lunedì 14 novembre 2011

Segnalazioni in C.R.I.F.: nuove norme di cancellazione

CANCELLAZIONE DI SEGNALAZIONI DEI RITARDI DI PAGAMENTO

Art. 8-bis del D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo” convertito in Legge n. 106/2011

Per opportuna conoscenza si informa che l’entrata in vigore della legge 106 del 12 luglio 2011, art. 8-bis, ha determinato un cambiamento nelle modalità di gestione delle informazioni riguardanti le insolvenze sanate nelle Centrali Rischi italiane, sia Pubbliche (Centrale dei Rischi Bankitalia) che private (CRIF, CERVED, ecc.).

Di seguito si riporta integralmente il suddetto articolo di legge:

“Art. 8-bis

1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Banca d’Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.”

Pertanto, la norma in oggetto impatta sull’operatività delle Banche in quanto:

1- è necessario effettuare, entro cinque giorni dal pagamento, le comunicazioni a SIC per le cancellazioni delle negatività regolarizzate;

2- a partire da fine luglio 2011 non sono più a disposizione i dati sui “cattivi pagatori” con insoluti rateali fino a 180 giorni relativi al periodo precedente il 13/07/2011 (sanatoria prevista dal comma 2).

Fonte: Immobilio.it

2 commenti:

  1. E il D.L. 138/2011 coordinato con la legge di conversione 148/2011 ha cambiato ancora le cose oppure no? Allego poche righe che francamente mi hanno confuso parecchio le idee!!

    Edit del 30 settembre 2011

    Pubblico di seguito una mail ricevuta direttamente da CRIF da parte della Dottoressa Luisa Monti che chiarisce e aggiorna il contenuto dell'articolo pubblicato.
    Ringrazio la Dott.ssa Monti e CRIF per l'utilissimo contributo e li ringrazio per essere dei nostri lettori.


    Spett. le redazione di immobilio.it,

    facendo riferimento all’articolo “Per tutti coloro che hanno problemi con C.R.I.F, nuove normative di cancellazione” pubblicato sul vostro sito, a beneficio dei vostri lettori siamo ad informarvi che le disposizioni citate sono state superate dalla pubblicazione in G.U. della conversione in Legge del D.L. 138/2011. "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che, tra l’altro, con l’articolo 12-bis riformula nella sostanza l’articolo 8-bis approvato nel luglio scorso nell’ambito del DL Sviluppo, ripristinando i tempi di conservazione delle segnalazioni sui mancati pagamenti dei finanziamenti all’interno dei cosidetti Sistemi di Informazioni Creditizie.

    RispondiElimina
  2. Dal 13 luglio 2011 al 16 settembre 2011 la situazione era questa e riguardava un'importante novità introdotta dal Decreto Sviluppo convertito in legge il 12 luglio 2011 in cui, all'art. 8-bis si prevedeva la cancellazione delle segnalazioni relative a ritardi nei pagamenti, entro 5 giorni lavorativi dal momento della regolarizzazione dello stesso. A questo obbligo, davano seguito banche ed intermediari finanziari provvedendo entro 7 giorni alla cancellazione della segnalazione.

    Circa le segnalazioni già inserite in banca dati e relative al non pagamento di un numero di rate inferiori a sei o un'unica rata semestrale, queste vanno cancellate entro 15 giorni lavorativi a partire dal 12 luglio 2011, data dall'entrata in vigore della legge.

    La legge introduceva quindi un'importante novità sulla condotta di gestione da parte delle Centrali Rischi pubbliche e private (CRIF, CTC, EXPERIAN, SIA, etc.) delle informazioni sulle insolvenze raccolte nelle Banche Dati.

    Troppo bello per essere vero, e difatti tali novità sono state quasi subito invalidate dalle nuove disposizioni in materia di cancellazione introdotte dalla nuova finanziaria definitivamente approvata il 14 settembre 2011, per cui, dal 17 settembre 2011 ad oggi, la situazione è la seguente:

    Laddove il ritardo di pagamento sia stato regolarizzato, non seguirà più la cancellazione dalla banca dati (CRIF, etc.) come si disponeva a luglio bensì si procederà ad aggiornare e integrare le informazioni circa la nuova posizione debitoria del segnalato. In questo caso, verrà indicato che il pagamento è avvenuto e il ritardo regolarizzato. L'integrazione di cui sopra, deve essere comunicata alla banca dati dall'istituto finanziatore entro 10 giorni dall'avvenuta regolarizzazione. Per quanto riguarda ritardi di pagamenti di rate uniche semestrali o rate mensili inferiori a sei, nel caso in cui queste siano già registrate, si procederà all'integrazione con l'indicazione dell'avvenuto pagamento e sua regolarizzazione.

    RispondiElimina