle quote condominiali. 

Uno degli strumenti persuasivi individuati dall’art. 63 disp. att. c.c. per combattere le morosità condominiali è dato dalla possibilità di escludere il comproprietario, in ritardo con i pagamenti, dall’utilizzazione dei beni e dei servizi comuni.

Tuttavia, la suddetta misura restrittiva, nella precedente formulazione della norma, trovava applicazione unicamente nei casi:

- di espressa disposizione nel regolamento condominiale;
- di morosità superiori a sei mesi;
- concernenti servizi suscettibili di separato godimento.


Ora invece, la riforma ha introdotto delle notevoli novità:



FONTE : Condominioweb

Visure catastali consultabili dal sito dell'Agenzia delle Entrate


Visure catastali on line. Come fare, in un video
Il filmato, interamente autoprodotto dall’Agenzia a costo zero, illustra i passaggi da seguire per conoscere via internet alcune informazioni relative agli immobili
YouTube
È in Rete da qualche giorno, sul canale YouTube dell’amministrazione fiscale, un nuovo video, che spiega come consultare i dati catastali on line attraverso un computer o altri dispositivi dotati di connessione a internet.
Dal dicembre scorso, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha incorporato l’Agenzia del Territorio, assorbendone anche i servizi catastali, che vengono adesso erogati da un unico ente.

Se si conoscono già gli identificativi catastali di un immobile, è sufficiente utilizzare il servizio “Consultazione rendite catastali”, collegandosi alla sezione Territorio del sito dell’Agenzia, per conoscere la rendita, la consistenza, la categoria e la classe catastale dei fabbricati, oppure il reddito dominicale e quello agrario, la superficie, la qualità della coltura e la classe catastale dei terreni.

Se invece non si è in possesso dei dati catastali, ma si è registrati ai servizi online dell’Agenzia, è possibile conoscere, oltre alle informazioni appena ricordate, anche i dati anagrafici dell’intestatario di un immobile, i dati sulla titolarità e la relativa quota di diritto, l’ubicazione degli immobili censiti al Catasto fabbricati.

I filmati di “Entrate in video” sono accessibili da tutti gli utenti, grazie all’ utilizzo di sottotitoli, disponibili in italiano e nelle principali lingue straniere.

FONTE : Fisco Oggi

venerdì 3 maggio 2013

FIAIP Agenti immobiliari e REA : errata interpretazione della legge da parte di Casa 24 Plus – Il Sole 24 0re



Fiaip:  Non è vero che il 12 maggio gli agenti immobiliari rischiano di perdere i requisiti professionali e devono rifare l’esame

In merito all’articolo pubblicato su “Casa 24 Plus – Il Sole 24 Ore”  Fiaip intende segnalare e rettificare  alcune imprecisioni  contenute nell’articolo  al fine di evitare inutili allarmismi per la categoria degli agenti immobiliari.

Nell’articolo (che compare a pagina 22 del 28/03/2013) intitolato “E’ Caos per la Scia degli agenti”  e ripreso su Casa 24 on line  è scritto che la Scia viene presentata da un “prescelto nominato”: come noto, è l’amministratore - in caso di società - od il titolare -  in caso di ditta individuale - a presentare la pratica della SCIA, non un “prescelto nominato”.

E’ poi importante precisare quanto  contenuto sia nel titolo dell’articolo che  compare sul web  che all’interno dell’articolo pubblicato su Casa 24 plus, ossia che chi non effettua l’aggiornamento entro il 12.05.13, perderà i requisiti e dovrà rifare l’esame:  ricordiamo infatti che l’art. 11 del D.M. 26.10.2011  stabilisce che il mancato espletamento della  procedura di aggiornamento della propria posizione entro la data sopra indicata  è a pena di inibizione dell’attività con la conseguenza che chi risulterà inadempiente non perderà i requisiti, bensì non potrà esercitare l’attività sin tanto che non presenterà la SCIA con annessa la dichiarazione del possesso dei requisiti in luogo della (più semplice) pratica di aggiornamento che avrebbe dovuto trasmettere.

Pertanto  non dovrà essere svolto nuovamente  tutto il percorso formativo (corso di formazione e superamento dell’esame), ad eccezione dei casi in cui si era ottenuta l’iscrizione a ruolo prima della riforma dell’art. 18 della L.n.57/2001 che ha introdotto l’obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione ed al superamento dell’esame abilitativo.

