giovedì 23 giugno 2011

Trasformazione del balcone in veranda : serve il Permesso di Costruire

Nuova conferma della Cassazione

La trasformazione in veranda di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali, non costituisce intervento di manutenzione straodinaria, ma è opera soggetta a concessione edilizia e attualmente a permesso di costruire. A confermarlo la recente sentenza n. 18507/2011 della Cassazione che consolida l’orientamento già espresso negli anni precedenti. Con il termine ‘veranda’ si intende un nuovo locale utilizzabile autonomamente, non è opera precaria e accresce il godimento dell’immobile.

Il caso
Nel caso esaminato, un privato sosteneva di aver eseguito interventi allo scopo di proteggersi da infiltrazioni d’acqua e affermava che successivamente al lavoro era stato chiesto un permesso di costruire in sanatoria. Inoltre a sostegno della sua tesi veniva riportata l’approvazione da parte del Comune della realizzazione di lavori relativi a copertura con pensiline e balaustre per la protezione di aree esterne.
Un accertamento successivo ha, però, potuto constatare che le infiltrazioni di cui il privato riferiva riguardavano un’altra parte dell’immobile e che il locale realizzato era destinato a deposito.

La pronuncia della Corte
Con Sentenza 18507 del 11 maggio, la Corte di Cassazione penale ha confermato che i lavori di chiusura di balconi e terrazzi necessitano di permesso di costruire. La Sentenza 18507 dell’11 maggio ribadisce pronuce precedenti sia della stessa Corte sia del TAR.
Secondo la Cassazione, “la trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, o di un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire”.
In conclusione la sentenza precisa: “Una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà trattandosi di opera destinata, non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile”.

Fonte : Casa XP

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