venerdì 27 gennaio 2012

Affitti in nero : ci risiamo

A proposito di affitti in nero e proprietari approfittatori una notizia riportata in questi i giorni da tutti i quotidiani

Padova, la povera pensionata aveva 14 case e una villa con piscina. La “povera” pensionata, aveva 14 case e villa con piscina.

Il caso di evasione fiscale scoperto a Padova dalla Guardia di finanza. La donna chiedeva sussidi pubblici, ma incassava ogni mese quasi 5mila euro di affitti in nero dalle sue proprietà.. Chiedeva il sussidio pubblico per tirare avanti, ma intanto incassava ogni mese, in nero, oltre 4.600 euro. La finta povera è stata scoperta a Padova dalla Guardia di finanza nel corso di una serie di accertamenti su circa duemila casi di contribuenti “sospetti”. La signora, pensionata, malgrado richiedesse il sostegno del Comune, abitava in una villa con grande giardino, piscina e dependance.Dagli ulteriori controlli, gli agenti hanno accertato che la donna era proprietaria di 14 immobili tutti rigorosamente affittati in nero e che aveva omesso di dichiarare canoni riscossi per oltre 220mila euro. Inoltre, la contribuente infedele aveva richiesto (e ottenuto) nel 2002 il rimborso delle tasse universitarie sostenute per il figlio e nel 2011 ha pensato di richiedere al proprio Comune di residenza anche prestazioni economiche assistenziali, dichiarando l’appartenenza a un nucleo familiare indigente.La Finanza sta incrementando i controlli incrociati, partendo dalle posizioni sospette, che sarebbero migliaia, analizzando i dati acquisiti dai Comuni, dall’università e dalle associazioni di categoria, sulla scorta di appositi protocolli d’intesa, oltre ceh attraverso la consultazione e l’incrocio delle risultanze delle banche dati di cui la Gdf dispone. In particolare, i controlli sugli affitti avrebbero rivelato canoni in nero nell’80% dei casi, consentendo di recuperare oltre 2,5 milioni di euro.

Chissà se qualcuno dei suoi inquilini aveva pensato di denunciare l'affitto che pagava in nero?

Ancora sugli affitti in nero : iniziativa a Bologna antievasione

Il Comune: "Affitti stracciati a chi denuncia il nero" L'assessore Malagoli: "Chi parla pagherà solo il 10%"


Mini affitto a chi effettua la denuncia


BOLOGNA -Non sono di certo giorni facili per i proprietari di case perché dopo la doppia stangata sull’Imu decisa dal governo Monti e dalla giunta Merola, il Comune avvia una duplice operazione per andare a colpire gli affitti in nero e l’elusione delle imposte. Ieri l’assessore al Bilancio, Silvia Giannini e quello alla Casa, Riccardo Malagoli, hanno annunciato una lotta durissima contro chi evade l’Imu e soprattutto l’avvio di una campagna informativa per spingere gli inquilini con affitti in nero a denunciare i proprietari. Quest’ultima iniziativa è destinata sicuramente a suscitare clamore. 


"La legge - ha spiegato Malagoli - prevede che l’inquilino che denuncia il proprietario che affitta in nero ha diritto a un contratto di quattro anni più quattro che è legato alla rendita catastale. Nei soli due casi a mia conoscenza che sono avvenuti fuori Bologna l’inquilino si è trovato a pagare un affitto pari al 10% di quello precedente. Si è passati da 800 a 80 euro al mese". 


La norma infatti, ancora largamente sconosciuta, prevede per chi denuncia l’affitto in nero la possibilità di avere un canone annuo pari a sole tre volte la rendita catastale, quindi nella maggior parte dei casi si tratta di cifre molto basse. Il Comune nelle prossime settimane avvierà una campagna di comunicazione con manifesti e volantini e con un’informazione capillare attraverso le associazioni degli inquilini per pubblicizzare il più possibile questa possibilità. 


"Faremo una campagna di comunicazione anche sul sito del Comune. Denunciare, denunciare denunciare» ha detto la vicesindaco e assessore al Bilancio, Silvia Giannini. Colpire gli affitti in nero aiuterà il Comune indirettamente a recuperare anche l’Imu dovuta. L’evasione è dilagata con l’abolizione dell’Ici sulla prima casa - ha spiegato Giannini - ma è una piaga nazionale che va eliminata". Il caso classico è piuttosto semplice: una coppia sposata o convivente che ha due abitazioni dichiara due residenze diverse in modo da godere delle agevolazioni per l’abitazione principale. Il fenomeno era molto diffuso negli anni in cui era stata abolita l’Ici sulla prima casa. Con l’introduzione dell’Imu però non sarà semplicissimo fare i controlli per il Comune. Prima infatti con l’Ici una sentenza della Cassazione aveva stabilito che se due persone erano unite in matrimonio di fatto non potevano avere residenze diverse ai fini fiscali ed è per questo che in molti in città si sono ritrovati a dover restituire gli arretrati dell’imposta dovuta. 


Ora non è più così. "L’Imu - ha spiegato Giannini - non considera più il nucleo famigliare e mette sullo stesso piano sposati e conviventi. Considera invece la residenza e l’abitazione abituale dove si dimora". Detto in parole povere: marito e moglie che vivono insieme devono certamente continuare a dichiarare la stessa residenza ma se non lo fanno il Comune deve andare a verificare nel concreto. "Faremo controlli casa per casa" annuncia Malagoli. "Intensificheremo la nostra attività di vigilanza e di controllo" promette Giannini. Di fatto il principale mezzo che il Comune ha per controllare queste situazioni è quello dell’incrocio dei dati delle utenze. Un’operazione che però si complica in caso di affitti in nero: ecco perché la campagna di sensibilizzazione del Comune non aiuterà solo lo Stato a recuperare il gettito Irpef ma anche l’amministrazione a rendere più visibili i casi di elusione Imu.