Da ultimo, l’articolo evidenzia che  il deposito dei formulari deve essere obbligatoriamente fatto contestualmente alla Scia,  mentre l’art. 6 del D.M. 26.10.11 dispone che possa essere fatto anche  in un momento successivo,  purché prima del loro utilizzo.

FONTE: Ufficio Stampa FIAIP

Agenti immobiliari e aggiornamento posizione ex REA



Proroga dei termini per l'aggiornamento della posizione dall'ex ruolo al Registro delle Imprese ed al Rea


Il Ministero dello Sviluppo Economico, su richiesta della Consulta Interassociativa, ha concesso una proroga alla scadenza originariamente prevista dall'art. 11 del D.M. 26/10/2011.

Più precisamente l'art. 11 stabilisce che tutti coloro che risultano iscritti a ruolo alla data di entrata in vigore del Decreto indicato (12/05/2012) sia esercenti l'attività che non esercenti, hanno l'onere di effettuare l’”aggiornamento” della propria posizione, ossia sono tenuti ad effettuare il trasferimento del proprio nominativo dal soppresso ruolo al Registro Imprese/REA, mediante compilazione e trasmissione telematica degli appositi moduli.

Il termine di scadenza stabilito dal Decreto per la procedura di cui sopra era fissato al 12/05 p.v., ma le problematiche emerse durante la fase applicativa del Decreto hanno reso necessaria una richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico, da parte della Consulta, di proroga della scadenza inizialmente prevista, richiesta che è stata, dopo numerose resistenze, accolta.

Nei prossimi giorni sarà, dunque, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un provvedimento ministeriale, con il quale verrà differito il termine di scadenza dal 12/05/2013 al 30/09/2013.

FONTE: FIAIP

BCE taglio del tasso da 0,75 % a 0,50 %

Tasso BCE minimo storico

La Banca centrale europea ha tagliato il tasso d'interesse principale allo 0,50% dallo 0,75%, raggiungendo un nuovo minimo record. 

Lo ha annunciato la stessa Bce. 

Il tasso sui prestiti marginali scende di mezzo punto all'1%, quello sui depositi resta invariato allo 0%.

FONTE : ANSA

Regione MARCHE: emergenza casa. Una famiglia su 9 non riesce più a pagare l'affitto

Emergenza casa nelle Marche

Una famiglia su nove di quelle che nelle Marche vivono in una casa in affitto non è più in grado di pagare il canone di locazione. 

Anche attingendo ai propri risparmi. 

Secondo Cgil, Cisl e Uil Marche, Sunia, Sicet, Uniat e Unione inquilini il dato dimostra che "la crisi finanziaria e produttiva si sta trasformando in emergenza, anche nella regione". 

Nelle Marche, ricordano le organizzazioni sindacali, circa 100 mila famiglie, il 15,9% del totale, sono in affitto: una percentuale che induce a leggere sotto una luce diversa le 5.978 domande di assegnazione di una casa popolare presentate fra il 2008 e il 2011 in 66 comuni. 

Le 10.278 domande di accesso al Fondo sociale per gli affitti presentate a livello regionale confermano la gravità della situazione. 

Nell'arco del 2012 sono stati emessi 1.202 provvedimenti esecutivi di sfratto per morosità su un totale di 1.252. 

Per i sindacati è evidente che le risorse disponibili a livello regionale "devono essere destinate a sostenere la locazione, utilizzando tutti gli stanziamenti riferiti al sistema abitativo inseriti nel bilancio preventivo 2013: a partire dai 1,3 milioni di euro previsti dal Piano operativo annuale del 2013 e dai 2 milioni di euro previsti per il Fondo di garanzia per la locazione e l'accesso alla prima casa".

FONTE : ANSA

Cartelli VENDESI abusivi e multe salate


Da diversi anni ormai esiste una normativa per l'affissione dei cartelli VENDESI che prevede multe salate e, continuamente, numerosi agenti immobiliari incorrono in sanzioni. Da gennaio 2012, inoltre, si è aggiunto l'obbligo di riportare l'indice di prestazione energetica (Ipe) sugli annunci di vendita, affissi su facciate o cancelli di edifici in città. La Fimaa a Milano ha raccolto i casi più frequenti e assiste i suoi associati nelle controversie cercando di conciliare.

