venerdì 18 dicembre 2015

Casa, dopo l'affitto con riscatto, arriva l’acquisto in leasing. Le agevolazioni

 



Rivoluzione nel mondo immobiliare. Presto la prima casa si potrà comprare in leasing, come l’automobile. 


La commissione Bilancio della Camera ha recentemente approvato un emendamento alla Legge di Stabilità 2016 che fissa le regole per l’avvio del leasing immobiliare. L’emendamento chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione dell’utilizzatore che pagherà un ‘affitto’ per un periodo di tempo concordato; alla scadenza del contratto l’utilizzatore potrà riscattare la casa ad un prezzo prestabilito.

Il corrispettivo, o canone, che l’utilizzatore pagherà all’ intermediario dovrà tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. 

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’utilizzatore, il concedente o intermediario avrà diritto alla restituzione del bene.  In caso di difficoltà da parte dell’utilizzatore, come la perdita del lavoro, sarà possibile sospendere il pagamento del canone periodico per una sola volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi. La sospensione non comporterà nessuna commissione o ulteriore spesa. 

L’emendamento permette di ricorrere a questa nuova misura, alternativa al mutuo, per un periodo di 5 anni, ovvero dal 2016 al 2020.

Le agevolazioni

L’emendamento prevede una detrazione fiscale del 19% fino a un massimo di 8.000 euro annui, per i giovani sotto i 35 anni con un reddito fino a 55 mila euro che decidano di ricorrere alla locazione finanziaria (leasing) in alternativa al mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.

Inoltre per favorire il riscatto finale dell’immobile, l’emendamento prevede una detrazione del 19% sulla maxi rata finale per l’acquisto del bene, per un importo non superiore a 20.000 euro.

Le agevolazioni si applicano, ma dimezzate, anche agli over 35. 

La deduzione dovrà quindi essere calcolata su un canone massimo di 4.000 euro e su una maxi rata finale di 10.000 euro.

Sono previste agevolazioni anche sull’ imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati: l’imposta si applica nella misura dell’1,5% per gli atti di trasferimento nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario di abitazioni non “di lusso” e per gli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili “non di lusso”. 

L’emendamento riprende le proposte riportate nel disegno di legge 1462 agevolazioni per i giovani che acquistino la prima casa tramite leasing.

Acquisto della casa dal costruttore

Un nuovo emendamento alla Legge di Stabilità 2016, approvato in Commissione Bilancio, prevede che l’Iva per l’acquisto di una abitazione residenziale da un’impresa costruttrice potrà esser scontata per il 50% dall’Irpef dell’acquirente, ripartendo la detrazione in 10 quote annuali costanti.

Fonte: ItaliaOra.net

giovedì 2 ottobre 2014

Sostegno alle locazioni:uscito il bando 2014. La scadenza delle domande è il 4 novembre

E' stato pubblicato il bando di concorso, visionabile sul sito del Comune (www.comune.ancona.it), per l'erogazione di contributi per il sostegno alle locazioni residenziali private per l'anno 2014. 

E' stato difatti ripristinato per gli anni 2014- 2015 il Fondo Nazionale per l’erogazione di contributi per la locazione privata e pertanto alla Regione Marche sono stati assegnati € 1.285.527,66 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a cui si aggiungono € 750.000,00 di risorse regionali da ripartire tra i Comuni nonchè € 58.200,00 di risorse comunali.

Possono presentare domanda di contributo i cittadini in possesso del
-  contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi di Legge,
-  canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 700,00; 
-  conduzione di un appartamento di civile abitazione, iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A1 (abitazione di tipo signorile), A8 ( ville ) e A9 ( castelli); 
-  cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea.
 Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso solo se munito di regolare carta o permesso di soggiorno biennale purchè in questo secondo caso , esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, debitamente comprovata. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea deve essere residente da almeno dieci anni del territorio nazionale o da almeno cinque anni nella Regione Marche; 
-  residenza anagrafica nell’alloggio sito nel Comune di Ancona per il quale si chiede il contributo;
 -  mancanza di titolarità , da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale di godimento, di un’altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare; 
-  reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs n. 109/1998 (ISEE ) non superiore ad € 11.637,86. Di cui FASCIA A) valore ISEE non superiore all’importo annuo dell’assegno sociale (€ FASCIA B) valore ISEE non superiore all’importo annuo di due assegni sociali 5.818,93 ), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 30 %; (€ 11.637,86) rispetto al quale l’incidenza del canone locativo risulti non inferiore al 40%. 
-  essere in regola con il pagamento del canone di locazione al momento della presentazione della domanda e di produrre entro il 05/02/2015 la dichiarazione del proprietario dell’alloggio attestante la regolarità del pagamento di tutto il canone di locazione dell’anno 2014 (con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento del proprietario in corso di validità ) oppure per chi effettuasse il pagamento del canone tramite bonifico bancario o conto corrente di un istituto di credito, le ricevute rilasciate dall'istituto medesimo, da cui si possa evincere l'istituto di emissione , il nominativo del richiedente l'operazione, il nominativo del beneficiario ed il periodo a cui il pagamento si riferisce.