Fonte: CorriereBologna.it

martedì 24 gennaio 2012

Torna l'Iva sugli immobili venduti da imprese costruttrici dopo 5 anni dall'ultimazione

Dall'entrata in vigore del decreto scattano le nuove regole

Gli atti che saranno stipulati dall'entrata in vigore del decreto liberalizzazioni saranno assoggettati ad Iva, su opzione del cedente, anche oltre 5 anni dalla fine lavori. Le imprese di costruzione e di ristrutturazione che hanno a magazzino immobili abitativi la cui realizzazione è terminata da oltre 5 anni potranno, a seguito di quanto disposto dall'articolo 57 del decreto liberalizzazioni, optare per l'applicazione dell'Iva, uscendo dal regime di esenzione attualmente vigente.

L'utilizzo delle nuove regole si avrà per le operazioni effettuate dal giorno di entrata in vigore del decreto. Rileva a tal fine, ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 633/72, la stipula dell'atto notarile portante il trasferimento della proprietà. I rogiti sottoscritti dal giorno di decorrenza della nuova norma sconteranno dunque l'Iva del 4% o del 10% (a seconda dei requisiti dell'acquirente) nelle diverse ipotesi ivi previste, tra cui, in particolare, in caso di opzione esercitata in atto dal costruttore-cedente.

Applicando le istruzioni contenute nella circolare 12/E/2007 con riferimento al precedente passaggio dal regime Iva a quello di esenzione, gli acconti già fatturati, a fronte di contratti preliminari, in esenzione ai sensi dell'articolo 10, restano confermati e non dovranno, né potranno essere rettificati. Conseguentemente, in queste situazioni, sarà assoggettato a imposta il solo prezzo ancora non pagato alla data del rogito.

Il doppio regime Iva della compravendita comporterà, sempre sulla base di quanto fu previsto dalla circolare 12/E/2007, un corrispondente trattamento del rogito ai fini delle imposte di registro e ipocatastali. La tassa proporzionale (3% o 10%) si applicherà, cioè, sulla parte di corrispettivo esente (fatture emesse prima della nuova norma), mentre nulla sarà dovuto sull'importo fatturato a rogito e soggetto ad Iva. 

Per le locazioni effettuate dai costruttori, l'applicazione dell'Iva scatterà per i canoni incassati dalla data di decorrenza del decreto, ma a condizione che venga esercitata l'opzione nel relativo atto. Dovrà dunque essere chiarito come il locatore possa optare per i contratti già in essere.

Fonte: Il Sole 24 Ore

giovedì 19 gennaio 2012

Liberalizzazioni : cambiamenti in arrivo per gli agenti immobiliari

Direttiva Servizi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 13 u.s. il decreto attuativo ex art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, il decreto 26 ottobre 2011, recante “Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.
Il decreto, emanato in attuazione degli articoli 73 e 80 del D. Lgs. n. 59/2010, disciplina le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA dell’attività di mediazione e regola lemodalità di passaggio dei soggetti imprenditoriali e persone fisiche iscritti nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, soppresso dall’art. 73 del medesimo decreto.

Le nuove regole entreranno in vigore dopo 120 gg dalla pubblicazione sulla G.U. quindi il 12 Maggio 2012

Il Decreto disciplina l'iscrizione dei nuovi soggetti che intendono iniziare l'attività, la verifica dei requisiti per l'accesso alla professione (quella iniziale e quella periodica, almeno ogni 4 anni) e l'aggiornamento necessario per i mediatori già operanti.

Le imprese di affari in mediazione che intendono iniziare l'attività devono presentare, all’ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l’attività, una apposita Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.
Il tutto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare, nel caso di impresa individuale, ovvero da un amministratore, nel caso di società ed inviato telematicamente.

Nel caso l’impresa eserciti l’attività in più sedi o unità locali sarà tenuta a presentare una SCIA per ciascuna di esse inoltre, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa dovrà nominare almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità (come quelli del titolare) che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa. 

Per ogni sede o unità locale dovranno anche essere rese disponibili all’utenza, mediante esposizione nei locali, ovvero con l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale. Dovrà quindi essere indicato chi può fare le trattative, chi tiene la contabilità, chi può far vedere solo l'appartamento e niente altro ecc.
Viene inoltre reintrodotto l'obbligo del tesserino di riconoscimento che le Camere di Commercio saranno tenute a rilasciare alla persone qualificate e che dovrà essere restituito quando l'agente cessa l'attività.

I mediatori che operano già avranno un anno di tempo per iscriversi nell'apposita sezione del Registro delle imprese, pena il blocco dell'attività.

Ci sarà anche una sezione di quelli che vorranno transitare dal vecchio ruolo al nuovo elenco per non perdere i requisiti, ma che non esercitano. Quando vorranno svolgere l'attività dovranno compilare e inviare la SCIA.

"Un agente immobiliare attivo dovrà quindi fare sempre capo a una ditta individuale oppure ad una società, altrimenti lavora in nero. Così avremo una forte eliminazione del sommerso." ha commentato Paolo Righi Presidente FIAIP.

Obbligati a presentare una SCIA saranno inoltre anche i mediatori occasionali che non potranno superare i 60 gg di attività annuale.

Con le nuove regole varate col Decreto vengono quindi introdotte alcune garanzie in più sia per gli agenti immobiliari - con l'abolizione del vecchio Ruolo spariranno infatti i numerosi iscritti che non esercitano e dietro i quali spesso si nascondono abusivismo e attività in nero o mediatori che esercitano senza Partita IVA - che per i cittadini che così potranno essere sicuri di affidarsi ad un professionista qualificato.

Basti pensare che, secondo le stime di FIAIP, gli iscritti ai Ruoli sono circa 150 - 160.000 mentre quelli che effettivamente operano in una agenzia immobiliare sono solo il 50%. 

Il deposito dei moduli e formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività, previsto dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 39/1989, dovrà essere effettuato per via telematica  in quanto il deposito in formato cartaceo dei moduli e formulari non sarà più accettato dagli uffici del Registro delle imprese, decorsi novanta giorni dall’acquisto di efficacia del presente decreto, e cioè a decorrere dal 9 agosto 2012.

mercoledì 18 gennaio 2012

Ancora sulla Certificazione Energetica: l'usato "efficiente" vale il 10 % in più

Analisi condotta da Immobiliare.it

E' iniziata la caccia alla classe energetica più elevata, per far leva sul prezzo finale in un momento di stagnazione del mercato. 