Ognuno interpreta in maniera diversa la normativa (ha detto Beatrice Zanolini di Fimaa Milano) e alcuni ufficiali zelanti, hanno anche erogato multe un pò salate arrivando fino a 3.000 o 4.000 euro per cartello. In alcuni casi l'associazione si è attivata direttamente facendo dei ricorsi e ottenendo delle cancellazioni. 

Le multe più frequenti sui cartelli VENDESI, secondo la Fimaa di Milano, sono quelle per violazione del codice della strada ovvero quelli affissi su cancelli in prossimità, ad esempio, di incroci, che potrebbero distrarre i conducenti delle automobili. In uno di questi casi la multa, pari a 600 euro, faceva riferimento all'articolo 23 del Codice che vieta ogni tipo di pubblicità che "per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione".

Lo stesso articolo sottopone inoltre l'affissione di mezzi pubblicitari visibile dalle strade "ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale". 

Quando ci si trova all'interno di un centro abitato la normativa dipende da Comune a Comune, in base al Regolamento di affissioni locale. 

Per le strade del Comune di Bologna, ad esempio, non è necessaria l'autorizzazione se gli avvisi sono entro il quarto di metro quadro (quindi non più grandi di un foglio A4 circa) e posti sull'immobile di riferimento. Il regolamento del capoluogo lombardo non differisce molto da quello emiliano, ma sul territorio ognuno fa da sé.

L'indicazione delle dimensioni ritorna anche nella normativa sull'imposta di pubblicità. Il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, che impone il pagamento di un'imposta comunale per le affissioni pubblicitarie anche su proprietà privata, all'articolo 17 comma 1 lettera b), stabilisce la stessa esenzione: "Gli avvisi al pubblico (...) riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali siano affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato". 

I cartelli VENDESI con queste caratteristiche, dunque, devono essere affissi sull'immobile oggetto dell'avviso: da qui le diciture "in questo stabile" o "in questo immobile", presenti nella maggior parte degli annunci.

Se affissi da agenzie immobiliari, i cartelli sono soggetti alle stesse regole, ma in più l'agenzia deve poter dimostrare, su richiesta delle autorità, l'avvenuta procura da parte del cliente e gli avvisi non devono essere finalizzati a promuovere il marchio dell'agenzia, altrimenti è necessaria l'autorizzazione e il pagamento dell'imposta di pubblicità

Stessa cosa per le vetrine dell'agenzia, anche se i regolamenti comunali possono cambiare le cose: Bologna, ad esempio, ha esonerato dal pagamento dell'imposta le vetrine di annunci che non contengono il marchio e il recapito della agenzia, ma solo la descrizione dell'immobile, considerando i cartelli senza logo una "esposizione di un prodotto" e non una pubblicità aziendale.
In altri Comuni, invece, l'agenzia deve pagare un tributo all'ufficio pubblicità in base alla superficie espositiva della vetrina.

Inoltre ci sono enti locali che chiedono di essere informati per l'affissione di ogni singolo cartello, indipendentemente dalle dimensioni; altri che non entrano nel dettaglio, lasciando libertà interpretativa agli agenti di polizia sul posto. 

Tanto che, in base a quanto riscontrato dalla Fimaa di Milano, si può incontrare pure l'ufficiale dell'Amsa che ritiene l'affissione "imbrattamento dei muri".

Da più di un anno inoltre, si è inserita la norma sull'obbligo di indicare la classe energetica e l'Ipe dell'immobile: anche in questo caso le Regioni hanno deliberato ciascuna per conto proprio, anche se, a fronte di presunte irregolarità, sono ancora pochi quelli multati. 

Qualche sanzione è arrivata nelle zone provinciali (informa FIMAA) dove è più facile avere la presenza degli organi di controllo sul territorio. Ma spesso loro stessi ricevono chiamate con richieste di chiarimento dagli uffici comunali, che chiedono se tale cartello è sanzionabile o no. 

La circolare non è chiara, ci sono esoneri e la confusione (con il rischio di ricorsi) è un deterrente per i controlli.

FONTE : Il Sole 24 Ore