martedì 21 giugno 2011

Distacco dal riscaldamento centralizzato: se non provoca danni o aggravio di spese l’assemblea non può impedirlo

Dalla Corte di Cassazione arriva l’ennesima conferma: a determinate condizioni il condomino può rinunziare all’uso dell’impianto di riscaldamento centralizzato, sottraendosi così alle relative spese, senza che l’assemblea possa in alcun modo vietarglielo. 


Soddisfatte le condizioni richieste (dalla giurisprudenza), infatti, ogni diversa statuizione dell’assise condominiale sarebbe lesiva del diritto individuale sulle cose comuni del singolo comproprietario. Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 6481 dello scorso 22 marzo.

La storia del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato trae le proprie origini da lontano. Se in un primo momento la giurisprudenza negava tale possibilità, in virtù dell’irrinunciabilità della proprietà delle cose comuni, più recentemente la stessa Cassazione, come i Tribunali di merito, ha mutato il proprio orientamento. Il tutto ruota sulla distinzione rinuncia all’uso, rinuncia alla proprietà. La prima è possibile e dà luogo all’esonero dalle spese d’uso del bene cui si rinuncia ma non a quelle di conservazione, la seconda non è mai consentita.

Quanto all’impianto di riscaldamento, che è poi il bene sul quale in tema di rinuncia all’uso s’è incentrata l’attenzione della giurisprudenza, la Cassazione è oramai costante nell’affermare che “ la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell'impianto centralizzato è legittima quando l'interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell'impianto, né squilibri termici pregiudizievoli per la erogazione del servizio ” (così Cass. n. 5974/04).

L’assenza di squilibrio termico e di aggravio di spese per gli altri condomini può essere dimostrata tramite la relazione d’un tecnico specializzato che spieghi, tecnicamente ed esaustivamente, perché dal distacco non possano derivare simili inconvenienti.

Che cosa accade se nonostante tale dimostrazione l’assemblea deliberi di non autorizzare il distacco?

La risposta è contenuta nella sentenza della Cassazione, n. 6481, citata in principio. E' stato chiaramente affermato che " il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini" (Cass., n. 7518 del 2006; Cass., 5974 del 2004; Cass., n. 8924 del 2001). La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è, invero, affetta da nullità, e non da annullabilità, per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune (Cass., S.U., n. 4806 del 2005)" (Cass. 22 marzo 2011 n. 6481).

In sostanza di fronte ad un immotivato diniego l’interessato potrà impugnare la deliberazione in ogni momento per fare valere il proprio diritto al distacco.


Fonte: Condominioweb.com

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