martedì 29 novembre 2011

Bonus prima casa : salvo per causa di forza maggiore

Acquisto immobile locato

Il contribuente non perde i benefici fiscali di cui ha fruito per l'acquisto della prima casa anche se non si trasferisce nell'immobile perché è affittato e l'inquilino non lo libera. Lo ha chiarito la Ctr Lazio con la sentenza 557/14/2011.

L'agenzia delle Entrate aveva infatti emesso un avviso di liquidazione con il quale aveva negato l'agevolazione fiscale e recuperato il tributo versato dal contribuente in misura ridotta al momento della stipula dell'atto notarile. Il contribuente ha proposto ricorso contro l'atto impositivo poiché aveva acquistato l'immobile nel 2005 per adibirlo a prima casa, ma per causa di forza maggiore non aveva potuto effettuare il trasferimento presso l'abitazione entro 18 mesi dalla data di acquisto perché l'appartamento era locato a terzi e il contratto si era risolto solo nel 2007. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma la sentenza è stata impugnata in appello dall'amministrazione finanziaria.

Ad avviso dei giudici della regionale, il beneficio fiscale non può essere negato : il contribuente non ha adempiuto alla condizione contestata dal fisco per "causa di forza maggiore" in quanto l'immobile da adibire a prima casa era locato a terzi. Peraltro il soggetto "ha dato conto, si legge nella motivazione della sentenza, della sua volontà di adibire l'immobile, acquistato nel 2005, a propria abitazione attivandosi, con una causa civile, al fine di ottenere lo scioglimento del contratto di locazione". Dunque, prima di dichiarare la decadenza dalle agevolazioni il fisco avrebbe dovuto verificare le ragioni del mancato trasferimento nell'immobile.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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