L'obbligo di indicare i parametri di certificazione negli annunci immobiliari di vendita, introdotto dal 1° gennaio, permette di fare le prime valutazioni su quanto questi incidano sulla quotazione finale dell'abitazione: in media un appartamento ristrutturato ed efficiente in classe C (la massima ottenibile, per un usato) costa il 10% in più rispetto a uno in classe G o F, le due classi più basse che, secondo Fiaip, rispecchiano circa l'80% del totale del patrimonio italiano.
Se poi si confronta la stessa tipologia di appartamento con una classe A, la variazione di prezzo sale fino al 30 per cento. Va detto, però, che a raggiungere la certificazione massima sono solo le abitazioni di nuova costruzione, sul cui valore incidono parametri differenti rispetto al mercato dell'usato.

Gli annunci certificati 

L'analisi è stata condotta prendendo in esame gli oltre 750mila annunci di Immobiliare.it. Per vedere l'impatto sui prezzi "a regime", però, bisognerà ancora attendere: a riportare correttamente la classe energetica, secondo il portale di annunci immobiliari, sono solo il 7,3% delle inserzioni. "L'impegno degli operatori in queste ore è crescente – sottolinea Carlo Giordano, amministratore delegato di Immobiliare.it – e lo dimostra il fatto che al 31 dicembre 2011 erano solo il 4,7 per cento". Senza contare le differenze territoriali: al Nord le inserzioni complete sono di più – con i picchi di Bolzano (23,7%), Trento (21,1%) e Torino (8,2%) – mentre al Sud non superano l'1,3 per cento.
La corsa all'attestato coinvolge migliaia di proprietari, ma soprattutto gli agenti: gli annunci di vendita pubblicati dalle agenzie con tutte le informazioni necessarie sono il 5,7%, quelli dei privati solamente lo 0,9 per cento. Per il 34,3%, inoltre, gli immobili certificati in vendita sono di nuova costruzione, "perché quando è nato l'istituto della certificazione per molto tempo è stato conosciuto e utilizzato solo dai costruttori", fa notare Immoibiliare.it. Ne consegue che il campione preso in esame per analizzare l'impatto della classe energetica sui prezzi sia dunque abbastanza ristretto, per il momento, e "sbilanciato verso l'alto", commenta Giordano.

Come cambiano i prezzi dell'usato 

In seguito al boom delle ristrutturazioni e all'obbligo di presentare l'attestato per chi vende o affitta, tuttavia, la certificazione energetica negli ultimi tempi si è affermata anche nel mercato dell'usato. In base all'analisi condotta da Immobiliare.it su questo segmento, le variazioni di prezzo tra immobili non sono ancora così marcate tra una classe F e una G, oppure tra una E e una D (che comunque sono poche). Iniziano a farsi sentire tra un usato completamente da ristrutturare e un buon usato. Ad esempio un bilocale, di 65 metri quadri in zona semicentrale a Roma, se di classe C costa il 7% in più rispetto ad uno in classe G. Lo stesso tipo di abitazione, a Firenze, registra una variazione di prezzo del 4 per cento; a Milano e a Torino, dove l'Ace è più diffuso, rispettivamente del 15 e del 12 per cento. Se invece si prende in considerazione una villetta indipendente la classe diventa un parametro ancor più significativo: i prezzi di una classe C sono più alti del 14% rispetto a una classe G.

Quando la totalità degli annunci riporterà il "bollino verde", una classe elevata potrà determinare il valore aggiunto per evitare la svalutazione che molti operatori pongono come condizione per la ripartenza del mercato. L'efficienza energetica, dunque, potrebbe diventare lo strumento per salvaguardare il valore del proprio investimento immobiliare.

Il confronto con il nuovo

Una differenza sostanziale in termini di prezzo si ha con le classi più efficienti (A e B). Tra un bilocale dello stesso tipo in classe C (quindi un buon usato) e uno in classe A (quindi nuovo) la variazione media è del 21,6%, anche se "i due immobili non sono del tutto confrontabili – afferma Carlo Giordano di Immobiliare.it – perché un usato non potrà mai arrivare alla classe A. In questo momento, insomma, il mercato è polarizzato sulle classi estreme".
È particolarmente accentuata, invece, la distinzione tra una classe A e una B, entrambe di nuova costruzione, pari al 17% sul prezzo di un bilocale e al 12,5% su quello di una villetta indipendente. A fare davvero la differenza, dunque, è solo la classe energetica più elevata, tanto ambita da archistar e progettisti e unico vero parametro di marketing immobiliare già capace di incidere sul mercato. "Gli immobili in classe B – spiega Giordano – sono stati progettati tra il 2005 e il 2007 e con materiali non più riconosciuti dai certificatori. Il grosso delle compravendite, comunque, si concentra sugli immobili usati, cioè quelli che vanno dalla classe C alla F".
Ancora il rapporto tra bollino energetico e quotazioni non è strettamente correlato ma in futuro tenderà ad affermarsi sempre più come parametro per differenziare i valori di mercato. Solo a quel punto il potenziale acquirente potrà valutare, mettendo a confronto il prezzo e il conseguente risparmio energetico, se l'investimento conviene o meno. Per il momento, conclude l'analisi di Immobiliare.it, scegliere una classe C piuttosto che una F (che garantisce un risparmio medio di 900 euro all'anno) "sembra un affare solo nell'orizzonte di molti anni", conclude Giordano.

L'OBBLIGO NORMATIVO
Dal 1° gennaio 2012
Come dettato dal Dlgs 28/2011 (che ha aggiunto il comma 2-quater nell'articolo 6 del Dlgs 192/2005), è obbligatorio riportare l'indice di prestazione energetica nelle "offerte di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari", sia su carta che online. Chi vuol vendere una casa deve farsi rilasciare un attestato di certificazione energetica (Ace) da un tecnico abilitato, così da poter inserire il risultato negli annunci di vendita: l'indice è il valore che misura il consumo di energia primaria all'anno per mantenere i 20 gradi (in kWh/m2). 