La mancata presentazione della dichiarazione del proprietario dell'alloggio corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso in corso di validità ovvero la mancata presentazione di un documento bancario relativo a tutte le mensilità dell'anno 2014 comporterà l'esclusione della domanda dalla graduatoria. 

La domanda di contributo debitamente sottoscritta, comprensiva degli allegati, in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, dovrà essere presentata o presso il Comune di Ancona – Ufficio Protocollo o con Raccomandata A.R., utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dal Comune a pena di esclusione. 

Nella domanda dovranno essere obbligatoriamente, pena l'esclusione, allegati i seguenti documenti: 
-  Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE si sensi del D. Lgs. n. 109/98 e s. m.i.), relativa ai redditi percepiti nell’anno 2013, 
-  Copia contratto di locazione con estremi di registrazione ; 
-  Copia Mod. F23 pagato nell’anno 2014 o copia raccomandata con cui il locatore comunica al conduttore l’esercizio dell’opzione “ cedolare secca”; 
-  qualora nel corso dell'anno , per il medesimo alloggio , sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto o il richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio, sempre nel Comune di Ancona, dovranno essere prodotte copie dei rispettivi contratti registrati con i relativi modelli F/23 o copia della comunicazione da parte del locatore di adesione al regime fiscale della cedolare secca; 
-  Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità ; 
-  Per il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea copia fotostatica carta di soggiorno; 
-  Per il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea copia permesso di soggiorno biennale in corso di validità e attestazione dell'attività lavorativa.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona entro e non oltre il giorno 4 novembre 2014 pena di esclusione. In caso di trasmissione della documentazione tramite raccomandata A.R. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa con l’indicazione chiara del mittente e della seguente dicitura “ Bando di Concorso per l’erogazione di contributi per il sostegno alle locazione residenziali private per l’anno 2014”. 

Sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà stilata ed approvata, con apposito provvedimento, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone annuo/ valore ISEE ( La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo pretorio “online” dal 14/05/ 2015 per un periodo di 15 giorni entro il quale gli interessati potranno presentare eventuali ricorsi.

L'importo del contributo da assegnare sarà determinato: 
− FASCIA A : Il contributo massimo concedibile pari ad € 800,00; 
− FASCIA B: Il contributo massimo concedibile pari ad € 500,00.

martedì 13 maggio 2014

Nessun permesso di costruire per pergolati e strutture amovibili

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con sentenza n. 1777/2014, si è pronunciato definitivamente sull’appello proposto, accogliendo il ricorso di primo grado in merito all'esclusione dagli abusi edilizi di strutture non ancorate in modo fisso al pavimento.

Non c’è bisogno di chiedere quindi, al Comune di riferimento, il permesso di costruire se si vuole realizzare una "struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione".

Per i giudici amministrativi la tenda-pergolato in esame "non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)."

Il Consiglio di Stato ha così precisato che simili strutture sono da "qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo" (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380/2001).

Rientrano pertanto nell'edilizia libera.

Fonte: Edilizia 2000

venerdì 14 marzo 2014

Affitti in nero: cancellate le super-sanzioni contro i proprietari con effetto retroattivo

Cancellate con un tratto di penna le super-sanzioni contro i proprietari che affittano abitazioni in nero. La possibilità per l'inquilino di denunciare il padrone di casa, ottenendo un canone scontato, non esiste più. Anzi, è come se non fosse mai esistita.

