Contratti particolari: il comodato

Una tipologia di contratto molto utilizzato nei rapporti famigliari

Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra un immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.

Il comodato di un alloggio ad uso abitativo costituisce detenzione, non è possesso “ad usucapionem” in favore del comodatario e dei familiari conviventi. Non costituisce usucapione la detenzione di un appartamento, ricevuto in comodato precario, senza contratto scritto, ad esempio dai propri genitori.

Qualora il potere di fatto sulla casa sia iniziato a titolo di detenzione (nella specie comodato), per integrare il possesso utile ad usucapionem occorre un atto di opposizione con cui sia chiaramente manifestato nei confronti del proprietario l’intento di mutare tale detenzione in vero e proprio possesso uti dominus, corrispondente cioè all’esercizio del diritto di proprietà (Cass. 5854/2006).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della casa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della casa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare bene la casa. Egli può servirsene solo per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della casa. Non può concedere a un terzo il godimento della casa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della casa, oltre al risarcimento del danno.

In caso di morte del comodatario il comodante può recedere dal contratto, anche quando sia stato pattuito un termine (art. 1811 c.c.), determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà. A maggior ragione si estingue anche il comodato senza determinazione di data. Ne consegue per gli eredi l’obbligo dell’immediata restituzione della casa.

Peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto agli eredi”(Cass. 8409/90). La morte del comodatario non estingue automaticamente il rapporto di comodato, ma l’estinzione si ha solo quando il comodante chiede agli eredi la restituzione della casa (Cass. 76/1772).

Qualora nel contratto di comodato sia previsto un termine di durata, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettarlo (Cass. 80/3834). La morte del comodante estingue il comodato precario, non estingue quello a termine in quanto gli eredi subentrano nell’obbligo del comodante di consentire che il comodatario goda del bene per tutto il tempo stabilito (Cass. 9909/98).


Fonte: Attico.it

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