La norma nazionale non prevede sanzioni, previste invece da 1.000 a 5.000 euro in Lombardia con una legge regionale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Case rurali: nuovi termini per la presentazione della richiesta

Proroga dei termini di presentazione al 31.03.2012

Il riconoscimento degli immobili rurali beneficia della proroga dei termini per la presentazione delle richieste. Come disposto dal decreto Milleproroghe, “entro e non oltre il 31 marzo 2012” saranno salvi gli effetti delle domande presentate anche dopo la scadenza originariamente prevista. Resta fermo quanto disposto, invece, dalla Manovra “Salva-Italia” sull’obbligo di dichiarazione nel Catasto fabbricati e sul calcolo dell’IMU.

NORMATIVA – Il Decreto Sviluppo (Dl 70/2011) ha introdotto per proprietari o titolari di diritti reali su edifici rurali, la possibilità di presentare richiesta di variazione catastale per l’attribuzione della categoria A6 e D10. La presentazione delle domande doveva avvenire entro il 30 settembre 2011 autocertificando che il fabbricato fosse in possesso dei requisiti necessari in modo continuativo per cinque anni.

Convalida - L’agenzia poteva provvedere alla convalida fino al 20 novembre 2011. L’approvazione del Territorio ammetteva l’edificio in categoria catastale A/6, qualora l’immobile rurale fosse utilizzato a fini abitativi, in categoria D/10 in caso di fabbricato strumentale. Nell’ipotesi di mancata pronuncia da parte dell’Agenzia, il contribuente poteva beneficiare, in via provvisoria, della categoria richiesta per 12 mesi, ovvero fino al 20 novembre 2012. Nel caso, invece, di disconoscimento da parte del Territorio dell’attribuzione, il proprietario era tenuto a pagare le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni raddoppiate.

PROROGA – Non rientrata nella Manovra Monti, lo slittamento dei termini sul riconoscimento del requisito di ruralità è stato inserito nel cosiddetto decreto “Milleproroghe”. Come previsto nell’art. 29, comma 8, del Dl 216/2011 in fase di conversione in legge, per la presentazione delle domande di ruralità il termine è prorogato a fine marzo. In relazione al riconoscimento del citato requisito di ruralità – riporta l’Agenzia del Territorio – rimangono salvi gli effetti delle domande di variazione presentate anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti, purché entro e non oltre il 31 marzo 2012”.

Modelli - L’Agenzia inoltre ricorda che “in attesa della emanazione del richiamato decreto ministeriale attuativo, possono essere utilizzati i modelli già approvati con il decreto del MEF 14 settembre 2011, tenendo presente che le richieste avanzate non producono variazione di categoria negli atti del catasto, per la destinazione abitativa, fermo restando i relativi effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità dell’immobile”.

Via web – Il comunicato precisa che per la presentazione delle suddette domande di variazione, è disponibile sul sito www.agenziaterritorio.it un’applicazione che consente la compilazione della domanda e la stampa della stessa con modalità informatiche, con l’attribuzione di uno specifico codice identificativo, a conferma dell’avvenuta acquisizione a sistema dei dati contenuti nella domanda di variazione.

CATASTO - In tema di immobili rurali, la manovra “Salva italia” ha inserito l’obbligo di dichiarare tutti i fabbricati nel Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.

Imu – Come specificato in Manovra, per i fabbricati rurali non ancora accatastati, l’IMU è dovuta sulla base della rendita catastale delle unità immobiliari similari già accatastate e verrà versata a titolo di acconto.

Oneri e sanzioni – Nell’ipotesi di inadempimento, l’Agenzia del territorio notifica la richiesta di presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale. Se il soggetto non vi provvede entro 90 giorni dalla notifica, l’Agenzia provvede all’iscrizione d’ufficio dell’immobile nel Catasto fabbricati. Questo comporta l’applicazione di oneri a carico del contribuente e relative sanzioni.


Fonte: Casa XP

Detrazione 55%: cosa cambia con la manovra Monti

Nuova guida dell'Agenzia delle Entrate

Proroga al 31 dicembre 2012, estensione dei campi di applicazione e stabilizzazione del bonus con sconto ridotto a partire dal 2013. 

Introdotte dalla Manovra “salva Italia”, le novità sul 55% hanno trovato posto nella nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.

Temi - Divisa in quattro capitoli, la Guida tratta di destinatari e cumulabilità tra detrazioni; interventi ammessi; spese detraibili; adempimenti per ottenere la detrazione.

Proroga 2012 – Come ricorda la Guida, la detrazione fiscale del 55% è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dal decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011).

Opere – Con la conversione in legge del decreto salva-Italia, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dal 2013 sconto ridotto – La manovra Monti ha, inoltre, disposto che dal 1° gennaio 2013 le agevolazioni sul risparmio energetico saranno sostituite con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie che, dal 2012, non avrà più scadenza.

Stabilizzazione – Novità assoluta rispetto alle azioni precedenti riguarda la stabilizzazione dell’agevolazione 36%. Stop, quindi, al countdown. Come spiega l’Agenzia. “grazie all’introduzione nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) dell’art. 16-bis (Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), l’agevolazione è stata resa strutturale e definitiva”.

Modifiche – Negli ultimi anni la materia delle agevolazioni per il risparmio energetico ha subito spesso modifiche soprattutto riguardo le procedure da seguire per utilizzare correttamente la detrazione. E’ stato previsto – ricorda la Guida – l’obbligo di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta; modificato il numero di rate annuali in cui deve essere ripartita la detrazione; sostituita la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.

Fonte: Agenzia delle Entrate

martedì 17 gennaio 2012

La Polizza RC professionale degli agenti immobiliari

I casi in cui gli agenti immobiliari possono trovarsi di fronte a richieste di risarcimento hanno peso e complessità molto variabili che possono andare dalla perdita delle chiavi di un appartamento alla mancata informazione sull'ipoteca che grava su un immobile.. Ed è proprio per coprire i rischi professionali e tutelare i clienti da comportamenti sbagliati ed errori commessi nell'attività di mediazione, che l'assicurazione sulla responsabilità civile è obbligatoria per la categoria da più di dieci anni (legge 57/2001).