La pronuncia 
La Corte costituzionale, con la sentenza 50/2014, dichiara illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23/2011. Ovvero le norme che permettevano all'inquilino di registrare di propria iniziativa il contratto d'affitto presso un qualsiasi ufficio delle Entrate, beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale (importo che in genere è del 70-80% inferiore ai valori di mercato), con una durata di quattro anni rinnovabili di altri quattro.
Secondo le disposizioni bocciate dalla Corte costituzionale, la registrazione poteva essere effettuata a cura dell'inquilino  (ma anche da parte dei funzionari del Fisco o della Guardia di Finanza) in tutti i casi in cui il contratto d'affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge (30 giorni dalla firma). E lo stesso succedeva quando il contratto era stato registrato indicando un importo inferiore a quello reale oppure quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito.

Gli effetti 
Le pronunce della Corte costituzionale hanno effetto anche per il passato. Quindi finiranno nel nulla anche i contratti che sono stati registrati dagli inquilini e dai funzionari del Fisco a partire dal 6 giugno 2011. Le super-sanzioni, infatti, sono scattate 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, che era il 7 aprile 2011. In pratica, i proprietari potranno chiedere agli inquilini di liberare l'abitazione, perché il contratto cadrà insieme alla norma di legge che lo prevedeva. Ma bisognerà anche regolare il periodo in cui il conduttore ha occupato l'alloggio: se è vero che il canone di legge non esiste più, il proprietario ha diritto a un'indennità per l'arricchimento senza causa, e alla fine potrebbe essere il giudice a risolvere la questione. Restano ferme, comunque, le regole fiscali: chi ha affittato una casa in nero dovrà pagare le imposte non versate, le sanzioni e gli interessi.

Le motivazioni 
Sette diversi tribunali (da Salerno a Firenze, da Genova a Palermo) avevano sollevato la questione di legittimità sulle norme poi bocciate dalla Corte. In particolare, diversi magistrati avevano lamentato la lesione della libertà contrattuale delle parti, che si vedevano imposti per legge la il contraente, la durata e il canone del contratto. I giudici costituzionali, però, hanno bocciato le super-sanzioni per difetto di delega: detto diversamente, la legge in base alla quale è stato emanato il decreto legislativo 23/2011 si occupava di federalismo fiscale, e le norme contro l'evasione degli affitti in nero sono andate oltre gli obiettivi che aveva fissato il Parlamento. Senza dimenticare lo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3) secondo cui la violazione di norme tributarie non può causare la nullità del contratto.

Fonte: Il Sole 24 Ore

giovedì 13 marzo 2014

Acquisto mobili

La spesa per l'acquisto di mobili a seguito di ristrutturazione, su cui sono previste detrazioni Irpef potrà essere superiore a quella per la ristrutturazione stessa. Il tetto massimo per la spesa complessiva resta a 10.000 euro. (Decreto legge sull'emergenza abitativa).

Emergenza abitativa : alloggi ex Iacp proposti agli inquilini

E' previsto un Piano di recupero di immobili e alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ex Iacp) che beneficerà dello stanziamento di 400 milioni di euro con il quale finanziare la ristrutturazione con adeguamento energetico, impiantistico e antisismico di 12.000 alloggi. 
E' previsto un ulteriore finanziamento di 67,9 milioni di euro per recuperare ulteriori 2.300 alloggi destinati alle categorie sociali disagiate (reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, nucleo familiare con persone ultra sessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, figli fiscalmente a carico e che risultino soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione.

E' prevista inoltre la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per favorire l'acquisto degli alloggi ex Iacp da parte degli inquilini e destinare il ricavato al recupero alla realizzazione di nuovi alloggi. 

Per favorire l'acquisto degli alloggi da parte degli inquilini è prevista la costituzione di un Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto degli alloggi ex Iacp, che avrà una dotazione massima per ciascun anno dal 2015 al 2020 di 18,9 milioni di euro per un totale di 113,4 milioni. 

Vantaggi per chi abita in alloggi di edilizia popolare

Per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione complessivamente pari a: 900 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non supera i 30.987,41 euro.

Vantaggi per chi mette in affitto alloggi sociali nuovi o ristrutturati

I redditi derivanti dalla locazione di alloggi nuovi o ristrutturati non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ai fini Irpef/Ires e Irap nella misura del 40 per cento per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Novità sul riscatto dell'alloggio popolare: trascorsi almeno 7 anni dalla stipula del contratto di locazione, l'inquilino ha facoltà di riscattare l'unità immobiliare.
Chi acquista ha 2 vantaggi: 1) l'Iva dovuta dall'acquirente (che è incassata da chi vende per riversarla allo Stato) viene corrisposta solo al momento del riscatto e non all'inizio; 2) il reperimento del fabbisogno finanziario residuo per l'acquisto è rimandato al momento dell'atto di acquisto. Chi vende rimanda la tassazione Ires e Irap sui corrispettivi delle cessioni alla data del riscatto. 

