giovedì 24 febbraio 2011

Iva al 4% sulle migliorie prima casa ante consegna

IVA e migliorie prima casa

Chi compra la prima casa dal costruttore paga il 4 per cento di Iva. Ma quanto si paga sui  lavori extra capitolato, fatturati a parte rispetto all'immobile?
Con la Risoluzione del 22.02.2010 l'Agenzia delle Entrate affronta il tema delle aliquote Iva da applicare alle cosiddette migliorie o opere extracapitolato, richieste dai futuri proprietari degli immobili.
La risoluzione è una risposta ad un interpello, in cui era stato chiesto quale fosse la corretta aliquota applicabile nell'ambito di lavori di costruzione commissionati a terzi da una cooperativa edilizia a proprietà divisa, mentre i lavori di miglioramento erano stati commissionati da un socio in possesso dei requisiti "prima casa".
L'Amministrazione mantenendo la stessa linea già espressa in passato (Circolare n. 219/E del 30 novembre 2000), ha sostenuto la possibilità di potere applicare l'aliquota ridotta del 4 per cento. Infatti, anche se rese nei confronti di un soggetto diverso dal committente principale, le migliorie si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell'immobile ed hanno ad oggetto l'inserimento di materiali particolari o accorgimenti costruttivi destinati ad assicurare una maggiore funzionalità dell'alloggio.

Nella Risoluzione l'Agenzia pone l'accento su due aspetti molto importanti che è bene non trascurare quando si parla di operare fuori capitolato.

Il primo riguarda l'ambito di applicazione delle opere, che per beneficiare dell'aliquota del 4% devono essere realizzate esclusivamente durante la fase di costruzione di un immobile ancora non completamente terminato. Vale a dire che le stesse opere, se realizzate nel corso di una ristrutturazione edilizia, sconteranno l'aliquota ridotta del 10 per cento e mai del 4 per cento, a nulla influendo la circostanza che il committente sia un soggetto in possesso dei requisiti "prima casa".

Il secondo aspetto si riferisce alla natura degli interventi richiesti, i quali, anche dopo la loro esecuzione, devono far mantenere all'abitazione le caratteristiche non di lusso, determinate sulla base dei parametri dettati dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969.
Diversamente, ai lavori di miglioria, dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria che dovrà comunque essere estesa anche alla cessione dell'immobile il quale, così, passerebbe dal 4 al 20 per cento. Ciò vale anche per gli eventuali acconti già versati, per i quali si renderebbe necessaria una nuova fattura di sola Iva ad integrazione di quanto già pagato.

Fonte : Il Sole 24 Ore

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