Le principali associazioni del settore hanno siglato polizze quadro con le compagnie assicurative per offrire ai propri iscritti condizioni vantaggiose rispetto ai contratti individuali. Anche se, alla prova dei fatti, le coperture garantite non si rivelano sempre funzionali a tutto campo. A dare un giudizio netto sulla reale efficacia dell'assicurazione dei mediatori è Paolo Bellini, presidente di Anama: "I risarcimenti scattano senza problemi per la perdita di chiavi, documenti, assegni o magari per errori che obbligano a rifare gli atti. Per il resto, invece, la polizza professionale non funziona. Le assicurazioni difficilmente pagano, a scapito degli utenti: se c'è qualcosa che non va in un preliminare e la trattativa salta, ad esempio, è difficile riavere la caparra se non attraverso una causa".

Gli importi dei massimali minimi per la copertura sono: 260mila euro per le persone fisiche, 520mila euro per le società di persone e 1,55 milioni per le società di capitali. Tali massimali possono essere alzati, a seconda delle esigenze professionali, rimodulando il premio previsto dalle polizze base.

La tutela prevista dalle polizze Rc per gli agenti è però, sulla carta, a tutto tondo. Con premi che variano a seconda dei massimali richiesti (i cui valori minimi, invece, sono fissi) e del tipo di tutela previsto (inclusa quella legale, ad esempio). L'assicurazione copre innanzitutto i danni a cose e persone durante lo svolgimento dell'attività professionale, come lo smarrimento della documentazione dell'immobile necessaria a finalizzare una trattativa, i danni provocati durante una visita o eventuali incidenti occorsi ai clienti.

Discorso più complesso, invece, per la copertura dei danni patrimoniali derivanti da inadempimenti dell'agente. "I casi più frequenti – spiega Daniele Mammani, consulente legale di Fimaa, associazione guidata da Valerio Angeletti – riguardano l'aver dato garanzie sulla veridicità di informazioni senza averne prima verificato la bontà. L'esempio classico è la presenza di ipoteche o altri pregiudizi sul bene in vendita". In questi casi, precisa Mammani, il mediatore è responsabile "non tanto di aver riferito al promissario acquirente, ad esempio, una dichiarazione del venditore sull'assenza di iscrizioni pregiudizievoli, quanto di aver assicurato la veridicità di tale affermazione senza averne prima verificato la portata". Si tratta, comunque, di ipotesi difficili da provare.

In generale, la responsabilità dell'agente immobiliare (articolo 1759 del Codice Civile) scatta tutte le volte in cui lo stesso non abbia riferito alle parti circostanze rilevanti a lui note o conoscibili secondo il criterio della "media diligenza professionale". Quindi, nel caso di compravendite immobiliari, oltre a iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, riguarda anche, tra l'altro, regolarità edilizio-urbanistica della casa, conformità degli impianti, provenienza da donazione dell'immobile.

Per Paolo Righi, presidente Fiaip, "la polizza deve essere continuamente migliorata ed estesa il più possibile a vantaggio sia del cittadino che degli agenti. Per questo nella nostra convenzione abbiamo allargato la copertura anche sul fronte penale e dato la possibilità di ottenere la tutela legale". I premi pagati dai mediatori sono relativamente bassi anche perché il livello di rischio non è elevato: "Le richieste di danni sono limitate – precisa Righi – e riguardano, secondo gli ultimi monitoraggi, solo lo 0,4% dei nostri associati, anche grazie all'impegno sul fronte della formazione".

Le convenzioni di Fiaip, Anama e Fimaa 

Premi scontati anche del 50% rispetto alle polizze individuali. Con caratteristiche calibrate sulle esigenze della professione: dall'aumento dei massimali alla possibilità di ottenere la tutela legale. Sono i vantaggi offerti dalle convenzioni assicurative per la responsabilità civile che le associazioni degli agenti immobiliari mettono a disposizione dei propri iscritti. Riuscendo a spuntare alle compagnie condizioni favorevoli grazie all'elevato numero di contratti garantiti.

La polizza quadro di Anama, riservata agli associati, è stata sottoscritta con Unipol. I premi, che includono la quota annuale associativa, variano (per Roma) dai 171 euro per una ditta individuale ai 319 euro per le società di persone, fino ai 374 euro per le società di capitali. Tra le garanzie offerte c'è anche quella sugli errori nella compilazione dell'archivio unico informatico per l'antiriciclaggio.

Per Fiaip è operativa da inizio anno SerFed Assicurazione, l'agenzia riservata agli iscritti e costituita insieme a Itas assicurazioni. La polizza, con la copertura estesa anche sul fronte penale, prevede due tipologie di premio a seconda che si opzioni o meno la tutela legale per il rimborso delle spese relative alle controversie insorte nell'ambito dell'attività: si parte dai 28 euro per la polizza base nel caso di ditte individuali per arrivare ai 185 per le società di capitali (che diventano rispettivamente 60 e 215 euro con l'aggiunta della tutela legale), quota associativa esclusa.

Per gli associati Fimaa è disponibile una convenzione ad hoc con Allianz, con premi che arrivano intorno ai 170 euro nel caso di società di capitali (esclusa iscrizione). Possibile richiedere l'estensione dei massimali garantiti nella polizza base e aggiungere la tutela legale.

Fonte: Il Sole 24 Ore

Tassa di soggiorno in Valle d'Aosta

Allo studio la possibilità di applicarla anche alle seconde case
"Stiamo verificando - ha detto Rollandin - la possibilità di introdurre dei parametri speciali per attivare una tassa di soggiorno anche in questi casi - ha precisato il presidente della Regione Augusto Rollandin - per seconde case intendo proprio qualsiasi appartamento che non è l'abitazione principale".