Più rigore infine nei confronti di chi occupa abusivamente un immobile che non potrà chiedere né la residenza, né l'allacciamento ai pubblici servizi.

La norma mira al ripristino di situazioni di legalità che l'attuale quadro normativo non riesce a garantire. (Decreto legge sull'emergenza abitativa).

Fonte : Il Sole 24 Ore

Cedolare secca al 10 % e misure varie per le locazioni : ricetta Renzi

Vengono incrementati rispettivamente con 100 milioni il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e 226 milioni il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. 

Con l'obiettivo di favorire l'immissione sul mercato degli alloggi sfitti si riduce dal 15 al 10%, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota della cedolare secca di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. 

Per attenuare le tensioni sul mercato delle locazioni (2,5 milioni di famiglie in affitto pagano un canone superiore al 40% del loro reddito) la norma prevede che le risorse del Fondo Affitto sono destinate anche alla creazione di strumenti a livello comunale (ad es. Agenzie locali) che svolgano una funzione di garanzia terza fra proprietario e affittuario: per i mancati pagamenti del canone; per eventuali danni all'alloggio. 

La norma prevede inoltre che le procedure previste per gli sfratti per morosità si applicano sempre alle locazioni di cui al presente comma, anche per quelle per finita locazione. (decreto legge sull'emergenza abitativa).

Fonte : Il Sole 24 Ore

mercoledì 15 gennaio 2014

Parliamo ancora di APE : differenze regionali

Quando coesistono insieme norme nazionali e norme regionali si applica la cosiddetta clausola di cedevolezza che stabilisce che la normativa emanata dalle regioni prevale su quella del governo. Ma vediamo la situazione relativa all'attestato di prestazione energetica nelle diverse regioni italiane.

- Abruzzo - non è stato emanato un regolamento regionale e pertanto si seguono le disposizioni della normativa nazionale;

- Basilicata - anche qui si segue la normativa nazionale;

- Provincia autonoma di Bolzano - secondo quanto stabilisce un'apposita legge provinciale, l'obbligo dell'ape (prima ace) è in vigore dal 29 settembre 2004 per gli edifici di nuova costruzione e dal 26 giugno 2009 per la compravendita e la locazione di unità immobiliari;

- Calabria - segue la normativa nazionale;

- Campania - segue la normativa nazionale;

- Emilia-Romagna - secondo quanto stabilito dall'apposita legge regionale, l'obbligo dell'attestato di prestazione energetica (prima ace) è in vigore dal 1 luglio 2008 per gli edifici interi, dal 1 luglio 2009 per la compravendita delle unità immobiliari e dal 1 luglio 2010 per le locazioni;

- Friuli-Venezia Giulia - Esiste un'apposita legge regionale ma si seguono le disposizione della normativa nazionale. Dal 31 ottobre 2011 in sostituzione dell'APE si richiede il certificato energetico-ambientale (VEA) per le nuove costruzioni, per le ristrutturazioni edilizie e per l'ampliamento (destinazione d'uso uffici e residenziale;)

- Lazio - segue le disposizioni della normativa nazionale. Dal 1 luglio 2009 vige l'obbligo della certificazione energetica per la compravendita di unità immobiliari;

- Liguria - la normativa regionale stabilisce:

dal 6 luglio 2007 l'obbligo ape per gli edifici di nuova costruzione, edifici oggetto di ristrutturazione integrale superiore a 100m2;

dall'8 maggio 2008 obbligo per la compravendita di unità immobiliari e per la locazione di unità immobiliari;

dal 30 luglio 2012 per gli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integrale, ampliamento volumetrico superiore al 20% dell'edificio esistente;

dal 30 luglio 2012 per edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 m2;

dal 30 luglio 2012 per edifici resi disponibili per la locazione o per la venditadal 9 luglio 2015 sarà obbligatorio per edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 250 m2;

- Lombardia - la certificazione energetica è stata recepita da una legge regionale;

- Marche - l'obbligatorietà dell'APE segue le disposizioni della normativa nazionale;

- Molise - segue le disposizioni della normativa nazionale;

- Piemonte - secondo l'apposita legge regionale esiste l'obbligo di APE per le nuove costruzioni, ristrutturazioni, compravendite e locazione di edifici o singole unità immobiliari;

