martedì 12 luglio 2011

Case rurali: nuovi adempimenti dal Decreto Sviluppo

Per il requisito della ruralità nuovo accatastamento entro il prossimo 30 Settembre

In base all'art. 7 del Dl 70/2011 (Decreto Sviluppo) approvato il 7 Luglio u.s., i fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/1993 dovranno essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione, ovvero A/6 e D/10, entro il 30 settembre prossimo. 

Passa in secondo piano, quindi, la norma contenuta nel Ddl sulla montagna che introduceva un'ulteriore interpretazione dell'articolo 5 del Dl 504/92 (Ici) secondo la quale, più semplicemente, i fabbricati rurali, qualora rispettassero i requisiti di cui all'articolo 9 del Dl 557/93 indipendentemente dalla classificazione catastale loro attribuita, erano comunque esclusi dall'imposta comunale.
Invece, l'articolo 7, commi 2bis-2quater, del decreto Sviluppo prevede un nuovo adempimento e cioè una comunicazione da presentare all'agenzia del Territorio corredata da un'autocertificazione nella quale il richiedente attesti che il fabbricato rurale rispetta ininterrottamente da almeno cinque anni i requisiti di cui al Dl 557/93. 

Entro il 20 novembre l'agenzia del Territorio dovrà poi, previa verifica dei requisiti, convalidare le autocertificazioni presentate e attribuire la categoria A6 o D10. 

Tuttavia, l'Agenzia può rifiutare la domanda predisposta dal contribuente entro il 20 novembre 2012, mediante provvedimento motivato, e in tal caso il contribuente dovrà versare le imposte dovute nonché gli interessi e le sanzioni raddoppiate.
Con l'introduzione di questo "riaccatastamento" il legislatore conferma l'orientamento restrittivo della Corte di cassazione che vuole la ruralità vincolata anche alla categoria catastale, anche se la norma di legge istitutiva (articolo 9 del Dl 557/93) non lo prevedeva affatto.

A questo punto, per individuare le costruzioni destinatarie di questa disposizione, è necessario dividere i fabbricati rurali in due categorie:
1) quelli segnalati in mappa nel catasto terreni per i quali non scatta l'obbligo di farli transitare nel catasto fabbricati; per queste costruzioni probabilmente non si deve fare nulla in quanto nessuna norma di legge prevede l'obbligo dell'iscrizione al catasto fabbricati (si veda l'articolo 2, comma 36 del Dl 262/06);
2) i fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, che, a loro volta, devono essere scomposti in due categorie: quelli accatastati nelle categorie A6 e D10 per i quali nulla deve essere fatto, e i fabbricati classificati in altre categorie per i quali invece è opportuna la domanda di variazione di categoria catastale.
I casi di costruzioni rurali iscritte in catasto in categorie diverse da A6 e D10 sono ovviamente numerosi. Infatti le abitazioni nuove (anche a seguito di ristrutturazioni) sono state generalmente iscritte nella categoria A3 e certamente non nell'A6 inutilizzata da molto tempo dalla agenzia del Territorio. Così pure per i fabbricati strumentali che sono iscritti nella categorie D7 e D8, relativi alle attività di allevamento; in qualche caso vi è la categoria C per i depositi e più recentemente la categoria D1 per gli impianti fotovoltaici di produzione dell'energia. Tutti questi casi vanno regolarizzati chiedendo la nuova classificazione catastale. Si ritiene, al riguardo, che l'attribuzione della categoria catastale A6 o D10 prescinda dalle caratteristiche tecniche del fabbricato e sia conseguente soltanto al rispetto dei requisiti di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93.

La nuova norma che impone alle costruzioni rurali una classificazione adeguata, e a loro riservata, ha effetti per tutte le imposte e non soltanto per l'Ici. Infatti la norma fa riferimento ai requisiti della ruralità di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93. Quindi una costruzione rurale, se iscritta in catasto e non classificata in A6 o D10, non può usufruire nemmeno dell'esenzione ai fini delle imposte sul reddito, l'esclusione dagli oneri di urbanizzazione e così via. Inoltre, la sussistenza da almeno un quinquennio dei requisiti sembra avere il significato di fornire effetto retroattivo alla classificazione catastale rurale, con abbandono quindi delle controversie pendenti in materia di recupero dell'imposta comunale.

I requisiti
ABITAZIONI
I requisiti oggettivi per essere inseriti nella categoria A6: 
- i fabbricati devono essere utilizzati come abitazione dal proprietario o dall'affittuario conduttori del terreno al quale il fabbricato è asservito; 
- oppure utilizzati da familiari a carico o da coadiuvanti dei soggetti di cui al punto precedente, o anche dai titolari di pensione maturata in agricoltura; 
- oppure utilizzati da un socio o amministratore imprenditore agricolo professionale.
Il terreno coltivabile asservito all'abitazione deve avere una superficie minima di un ettaro (3mila metri quadrati in caso di colture specializzate o di terreni montani) ed il volume d'affari Iva deve superare la metà del reddito complessivo del conduttore del fondo
STRUMENTALI
Fabbricati strumentali che possono ottenere la categoria A10: 
- costruzioni che devono essere strumentali all'esercizio delle attività agricole; 
- abitazioni dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato per almeno 101 giornate annue; 
- fabbricati utilizzati come uffici dell'azienda agricola; 
- fabbricati utilizzati per le attività di trasformazione di prodotti agricoli effettuate da imprese o cooperative agricole.

Fonte : Il Sole 24 Ore



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