Per il momento la Giunta ha licenziato il disciplinare riguardante le tasse di soggiorno che pagheranno i turisti che soggiorneranno nelle strutture ricettive della Valle (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, agriturismi, case vacanze, ostelli, rifugi, bivacchi, dortoirs escursionistici, affittacamere, villaggi turistici, campeggi, attendamenti occasionali, aree attrezzate per caravan).

La tassa sarà individuale e sarà applicata per ogni notte di soggiorno. Le fasce di prezzo sono sei, e oscillano dai 20 centesimi ai 3 euro.

Per campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate le tariffe sono fisse ed equivalgono al minimo imponibile, 20 centesimi.

Secondo quanto deciso nella delibera regionale le amministrazioni comunali non saranno obbligate ad aderire alla tassazione.

La tassa di soggiorno, per il 2012, avrà carattere sperimentale e potrà essere applicata a partire dal primo giugno prossimo.


Fonte: Monitor Immobiliare

mercoledì 11 gennaio 2012

Cerchi una casa da affittare? Fallo con lo SpeedFlatmating l'ultima novità del marketing immobiliare

Arriva dalla Gran Bretagna l'ultima novità del marketing immobiliare per il 2012: si tratta dello SpeedFlatmating, una sorta di mescolanza tra lo Speed Date – evento nel quale i protagonisti si incontrano e hanno 5 minuti di tempo per conoscersi ed eventualmente piacersi – e una ricerca di alloggio adatto per i nostri gusti e soprattutto le nostre tasche.

L’idea è nata nel 2004, da un’intuizione di Ben Craft, responsabile eventi dell’agenzia londinese Spare Room. Sembra che stia avendo molto successo, se dai tre eventi al mesi dei tempi iniziali si è passati ai 5 eventi a settimana, con serate organizzate non solo a Londra ma anche a Manchester.

Come funziona? Semplice. Ci si reca in un locale, ovviamente la serata sarà stata adeguatamente e preventivamente promossa dagli abili PR manager di Spare Room. Il clima è informale, e normalmente non si sta seduti come nello Speed Date classico ma si cammina e si gira per lo stesso locale. Prima però è opportuno dotarsi di adesivo, da incollare alla maglietta o alla giacca, con le indicazioni e le coordinate principali che ci identificano: l’adesivo sarà bianco se il partecipante avrà una casa da offrire ( e vi sarà la scritta “I have a room”) e rosso se il partecipante sarà in cerca (“I need a room”). Sotto scriveremo il budget e la zona nella qualche ricerchiamo. Ovviamente, lo SpeedFlatmating funziona (per ora) principalmente per le case in affitto. Ma chissà che una release 2.0 non punti anche alla vendita? Giova ricordare Re-Max che organizza degli “open day” (ovviamente meno informali) permettendo a potenziali clienti di visitare liberamente (e previo appuntamento) diversi alloggi in vendita nel corso della medesima giornata.

Ma torniamo a Londra. Una volta chiarite le nostre richieste, si inizia la serata: non serviranno quindi – per attaccare bottone – domande stupide e banali, l’adesivo parlerà per noi. I vantaggi di questa tipologia molto originale di ricerca “immobiliare” sono principalmente due: la velocità nel selezionare alloggi di potenziale interesse (non dimentichiamo che ogni partecipante ha foto e video dell’alloggio “in offerta”) e la caduta di certe barriere e intoppi psicologici che talvolta si pongono quando si cerca casa e si visitano alloggi in compagnia di illustri sconosciuti.

L’incontro informale elimina ogni imbarazzo, semplificando il contatto da domanda e offerta. Attualmente si tengono circa 250 eventi all’anno, mediamente sono 30 le persone partecipanti per singolo evento, e la divisione per genere privilegia le donne (55%).

E la crisi? Sembra proprio che qui non abbia colpito, anzi abbia favorito questi incontri all’insegna della condivisione, in cui persone di ogni età ed estrazione sociale possono cercare inquilini o offire spazi abitativi al fine di abbattere le spese generali.


Fonte: Immobiliare.com

IV Conto Energia: cosa cambia


Dal primo gennaio 2012 prendono il via le nuove tariffe previste dal D.M. 5 maggio 2011 che ha fissato la distinzione tra Grandi Impianti e Piccoli Impianti e che ha stabilito la progressiva riduzione delle tariffe incentivanti. E a decorrere dal primo semestre del 2013 le tariffe assumeranno valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico.

Decreto e distinzioni - Il D.M. 5/5/2011 ha introdotto la classificazione semplificata degli impianti fotovoltaici fissando tariffe distinte in base a solo due tipologie di intervento: gli “impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici” e gli “altri impianti fotovoltaici” non rientranti nel primo tipo. Il decreto ha inoltre inserito la distinzione Grandi Impianti, soggetti a iscrizione in apposito registro informatico gestito dal GSE per l’accesso agli incentivi e Piccoli Impianti.

Incentivi decrescenti - Agli impianti fotovoltaici in esercizio tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2016 si applicheranno incentivi sempre più ristretti. Le tabelle pubblicate dal GSE mostrano la progressiva riduzione. Dall’entrata in vigore del Quarto Conto Energia, per gli impianti fotovoltaici sugli edifici di potenza tra 1 e 3 kW, le tariffe incentivanti sono passate da 0,387 euro/kWh di giugno 2011 a 0,361 di settembre a 0,298 di dicembre.

2012 – Dal 1 gennaio del nuovo anno prendono il via le nuove tariffe. Per il primo semestre 2012 gli impianti sugli edifici da 1 a 3 kW subiranno un’altra riduzione degli incentivi con l’applicazione di 0,274 euro/kWh. E dal secondo semestre le tariffe incentivanti si abbasseranno a 0,252.

2013 – A decorrere dal primo semestre del 2013 – informa il GSE – le tariffe assumeranno valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica come indicato nelle Regole Tecniche, di prossima pubblicazione.