- Puglia - è stato emanato un regolamento regionale per l'attuazione delle linee guida nazionali. Dal 10 febbraio 2010 vige l'obbligo di attestato per la compravendita e per la locazione di unità immobiliari;

- Sardegna - l'obbligatorietà dell'APE segue la normativa nazionale. Dal 1 luglio 2007 c'è obbligo di APE per la compravendita e per la locazione;

- Sicilia - è stato emanato un regolamento per l'attuazione delle linee guida nazionali. Dal 1 luglio 2007 c'è obbligo di APE per la compravendita di unità immobiliari;

- Toscana - è stata emanata una legge regionale autonoma ed un regolamento per l'attuazione delle linee guida nazionali. L'APE è obbligatorio per gli edifici interi e per la compravendita e locazioni di immobili dal 18 marzo 2010;

- Provincia autonoma di Trento - una legge provinciale autonoma stabilisce: l'obbligo dell'APE dal 14 luglio 2010 per gli edifici di nuova costruzione, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamenti dei volumi superiori del 20% del volume esistente, ristrutturazione dell'intero edificio;

- Umbria - segue le disposizioni della normativa nazionale;

- Valle d'Aosta - secondo una specifica legge regionale, dal 23 luglio 2008 vige l'obbligo di APE per gli edifici nuovi, totale ristrutturazione, e per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di intero edificio o singole unità immobiliari;

- Veneto - segue le disposizioni della normativa nazionale.


FONTE : idealista.it

giovedì 9 gennaio 2014

APE obbligatoria sì o no?

Decreto Destinazione Italia, legge di Stabilità per il 2014 e Milleproroghe si sovrappongono con obblighi in contrasto tra loro in merito all'obbligatorietà del'APE.

 Il panorama della certificazione energetica degli edifici è confuso da norme che al momento sembrano sovrapporsi. Decreto Destinazione Italia, legge di Stabilità per il 2014 e Decreto Milleproroghe hanno dettato disposizioni che, in poco tempo, hanno introdotto, modificato e in seguito annullato l’obbligo di allegare l’APE, Attestato di prestazione energetica, ai contratti di compravendita e affitto degli immobili. Il problema è che tutte le norme in questione sono in vigore, quindi resta da capire quale prevarrà.

Nullità dei contratti senza APE
Fino all’inizio dell’autunno, la regola vigente era quella della Legge Ecobonus, che ha recepito la Direttiva 2010/31/Ue sul rendimento energetico in edilizia, che prevedeva la nullità dei contratti di compravendita e affitto stipulati in mancanza dell’Attestato di prestazione energetica.

A differenza della direttiva europea, la legge italiana prevedeva l’obbligo di allegare l’Ape anche alle cessioni a titolo gratuito. Un onere giudicato eccessivo, che ha dato il via a una serie di revisioni.

Multe per i contratti senza APE
Dopo una serie di ipotesi per sanzionare la mancata allegazione dell’Attestato di prestazione energetica ai contratti di compravendita e locazione, il Decreto Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, che non ha ancora iniziato la fase di conversione in legge, stabilisce che i contratti senza Ape sono validi, ma vengono multati con una sanzione dai 3.000 ai 18.000 euro.

Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa è stata fissata tra i 1.000 e i 4.000 euro. Nei contratti di durata fino a tre anni, la sanzione è stata ridotta della metà. Non è previsto invece nessun obbligo nei contratti di trasferimento a titolo gratuito.

Proroga dell’obbligo di allegare l’APE
La Legge di Stabilità per il 2014, in vigore dal primo gennaio, ha fatto slittare l’obbligo di allegare l’Attestato di prestazione energetica all’entrata in vigore del decreto ministeriale che adeguerà il DM 26 giugno 2009, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Ciò significa che si potrebbero ancora concludere contratti senza l'obbligo di allegare l'Ape, andando però in contrasto con le norme di indirizzo comunitarie.

Nessun obbligo di allegare l’APE ai contratti
Il Decreto Milleproroghe, entrato in vigore il 31 dicembre 2013, ha infine introdotto nuove specifiche per gli immobili pubblici stabilendo che l'Ape può essere acquisito anche dopo la stipula del contratto per la cessione dell’immobile. La norma non specifica però quanto tempo si avrà a disposizione per produrre l’Ape.

Il problema nasce dal fatto che le tre norme sono tutte in vigore e due di esse stanno per affrontare l’iter per la conversione in legge. Bisognerà vedere quale sarà la decisione definitiva.

Fonte: EDILPORTALE