Procedure veloci – Dal 2012 stop ai ritardi, assicura il Gestore Servizi Energetici in una nota pubblicata il 23 novembre: da gennaio 2012 il GSE “sarà di nuovo nelle condizioni di rispettare il termine dei 120 giorni previsto dalla normativa per la valutazione delle richieste e l’erogazione della tariffa incentivante”. Il rallentamento dei tempi di analisi – spiega la nota – è dipeso dal “rilevante numero di richieste pervenute negli ultimi mesi e che tuttora continuano ad arrivare”, oltre “ad alcune incertezze legate alle novità normative introdotte dal decreto 5 maggio 2011”. Al fine di recuperare l’arretrato il GSE ha attivato “una serie di provvedimenti come l’adeguamento dei sistemi informatici, il potenziamento delle risorse e della capacità di lavoro”.

120 giorni – Alleviata la complessità delle situazione e disposte le misure per ridurre l’arretrato, il GSE assicura con gennaio il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per la valutazione delle domande. Dichiarazione che non ammette, quindi, più scusanti: dalla presentazione della richiesta per utilizzare gli incentivi al fotovoltaico del Quarto Conto Energia, all’erogazione della tariffa, non dovranno trascorrere più di 120 giorni.

Fonte: CasaXp

martedì 10 gennaio 2012

Manovra fiscale: l'IMU - Prime considerazioni

Dal primo gennaio 2012 è entrata in vigore l'Imu. Tutti si affannano a simulare calcoli con le tabelline, ma finora nessuno ha preso in mano una planimetria catastale ed una visura dello stesso immobile per veder cosa succede. E nessuno ha capito che o si semplifica la norma oppure per il 2012 sarà difficilmente applicabile.


Norme generali


A partire dal 2012 scompare l'ICI ed al suo posto viene istituita l'IMU (sperimentale per i primi 3 anni) che accorpa anche l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari degli immobili non locati.


L'oggetto dell'imposta coincide totalmente con quello dell'ICI: fabbricati compresa l'abitazione principale esente da Ici dal 2008, aree fabbricabili, terreni agricoli compresi gli immobili strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa. Compresi anche i fabbricati rurali per i quali viene prevista l'obbligatoria iscrizione al Catasto fabbricati entro il 30.11.2012. 


Qual'è l'abitazione principale


Ai fini Imu, per abitazione principale si intende "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente".
1. L'Imu è dovuta sugli immobili accatastati o accatastabili (quindi ultimati e abitabili);
2. Per unica unità immobiliare forse si possono intendere anche una pluralità di immobili unibili tra loro e accatastabili come unica unità (se con medesimo proprietario e contiguità);
3. L'immobile deve essere sia dimora abituale che residenza (ciò significa che non è più possibile ottenere l'agevolazione se la casa viene affittata o tenuta a disposizione per le vacanze).


Si pagano pertanto con l'aliquota ordinaria:
- l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti;
- nel caso di abitazione costituita da più appartamenti accatastati separatamente, tolto il primo, tutti gli altri;
- l'abitazione affittata a canone concordato;
- l'abitazione sfitta di cittadini italiani residenti all'estero.


Le abitazioni assegnate come principali a soci di cooperative (o abitazioni IACP) pagano l'aliquota ordinaria con la detrazione di 200 Euro;
- l'abitazione sfitta di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero può essere considerata abitazione principale dal Comune tramite apposita delibera;
- l' ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato è considerata abitazione principale solo se il coniuge non è titolare di diritti reali su altri immobili nel medesimo Comune.


Le pertinenze


L'agevolazione per l'abitazione principale si estende anche alle pertinenze. 
"Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo" quindi:
- le pertinenze sono al massimo tre (un C/2 ovvero una cantina, solaio o magazzino; un C/6 cioè un garage ed un C/7 ovvero un posto auto) per cui 
- fanno numero sia le pertinenze autonomamente accatastate sia quelle comprese nel medesimo elaborato planimetrico dell'abitazione al servizio della quale sono poste.


NB Se quindi una abitazione ha sia la cantina che il solaio, una sola pertinenza potrà godere dell'agevolazione mentre l'altra pagherà l'Imu con l'aliquota ordinaria.


Problemi tecnici dell'applicazione della nuova Imu


- Non tutte le abitazioni hanno una planimetria catastale. 
- Quando la planimetria c'è non sempre riporta cantine e soffitte o solai. Molti garage non risultano censiti. I posti auto accatastati o segnalati sono rari.
- Quando le pertinenze sono riportate in planimetria spesso non sono indicate in maniera corretta e non è facile individuarne l'esatta consistenza.
- Ma qual'è poi il metodo corretto? Devo calcolare la consistenza in base alla superficie (come previsto dalla futura revisione del catasto) oppure devo calcolarla in base al numero dei vani?
- Le pertinenze oggi, se facenti parte dell'abitazione vengono di norma considerate come 1/3 di vano ciascuna ma come si calcola la rendita catastale?
- Per pagare l'Imu si deve procedere ad un accatastamento separato?
- In mancanza di accatastamento separato se non si sa come determinare la rendita come si paga l'Imu?
- La revisione del catasto, che potrebbe risolvere il problema, sarà pronta in tutta Italia, compresa la revisione delle microzone, e di conseguenza la determinazione dell'esatto valore a mq, entro il termine di pagamento della prima rata dell'Imu?


Prima di poter calcolare l'Imu bisognerà risolvere svariati problemi.


Soggetti passivi


Soggetti passivi sono il proprietario oppure il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.


Base imponibile


La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato come segue.
Per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell' anno di imposizione, rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori (aumentati):
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore sale a 65 dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Il gruppo E non è soggetto all'Imu.


Per i terreni agricoli, il valore si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (iscritti nella previdenza agricola) il moltiplicatore è pari a 110.


Le aliquote


L'aliquota ordinaria è lo 0,76% dell'Imu (è compreso l'assorbimento dell'Irpef). L'aliquota base può essere variata dai Comuni in più o in meno fino allo 0,3% (il margine di variazione va quindi dall0 0,46% all'1,06%). 
L'aliquota Imu applicabile all'abitazione principale ed alle sue pertinenze è lo 0,4% (rispetto allo 0,76% dell'ordinaria) ma, anche in questo caso, i Comuni possono variarla in più o in meno fino allo 0, 2%.
C'è poi una aliquota ridotta pari allo 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I Comuni possono ridurre tale aliquota fino allo 0,1%.


I Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili locati (con possibilità, secondo Confedilizia, di differenziazione in base alle tipologie di contratto applicate).
Per gli immobili locati, inoltre, l'Imu sostituisce solo l'Ici e non ingloba anche le imposte sul reddito (Irpef) che si pagano per intero ma il proprietario dell'immobile può optare per il regime della cedolare secca (21 o 19 %).


A qualche proprietario potrebbe convenire mantenere la casa sfitta piuttosto che affittata.


I controlli e le riscossioni spettano ai Comuni ma la metà dell'imposta va comunque allo Stato.




Altre questioni da risolvere


Restano inoltre da chiarire alcuni casi che prevedevano una aliquota Ici agevolata, o calcolata con particolari criteri con l'Imu non confermati.


A titolo di esempio:

- Fabbricati inagibili o inabitabili (in questi casi l'Ici era ridotta alla metà). 
- Fabbricati d'interesse storico e artistico (l'Ici era calcolata con riferimento alla minore delle tariffe d'estimo della zona in cui si trovava l'immobile).


Detrazioni per abitazione principale


Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare 200 Euro rapportate al periodo d'anno durante il quale si ha tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione si divide in parti uguali tra tutti gli aventi diritto (e non in base alle quote di possesso).
Inoltre per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante e residente nell'unità immobiliare anche se non "a carico".
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare i 400 Euro. I Comuni possono, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.


Versamenti


Le scadenze di pagamento restano invariate , quindi la prima rata dovrà essere versata il 18 Giugno 2012 (il 16 è sabato) mentre il saldo sarà pagato il 17 dicembre 2012 (il 16 è domenica). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24.

Classe Energetica negli annunci immobiliari: Anama chiede la proroga

Richiesta la proroga di 180 giorni “per permettere alle agenzie immobiliari di adeguare programmi e informazioni per la pubblicazione corretta degli annunci”. E’ l’appello che Anama, l’Associazione nazionale agenti e mediatori d’affari, rivolge al Presidente del Consiglio, Mario Monti, alle Regioni e ai Comuni d’Italia. D’altronde siamo stati per anni il Paese dei decreti Milleproroghe. Ma il Decreto Rinnovabili che ha attuato la Direttiva europea e inserito l’ormai celebre comma 2 quater sull’indice di prestazione negli annunci, mostra data “3 marzo 2011″. Per chiedere la proroga, un problema di comunicazione forse c’è stato.

Direttiva – La Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica in edilizia (sostitutiva della 2002/91/CE) è stata recepita dal Decreto Rinnovabili (d.Lgs 28/2011) che ha inserito il comma 2 quater, articolo 6 del d.Lgs 192/2005. Il nuovo comma prevede dal 1 gennaio 2012 l’obbligo di indicare negli annunci immobiliari la classe energetica e l’indice di prestazione energetica dell’edifico.

Normativa – L’art. 6 del D.lgs 192/2005 sulla “Certificazione energetica degli edifici” recita: 1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.
 2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
 2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.

Chiesta la proroga : "Gli attestati energetici non ci sono" afferma Anama dal suo sito " I proprietari non si sono adoperati per tempo ed ora ci troviamo un patrimonio immobiliare da vendere, ma che non lo si può pubblicizzare in quanto mancante dei dati energetici richiesti". "Solo in Lombardia, dove è prevista una sanzione fino a 5 mila euro, gli ACE sono presenti. Ma nel resto d’Italia" avverte l’Associazione "solo un 3% degli immobili è codificato dal punto di vista energetico". "E’ una situazione difficile" conclude Anama " Ecco quindi l’appello al Presidente Monti, alle Regioni e ai Comuni d’Italia perché si giunga ad una proroga dell’adeguamento, magari di 180 giorni, per permettere ai tecnici incaricati di redigere gli ACE e alle agenzie immobiliari di adeguare programmi e informazioni per la pubblicazione corretta degli annunci".


Fonte : Casa XP

Rimborso IVA sulla tassa dei rifiuti

Una sentenza della Cassazione ha stabilito l'illegittimità dell’imposta del 10% normalmente addebitata dai Comuni sulle bollette.

La Corte di Cassazione, allineandosi con l’orientamento degli altri Paesi dell’Unione europea, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, è una tassa e non una tariffa.

Se fosse una tariffa, l’Iva sarebbe applicabile, ma essendo una tassa non è legittimo.

Controllate, dunque, attentamente la bolletta: se è stata applicata l’Iva nella misura del 10% sulle voci diraccolta e smaltimento rifiuti, si potrà chiedere il rimborso immediato al Comune o alle società appaltatrici che gestiscono il servizio.

COME OTTENERE IL RIMBORSO

Fine della teoria, e nella pratica?

Ci si addentra, come spesso succede in Italia, in quelle cose che sanno di "bei principi" ma rischiano di rimanere sulla carta.
Allora, per cercare di invertire la tendenza e non star sempre a lamentarci, iniziamo proprio dalle carte - ecco il modulo necessario (fai click sul link per scaricarlo):

modulo con istruzioni per la compilazione

Compilato il modulo, va inviato per raccomandata a/r che vale come formale diffida e messa in mora, tutelandosi così da eventuali termini di prescrizione.
Dalla data di ricezione, il titolare del servizio (sia esso Comune e/o Società appaltatrice) avranno 90 gg per rispondere, dopo di che ci si potra rivolgere all'Autorità Giudiziaria per far valere i propri diritti.

Dato che poi ci si prenderà gusto nel farsi restituire i propri soldi ingiustamente sborsati, si ricorda che anche il “Canone di depurazione” sulle bollette dell’acqua non è dovuto, allorchè vi sia la carenza funzionale o la totale assenza del relativo impianto.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n° 335/2008. E’ dunque possibile ricorrere all’autorità giudiziaria e richiedere l’integrale restituzione della tariffa versata, per un periodo di contribuzione pari a 10 anni, oltre il quale vi è la prescrizione del diritto.

Fonte: Mutui Casa Online